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PDL 4739

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4739



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in materia di uso della lingua e ordinamento scolastico

Presentata il 24 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - A cinquantasei anni dalla sua emanazione, lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, necessita di un aggiornamento alla luce dell'attuale situazione demografica regionale e del dovere del legislatore di garantire a tutti il fondamentale diritto alla libertà di scelta culturale. Si intendono apportare modifiche che non toccano in alcun modo l'assetto autonomistico della regione, ma sono legate a questioni relative alla lingua francese e alla sua presenza nell'ordinamento scolastico (attuale titolo VI dello Statuto speciale).
      La composizione demografica della regione nel 2004 è totalmente diversa da quella sottintesa nello Statuto del 1948: dei 117 mila residenti nella Valle d'Aosta, quelli nati in altre regioni sono circa la metà; un quarto è nato nella Valle d'Aosta, ma da genitori originari di altre parti d'Italia; del quarto rimanente, solo una parte ha ascendenze autoctone da un numero di generazioni tale da farlo astrattamente ascrivere a un gruppo etnico locale.
      Astrattamente, perché, da un lato, si può parlare ormai di etnìe solo relativamente a tribù del terzo mondo ove i matrimoni si contraggono all'interno di ambiti circoscritti; dall'altro, in quanto agli autoctoni valdostani mancano i tratti che caratterizzano un'etnìa: fattezze somatiche particolari; una lingua parlata specifica (nella Valle d'Aosta è utilizzato il solo italiano, più altri dialetti come è tipico in ogni regione); una religione propria; usi e costumi, qui tanto particolari quanto lo sono quelli delle altre regioni; ascendenze autoctone da lunga data caratterizzanti la maggioranza dei residenti.
      Gli autoctoni valdostani quindi non costituiscono etnìa e nel 2004 sono una minoranza all'interno dei 117 mila residenti: lo Statuto speciale regionale deve
 

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tenere conto di questo dato per essere un «abito a misura di tutti».
      Va ribadito che nel quotidiano nessuno, come è verificabile percorrendo la regione, parla la lingua francese, anche se il suo studio è oggi imposto in ogni tipo di scuola e per un numero di ore pari all'italiano, in virtù dei dettati dell'articolo 39 dello Statuto speciale di cinquantasei anni fa.
      Alla base della presente proposta di legge costituzionale di modifica statutaria vi sono alcune considerazioni incontrovertibili. L'inglese è ormai una lingua universale con cui si comunica in ogni parte del pianeta. Il francese è la lingua madre di poco più dell'uno per cento della popolazione mondiale ed è parlata in Stati ove la conoscenza dell'inglese è comunque diffusa. Il tedesco è la lingua madre del maggior numero di europei, nonché alla base di due dialetti conosciuti da qualche centinaio di persone abitanti nel nord est della Valle d'Aosta.
      In tale contesto appaiono del tutto incongrui sia l'attuale parificazione delle lingue italiana e francese inserita nell'articolo 38 dello Statuto speciale, sia il conseguente obbligo (articolo 39) dello studio della lingua francese per un numero di ore pari all'italiano per tutto il curriculum scolastico.
      È di tutta evidenza che lo studio della lingua francese, come oggi statutariamente imposto, impedisce a molti studenti di formarsi la cultura desiderata perché la lingua transalpina occupa uno spazio dedicabile ad altro idioma. Per quanto detto, si propone una riformulazione dell'articolo 39 dello Statuto speciale per prevedere l'obbligo dello studio, dalle elementari alle superiori e per un numero di ore pari a quello riservato all'italiano, di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco. Inoltre, di una seconda lingua, tra le due non oggetto di scelta alle elementari, dalle medie e per un numero più ridotto di ore; lingua da studiare anche alle superiori.
      In questo modo nulla viene tolto a nessuno, bensì è permesso a tutti di formarsi la cultura desiderata superando l'attuale inaccettabile situazione per cui la libertà di cultura linguistica del limitato numero di francofili valdostani (mai anche francofoni) passa attraverso la negazione di pari libertà di scelta culturale per chi ha valori di riferimento diversi rispetto a quelli di chi si rifà a usanze locali dei secoli scorsi.
      Gli articoli 2 e 3 della Costituzione garantiscono sia la salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino, comprendenti la libertà di scelta culturale, sia l'uguaglianza dei cittadini stessi, per cui nessuno deve supplire, con una propria privazione di libertà di scelta culturale, al fatto che ormai il francese nella Valle d'Aosta è solo un ricordo, nonostante l'imposizione di uno studio scolastico che poi non si trasferisce nella realtà.
      L'articolo 6 della Costituzione, che garantisce la difesa delle lingue minoritarie (oggettivamente, nella Valle d'Aosta il francese è lingua più scomparsa che minoritaria) va interpretato come obbligo per il legislatore di fornire solo la possibilità, a chi lo desidera, di studiare e di fare studiare ai propri figli una lingua ritenuta minoritaria.
      La proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è dunque finalizzata all'incremento della libertà di cultura per tutti, senza preclusioni per gli autoctoni, anche perché viene proposta, nel nuovo articolo 40, la possibile istituzione di una scuola totalmente francofona, equiparata a quella ordinaria, per tutto il ciclo scolastico, per quanti hanno un interesse verso la lingua francese che non può essere soddisfatto nella scuola ordinaria.
      Si propone l'abrogazione dell'articolo 40-bis: questo faceva riferimento a «popolazioni di lingua tedesca» di alcuni comuni della valle del Lys. In realtà, si tratta di qualche centinaio di persone che, oltre all'italiano, utilizzano anche due dialetti con vaghi influssi germanici. La lingua tedesca è ivi totalmente assente e comunque la possibilità di studiare tale idioma è già inserita nell'articolo 39 riformulato dalla proposta di legge costituzionale.

