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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4725-A |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4725;
considerato che sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso;
rilevato che il provvedimento in esame prevede numerosi rinvii alla legislazione vigente e ad alcuni dei sopra indicati decreti-legge, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;
rilevato positivamente che il provvedimento in esame indica in maniera specifica la denominazione ed il luogo di svolgimento delle missioni prorogate, disciplinando altresì l'indennità di missione mediante rinvio direttamente alla normativa di settore;
rilevata tuttavia, come più volte ribadito dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia, la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni di contingenti militari all'estero;
sottolineato che, in sede di esame al Senato, sono state introdotte disposizioni di carattere sostanziale direttamente nel disegno di legge di conversione, con ciò alterando il contenuto tipico e le finalità proprie del medesimo disegno di legge di conversione;
evidenziato, infine, che nel disegno di legge di conversione si procede a novellare un provvedimento - il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero» - che è oggetto di un'ulteriore modifica all'articolo 1-bis, del decreto-legge;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge di conversione, volto a novellare una norma di interpretazione autentica - conseguentemente avente efficacia retroattiva - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il termine a partire dal quale la norma oggetto di novella esplica i suoi effetti per i soggetti considerati dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame;
all'articolo 1-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di considerare se l'espressione «famiglie delle vittime civili», contenuta nella disposizione che si intendenovellare (articolo 1, comma 1, del decreto-legge
all'articolo 13, commi 1 e 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), che autorizza l'Arma dei carabinieri ad arruolare, entro un determinato limite massimo, contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale per gli anni 2004, 2005 e 2006; inoltre, al comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare - così come chiarito per il comma precedente con un emendamento approvato al Senato - che il riferimento all'articolo 34 della legge n. 289/2002 riguarda il comma 8 di tale articolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità, come già ribadito in precedenti pareri del Comitato, di definire in modo più preciso i termini temporali, nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida».
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4725, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 9 del 2004 recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate» e «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d), e) ed h) della Costituzione, nonché, quanto alle disposizioni recate dall'articolo 12, sulle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dal secondo comma dell'articolo 117, lettera l), e, infine, con riferimento, all'articolo 13-ter, della materia «tutela della salute», devoluta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4725, di conversione del decreto-legge n. 9 del 2004, recante disposizioni in materia di partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali;
sottolineata l'esigenza di adeguare quanto prima i codici penali militari ai principi costituzionali;
ritenuto che la previsione della richiesta del Ministro della giustizia ai fini della punibilità dei reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato o di cittadini pare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti di reato e la loro corrispondenza a delitti contro la personalità dello Stato, per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale;
osservato altresì che andrebbe specificato che la richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni internazionali;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni internazionali di cui all'articolo 2 e 3, commi 2 e 3.
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, secondo il quale gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1-bis del decreto-
esprime
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