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PDL 4722

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SINISI, FIORONI, BRESSA, FISTAROL, MACCANICO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 18 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - La legge italiana sulla cittadinanza, legge 5 febbraio 1992, n. 91, è fortemente sbilanciata nella tutela della discendenza e dello jus sanguinis. Tale legge si contrappone oggi alle posizioni emerse in seno all'Unione europea. Fino alla riforma del 2000, la Germania aveva un sistema di jus sanguinis, simile a quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono in Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno circa 100 mila bambini «stranieri». Si tratta di una ferita profonda in seno alla società tedesca, che da un lato alimenta fenomeni anche violenti di razzismo e dall'altro giustifica forme di rigetto e di alienazione da parte degli immigrati. Il Governo Schroeder ha avuto il coraggio di facilitare l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno decenni prima che la ferita si rimargini. In Italia il fenomeno migratorio è recente e siamo in tempo per evitare l'errore tedesco. Occorre però agire presto perché il numero di minori stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno (confronta Bertocchi, Prat, Perasso in www.lavoce.info).
      L'innovazione più importante apportata dalla riforma tedesca si risolve in una relativizzazione del tradizionalmente vigente principio tedesco dello jus sanguinis a favore di quello attributivo della cittadinanza dello jus soli.
      Acquisisce la cittadinanza tedesca il soggetto nato in territorio tedesco da genitori stranieri di cui almeno uno soggiorni regolarmente in Germania da otto anni e sia in possesso di un titolo di soggiorno o da tre anni con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
      Un tale assetto normativo contempla fisiologicamente la presenza di cittadini con cittadinanza multipla nel territorio nazionale, dato che sarà molto frequente a
 

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causa della concorrenza di sistemi nazionali di riconoscimento automatico della cittadinanza che si basano sullo jus sanguinis che i figli nati da genitori stranieri in Germania acquisteranno anche la cittadinanza dello Stato di provenienza dei genitori.
      La portata della riforma è stata limitata sotto questo profilo dall'obbligo di opzione che obbliga il cittadino tedesco che sia in possesso di una seconda cittadinanza ad optare per una delle due al compimento della maggiore età e su esplicita richiesta delle competenti autorità tedesche. Un ulteriore punto nodale della riforma è la riduzione del periodo di legittima e regolare permanenza nel territorio nazionale che è necessario provare per ottenere la cittadinanza, che passa da quindici ad otto anni. Lo straniero deve, inoltre, accettare e riconoscere i princìpi democratici sui quali è fondata la Repubblica federale tedesca, soggiornare legittimamente, mantenersi senza l'ausilio di sussidi statali e non aver commesso ed essere stato condannato per alcun grave reato. Inoltre, deve dimostrare sufficienti capacità linguistiche che vengono giudicate secondo la sua capacità di interagire normalmente con le amministrazioni e di interloquire in tedesco nell'espletamento delle quotidiane incombenze sociali e lavorative (confronta R. Arnold e D. Biermann, La disciplina dell'immigrazione in Germania, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2003, pagina 645).
      La presente proposta di legge si ispira ai contenuti della riforma tedesca e intende avvicinare la legislazione italiana alla legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. La stessa proposta di legge riprende, in parte, i contenuti del lavoro svolto dalla Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, guidato dalla professoressa Giovanna Zincone (a tale proposito si possono consultare gli atti del Convegno Riformare la legge sulla cittadinanza svoltosi a Roma il 22 febbraio 1999, organizzato dal Dipartimento per gli affari sociali). Gli obiettivi della proposta di legge sono: favorire i minori nati sul territorio, cioè le seconde e, ancora più, le terze generazioni di immigrati; facilitare l'acquisizione della cittadinanza per gli stranieri non dell'Unione europea, specie se risiedono da lungo tempo e danno segni di integrazione; scoraggiare matrimoni di comodo.
      Raggiungere questi obiettivi «significa inserire le normative sulla cittadinanza in un progetto di integrazione ragionevole, un progetto che non pretende assimilazioni culturali a tappe forzate, ma richiede il rispetto della legalità e la disponibilità ad apprendere gli strumenti culturali necessari ad interagire con la società in cui si risiede e dove si intende vivere».
      La proposta di legge prevede il rafforzamento dello jus soli ponendo condizioni più favorevoli per i minori nati o formati nel Paese: con l'articolo 1 si riconosce, infatti, la cittadinanza italiana al figlio nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o sia titolare della carta di soggiorno da almeno due anni. Si riconosce la possibilità di conservare la doppia cittadinanza, salvo che il nato in Italia da genitori stranieri che abbia conseguito la cittadinanza vi rinunzi entro due anni dal compimento della maggiore età e trasferisca la sua residenza all'estero.
      Con l'articolo 2 si intende porre un rimedio alla piaga dei matrimoni di comodo: si pone infatti un obbligo di residenza in Italia più lungo e si prevede che il vincolo del matrimonio debba persistere al momento del decreto con cui si acquista la cittadinanza.
      Con l'articolo 3 si pone in essere una novità rilevante trasformando la naturalizzazione per lungo residenti in un diritto soggettivo. La naturalizzazione si distingue dagli altri tipi di acquisizione perché non costituisce un diritto, non è data automaticamente a chi abbia i requisiti e la richieda, è concessa a discrezione attraverso procedure lente e complesse. Molti Paesi hanno ridotto la discrezionalità della decisione. La facilitazione ha seguito tre vie: tempi di residenza richiesti più brevi, pratiche più semplici e più standardizzate su tutto il territorio, riduzione della discrezionalità
 

