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PDL 4639

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4639



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VIGNI, ZANI, ZANOTTI


Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza

Presentata il 27 gennaio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Le vicende che hanno colpito nelle ultime settimane la Parmalat hanno sollevato alcune questioni ineludibili per lo sviluppo del capitalismo italiano. La crisi del gruppo Parmalat, e la vera e propria truffa sistematica a danno dei risparmiatori, non sono altro che l'ultimo anello di una catena lunga di scandali e truffe, che comprende Cirio, Enron, Ahold.
      Ognuna di queste crisi rappresenta una storia a se stante, così come le caratteristiche ed i problemi del capitalismo statunitense non sono identici a quelli dell'economia
 

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nostrana. Nella «vicenda Parmalat» colpiscono l'entità dell'ammanco ed il fatto che si tratti di una truffa scientifica perpetuata per un decennio da una famiglia di imprenditori, con la complicità o la negligenza di banche, istituzioni finanziarie e organi di controllo. La preoccupazione più consistente, che accomuna tutti gli scandali finanziari recenti, è che nessuno dei, molti, presìdi a tutela della legalità e della correttezza abbiano funzionato: né quelli endosocietari, né i revisori dei conti, né le autorità di vigilanza sul mercato o sulle banche.
      Di certo, le responsabilità sono diversamente ripartite tra tali soggetti, perché diversi sono ruoli e competenze, ma la prima sensazione è quella di una crisi «di sistema», poiché in relazione ai diversi profili critici e alle diverse illegalità mai si è accesa una spia negli organi di vigilanza o di controllo, mai si è attivata la dialettica tra organi societari che dovrebbe essere, sulla carta, il presidio della corretta amministrazione.
      Giustamente, si è osservato che la vicenda Parmalat (così come il «caso Cirio») non possa essere considerata una malversazione provinciale orchestrata da quattro ragionieri con forte spirito d'inventiva ed altrettanta, forte propensione a delinquere. La vicenda si presenta, al contrario, come il connubio paradigmatico del capitalismo familiare italiano con gli strumenti messi a disposizione dalla grande finanza internazionale. Alla tradizionale e pervicace ritrosia delle famiglie imprenditoriali italiane ad aprirsi al mercato, fa da pendant una straordinaria dimestichezza con la finanza globalizzata e con spericolate architetture societarie e finanziarie che trovano il loro naturale basamento nei paradisi fiscali e legali.
      Chi controllava la Parmalat, infatti, pur avendo costruito un'architettura di gruppo complessa e diramata in molti Paesi, trattava il gruppo come se fosse «cosa propria», ossia come se fosse un'impresa unipersonale suddivisa in rami aziendali, tra cui egli avrebbe potuto disporre liberamente flussi finanziari. Ma questa logica, sulla carta, non dovrebbe essere compatibile con il fatto di avere costituito un gruppo societario di quelle dimensioni.
      Per questa ragione il crack della Parmalat potrebbe essere letto come l'emersione di una crisi di crescita del tradizionale modello di capitalismo familiare italiano, incapace di fare il salto di qualità a strutture organizzative e gestionali svincolate dal volere della famiglia di comando. Nel gruppo Parmalat, infatti, sia il consiglio di amministrazione che gli organi di controllo interni e le società di revisione erano espressione direttamente o mediatamente del socio di controllo. L'intreccio e la dipendenza di interessi, però, si estendono ben oltre i confini dell'impresa, ed invadono il territorio circostante: le stesse house-bank locali erano strettamente legate per interessi e partecipazioni alla stessa Parmalat e alla famiglia di riferimento.
      Colpisce, infine, come questa vicenda metta in discussione paradigmi interpretativi sul funzionamento dell'impresa che sembravano consolidati. Si è usi sostenere, infatti, che la proprietà concentrata, a fronte di alcuni svantaggi, abbia il vantaggio di ridurre i costi di agenzia tra soci e amministratori, costi che, al contrario, sarebbero alti quando la proprietà azionaria è diffusa tra innumerevoli azionisti, a causa della distanza che separa questi ultimi dagli amministratori.
      La vicenda Parmalat insegna proprio l'opposto, ossia che non è sufficiente occuparsi dei rapporti tra soci ed amministratori e del rischio che questi ultimi non perseguano gli interessi dei primi, ma che l'ordinamento deve assicurare meccanismi e regole che tutelino anche le aspettative di soggetti, come i risparmiatori e i lavoratori, diversi dagli azionisti, creando meccanismi effettivi di controllo e di verifica continua da parte di soggetti non legati al socio di maggioranza.
      A fronte di questi avvenimenti, è necessario che l'ordinamento italiano reagisca in maniera simile, sotto il profilo del metodo, a come gli USA reagirono al caso Enron. Negli USA, infatti, si verificò non solo una reazione legislativa, ma anche civile e ad alto contenuto simbolico. Anche
 

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in Italia non si può affidare la soluzione esclusivamente alla legge e sono necessari un visibile scatto di responsabilità da parte delle associazioni imprenditoriali e l'avvio di una riflessione approfondita sullo sviluppo e il necessario cambiamento del capitalismo italiano.

Il sistema di vigilanza «per finalità».

      Il capo I della proposta di legge contiene i princìpi generali relativi allo svolgimento della attività di vigilanza, e ha l'obiettivo di razionalizzare e riorganizzare la suddivisione dei poteri di supervisione sui mercati finanziari.
      In coerenza con le scelte compiute negli ordinamenti più avanzati, e al fine di rendete più funzionale l'apparato dei controlli nel prevenire i rischi sia di sovrapposizione di competenze, sia di creazione di «aree grigie» che possono incentivare fenomeni elusivi, prevediamo l'adozione di un modello di vigilanza per «finalità» (articolo 2).
      Nel fare questa scelta, siamo consapevoli che il dibattito sui modelli organizzativi della vigilanza non è ancora giunto a risultati conclusivi e non ha ancora individuato, sotto un profilo di un'analisi costi-benefìci, l'opzione ottimale.
      E, come è noto, il dato comparato mette in evidenza esperienze non omogenee: accanto a sistemi che unificano tutte le competenze in un'unica Autorità ve ne sono altri orientati nella stessa prospettiva adottata dalla proposta di legge.
      Soltanto una attenta verifica empirica di tali esperienze, dopo un congruo periodo di applicazione, potrà offrire un quadro definitivo circa il loro grado di efficienza nel garantire una adeguata tutela degli investitori; tuttavia riteniamo che l'opzione nel nostro ordinamento a favore del modello «per finalità» (al cui interno alla Banca d'Italia sono affidate le competenze di verifica della sana e prudente gestione degli intermediari e di stabilità dei mercati e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quelle di trasparenza e correttezza nei comportamenti di intermediari ed emittenti nonché di promozione di una maggiore conoscenza da parte degli investitori dei rischi insiti nelle varie attività finanziarie), trovi sue peculiari giustificazioni.
      In primo luogo, questa è la strada più agevole in tempi brevi, perché in parte già definita, sebbene con alcune contraddizioni, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «testo unico della finanza», e perché le due Autorità hanno ormai sedimentato specifiche competenze in queste materie, che vanno chiarite e nel contempo rafforzate.

Una vigilanza europea.

      Vi è però un'altra e più importante ragione che giustifica tale scelta. Gli ultimi fenomeni di patologia hanno infatti confermato un dato ormai acquisito e cioè che i controlli sui mercati finanziari non possono più muoversi in una prospettiva limitata ai territori di giurisdizione dei singoli ordinamenti, ma devono, se hanno l'ambizione di garantire la stabilità degli intermediari e la protezione degli investitori, assumere un assetto che superi la dimensione nazionale.
      Se in sede internazionale si sono da tempo prese iniziative volte a favorire l'adozione di criteri uniformi e a rafforzare il coordinamento tra le diverse autorità, vi sono alcune aree regionali, e di queste l'area comunitaria rappresenta ovviamente l'esperienza più avanzata, dove l'integrazione dei mercati ed i livelli di armonizzazione normativa sottolineano l'insufficienza di un mero coordinamento dei controlli, imponendo il passaggio ad una vigilanza unificata.
      È, in altri termini, necessaria una forte azione politica che, di fronte ai nuovi connotati dell'intermediazione finanziaria, ormai completamente estranea alle tradizionali categorie geografiche dei confini statuali, acceleri i tempi per una integrazione comunitaria dei controlli sui mercati.

 

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      Questo tema è da tempo oggetto di discussione, ma occorre rapidamente superare le resistenze di chi vorrebbe conservare in capo alle Autorità nazionali i poteri di vigilanza: è difficile pensare che mercati finanziari denotati da un'unica moneta, e del tutto privi di confini geografici, debbano essere governati da una pluralità di organi di controllo, ispirati a logiche nazionali, con una grande difficoltà a prevenire fenomeni patologici con forti connotazioni cross-border.
      In questo contesto, la proposta di legge che presentiamo definisce un modello di vigilanza che potrebbe essere speculare a quello sul quale fondare il processo di unificazione comunitaria: un modello, cioè, basato su una ripartizione delle competenze «per finalità».
      Recenti iniziative e prese di posizione in sede comunitaria fanno ben sperare per l'avvio di un simile processo, ma è necessario far maturare la consapevolezza della esigenza di coniugare la riforma del nostro ordinamento dei controlli con concrete iniziative politiche in questa direzione, altrimenti quella riforma, come altre sempre ispirate a logiche nazionali, corre il rischio di dimostrare importanti elementi di criticità, quando occorrerà fronteggiare nuovi fenomeni di instabilità finanziaria.

Le caratteristiche del nuovo assetto dei controlli.

      L'articolo 1 della proposta di legge da noi presentata indica i princìpi generali del provvedimento, mentre l'articolo 2 identifica le finalità della attività di vigilanza secondo i medesimi princìpi.
      L'articolo 3 individua i criteri ai quali le Autorità di vigilanza dovranno attenersi nello svolgimento della loro attività. Oltre a richiamare canoni già da tempo individuati come elementi che contribuiscono a rafforzare le garanzie per i terzi vigilati (comma 1), la norma impone alle Autorità di favorire il coinvolgimento dei soggetti privati nelle procedure di regolazione (procedure che dovranno tenere conto anche del metodo di analisi di impatto della regolamentazione) e di garantire efficienza e trasparenza non solo nelle procedure decisionali, ma anche nell'organizzazione interna.
      L'articolo 4 definisce, invece, i princìpi che l'ordinamento deve rispettare al fine di garantire l'indipendenza delle Autorità. Si fa riferimento alla autonomia organizzativa, funzionale, contabile, e gestionale. Sotto questo aspetto la proposta di legge intende anche rafforzare la dotazione di risorse professionali delle Autorità ampliando la possibilità di assunzione a tempo determinato di personale con particolari qualifiche (articolo 14).
      L'articolo 5 individua come Autorità competenti la Banca d'Italia e la CONSOB.
      Gli articoli 6 e 7 attribuiscono alle due Autorità le competenze di vigilanza secondo il criterio «per finalità» prima illustrato. In questo contesto, si opera anche una semplificazione dell'apparato dei controlli, trasferendo rispettivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, sempre nel solco di una suddivisione «per finalità», i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e all'Ufficio italiano dei cambi (UIC). In ragione delle difficoltà a realizzare tale trasferimento incidendo solamente sulla normativa vigente, viene prevista una delega (articolo 8) al Governo per favorire l'attribuzione di competenze alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo i suddetti criteri.
      È importante mettere in evidenza che alle due Autorità, nella prospettiva di rafforzarne l'autonomia e di prevenire ogni ingerenza nella loro attività, vengono trasferiti anche i poteri regolamentari e sanzionatori attribuiti dal testo unico della finanza e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Questa scelta si coniuga con quanto previsto dagli articoli 10 e 11 che sopprimono

