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PDL 4716

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4716




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Norme per la sicurezza dei rivenditori di
generi di monopolio

Presentata il 18 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei punti fondamentali della politica nazionale e di governo è rappresentato dalla «sicurezza», un'emergenza che, in parte, è stata già bloccata, se è vero, come è vero, che dal 2001 il numero delle rapine negli istituti di credito è diminuito del 10 per cento.
      Purtroppo però, forse perché appaiono meno protetti, sono aumentati i furti e le rapine a danno di commercianti, spesso sfociati in efferati assassini.
      Una delle categorie più colpite è certamente quella dei rivenditori di generi di monopolio (che per la peculiarità della loro attività sono costretti a detenere grosse quantità di denaro contante) i quali, oggi, invocano aiuto e attenzione da parte dello Stato chiedendo al legislatore di accogliere gli orientamenti delle associazioni di categoria e, in special modo, della Confesercenti, concernenti la necessità di ridurre la quantità di denaro contante in possesso dei medesimi rivenditori, riducendo così automaticamente anche il rischio di essere vittime di azioni criminali.
      La proposta di legge che si presenta reca norme finalizzate a tale scopo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme per la sicurezza dei rivenditori di generi di monopolio).

      1. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dal possesso di ingenti quantità di denaro contante da parte dei rivenditori di generi di monopolio, sono previste specifiche agevolazioni finalizzate a incentivare presso gli utenti i pagamenti tramite carte di credito, bancomat o qualsiasi altro mezzo di pagamento elettronico. Tali agevolazioni sono stabilite mediante un'apposita convenzione stipulata tra gli istituti di credito e le associazioni dei rivenditori di generi di monopolio maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che agli istituti di credito firmatari della convenzione di cui al comma 1 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato prestato in attuazione della citata convenzione.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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