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delle decisioni e delle competenze. I tempi di residenza legale richiesti per la naturalizzazione oscillano (in Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia, Francia, si chiedono cinque anni, in Danimarca sette, in Germania otto e in Spagna dieci, in Lussemburgo dieci, ma solo gli ultimi cinque continuativi). L'Italia si colloca, dopo la citata legge n. 91 del 1992, nella fascia di severità estrema, che è anche la soglia massima prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 1997. Con la presente proposta di legge si lascia immutata la disciplina che prevede la piena discrezionalità dello Stato nel concedere la cittadinanza a coloro che hanno soggiornato legalmente per oltre dieci anni in Italia (acquisizione per naturalizzazione) ma si trasforma la cittadinanza in un diritto per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia da oltre otto anni o che sia titolare della carta di soggiorno da almeno due anni qualora: a) non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (ovvero ricorra la condizione preclusiva per condanne penali prevista dall'articolo 6 della legge n. 91 del 1992); b) conosca la lingua italiana; c) non abbia fruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la richiesta; d) disponga di una idonea abitazione; e) non vi ostino motivi di sicurezza dello Stato. Resta fermo anche per questi soggetti l'obbligo di prestare entro sei mesi giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Con gli articoli 4 e 5 si prevede che la richiesta di acquisto della cittadinanza vada presentata al prefetto e che il decreto sia emanato dal Ministro dell'interno entro un anno dalla data di presentazione dell'istanza. L'articolo 6 stabilisce che qualora sia accertata anche successivamente la mancanza dei requisiti la cittadinanza può essere revocata.
      L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare la cittadinanza concessa allo straniero naturalizzato o acquisita per il decorso del tempo qualora la stessa sia funzionale ad un proposito illecito quale quello di agevolare la costituzione e la partecipazione ad associazioni eversive o di compiere atti terroristici, ovvero di sottrarsi all'accertamento dell'autorità. Si tratta di una norma tesa ad evitare strumentalizzazioni ed abusi di un diritto, poiché tale viene configurata la cittadinanza nella proposta di legge.
      L'articolo 8 prevede che il Governo provveda alla modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994, emanati in attuazione delle disposizioni della citata legge n. 91 del 1992, e che tanti problemi di interpretazione hanno suscitato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o sia in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».

 

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Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia).

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Lo straniero residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, acquista la cittadinanza italiana qualora:

          a) non ricorrano le cause ostative previste dall'articolo 6;

          b) non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

          c) conosca la lingua italiana;

          d) non abbia fruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta;

          e) disponga di una idonea abitazione;

          f) non vi ostino motivi di sicurezza dello Stato.

      2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, è sospesa fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e lettera b), prima parte, e di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera b), seconda parte.

 

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      3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

Art. 4.
(Decreto del Ministro dell'interno per l'acquisto della cittadinanza italiana).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 5-bis, la cittadinanza italiana si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante».

Art. 5.
(Decreto del Ministro dell'interno di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza).

      1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6 o non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5-bis. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.
      2. L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia decorso il termine di un anno».

 

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Art. 6.
(Perdita della cittadinanza).

      1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 5-bis perde la stessa qualora sia accertata, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei requisiti di cui ai medesimi articoli 5 e 5-bis».

Art. 7.
(Revoca della cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare la cittadinanza, concessa ai sensi dell'articolo 9 o acquisita ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, qualora l'acquisto della medesima agevoli la costituzione e la partecipazione ad associazioni eversive o la commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione all'accertamento dell'autorità».

Art. 8.
(Norme di adeguamento).

      1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.


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