 

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non solo l'ISVAP, la COVIP e l'UIC, ma anche il CICR. Si ritiene, infatti, anche alla luce degli scarsi risultati dell'attività del CICR (la cui abolizione, come è noto, fu già oggetto di dibattito quando fu predisposto il testo unico bancario) che l'organo interministeriale non abbia ragione di conservare le sue funzioni in un nuovo sistema che si ispira a forti princìpi di autonomia delle Autorità che però vengono nel contempo adeguatamente responsabilizzate nei rapporti con il Parlamento (articolo 12).
      Naturalmente non si può trascurare l'esigenza di un organo collegiale per favorire il coordinamento nell'azione di vigilanza, ma la proposta di legge prevede l'istituzione di un apposito Comitato (articolo 9) composto esclusivamente dai vertici delle Autorità competenti e da quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e da altri due membri nominati secondo le modalità utilizzate per i commissari della CONSOB. Il Comitato, oltre ad adottare tutte le misure funzionali ad una stretta cooperazione tra le Autorità, segnala anche alla Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità di cui all'articolo 12 tutti i provvedimenti necessari per rafforzare l'esercizio coordinato della vigilanza.
      L'articolo 12 istituisce, appunto, tale Commissione, che ha innanzitutto il compito di esprimere un parere vincolante, a maggioranza di due terzi, sulle nomine dei commissari della CONSOB e può procedere alla audizione dei soggetti nominati.
      La Commissione deve anche instaurare un costante rapporto di interlocuzione con le Autorità, non soltanto esaminando le relazioni annuali, ma anche provvedendo alle audizioni dei membri ed esprimendosi sulle segnalazioni ricevute dalle stesse Autorità o dal Comitato di cui all'articolo 9.
      L'articolo 13 istituisce un nuovo Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati finanziari, composto dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative di intermediari e investitori. Il Comitato svolge funzione consultiva nei confronti delle Autorità competenti e collabora con queste per favorire, elemento questo di indubbia rilevanza, la diffusione di forme di autoregolamentazione, soprattutto impegnandosi per garantirne l'effettiva applicazione. Inoltre ha il compito, in collaborazione con la CONSOB, di promuovere la conoscenza del funzionamento dei mercati e delle caratteristiche dei prodotti finanziari verso il pubblico degli investitori.

Modifiche alle disposizioni relative al mercato mobiliare e al testo unico della finanza.

      Il capo II della proposta di legge aggiorna e perfeziona le regole di corporate governance e quelle contenute nel testo unico della finanza (TUF) e nel testo unico bancario (TUB), nella consapevolezza che l'efficienza del sistema finanziario e la protezione degli investitori non possano essere perseguite solamente modificando l'assetto delle Autorità di vigilanza.

Organizzazione e funzionamento della CONSOB.

      L'articolo 15 affronta l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, modificando il decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e introducendo una delega al Governo per la disciplina dell'impugnazione degli atti della CONSOB.
      Un obiettivo essenziale per una regolazione efficiente delle Autorità incaricate della regolazione e del controllo in alcuni settori economicamente e socialmente rilevanti (per i quali, a monte, si ritiene preferibile sottrarre la competenza al Governo o alla magistratura) è di assicurare la loro effettiva indipendenza dai governi, dal ceto politico nel suo complesso e dai soggetti privati vigilati o su cui l'attività dell'ente può comunque incidere. Per impedire questi «rischi di cattura» prevediamo alcune innovazioni alle regole sulla nomina, sulla revoca e sulle incompatibilità dei membri della CONSOB.

 

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      La nuova CONSOB, precisamente, sarà sempre composta da un presidente e da quattro membri, ma vengono introdotte significative modifiche riguardo alla loro nomina e alla durata del loro mandato: i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri stesso, come secondo l'attuale disciplina, ma la proposta di legge stabilisce, altresì, che sarà necessario il previo parere vincolante della Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, che delibera con maggioranza dei due terzi dei componenti [articolo 15, comma 1, lettera b)].
      In tale maniera si impedisce alla maggioranza e al Governo di nominare esclusivamente persone di loro fiducia e si rende necessario ottenere l'assenso dei partiti dell'opposizione. Trattandosi, inoltre, di un parere, sia pure vincolante, e non di una proposta, si riduce fortemente il rischio che i commissari vengano scelti con accordi sottobanco e mercanteggiamenti tra le forze politiche: in linea di principio dovrebbe essere il Governo a proporre dei nomi su cui la CONSOB esprime, solo in seguito, il suo gradimento.
      Anche la questione della durata del mandato è molto significativa per evitare rischi di cattura: se l'ordinamento prevede la non rieleggibilità dei commissari si evita che il membro dell'Autorità sia indotto a favorire gli interessi di chi ha il potere di rieleggerlo, ma per fare questo è necessario prevedere una durata del mandato sufficientemente lunga, per dare continuità all'azione dell'ente, e comunque superiore alla durata della legislatura. I membri della CONSOB, di conseguenza, dovrebbero durare in carica sette anni e non essere rieleggibili, mentre l'attuale disciplina prevede un mandato di cinque anni e la possibilità di essere rieletti una sola volta [articolo 15, comma 1, lettera c)].
      Un ultimo obiettivo rilevante è ostacolare i rischi di cattura da parte di soggetti privati sui quali l'attività della CONSOB può incidere. Questi rischi, a ben vedere, sono molto più insidiosi di quelli riferiti al potere politico, poiché afferiscono all'attività e alle competenze professionali del commissario e poiché sono più difficili da colpire. I meccanismi per impedire tali «catture», comunque, sono essenzialmente di due tipi: incompatibilità con attività svolte nel corso della carica e divieto di svolgere alcune attività dopo la fine di essa. Occorre, peraltro, far sì che vengano selezionate persone di grande competenza, e per farlo occorre non disincentivare i «migliori» (che troverebbero senza dubbio altre possibilità sul mercato) e, soprattutto, non incentivare ad accettare la carica solo chi intende utilizzarla per ricavarne vantaggi d'altro genere (visibilità politica, favori, eccetera). Ciononostante è anche vero che l'indipendenza e l'imparzialità dei membri della Commissione e delle Autorità in generale rappresentano dei beni pubblici di primaria importanza e che assicurarli è essenziale per proteggere la pubblica fiducia nel risparmio (oltre che la moralità pubblica).
      Pertanto, la nostra proposta di legge introduce [articolo 15, comma 1, lettera d)] severe incompatibilità tra la carica di commissario e qualsiasi posizione e attività che possa sollevare il dubbio del conflitto di interessi con la funzione svolta.
      Riguardo ai divieti di compiere talune attività dopo la fine del mandato, infine, si vieta a chi è stato commissario della CONSOB di intrattenere qualsiasi rapporto economico o professionale con società comunque interessate dall'attività della CONSOB stessa. Per evitare i disincentivi prima ricordati, il divieto è limitato nel tempo a due anni dalla scadenza del mandato. Per assicurare l'efficacia di tali divieti si prevede, infine, una sanzione pecuniaria.
      La nostra proposta di legge, inoltre, introduce alcune innovazioni di tipo organizzativo. Prevediamo, in particolare, la figura del direttore generale della CONSOB, che cura l'esecuzione delle delibere e dirige la struttura amministrativa, partecipando alle riunioni della Commissione con voto solo consultivo [articolo 15,
 

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comma 1, lettera f)]. Eleviamo, infine, la pianta organica della CONSOB a 650 unità, per fare fronte alle esigenze operative nuove e più ampie [articolo 15, comma 1, lettera i)].
      La proposta di legge, infine, introduce una delega dettagliata al Governo per disciplinare il sindacato giurisdizionale sugli atti della CONSOB (articolo 15, comma 2). Gli obiettivi della delega sono di garantire certezza e stabilità ai provvedimenti della CONSOB.
      In particolare, la proposta di legge prevede che gli atti della CONSOB diversi da quelli con carattere sanzionatorio o impositivo e i regolamenti (ossia tutti i provvedimenti) non siano impugnabili né davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, né davanti al giudice amministrativo. Questo principio, in particolare, vale per l'impugnazione di atti di collaborazione (come la risposta ai pareri), nei quali si sostanzia l'opera di moral suasion della CONSOB stessa. Vengono limitati i poteri del giudice di sospendere in via cautelare l'efficacia dei regolamenti e che il giudice possa sospenderli solo in caso di evidente e chiara violazione delle norme procedurali di legge. Infine, si limita la sindacabilità dei provvedimenti specifici al solo caso in cui siano state violate le regole poste a tutela del diritto alla difesa e al contraddittorio.

Norme generali per la tutela degli investitori e disciplina dei promotori finanziari.

      L'articolo 16 introduce alcune norme generali per tutelare gli investitori, modificando il TUF.
      In primo luogo, si prevede che la CONSOB non possa opporre il segreto d'ufficio al giudice ordinario in relazione a giudizi civili, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile. Quest'ultimo articolo prevede che il giudice possa richiedere alle pubbliche amministrazioni «le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo». L'articolo 4, comma 10, del TUF, però, copre con il segreto d'ufficio tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB salvo nei confronti del giudice penale per le indagini relative a reati. Di conseguenza, secondo l'attuale sistema, nei processi civili per risarcimento dei danni cagionati da banche, intermediari finanziari ed emittenti di strumenti finanziari, il giudice non può chiedere alla CONSOB la documentazione relativa. Si tratta di un grave vulnus alle concrete possibilità di ristorare i danni arrecati ai risparmiatori, vulnus che la nostra proposta di legge intende eliminare [articolo 16, comma 1, lettera a)].
      In particolare, la CONSOB non potrà opporre il segreto d'ufficio nei giudizi di risarcimento del danno cagionato ad investitori diversi dagli investitori professionali (individuati sulla base dell'articolo 30, comma 2, del TUF), nei giudizi di risarcimento dei danni arrecati dalla violazione della disciplina degli emittenti (compresi l'appello al pubblico risparmio e le regole sulle società quotate) e nei giudizi per il risarcimento dei danni arrecati da esponenti aziendali alle società quotate.
      Ma la proposta di legge contiene altre norme finalizzate a tutelare la fiducia dei risparmiatori e la trasparenza dei mercati e delle negoziazioni di banche e di intermediari.
      Prevediamo [articolo 16, comma 1, lettera b)], infatti, che la CONSOB debba regolamentare le modalità di sottoscrizione e, soprattutto, di pubblicazione dei protocolli d'autonomia dei soggetti abilitati e delle società del gruppo.
      Inoltre, nel corso delle recenti vicende di crisi finanziarie, è emersa una questione piuttosto significativa, ossia l'esigenza di proteggere gli investitori non professionali nei confronti del comportamento, a volte doloso, a volte semplicemente colposo, di banche e di intermediari finanziari che vendono loro titoli eccessivamente rischiosi per le caratteristiche patrimoniali e per la propensione al rischio dell'investitore stesso. Nella nostra

 

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proposta di legge introduciamo alcune misure per contrastare questi fenomeni.
      La prima di tali proposte è di imporre ai soggetti abilitati (banche e intermediari) di classificare prodotti finanziari e categorie di clienti in funzione del rischio e del patrimonio, attribuendo alla CONSOB la competenza a stabilire i criteri minimali di tale classificazione [articolo 16, comma 1, lettera c)].
      Inoltre, al fine di perseguire in maniera più efficace i conflitti di interessi dei soggetti abilitati, si prevede che nel caso in cui il soggetto abilitato abbia un interesse nell'operazione, spetti a quest'ultimo l'onere di provare d'avere assicurato al cliente trasparenza ed equo trattamento, così come vale per i giudizi di risarcimento dei danni dovuti a scarsa diligenza [articolo 16, comma 1, lettera d)].
      La proposta di legge, infine, modifica la disciplina dell'albo dei promotori finanziari, prevedendo, in particolare, che l'organismo deputato alla tenuta dell'albo abbia forma associativa ed autonomia organizzativa e statutaria e che operi secondo princìpi e criteri stabiliti dalla CONSOB, cui è rimessa anche la disciplina dell'iscrizione all'albo stesso.