      Il vigente articolo 38 viene riscritto superando la parificazione linguistica tra italiano e francese, perché anacronistica e
 

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dalle impositive conseguenze; viene mantenuta però la possibilità di redigere atti pubblici in lingua francese.
      Appare doveroso eliminare l'attuale obbligo di superare un esame di lingua francese per l'accesso ai posti di lavoro pubblico; a tale proposito, nel novellato articolo 38, si considera solo un titolo la dimostrazione di una conoscenza linguistica che, ovviamente, deve riguardare le tre lingue straniere menzionate nell'articolo 39.
      Va sottolineato che, con il superamento formale di un pareggiamento linguistico che può fare parte solo del personale sentire, si eliminano singolari anomalie quali, ad esempio, l'attuale obbligo di superare una prova di conoscenza della lingua francese per l'assunzione in Valle d'Aosta nel Corpo dei vigili del fuoco o tra gli infermieri ospedalieri, con il risultato di organici talora pericolosamente insufficienti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. Nella Valle d'Aosta gli atti pubblici sono redatti in italiano o in francese, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che vanno redatti in lingua italiana.
      Nelle assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni, statali, regionali o comunali, costituisce titolo per il candidato la conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle indicate all'articolo 39.
      Ogni anno la Regione convoca sessioni di esame per la verifica della conoscenza delle lingue straniere indicate all'articolo 39 da parte di candidati volontari che possono successivamente fare valere le attestazioni conseguite».

Art. 2.

      1. L'articolo 39 dello Statuto speciale per la valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

      «Art. 39. Nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, all'insegnamento di una lingua straniera, scelta dallo studente tra la lingua francese, inglese e tedesca, è riservato un numero di ore pari a quello riservato alla lingua italiana. A partire dalla scuola media inferiore è aggiunto lo studio, che prosegue anche nella scuola media superiore, di una seconda lingua straniera scelta dallo studente tra quelle che non sono state oggetto di opzione all'inizio della scuola elementare».

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. È facoltà del Consiglio regionale della Valle d'Aosta istituire una scuola francofona, comprendente tutto il ciclo scolastico, ove l'insegnamento di ogni materia è impartito in lingua francese da insegnanti di tale madrelingua. Tale scuola è equiparata a tutti gli effetti a quella ordinaria».

Art. 4.

      1. L'articolo 40-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è abrogato.


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