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PDL 4724

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4724



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in favore dei pubblici dipendenti
in caso di indebita sospensione dal servizio

Presentata il 18 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge afferma il diritto del dipendente pubblico, sospeso o allontanato dal servizio a causa di procedimento penale o amministrativo conclusosi con sentenza definitiva, rispettivamente, di pieno proscioglimento o di annullamento, ad essere riammesso in servizio per un periodo pari a quello della sospensione dal servizio con il trattamento giuridico ed economico cui avrebbe avuto diritto in assenza di sospensione. L'estensione di analogo diritto anche ai procedimenti amministrativi i cui atti sono risultati poi illegittimi con sentenza definitiva di annullamento, è perseguita prevedendo che le disposizioni del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 si applicano anche ai provvedimenti di collocamento anticipato a riposo d'ufficio che conseguano a procedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi con sentenza definitiva.
      Se si ammette a recupero l'allontanamento volontario dal servizio, appare ingiusto, se non incostituzionale per disparità di trattamento, escludere l'allontanamento forzoso: la violenza che si subisce è più forte dello sdegno che si prova a seguito di un sospetto, a parte il fatto che chi subisce la violenza ha già provato lo sdegno di accuse ingiuste di estrema gravità. Occorre quindi che sia posto rimedio all'ingiustizia che continuerebbe a gravare soltanto sui dipendenti, offesi non dagli errori collegiali dei magistrati bensì dagli errori ancora più gravi dei Ministri, che in genere decidono monocraticamente anche quando si fanno ratificare l'operato in Consiglio dei ministri. Analogamente non sembra logico non equiparare gli enti pubblici economici poi trasformati in società per azioni, nei quali lo Stato mantiene ancora la maggioranza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. Le disposizioni del comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche ai provvedimenti di collocamento anticipato a riposo d'ufficio conseguenti a procedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi con sentenza definitiva.
      2. Il comma 1 si applica, altresì, al personale dipendente degli enti pubblici economici trasformati in soggetti privati nei quali lo Stato mantiene una quota di maggioranza.


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