Modifiche alla disciplina dei mercati regolamentati e alla quotazione.

      Le recenti crisi finanziarie, come noto, riguardavano gruppi multinazionali, quali erano sia Enron che Parmalat. Entrambi i gruppi, precisamente, comprendevano molte società costituite in paradisi fiscali o Paesi in cui la regolamentazione è insufficiente (cosiddetta «società off-shore», secondo la vulgata giornalistica), la cui regolazione pone problemi giuridici significativi. Partendo da questa problematica specifica, il progetto di legge affronta alcuni temi legati alla quotazione e alla regolazione dei gruppi di società.
      Un aspetto del problema riguarda la quotazione di società controllanti o controllate prive di autonomia funzionale o situate in paradisi normativi e fiscali. La proposta di legge affronta tali questioni rimettendo al regolamento della società di gestione del mercato di:

          quotare in un segmento distinto del mercato le società controllanti il cui attivo è prevalentemente composto dalla partecipazione in una o più altre società, ossia le holding pure;

          stabilire che le società che controllano altre società situate in Paesi extra-Unione europea che non assicurano adeguati standard di trasparenza e di correttezza nella gestione (stabiliti dal regolamento stesso) non possano essere quotate;

          non quotare le società controllate prive di autonomia operativa.

      Inoltre, prevediamo di separare l'attività di listing da quella di trading, attribuendo la prima interamente alla CONSOB, unitamente all'esclusione e alla sospensione dalle quotazioni [articolo 17, comma 1, lettera c)].
      A ulteriore tutela degli investitori, attribuiamo alla CONSOB il potere di applicare ai singoli sistemi di scambi organizzati le norme sui mercati regolamentati e, infine, di prescrivere che determinati prodotti finanziari individuati attraverso una particolare denominazione abbiano un determinato contenuto tipico.
      Infine, è attribuito alla CONSOB il potere di assoggettare alle disposizioni sull'obbligo di prospetto informativo le fusioni per incorporazione in cui una società non quotata viene incorporata in una società quotata di dimensioni inferiori [articolo 18, comma 1, lettera c)]. In tale maniera si dovrebbe evitare un meccanismo abbastanza diffuso per eludere l'obbligo di prospetto.

Modifiche alla disciplina dell'appello al pubblico risparmio.

      Anche la disciplina dell'appello al pubblico risparmio abbisogna di alcune incisive modificazioni a tutela dei risparmiatori.

 

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      In primo luogo [articolo 18, comma 1, lettera a)] proponiamo di non applicare le norme sull'obbligo di prospetto solo ai depositi bancari e ai titoli che li incorporano, mentre la disciplina attualmente in vigore (articolo 100, comma 1, lettera f), del TUF) sottrae alle garanzie del TUF tutti i prodotti bancari, diversi da azioni e da prodotti convertibili in azioni, e i prodotti assicurativi.
      Ma la nostra proposta di legge affronta anche una delle situazioni più insidiose per i risparmiatori inconsapevoli che affidano le proprie scelte di portafoglio alle banche e agli altri intermediari. Questi, spesso, collocano presso il pubblico prodotti finanziari venduti loro in precedenza senza che sussistesse obbligo di redigere il prospetto e di rispettare la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, poiché tali obblighi, sulla base dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF, non si applicano alle sollecitazioni rivolte solo a investitori professionali. Questi ultimi, in seguito, collocano i prodotti così acquistati presso la clientela retail, senza che sussista l'obbligo di prospetto nei confronti di quest'ultima, perché non si tratta tecnicamente di una sollecitazione al pubblico.
      L'articolo 18, comma 1, lettera b), a tale proposito introduce il comma 2-bis dell'articolo 100 del TUF, con il quale si prevede che gli strumenti finanziari esentati dall'obbligo di prospetto perché acquistati da investitori professionali, debbano essere trattenuti nel portafoglio di questi ultimi per un anno, prima di essere ceduti alla clientela retail. Tale disposizione è analoga alla Rule 144 della SEC statunitense e ha l'obiettivo di accollare agli investitori professionali il rischio relativo, disincentivando comportamenti infedeli.
      Uno dei limiti più significativi dell'attuale disciplina sulla CONSOB riguarda i poteri di cui essa è fornita per attuare la disciplina di legge e prevenire illeciti. Questo problema si manifesta in maniera particolarmente esplicita in materia di repressione dell'insider trading: la nuova direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003) che assorbe la precedente direttiva sull'insider trading, prevede che l'autorità nazionale di vigilanza sia dotata di ampi poteri di indagine, ispezione e sequestro (articolo 12), di cui la CONSOB attualmente non è fornita, né per l'insider trading, né per altre materie.
      Pertanto, la proposta di legge estende in via generale i poteri d'ispezione e d'indagine della CONSOB, modificando l'articolo 115 del TUF ed estendendo all'insider trading i poteri previsti da tale articolo. In tale maniera si compie una prima e significativa attuazione della direttiva sugli abusi di mercato. L'articolo 19, comma 1, lettera b), della proposta di legge, in particolare, attribuisce alla CONSOB il potere di: convocare direttamente gli esponenti degli emittenti quotati, delle società controllate e dei soggetti controllanti; richiedere all'autorità atti di assunzione probatoria (ad esempio intercettazioni telefoniche); disporre direttamente ispezioni anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.
      Infine, l'articolo 19, comma 1, lettera a), della proposta di legge impone agli esponenti aziendali e ai soci con più del 2 per cento del capitale di comunicare al pubblico, con le modalità stabilite dalla CONSOB, le operazioni su strumenti finanziari della società stessa o su strumenti collegati da loro compiute. In tale maniera si consente alla CONSOB di rendere trasparenti operazioni su titoli dell'emittente compiute dagli insider.

Società con azioni quotate.

      Ma gli aspetti più problematici e significativi per la protezione dei risparmiatori riguardano il diritto societario. I recenti scandali finanziari hanno fatto emergere non solo l'esigenza di aumentare e migliorare i controlli degli organi di vigilanza e di rendere più trasparente il mercato dei capitali, ma anche la necessità di attribuire maggiori poteri di controllo alle minoranze all'interno della società. In effetti, soprattutto le crisi di Cirio e Parmalat

 

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pongono in primo piano il problema del ruolo del socio di maggioranza e della famiglia fondatrice dell'impresa. Sia Cirio che Parmalat, infatti, erano grandi gruppi multinazionali, con interessi, attività e diramazioni in tutto il mondo. A prima vista, quindi, doveva trattarsi di imprese rette da criteri organizzativi e da regole corporative moderni e, soprattutto, oggettivi e slegati dall'identità dell'azionista di riferimento.
      La grande impresa moderna, infatti, è fondata su regole societarie e organizzative oggettive, senza che il socio di maggioranza la possa mai considerare come «cosa propria», perché, altrimenti, si ricadrebbe nelle forme organizzative, più arretrate e incapaci di svilupparsi come gruppi multinazionali, della piccola impresa familiare, in cui certamente si può identificare un «padrone». È vero che è questa la forma d'impresa più diffusa in Italia, ma ciò non toglie che essa soffra di limiti di crescita strutturali e che, se si sviluppa tanto da adottare la forma della società anonima o, persino, del gruppo, dovrebbe avere compiuto il salto qualitativo prima illustrato. Questo, evidentemente e a dispetto delle dimensioni dei due gruppi, non è avvenuto in Cirio e Parmalat, ove i rispettivi azionisti di riferimento parevano trattare le società del gruppo come «cosa propria», ossia come se fossero semplici rami della stessa azienda di un'impresa individuale.
      Occorre impedire che questi fenomeni si ripetano e per fare questo la nostra proposta di legge intende rafforzare il potere degli azionisti esterni al gruppo di comando dell'impresa nelle società quotate (ossia, se vogliamo, il ruolo delle regole corporative obiettive).
      In primo luogo, [articolo 20, comma 1, lettera a)] prevediamo che azionisti che detengono una partecipazione pari ad almeno 100.000 euro possano chiedere l'integrazione dell'ordine dei giorno dell'assemblea e dell'adunanza del consiglio di sorveglianza che deve approvare il bilancio. A tale fine non si considera il valore nominale della partecipazione, bensì il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, se più breve, nel periodo di quotazione.
      La nostra proposta di legge, inoltre, affronta anche il tema degli amministratori eletti dalle minoranze. Per far sì che il consiglio di amministrazione operi in maniera il più possibile indipendente e autonoma, pur rispettando necessariamente le caratteristiche di un sistema economico a proprietà molto concentrata, come è ancora quello italiano, la nostra proposta di legge consente alla minoranza di nominare uno o due membri del consiglio di amministrazione, a seconda del numero complessivo di componenti dell'organo. Per ottenere tale obiettivo [articolo 20, comma 1, lettera b)], prevediamo che un certo numero di consiglieri, uno o due, debba essere eletto dalla seconda lista elettorale per numero di voti, lista che, però, non può essere in alcun modo legata alla lista maggiormente votata.
      Intendiamo, inoltre, agevolare la raccolta delle deleghe di voto, per consentire anche a soci di minoranza di organizzarsi e di fare approvare delibere in assemblea. La raccolta delle deleghe e, anzi, la possibilità che sulle deleghe venga ingaggiata una vera e propria battaglia tra soci (cosiddetto «proxy fight», nel gergo nordamericano) può essere, infatti, un meccanismo efficace per assicurare forme di controllo e, parzialmente, di gestione da parte di azionisti di minoranza. Certo, questo meccanismo funziona solamente se la partecipazione azionaria è particolarmente diffusa e se nessun azionista ha la maggioranza assoluta dei diritti di voto, ma se l'azionariato è disperso la battaglia delle deleghe potrebbe essere un'alternativa - sia pure di minor peso - alla contestabilità del controllo attraverso offerte pubbliche d'acquisto.
      Per agevolare la raccolta delle deleghe, la nostra proposta di legge [articolo 20, comma 1, lettera c)] sostituisce il vigente articolo 139 del TUF, che limita la possibilità di promuovere la sollecitazione di deleghe (committente) ai soggetti che siano soci per almeno l'1 per cento del capitale con diritto di voto e siano iscritti da
 

