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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4716 |
Onorevoli Colleghi! - Uno dei punti fondamentali della politica nazionale e di governo è rappresentato dalla «sicurezza», un'emergenza che, in parte, è stata già bloccata, se è vero, come è vero, che dal 2001 il numero delle rapine negli istituti di credito è diminuito del 10 per cento.
1. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dal possesso di ingenti quantità di denaro contante da parte dei rivenditori di generi di monopolio, sono previste specifiche agevolazioni finalizzate a incentivare presso gli utenti i pagamenti tramite carte di credito, bancomat o qualsiasi altro mezzo di pagamento elettronico. Tali agevolazioni sono stabilite mediante un'apposita convenzione stipulata tra gli istituti di credito e le associazioni dei rivenditori di generi di monopolio maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che agli istituti di credito firmatari della convenzione di cui al comma 1 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato prestato in attuazione della citata convenzione.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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