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PDL 4731

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4731




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUSSO SPENA, VALPIANA

Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 19 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve riguardo ed attenzione.
      Si tratta del personale dello Stato, mutilato ed invalido per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei Ministeri e degli enti locali, che ha perduto durante il servizio e per causa di esso l'integrità fisica nelle forme più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai «super invalidi», ovvero a coloro che necessitano di assistenza permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i normali atti quotidiani della vita.
      Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni corrisposti ai grandi invalidi e vittime civili di guerra. Con la citata legge n. 13 del 1987 si è inteso porre termine ad una situazione che da anni costringeva la categoria dei grandi invalidi per servizio ad una continua ed incessante richiesta di adeguamenti nei confronti della legislazione in materia di assegni accessori per invalidità di guerra.
      Con ciò si è inteso chiudere il continuo di adeguamenti che, iniziando con il testo unico delle norme in materia di pensioni di
 

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guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e proseguendo con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915», nonché con la legge 2 maggio 1984, n. 111, dovrebbe terminare con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, che sancisce definitivamente il diritto dei grandi invalidi per servizio a vedersi attribuiti gli assegni accessori nelle stesse misure degli omologhi assegni accessori annessi alla pensionistica di guerra, trattandosi di invalidità identiche quanto a diagnosi e classificazione delle infermità; orientamento consolidato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, ed, ultimamente, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme per grandi invalidi di guerra e per servizio.
      Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella debita considerazione tale equiparazione per questioni indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
      Nella fattispecie, si richiama la legge 18 agosto 2000, n. 236, in materia di invalidità di guerra, che trasferisce in un assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli assegni di integrazione per assistenza ed accompagnamento, limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      Pertanto, la presente proposta di legge tende a ristabilire, nello spirito della legge 29 gennaio 1987, n. 13, un equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio e quelli relativi ai grandi invalidi di guerra, peraltro senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e conservando identità agli assegni accessori annessi alle omologhe normative, in materia di grandi invalidi di guerra e per servizio.
      La questione che oggi si pone, venne sollevata già durante i lavori parlamentari nella XI Commissione lavoro pubblico e privato nella seduta del 22 giugno 2000 durante l'esame delle proposte di legge atti Camera n. 7075, 5431, 5465 e 5693 recanti «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», dal relatore del provvedimento, onorevole Renzo Innocenti, che in quell'occasione fece rilevare alla Commissione come il proposto assegno unico di superinvalidità coinvolgesse anche le proposte di legge atto Camera n. 5995 ed abbinate, e che l'approvazione del provvedimento al loro esame si sarebbe ripercossa anche sull'impianto di tali proposte, come si legge dall'estratto del verbale della XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati del 22 giugno 2000: «Renzo Innocenti (...) si sofferma quindi sull'articolo 3, che istituisce un unico assegno di "superinvalidità", quale assegno non reversibile che va a sostituire i precedenti "assegni di integrazione", spettanti in sostituzione degli accompagnatori, e le altre forme di integrazione previste dalla legge n. 422 del 1990. Ricorda che la XI Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, n. 5995 ed abbinate, che intervengono sui trattamenti per i grandi invalidi per servizio. Pertanto l'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame è destinata a ripercuotersi anche sull'impianto delle proposte di legge n. 5995 ed abbinate».
      Si ritiene che tre anni siano un tempo sufficiente per rendere giustizia ad una così benemerita categoria, accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta, in quanto costituito da un unico articolo, tra l'altro privo di oneri finanziari e senza altri impedimenti.
      Il Parlamento successivamente ha riesaminato tale esigenza durante l'esame delle proposte di legge atto Camera n. 257 ed abbinate, che hanno portato alla approvazione
 

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della legge 27 dicembre 2002, n. 288; però, per venire incontro sollecitamente ad obbiettive necessità di assistenza nei confronti degli invalidi più gravi, decise di semplificare la materia da trattare, stralciando l'articolo 3 del provvedimento al suo esame, con l'intento di discuterlo non appena se ne fosse ripresentata l'opportunità.
      Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e considerazione, e nel rispetto degli intenti che hanno consentito lo stralcio dell'articolo 3 dalle proposte di legge che hanno portato all'approvazione della legge n. 288 del 2002, ritenendo di interpretare una concorde volontà già manifestata al riguardo da tutte le parti politiche, si confida in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge, costituita da un unico articolo il quale, tra l'altro, non comporta oneri a carico dello Stato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E) annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto l'assegno di superinvalidità, non reversibile, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 236.
      2. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.


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