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almeno sei mesi nel libro soci. Il nuovo articolo 139 del TUF prevede solamente che il committente debba essere iscritto nel libro soci per almeno sei mesi e che la società non possa assumere la veste di committente.
      Riguardo al collegio sindacale, l'articolo 20, comma 1, lettera d), prevede che la maggioranza dei membri debba essere nominata dalla minoranza dei soci, rimettendo alla CONSOB la determinazione delle procedure per garantire che questo avvenga e attribuendole il potere di sostituire i sindaci nominati in sovrannumero dalla maggioranza. Inoltre, per evitare che la stessa persona assuma un numero eccessivo di cariche in organi di controllo di diverse società, si attribuisce alla CONSOB la competenza a stabilire un numero massimo a tali cariche.
      Infine, prevediamo che i membri del collegio sindacale debbano informare la CONSOB e il mercato, nelle forme e nelle maniere prescritte dalla CONSOB stessa, degli analoghi incarichi ricoperti in altre società.
      La proposta di legge, infine, introduce alcune significative innovazioni alla disciplina delle società di revisione. Proprio le società di revisione, infatti, sono state, per così dire, l'anello debole della catena dei controlli e delle verifiche sulle imprese nelle crisi di Enron e di Parmalat. In primo luogo [articolo 20, comma 1, lettera f)], proponiamo che per nominare la società di revisione sia necessario il parere vincolante del collegio sindacale, il quale, come si ricorderà, dovrebbe essere nominato in prevalenza dalle minoranze: in questa maniera le minoranze hanno potere di veto sulla nomina della società di revisione. Quindi, proponiamo di garantire una adeguata rotazione dei soggetti che svolgono l'incarico di revisione per una società e le società del suo gruppo [articolo 20, comma 1, lettera g)]. Una delle questioni emerse nella crisi di Parmalat, infatti, era che gli stessi soggetti avevano svolto ripetutamente la funzione di controllo dei conti per società del gruppo semplicemente cambiando società di revisione di cui erano partner. I requisiti di idoneità tecnica dei revisori, previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, infine, dovranno sussistere non solo in capo alla società di revisione ma anche al responsabile della revisione; tale idoneità tecnica, inoltre, dovrà essere verificata periodicamente dalla stessa CONSOB.
      Un problema piuttosto significativo riguarda le attività di consulenza alle imprese da parte delle società di revisione o di società del loro gruppo. Il diritto italiano prevede l'esclusività dell'oggetto sociale come requisito per l'iscrizione all'albo delle società di revisione (articolo 6, comma 1, lettera a)] del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, richiamato dall'articolo 161, comma 2, del TUF, non contempla però le attività di società appartenenti al medesimo gruppo delle società di revisione. Per ovviare al rischio di continui conflitti di interessi, che potrebbero indurre la società di revisione a controlli «accomodanti» in cambio di consulenze a favore di società del loro gruppo, proponiamo [articolo 20, comma 1, lettera m)] di vietare alle società del gruppo della società di revisione di prestare attività professionale o di consulenza per le società del gruppo della società oggetto della revisione.
      Nelle crisi recenti di gruppi multinazionali è emerso l'ulteriore problema che non sempre la stessa società di revisione è incaricata della revisione di tutte le società e questo, anche se spesso viene nominato un revisore principale per il gruppo, rischia di creare asimmetrie ed inefficienze nei controlli. Pertanto, proponiamo di estendere l'obbligo di revisione a tutte le società del gruppo della società quotata, e non solo alle controllate, come secondo il vigente articolo 165 del TUF. Inoltre, la proposta di legge prevede che la CONSOB possa estendere l'obbligo di revisione anche a società non legate da rapporti di controllo, ma di partecipazione di minoranza o da altre relazioni economiche. In tutti questi casi la revisione dev'essere compiuta dalla società incaricata della revisione della società quotata, salvo esenzione
 

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concessa dalla CONSOB [articolo 20, comma 1, lettera n)].

Fondo di garanzia e incompatibilità con cariche aziendali.

      A tutela dei risparmiatori, la proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo che contribuisce a risarcire i danni arrecati dall'inadempimento di banche e di intermediari. Nella istituzione di fondi di garanzia, che non potrà mai essere una garanzia vera e propria perché in tale caso il fondo potrebbe non bastare a coprire i danni, si deve evitare di incentivare comportamenti opportunistici da parte di clienti e di intermediari. Se, infatti, il fondo fosse a carico delle stesse banche e dei soggetti abilitati (come ad esempio il fondo di garanzia dei depositi) e coprisse automaticamente qualsiasi rischio, verrebbe meno del tutto ogni correlazione tra rischio e rendimento del titolo, disincentivando l'allocazione ottimale delle risorse in portafoglio e, dal lato degli intermediari, si incentiverebbero tentazioni di free riding a danno delle imprese che seguono le regole e non arrecano danni. Per questa ragione, il fondo da noi proposto viene alimentato destinandogli il 50 per cento delle multe comminate per gli illeciti commessi da esponenti aziendali e da revisori e non è a carico della fiscalità generale o degli stessi intermediari [articolo 21, comma 1, lettera e)].
      Infine, proponiamo [sempre all'articolo 21, comma 1, lettera e)] di inasprire le incompatibilità con cariche aziendali per chi sia stato condannato con sanzioni penali o amministrative. In particolare, il nuovo articolo 196-ter del TUF introduce nel nostro ordinamento un istituto anglosassone, presente nel Company Act inglese del 1985 e ripreso di recente dal Sorbanes Oxle Act statunitense del 2002, ossia la cosiddetta «disqualication». La CONSOB, precisamente, potrà dichiarare l'impedimento all'assunzione di cariche aziendali di società quotate o facenti parte del gruppo di società quotate chi sia stato condannato in primo grado per reati societari o per quelli previsti nel TUF o sia stato condannato alle sanzioni del TUF stesso. L'impedimento, peraltro, non sarà automatico, ma la CONSOB dovrà valutare se la condotta induca a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale e, ovviamente, in caso di successiva sentenza di assoluzione l'impedimento deve essere dichiarato decaduto, salvo il caso di semplice prescrizione. Infine (articolo 21, comma 2), si introducono i requisiti di onorabilità per le società quotate o con titoli diffusi, analogamente a quanto avviene già per banche e società di intermediazione immobiliare; tali requisiti vengono stabiliti dalla CONSOB con regolamento e tra essi vi è il non essere oggetto della dichiarazione di incompatibilità prima illustrata.

Modifiche al TUB: tutela della concorrenza per imprese bancarie e assicurative.

      Con le norme in esame si intende attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la competenza ad applicare la legge antitrust anche alle imprese bancarie mantenendo tuttavia in capo alla Banca d'Italia il potere di vietare operazioni di concentrazione che possano pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. Scelta che a sua volta presuppone - e appare coerente con - la decisione di mantenere in capo a Banca d'Italia la vigilanza sulla stabilità del sistema bancario.
      A tale fine proponiamo (articolo 24) di modificare l'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, eliminando la previsione, attualmente contenuta nel comma 2 che attribuisce l'applicazione della normativa antitrust nei confronti delle banche «alla competente autorità di vigilanza» e tutte le previsioni ad essa complementari, come ad esempio:

          quella dettata dal comma 3 della disposizione in esame, la quale prevede che i provvedimenti della Banca d'Italia

 

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siano adottati «sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

          quella concernente l'autorizzazione di intese in deroga al divieto dell'articolo 2 «per esigenze di stabilità del sistema monetario» di cui al comma 5 della disposizione in esame;

          quella che attribuisce all'AGCM il potere di segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 (già abrogato) e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3 (comma 6);

          quelle contenute nei commi 7 e 8, che presuppongono la sussistenza di autonomi poteri antitrust in capo all'autorità di vigilanza.

      Per effetto dei segnalati interventi normativi, il rapporto attualmente esistente tra AGCM e Banca d'Italia verrebbe rovesciato, attribuendo alla prima il potere di applicare la normativa antitrust (anche) alle banche e alla seconda quello di esprimere un parere preventivo, ma non vincolante, analogo a quello attualmente reso dall'ISVAP e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riferimento ai provvedimenti dell'AGCM che interessano le imprese operanti nei rispettivi settori di competenza.
      Per quanto riguarda le concentrazioni tra banche, si è reso necessario modificare anche il vigente testo dell'articolo 57 del TUB disponendo che l'operazione debba essere preventivamente notificata sia all'AGCM che alla Banca d'Italia. La prima valuterà la concentrazione sotto il profilo concorrenziale ai sensi delle disposizioni già contenute nella legge n. 287 del 1990 e - su segnalazione della Banca d'Italia - potrà autorizzare una concentrazione restrittiva della concorrenza al solo fine di garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. Alla seconda è riservato, invece, l'esame delle eventuali ricadute dell'operazione sulla stabilità del sistema creditizio. Si tratta di giudizi tra loro autonomi, basati su presupposti diversi, che possono portare all'adozione di provvedimenti di segno non coincidente, o addirittura opposto, da parte delle due Autorità. Infatti, un'operazione potrebbe essere autorizzata dall'AGCM, in quanto non costituisce né rafforza una posizione dominante sul mercato, ma incorrere nel divieto dell'autorità di vigilanza in quanto mette a repentaglio la stabilità del sistema bancario, e viceversa. Ne discende che, per poter realizzare la concentrazione, le imprese interessate dovranno ottenere l'autorizzazione sia dell'AGCM che della Banca d'Italia, la quale dovrà pubblicare periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali intende attenersi nella valutazione delle concentrazioni bancarie. Peraltro, non si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento, il quale già prevede un meccanismo simile per la valutazione delle concentrazioni nel settore dei media e delle comunicazioni.
      Dal punto di vista strutturale, i due procedimenti, pur essendo tra loro autonomi, sono tuttavia soggetti alle medesime regole previste per le istruttorie innanzi all'AGCM, le quali garantiscono trasparenza, rispetto del contraddittorio e tempi di decisione rapidi. Quando la concentrazione riguardi banche quotate in un mercato regolamentato in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, e debba dunque avvenire tramite offerta pubblica di acquisto (OPA), si prevede che le parti interessate debbano comunicare contestualmente l'operazione anche alla CONSOB ai sensi dell'articolo 102 del TUF [articolo 22, comma 2, lettera b)]. Infine, avverso i provvedimenti della Banca d'Italia e a tutela dei soggetti vigilati, si prevede la possibilità di ricorso al giudice amministrativo che, in coerenza con quanto già previsto per l'AGCM, è stato identificato nel tribunale amministrativo regionale del Lazio (articolo 22, comma 4).
      La nuova disciplina delle concentrazioni bancarie va inoltre coordinata con le disposizioni del TUB in materia di partecipazioni al capitale delle banche (articolo 19 e seguenti del TUB) che attualmente riserva alla Banca d'Italia, da un lato, il potere di autorizzare l'acquisto di partecipazioni

 

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in misura eccedente il 5 per cento del capitale di una banca e, indipendentemente dal rispetto di tale limite, se esse attribuiscano il controllo della banca stessa, «quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca»; dall'altro, il compito di vigilare sulla separatezza tra banca e industria vietando a imprese che «svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari» l'acquisto di partecipazioni che eccedano il 15 per cento del capitale o che comunque consentano di controllare una banca (articolo 19, comma 6, del TUB). L'attuale impianto normativo, a suo tempo predisposto per dare attuazione a direttive comunitarie estremamente specifiche e vincolanti sul punto, è rimasto sostanzialmente immutato, salvo l'obbligo - per la Banca d'Italia - di pubblicare periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si atterrà nella valutazione delle richieste di autorizzazione [articolo 22, comma 2, lettera a)].
      È stato invece disposto un rafforzamento della disciplina dettata dall'articolo 136 del TUB al fine di evidenziare i potenziali conflitti di interessi tra l'impresa bancaria e gli esponenti che la gestiscono estendendo gli obblighi ivi previsti anche a quanti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 2 per cento del capitale della banca (articolo 22, comma 7).

Governatore della Banca d'Italia.

      Molto si è discusso della durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia e del fatto che l'attuale durata indeterminata fosse una anomalia nel panorama degli istituti di vigilanza creditizia e delle banche centrali (unico esempio analogo è la Banca centrale danese). Nell'intento di rispettare l'autonomia della Banca d'Italia, proponiamo che sia lo stesso statuto di quest'ultima a dovere decidere la durata del mandato del Governatore (articolo 23).

Modifiche al codice civile.

      Come abbiamo ribadito più volte, le recenti crisi non pongono solamente questioni di vigilanza ma anche di diritto societario e, in particolare, pongono l'esigenza di ampliare i poteri amministrativi delle minoranze e di accentuare il ruolo di garanzia del presidente del consiglio di amministrazione (articolo 26).

Azione sociale di responsabilità.

      Uno dei poteri più importanti per le minoranze di una società è quello di potere esperire l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. Il diritto italiano, come noto, fino all'adozione del TUF non prevedeva alcun potere del genere e attribuiva la competenza a decidere l'azione di responsabilità esclusivamente all'assemblea, ossia alla stessa maggioranza che ha nominato gli amministratori. Inutile dire che solo in pochissimi casi tale azione è stata esperita con la società in bonis (la dottrina, a quanto ci consta, segnala solo due casi nel dopoguerra) e che generalmente è stato il curatore fallimentare ad esercitare, congiuntamente nonostante i presupposti parzialmente diversi, sia l'azione sociale ex articolo 2393 del codice civile, sia quella dei creditori ex articolo 2394 del medesimo codice. Questo, a differenza di quanto avviene in molti altri ordinamenti europei e soprattutto di quello statunitense, nel quale il singolo socio può esperire la derivative suit, agendo on behalf of the corporation, sempre che dimostri di avere esaurito tutti i possibili rimedi intrasocietari (e difatti negli USA la derivative suit è uno strumento importantissimo per l'equilibrio dei rapporti di forza tra azionisti e manager). Per questa ragione, l'articolo 129 del TUF rappresentò una novità significativa. La recente riforma del diritto societario estende tale istituto alle società non quotate, prevedendo per le società «chiuse» una soglia di un terzo del capitale e per quelle che fanno ricorso al mercato del

 

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capitale di rischio una soglia di 1/20 del capitale.
      La nostra proposta di legge (articolo 25), intende perfezionare quest'ultima disciplina, modificando la soglia legittimante per le società «aperte», portandola ad una cifra fissa di 100.000 euro. Anche in questo caso, così come per il potere della minoranza di mettere nuovi argomenti all'ordine del giorno (vedi supra), la quota viene calcolata non sulla base del valore nominale delle azioni ma del prezzo di mercato nei sei mesi precedenti. In tal caso è possibile solamente che i soci che hanno agito rinuncino agli atti del giudizio, ma non all'azione (lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 25).

Sanzioni amministrative e penali.

      Le recenti vicende, legate all'apertura dei procedimenti penali sui casi Cirio e Parmalat, hanno rivelato nella maniera più clamorosa all'opinione pubblica la gravità dei danni derivanti dalla criminalità economica e la centralità del problema del controllo penale su conflitti di interessi e frodi nella gestione d'impresa. Una soluzione davvero adeguata per questi problemi presuppone un intervento complessivo sul sistema penale, che potrà essere affrontato solo in sede di riforma del codice; ma la gravità del momento impone una prima risposta immediata, quantomeno per riparare ai guasti di una politica legislativa viziata dai noti conflitti di interessi e dal malcelato intento del legislatore di intervenire su alcuni procedimenti giudiziari in corso determinando un effetto estintivo dell'azione penale. La riforma dei reati societari (decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61), varata da Parlamento e Governo all'inizio della legislatura, sfruttando (ma stravolgendo nel merito) l'impianto originario del progetto Mirone (articolo 10 dell'atto Camera n. 7123, presentato il 20 giugno 2000), rappresenta l'espressione più rilevante di tale politica legislativa sul terreno della disciplina penale dell'economia e i suoi riflessi negativi si manifestano anche nell'attuale congiuntura.
      È vero che le vicende legate ai casi testé citati si collocano per lo più in una fase storica anteriore all'entrata in vigore della riforma, ma è altrettanto indiscutibile che la nuova disciplina da essa introdotta rende estremamente più ardua la persecuzione penale di fatti la cui estrema gravità è ormai davanti agli occhi di tutti. Oltre all'abbattimento dei livelli sanzionatori, al radicale accorciamento dei termini di prescrizione e ai condizionamenti frapposti all'esercizio dell'azione penale (la perseguibilità a querela prevista nell'articolo 2622 del codice civile ed in altre importanti figure di reati societari), ciò che preoccupa è soprattutto il messaggio culturale trasmesso dalle nuove norme: l'idea delle «mani libere» nella manipolazione dei bilanci, la sensazione che la trasparenza dell'informazione societaria non rappresenti più, per l'attuale legislatore, un valore fondante dell'economia di mercato e un bene giuridico bisognoso e degno di protezione penale (se non quando ne siano direttamente intaccati i patrimoni dei soci e dei creditori della società), sono solo alcuni dei frutti negativi della riforma, i cui effetti vanno potenzialmente molto al di là della vicenda Parmalat, minando alle basi la fiducia dei risparmiatori nel corretto funzionamento dei mercati finanziari e nella affidabilità degli emittenti. Sulla base della normativa vigente, infatti, è senz'altro possibile agli operatori più abili e spregiudicati pianificare dolosamente falsi in bilancio che, se accortamente mantenuti al di sotto delle soglie quantitative di punibilità, risultano inevitabilmente esenti da pena (e non solo dalla pena prevista per il delitto di false comunicazioni sociali ex articolo 2622 del codice civile, che richiede un concreto evento di danno patrimoniale per soci o per creditori, ma anche dalla lievissima sanzione prevista dall'articolo 2621 del medesimo codice per l'ipotesi contravvenzionale, quella teoricamente destinata a fungere da presidio residuale del bene giuridico della trasparenza).

 

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      La presentazione di un'iniziativa legislativa a tutela del risparmio rappresenta dunque l'occasione più propizia e doverosa per promuovere un'inversione di tendenza, che viene ormai auspicata da più parti: non si tratta solo di proporre inasprimenti sanzionatori (anche se le sanzioni devono indubbiamente riflettere l'importanza dei beni giuridici in gioco e la gravità dei comportamenti che si tratta di prevenire), né di ritornare allo status quo antecedente alla riforma, ma si tratta invece di porre le basi per una politica razionale, equilibrata ed efficace in uno dei settori più delicati per la disciplina delle attività economiche. La «riforma della riforma» dei reati societari, ben lungi dall'assumere il carattere di un ritorno al passato, dovrebbe pertanto essere ispirata dall'intento di una rafforzata garanzia degli interessi dei risparmiatori e dovrebbe in particolare concretizzarsi nei seguenti punti:

          riqualificazione generale della specie e della misura delle sanzioni;

          previsione della perseguibilità d'ufficio per tutti gli illeciti penali societari;

          recupero dell'unitarietà di disciplina della fattispecie delle false comunicazioni sociali, da configurare in ogni caso come delitto;

          eliminazione delle soglie quantitative di punibilità previste per le false comunicazioni sociali;

          eliminazione dell'evento di danno patrimoniale come momento consumativo delle false comunicazioni sociali;

          previsione di una più specifica disciplina della responsabilità penale dei revisori;

          eliminazione dell'eccezionale efficacia estintiva del reato riconosciuta a taluni comportamenti riparatori post factum nelle fattispecie a tutela del capitale sociale e dei creditori;

          previsione di una circostanza aggravante dei reati societari per le ipotesi di grave danno alla società, ai soci o ai terzi;

          previsione della legittimazione della CONSOB alla costituzione di parte civile nell'interesse dei risparmiatori;

          previsione, nei casi di commissione di reati societari nell'interesse della società, di sanzioni interdittive a carico dell'ente, da applicare nei casi più gravi accanto alle sanzioni pecuniarie;

          revisione della sistematica dei reati societari, eliminando la confusa suddivisione in capi del titolo XI del libro V del codice civile e prevedendo la riconduzione di alcune fattispecie all'interno del TUF.

      Tali indicazioni di ordine generale dovrebbero tradursi quindi nelle seguenti modifiche:

          a) false comunicazioni sociali: proponiamo l'unificazione degli attuali articoli 2621 e 2622 del codice civile, che dovranno essere configurati come delitto, punibile con la reclusione da uno a cinque anni, come nella originaria versione del codice civile del 1942. La struttura della fattispecie - pur senza ritornare a tale originaria formulazione, che la prassi aveva rivelato viziata da un eccessivo grado di indeterminatezza, lasciando la porta aperta ad opzioni interpretative troppo mutevoli e differenziate - viene depurata dall'attuale sovraccarico di elementi costitutivi, recuperando lo schema a suo tempo prefigurato dal citato progetto Mirone, al fine di ricostituire le condizioni per una equilibrata applicazione della nuova incriminazione, che la riforma del 2002 ha reso pressoché impraticabile. Si mantiene pertanto la definizione della direzionalità delle comunicazioni sociali (che dovranno essere necessariamente rivolte ai soci o al pubblico) e l'attuale struttura dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale di inganno e dolo specifico di ingiusto profitto), così come il riferimento espresso all'idoneità ingannatoria del mendacio; viene soppresso invece ogni riferimento alla necessaria previsione legale delle comunicazioni e al danno patrimoniale per i destinatari, così come vengono cancellate le attuali soglie di rilevanza

 

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quantitativa e/o qualitativa della falsità (sensibile alterazione del quadro rappresentativo, superamento del 5 per cento del risultato economico di esercizio e dell'1 per cento del patrimonio netto, 10 per cento di scostamento dalle stime corrette). La trasparenza dell'informazione societaria torna così ad essere oggetto di una tutela penale non indiscriminata, ma selettiva, e però non condizionata dal problematico accertamento di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per singoli specifici destinatari delle comunicazioni sociali;

          b) falso in prospetto (articolo 2623 del codice civile): anche per questa figura di reato viene eliminato ogni riferimento alla verificazione di un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto; la fattispecie viene riqualificata come delitto e corredata della previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni. Viene proposta, in fine, una ricollocazione della fattispecie all'interno del TUF, dalla quale era stata sottratta con la riforma del 2002: sembra infatti senz'altro opportuno riportare l'incriminazione nella medesima sede normativa dalla quale si ricava la disciplina extrapenale sottostante alla presentazione del prospetto (sollecitazione all'investimento, quotazione nei mercati regolamentati, offerte pubbliche di acquisto o scambio di titoli);

          c) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile): come per le precedenti incriminazioni viene prevista una riunificazione della fattispecie, il recupero della natura delittuosa dell'illecito e margini edittali di pena da uno a cinque anni di reclusione; si suggerisce inoltre la soppressione del riferimento alla finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico), da ritenere incongrua e ingiustamente limitativa dell'ambito di punibilità delle falsità dei revisori; viene prevista poi una circostanza aggravante speciale, con aumento della pena fino alla metà per le ipotesi in cui il fatto sia stato commesso dietro dazione o promessa di utilità, ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione; si dispone infine la ricollocazione della fattispecie all'interno del TUF, dove dovrà trovare posto l'intero statuto penale delle società di revisione, superando l'attuale irrazionale frammentazione determinata dalla riforma del 2002 (che ha lasciato nel TUF le norme incriminatrici degli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione e dei compensi illegali ai revisori, trasferendo invece nel codice civile la fattispecie del falso);

          d) impedito controllo (articolo 2625 del codice civile): viene prevista la ri-penalizzazione dell'illecito, a prescindere dalla verificazione di un danno per i soci, e si ritorna al tradizionale regime della procedibilità d'ufficio; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni;

          e) indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile): anche per questa figura criminosa viene previsto un aumento della pena edittale, che potrà spaziare da sei mesi a tre anni di reclusione; non muta invece la struttura della fattispecie incriminatrice;

          f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile): si prevede il recupero della originaria veste delittuosa dell'incriminazione e dei tradizionali limiti edittali di pena detentiva (reclusione da uno a cinque anni); si suggerisce inoltre la soppressione della causa estintiva del reato rappresentata dalla restituzione degli utili o dalla ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, in quanto finirebbe per legittimare a posteriori qualsiasi spregiudicata manovra lesiva dell'integrità del capitale durante tutto il corso dell'esercizio annuale;

          g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile): anche in questo caso si prevede un innalzamento dei livelli sanzionatori (reclusione da sei mesi a tre anni) e la soppressione della causa speciale di estinzione del reato;

          h) operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile):

 

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viene soppresso il riferimento alla querela della persona offesa, con ritorno pertanto all'ordinario regime della procedibilità d'ufficio; si prevede inoltre l'eliminazione dell'eccezionale efficacia estintiva del reato attribuita al risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio;

          i) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (articolo 2630 del codice civile): si mantiene l'orientamento favorevole alla depenalizzazione della fattispecie - già risalente, peraltro, a scelte compiute dal legislatore degli anni '70 - ma si prevede un incremento dell'importo della sanzione pecuniaria amministrativa, da moltiplicare per dieci nella misura minima e massima;

          l) omessa convocazione dell'assemblea (articolo 2631 del codice civile): anche per questa fattispecie - che nella disciplina previgente costituiva un delitto - si conserva la veste di illecito amministrativo, ma con un incremento dell'importo della sanzione pecuniaria amministrativa (decuplicata nel minimo e nel massimo);

          m) formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile): si prevede il ritorno allo schema dell'illecito delittuoso, con la comminatoria della pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

          n) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile): anche in questo caso si prevede la soppressione del riferimento alla querela della persona offesa, così come l'eliminazione della causa estintiva del reato (risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio);

          o) infedeltà patrimoniale (articolo 2634 del codice civile): viene proposta la soppressione dell'avverbio «intenzionalmente», che deve attualmente caratterizzare la condotta tipica dell'amministratore (o direttore generale o liquidatore) infedele, con riferimento alla produzione dell'evento di danno per il patrimonio sociale; la misura edittale della pena viene aumentata (reclusione da uno a cinque anni) e si prevede infine l'eliminazione del regime di perseguibilità a querela della persona offesa;

          p) dopo la fondamentale fattispecie di infedeltà patrimoniale viene prevista l'introduzione di un nuovo articolo 2634-bis (Prestiti e garanzie della società), modellato in parte sulla falsariga del vecchio articolo 2624 del codice civile del 1942, ma riprendendo anche, quasi alla lettera, una nuova disposizione penale introdotta dal legislatore statunitense con il Sarbanes-Oxlej Act. Rispetto alla vecchia fattispecie codicistica la nuova norma appare comunque più selettiva, in quanto circoscrive a priori il proprio ambito di operatività alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Soggetti attivi del reato potranno essere tanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori - come nella vecchia incriminazione del 1942 - quanto i soggetti che comunque detengano una partecipazione di controllo o esercitino un'influenza notevole all'interno della società, secondo le definizioni fornite dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. La ragion d'essere di tale «recupero» della fattispecie in esame risiede nella constatazione dell'effettiva lacuna di tutela che altrimenti ne deriverebbe, a fronte di operazioni che appaiono comunque circondate da un forte alone di sospetto e che l'ordinamento deve necessariamente scoraggiare: la nuova fattispecie di infedeltà patrimoniale, d'altro canto, non potrebbe verosimilmente prestarsi allo scopo, in quanto l'amministratore (o altro soggetto di vertice della società) che si limiti a ricevere la corresponsione di un prestito o la prestazione di una garanzia non compie verosimilmente alcun atto di disposizione dei beni sociali (che verrebbe invece compiuto da colui che, all'interno della società, corrisponde il prestito o la garanzia e che potrebbe anche essere privo delle qualifiche soggettive richieste per rispondere del delitto di infedeltà patrimoniale, ovvero potrebbe non integrare quel peculiare elemento psicologico da esso richiesto);

          q) infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (articolo 2635 del codice

 

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civile): si propone innanzitutto il mutamento della rubrica dell'articolo in «Corruzione societaria»; si prevede poi la soppressione dei riferimenti ai responsabili della revisione e al nocumento alla società; la soppressione della disposizione del terzo comma (perseguibilità a querela) e l'inserimento, all'interno del TUF, di una fattispecie autonoma di «corruzione dei revisori», che preveda la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, fuori dei casi previsti dal vigente articolo 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio;

          r) aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile): il testo della norma rimane invariato, nella prospettiva di riportare la fattispecie all'interno del TUF e, soprattutto, in attesa di ridefinirne il contenuto in attuazione della citata direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato («abusi di mercato»);

          s) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile): anche quest'ultima fattispecie rimane invariata, nell'attesa di riformularne il contenuto sulla base del nuovo assetto della vigilanza sui mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda la più precisa individuazione dei destinatari del precetto penale, delle autorità di vigilanza beneficiarie della tutela, nonché della tipologia delle comunicazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza;

          t) circostanza attenuante (articolo 2640 del codice civile): la rubrica dell'articolo viene mutata in «Circostanza attenuante e aggravante»; si propone infatti l'inserimento di una nuova disposizione (secondo comma), prevedendo un aumento della pena fino alla metà quando dai fatti previsti come reato agli articoli precedenti sia derivata un'offesa di particolare gravità agli interessi della società, dei soci o dei terzi;

          u) sotto il profilo della disciplina processuale, si prevede una delega al Governo per il riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile della CONSOB a tutela dei risparmiatori, sulla base dei princìpi stabiliti per la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni in sede civile; si propone inoltre un'estensione in termini analoghi della disposizione prevista dall'articolo 187 del TUF;

          v) modifiche alla discplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231): nella lista dei reati in materia societaria, per i quali può essere applicata una sanzione pecuniaria alla società, si prevede l'inserimento della fattispecie dell'articolo 2635, secondo comma, del codice civile (corruzione societaria «attiva»); si propone inoltre la sostituzione della disposizione del secondo comma del citato articolo 2635, prevedendo che, nel caso in cui la società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità o nel caso di reiterazione degli illeciti, oltre all'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria, trovino applicazione anche le sanzioni interdittive previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Legittimazione della CONSOB nei processi civili e class action.

      Per assicurare che i risparmiatori possano fare valere le loro ragioni nei confronti di banche e imprese creditrici, il nostro progetto di legge introduce due innovazioni significative.
      Per comprenderne l'impatto occorre riflettere sulla situazione in cui si trova il piccolo risparmiatore di fronte alla prospettiva di agire per il risarcimento del danno verso una banca o una società quotata che hanno violato norme di legge,

 

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i loro doveri contrattuali o, comunque, hanno colposamente arrecato un danno ingiusto. Al singolo risparmiatore non conviene sopportare i costi di un processo, il rischio di risultare soccombente e di dovere ripianare le spese processuali: egli, di conseguenza, razionalmente eviterà di agire in giudizio. Per superare questa situazione di apatia razionale occorre consentire ai legittimati ad agire di coordinarsi. A tale fine proponiamo due meccanismi diversi e fra loro complementari.
      Il primo meccanismo (articolo 30, comma 1) è una forma di eterotutela degli interessi privati da parte di un soggetto pubblico. La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che attribuisca alla CONSOB la legittimazione attiva ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento e di gestione collettiva del risparmio o delle norme di diritto societario del TUF. Inoltre, il decreto legislativo dovrà superare quello che è un principio cardine del diritto al risarcimento del danno negli ordinamenti continentali, ossia quello dell'equivalenza tra danno e risarcimento. Si prevede, infatti, analogamente ai punitive damage statunitensi, che il danno risarcibile possa essere anche un multiplo del profitto realizzato dal convenuto.
      Il secondo meccanismo (articolo 30, comma 2), invece, rappresenta una novità potenzialmente dirompente per l'ordinamento italiano, ossia l'esperibilità delle azioni di risarcimento del danno da parte di un soggetto in nome di una «classe» di potenziali danneggiati (cosiddetto «class action»). Anche su questo tema la proposta di legge prevede una delega al Governo secondo criteri piuttosto stringenti.
      In particolare, si pone il problema giuridico di conciliare la class action con il diritto a fare valere in giudizio le proprie ragioni, costituzionalmente sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Per ovviare al rischio di incostituzionalità si prevede un meccanismo di scelta da parte del singolo risparmiatore danneggiato. In particolare, quando un soggetto agisce in nome dell'intera classe, il giudice deve omologare tale azione collettiva e può farlo solo se ritiene che l'esercizio individuale non sia concretamente possibile o conveniente per il numero dei potenziali danneggiati. A tale omologazione dovrà darsi adeguata pubblicità e gli effetti del giudicato di condanna non si estenderanno al soggetto che si sia opposto formalmente all'omologazione o alla successiva sentenza (meccanismo di opting out). Analogamente, quando intercorre la rinuncia o una transazione, esse sono efficaci solo nei confronti di chi vi abbia esplicitamente aderito (opting in). Ogni singolo danneggiato, infine, potrà impugnare la sentenza in appello e in Cassazione.
      Il decreto legislativo, quindi, dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi:

          individuare criteri oggettivi per isolare in concreto classi omogenee di pretese al risarcimento;

          individuare le classi di soggetti legittimati comprendendo tra essi almeno: i soci che agiscono per il risarcimento del danno arrecato da organi sociali a loro individualmente o alla società; i creditori e tutti i titolari di pretese al risarcimento del danno per fatto illecito; i sottoscrittori di
prodotti finanziari e assicurativi e i clienti di servizi d'investimento per azioni di risarcimento dei danni per violazione di leggi o di regolamenti;

          individuare i legittimati passivi, includendo tra essi almeno: le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano fatto appello al pubblico risparmio; banche, intermediari finanziari non bancari, istituti di moneta elettronica, assicurazioni, SGR, SICAV e gestori di SICAV, imprese di investimento, chi abbia svolto servizi accessori ai sensi del TUF; i soggetti controllanti dei soggetti sopra elencati ed i loro esponenti aziendali; infine, chi abbia svolto tali attività economiche riservate in maniera abusiva;

          individuare i soggetti legittimati a rappresentare la classe, tra cui devono esservi le associazioni dei consumatori

 

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individuate ai sensi della legge n. 281 del 1998;

          il giudice omologa la richiesta di azione collettiva, nel caso in cui riconosca che l'esercizio individuale della pretesa non sia conveniente o agevole (ossia nel caso in cui si verifichino fenomeni d'apatia razionale del risparmiatore) e purché non sussistano conflitti di interessi tra il rappresentante della classe ed i rappresentati. Di tale omologazione deve darsi adeguata pubblicità e i singoli risparmiatori possono opporsi ad essa. In tal caso, così come nel caso in cui il singolo risparmiatore si opponga alla sentenza di condanna, non si estendono nei suoi confronti gli effetti del giudicato. Infine, la rinuncia o la transazione è efficace solo verso i membri della classe che vi aderiscano espressamente e ogni membro della classe potrà impugnare la sentenza in appello o in Cassazione.

Attuazione della direttiva sugli abusi di mercato.

      La recente legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) ha tralasciato una questione molto significativa, ossia l'attuazione della citata direttiva sugli abusi di mercato, direttiva 2003/6/CE. Ritenendo che questa direttiva sia molto significativa per l'evoluzione e la modernizzazione del diritto societario e finanziario italiano, prevediamo una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di attuazione di tale direttiva (articolo 31). Il decreto legislativo, in particolare, dovrà:

          introdurre la nuova fattispecie di «manipolazione del mercato», che si aggiungerà all'attuale insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e verrà colpita da una sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, da una sanzione penale;

          ridefinire gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte degli emittenti di strumenti finanziari;

          prevedere forme di responsabilità di chi produce e diffonde informazioni e ricerche su emittenti per violazione dei doveri di correttezza;

          aumentare i poteri della CONSOB di ispezione e di raccolta delle prove;

          prevedere che alle sanzioni amministrative sia collegata la perdita dei requisiti di onorabilità di esponenti aziendali e la temporanea incapacità di assumere cariche in società quotate;

          stabilire che i procedimenti penali e amministrativi siano tra loro indipendenti.

Nuove norme sulla giurisdizione.

      L'articolo 32 introduce le sezioni specializzate presso il giudice ordinario competenti a conoscere le controversie in materia di diritto societario e diritto dell'economia, riprendendo alcuni spunti della citata proposta di legge già presentata nel corso della XII legislatura (atto Camera n. 7123).
      Il comma 1 prefigura, in termini generali, il modello di giudice cui devolvere le controversie e la trattazione di ogni altro ricorso camerale in materie che richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio e della finanza. Si tratta di un giudice inserito nella struttura dei tribunali delle città sedi di corte d'appello e, perciò, configurato come sezione specializzata dei tribunali medesimi.
      Nell'area di competenza per materia di tale sezione specializzata ricadono innanzitutto tutte le questioni in materia societaria, compresi le cessioni delle partecipazioni sociali e i patti parasociali. Tenuto conto della elevata specializzazione di detta sezione nel settore del diritto dell'economia, si è ritenuto di inserire anche le questioni in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, nonché le questioni disciplinate dal TUF e dal TUB. Ciò anche per assicurare una «massa critica» di controversie sufficiente a giustificare l'istituzione di

 

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appositi organi giurisdizionali in tutte le attuali sedi di corte d'appello.
      Abbiamo ritenuto di comprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche la materia concorsuale, la cui trattazione richiede un elevato grado di conoscenza dei problemi economici, finanziari e patrimoniali delle imprese. Riteniamo, però, che sia eccessivo e controproducente porre a carico di tali sezioni l'onere di fronteggiare l'ingente numero di istanze di fallimento (spesso finalizzate solo ad esercitare pressione sul debitore per accelerare il pagamento di debiti) da cui sono gravati i tribunali italiani; per analoghe ragioni, ci è apparso inopportuno attribuire alle medesime sezioni anche i compiti gestori inerenti alle procedure concorsuali. Ciò anche in ossequio al principio di terzietà del giudice, che male si adatta a situazioni in cui il magistrato che valuta l'opportunità di promuovere un'azione per il fallimento ed il magistrato che su quell'azione è poi chiamato a giudicare fanno parte del medesimo organo giurisdizionale.
      Il legislatore delegato potrà poi valutare più in dettaglio come articolare l'accennata distinzione di competenza (ad esempio, attribuendo alla sezione specializzata la funzione di giudice dell'opposizione a dichiarazione di fallimento).
      Con riguardo a tutte le materie di cui si tratta, lo stesso legislatore delegato dovrà disciplinare la competenza in caso di connessione con procedimenti aventi oggetto diverso e, più in generale, fissare regole processuali che agevolino la definizione immediata e definitiva di qualsiasi dubbio in tema di competenza.
      La riforma è circoscritta all'area giurisdizionale oggi riservata al giudice ordinario, e dunque prescinde da ogni intento di rivedere gli incerti confini tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, anche se, tenuto conto della istituzione di un giudice specializzato, questi confini potranno essere ripensati in un prossimo futuro soprattutto nel settore del diritto dell'economia.
      La regolamentazione dei mezzi di gravame avverso i provvedimenti emessi dalla sezione specializzata non si presta ad un approccio unitario. A parte le diversità di regime già esistenti, in proposito, tra giurisdizione contenziosa e volontaria, nonché in molte fattispecie comprese nell'una e nell'altra di tali categorie, potrebbe essere opportuno lasciare spazio ad ulteriori diversificazioni in ragione delle differenti esigenze di tutela che di volta in volta si pongono e che già ora hanno determinato, in taluni campi, la previsione di un giudizio di merito in unico grado.
      È apparsa perciò preferibile una disposizione di carattere generico, che faccia salve tali diversità, ma nel contempo eviti il rischio di un giudice dell'impugnazione meno competente, in termini di professionalità specifica, rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale esigenza deve valere anche per la Cassazione, non solo perché anche quel giudice può essere oggi chiamato a valutazioni che attengono al merito (confronta articolo 384, primo comma, del codice di procedura civile) ma anche perché la corretta formulazione di un giudizio di legittimità non può comunque prescindere dalla totale comprensione dei profili di merito.
      L'attuale dislocazione sul territorio nazionale di un elevato numero di tribunali, molti dei quali con organici di dimensioni medio-piccole, sconsiglia la istituzione di sezioni specializzate presso ciascuno di tali tribunali, che solo saltuariamente avrebbero occasione di trattare questioni commerciali. Un adeguato grado di specializzazione nella materia presuppone, viceversa, l'esame di una ricca e varia casistica, che consenta al giudice di aggiornare costantemente e di affinare progressivamente la propria esperienza specifica. Donde la scelta di prevedere una competenza territoriale di dimensione distrettuale; scelta cui, in un settore fortemente dinamico qual è quello del diritto commerciale, non sembrano ostare serie ragioni di accessibilità del servizio giustizia per i cittadini più decentrati [articolo 32, comma 1, lettera a)].
      Scartata l'ipotesi di un tribunale di commercio «alla francese», formato solo da esponenti del mondo commerciale, la
 

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composizione della sezione specializzata potrebbe alternativamente ispirarsi a due diversi modelli, già presenti nel nostro ordinamento: quello del giudice del lavoro e quello del giudice agrario e minorile. Il primo fa leva su un elevato grado di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione esclusiva della materia, il secondo integra nello stesso organo giudicante esperti di settore dotati di professionalità diverse da quelle del giudice togato. Per assicurare la effettiva presenza di esperti di materie che esulano dalla formazione ordinaria dei magistrati, come scienze economiche ed aziendali, proponiamo di adottare il secondo dei due modelli, ossia di integrare il collegio giudicante con esperti non togati. Dovrebbero peraltro essere previsti meccanismi idonei a prevenire conflitti di interessi tra la professione dell'esperto e il ruolo di giudice. È opportuno, comunque, prevedere strumenti specifici di formazione e di aggiornamento professionali dei magistrati che - secondo adeguati sistemi di rotazione - comporranno le sezioni in esame, essendo notoriamente la preparazione dei giuristi assai poco orientata alla conoscenza dei fenomeni economici, la cui comprensione è del pari assente nei criteri di selezione per l'accesso all'ordine giudiziario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI SULLE COMPETENZE DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI

Art. 1.
(Princìpi generali)

      1. Il presente capo reca princìpi e norme generali relativi al riordino delle competenze in materia di vigilanza sui soggetti e sulle attività disciplinati dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Finalità della vigilanza)

      1. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 1 è esercitata in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in coerenza con i princìpi comunitari e le raccomandazioni degli organi di coordinamento internazionale, al fine di:

          a) garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nonché la stabilità complessiva del mercato finanziario;

          b) assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di intermediari e di emittenti, anche promuovendo la conoscenza, da parte dei risparmiatori, dei rischi insiti nelle diverse attività finanziarie.

 

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Art. 3.
(Attività di vigilanza)

      1. Nello svolgimento delle loro funzioni le Autorità competenti di cui all'articolo 5:

          a) si ispirano a princìpi di efficienza e di trasparenza dei processi decisionali e dell'organizzazione interna;

          b) seguono i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

          c) favoriscono lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;

          d) garantiscono, nelle procedure di emanazione di atti regolamentari e amministrativi generali, il coinvolgimento dei soggetti vigilati e delle relative associazioni di categoria;

          e) rispettano, nei procedimenti sanzionatori, i princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori e del contraddittorio, assicurando la separazione tra attività istruttoria e attività decisoria, anche istituendo appositi organismi interni con la esclusiva competenza sanzionatoria;

          f) tengono conto delle decisioni assunte dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9;

          g) prevedono forme di consultazione periodica con il Comitato di consultazione di cui all'articolo 13.

      2. Della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Autorità competenti rendono conto nella relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

Art. 4.
(Autonomia e indipendenza
delle Autorità)

      1. L'ordinamento assicura l'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale

 

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delle Autorità competenti di cui all'articolo 5 e garantisce lo svolgimento indipendente delle loro funzioni.

Art. 5.
(Autorità competenti)

      1. Ai sensi della presente legge sono Autorità competenti la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 6.
(Competenze della Banca d'Italia)

      1. La Banca d'Italia svolge le proprie funzioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
      2. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

          a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

          b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;

          c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC);

          d) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

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Art. 7.
(Competenze della CONSOB).

      1. La CONSOB svolge le proprie funzioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
      2. Alla CONSOB sono trasferiti:

          a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

          c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

          d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

      3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 8.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo volto a definire, nelle materie disciplinate dagli articoli 6 e 7, l'attribuzione delle competenze di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2.

 

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Art. 9.
(Comitato di coordinamento della vigilanza sui mercati finanziari).

      1. È istituto il Comitato di coordinamento della vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato «Comitato di coordinamento».
      2. Il Comitato di coordinamento è composto:

          a) dal Governatore della Banca d'Italia;

          b) dal presidente della CONSOB;

          c) dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          d) da due membri nominati dalla Commissione di cui all'articolo 12, tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in materia finanziaria e bancaria, secondo le modalità previste per i commissari della CONSOB, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della presente legge.

      3. I membri di cui al comma 2, lettera d), durano in carica sette anni e non sono rinnovabili. Si applicano le norme in materia di incompatibilità previste per i commissari della CONSOB.
      4. I membri di cui al comma 2, lettera d), non possono essere scelti tra persone legate con un rapporto di lavoro dipendente o di consulenza con le Autorità competenti.
      5. Il Comitato di coordinamento elegge il presidente.
      6. Il Comitato di coordinamento delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, e si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quando il presidente lo ritenga opportuno.
      7. Il presidente convoca le riunioni del Comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei suoi membri.

 

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      8. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso la sede di una delle Autorità competenti. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale comandato dalle rispettive Autorità. Le spese di funzionamento sono a carico delle Autorità competenti.
      9. Il Comitato di coordinamento:

          a) adotta tutte le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Autorità competenti e tra queste e le Autorità dei Paesi comunitari e extracomunitari;

          b) segnala alle Autorità competenti e alla Commissione di cui all'articolo 12 ogni provvedimento necessario per rendere più efficiente, ai fini della tutela del risparmio, l'esercizio coordinato della vigilanza e dei poteri di intervento delle Autorità competenti.

Art. 10.
(Soppressione di enti).

      1. L'ISVAP, la COVIP e l'UIC sono soppressi. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il trasferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB del personale dipendente della COVIP, dell'ISVAP e dell'UIC.
      2. Il trattamento economico e l'inquadramento giuridico dei dipendenti degli enti soppressi di cui al comma 1 è equiparato a quello dei dipendenti della CONSOB e della Banca d'Italia.
      3. La Banca d'Italia succede nei diritti e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali gli enti soppressi di cui al comma 1 sono titolari.

Art. 11.
(Soppressione di organi).

      1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui

 

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al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e garantendo la rappresentanza proporzionale dei medesimi gruppi e comunque in modo che ogni gruppo sia rappresentato.
      3. La Commissione è presieduta a turno da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno ed elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti ai fini dell'elezione dell'Ufficio di presidenza.
      4. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
      5. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci di ciascuna delle due Camere.
      6. La Commissione:

          a) esprime il parere vincolante per la nomina dei commissari della CONSOB, secondo le modalità di cui all'articolo 15. A tale fine la Commissione può procedere all'audizione dei soggetti nominati e disporre tutte le idonee forme di pubblicità dei relativi curricula professionali;

          b) esamina le relazioni annuali presentate dalle Autorità competenti;

          c) dispone e svolge audizioni dei componenti delle Autorità competenti, degli operatori economici e dei rappresentanti

 

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degli organismi di cui all'articolo 13, comma 2;

          d) si esprime sui pareri e le segnalazioni formulati dalle Autorità competenti ed eventualmente invita il Governo all'adozione di iniziative opportune ai sensi del comma 8.

      7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Autorità competenti presentano alla Commissione una relazione sui risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.
      8. Nella relazione di cui al comma 7, e anche in momenti successivi, le Autorità competenti possono presentare alla Commissione pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie per migliorare il funzionamento, la stabilità e la trasparenza dei mercati finanziari.

Art. 13.
(Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati finanziari).

      1. È istituito il Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato «Comitato di consultazione».
      2. Il Comitato di consultazione è composto da nove membri nominati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti sottoposti a vigilanza e degli investitori, secondo i criteri determinati dal Comitato di coordinamento.
      3. I membri del Comitato di consultazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Comitato determina le proprie regole di organizzazione e di funzionamento, nomina a maggioranza assoluta il presidente e si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
      4. Il Comitato di consultazione si riunisce ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

 

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      5. Il Comitato di consultazione:

          a) svolge funzione consultiva nei confronti delle Autorità competenti, partecipando ai procedimenti di emanazione di atti regolamentari generali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3;

          b) segnala alle Autorità competenti, al Comitato di coordinamento e alla Commissione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità degli interventi e di analisi di impatto della regolamentazione, le iniziative opportune per migliorare l'efficienza dei controlli pubblici e la trasparenza dei mercati;

          c) collabora con le Autorità competenti per realizzare le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

          d) adotta tutte le misure necessarie per favorire l'effettiva applicazione da parte di intermediari e di emittenti di codici deontologici dotati di adeguate garanzie sanzionatorie, assicurandone l'uniformità e la pubblicità;

          e) adotta, anche di intesa con la CONSOB, tutte le iniziative in grado di favorire la conoscenza del funzionamento dei mercati e delle caratteristiche e rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari.

      6. Il Comitato di consultazione quando esamina materie inerenti alle forme pensionistiche complementari, è integrato con la presenza di tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14.
(Assunzione di personale specializzato).

      1. Le Autorità competenti, in deroga alla legislazione vigente, nei limiti del 50 per cento della rispettiva dotazione organica e senza superare la quota massima della stessa dotazione, possono assumere, a tempo determinato e con contratti di lavoro privato, personale ad alta qualificazione professionale.

 

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Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE E AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art. 15.
(Organizzazione e funzionamento
della CONSOB).

      1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «È istituita con sedi in Roma e Milano, la Commissione nazionale per le società e la borsa»;

          b) all'articolo 1, terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri stesso e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti»;

          c) all'articolo 1, terzo comma, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Essi durano in carica sette anni e non sono rieleggibili»;

          d) all'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, neppure di consulenza o autonoma, né essere amministratori o soci a responsabilità

 

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illimitata di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di società commerciali o di altri enti pubblici o privati, né ricoprire uffici di altra natura o essere imprenditori commerciali. I suddetti soggetti, e i loro congiunti fino al terzo grado, non possono avere interessi significativi nelle imprese vigilate dalle Autorità indipendenti. Per tutta la durata del mandato i soggetti di cui al presente comma che sono dipendenti pubblici vengono collocati fuori ruolo e d'ufficio in aspettativa. Se i suddetti soggetti sono dipendenti di enti privati il rapporto di lavoro è sospeso ed i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto. Nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico i componenti delle Autorità indipendenti non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese vigilate, o che sono state comunque interessate, dall'attività delle medesime Autorità, né essere esponenti aziendali di tali società. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito»;

          e) all'articolo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

      «Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. La Commissione sovrintende all'attività istruttoria avvalendosi del direttore generale nominato ai sensi del settimo comma»;

          f) all'articolo 1, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

      «La Commissione nomina, tra persone che abbiano i requisiti previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nelle banche, un direttore generale che cura l'esecuzione delle delibere e dirige la struttura amministrativa. Il direttore generale informa la Commissione dell'attività svolta. Il direttore generale partecipa,

 

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con voto consultivo alle riunioni della Commissione»;

          g) all'articolo 1, nono comma, le parole da: «I predetti» sino alla fine del comma sono soppresse;

          h) all'articolo 1, i commi dodicesimo e tredicesimo sono abrogati;

          i) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è di seicentocinquanta unità»;

          l) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante disciplina del sindacato giurisdizionale sugli atti della CONSOB, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che gli atti della CONSOB privi di carattere sanzionatorio o impositivo di comportamenti specifici a carico dei soggetti vigilati o che non hanno natura di regolamento non siano impugnabili né davanti all'autorità giudiziaria ordinaria né davanti al giudice amministrativo; non possono essere impugnabili, in particolare, gli atti denominati «di collaborazione», quali risposte a quesiti, a raccomandazioni o a comunicazioni, nonché gli atti di esercizio dei poteri attribuiti dalla legge alla CONSOB nell'esercizio della attività di ispezione, di indagine e di acquisizione delle informazioni;

          b) prevedere che il giudice ordinario o il giudice amministrativo non possano sospendere in via cautelare gli effetti delle disposizioni dei regolamenti emanati dalla CONSOB nelle controversie nelle quali è contestata la legittimità degli stessi, ferma restando la possibilità che il giudice li disapplichi in sede di decisione;

 

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          c) prevedere che il giudice possa disapplicare le norme regolamentari solo in caso di evidente e chiara violazione dei limiti al potere regolamentare fissati dalla legge;

          d) limitare la sindacabilità per ragioni procedurali dei provvedimenti sanzionatori e impositivi di comportamenti specifici a carico dei soggetti vigilati al solo caso in cui sono state violate le regole poste a tutela del diritto alla difesa e al contraddittorio dei soggetti destinatari dei provvedimenti.

Art. 16.
(Norme generali per la tutela degli investitori e disciplina dei promotori finanziari).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La CONSOB non può opporre il segreto d'ufficio in caso di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, in relazione a giudizi:

              a) di risarcimento dei danni cagionati a investitori diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nella prestazione dei servizi disciplinati nel presente decreto;

              b) di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi previsti nella parte IV in capo agli emittenti, ai loro amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione;

              c) di risarcimento dei danni cagionati dai membri degli organi di amministrazione e controllo a società quotate o a società controllate da società quotate ai sensi dell'articolo 93»;

          b) all'articolo 6, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La CONSOB prevede le modalità con cui i soggetti abilitati sottoscrivono e pubblicano

 

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protocolli d'autonomia che assicurino l'effettiva autonomia delle funzioni e dei settori aziendali; la presente disposizione si applica all'intero gruppo di cui il soggetto abilitato è parte, individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)»;

          c) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimali individuati dalla CONSOB, sia il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento che i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli di investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione al rischio del cliente»;

          d) all'articolo 23, comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, in caso di interesse dei soggetti abilitati in un'operazione, di aver assicurato al cliente trasparenza ed equo trattamento»;

          e) all'articolo 30, comma 2, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «né le offerte individuate ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere b) e c)»;

          f) all'articolo 31:

              1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È istituito presso la CONSOB l'albo unico dei promotori finanziari. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo è ordinato in forma di associazione, è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e statutaria. Provvede alla selezione degli iscritti; svolge tutte le altre funzioni necessarie per la tenuta dell'albo. Opera secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla CONSOB»;

 

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              2) al comma 5, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

              3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi a:

              a) la formazione dell'albo previsto al comma 4 e le relative forme di pubblicità;

              b) i requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

              c) l'iscrizione all'albo previsto al comma 4 e le cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

              d) le incompatibilità;

              e) le sanzioni e i provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 195;

              f) il riesame, da parte della CONSOB, delle delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

              g) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

              h) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta»;

          g) all'articolo 37, comma 2-bis, dopo le parole: «fondi chiusi» è inserita la seguente: «immobiliari».

Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei mercati
regolamentati e alla quotazione).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

              «d-bis) stabilisce che le società controllanti il cui attivo è prevalentemente

 

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composto dalla partecipazione in una o più società vengano quotate in segmento distinto del mercato;

              d-ter) stabilisce i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Paesi non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché la controllante possa essere quotata su un mercato organizzato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

              d-quater) stabilisce le condizioni in presenza delle quali le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società non possono essere quotate»;

          b) all'articolo 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «3-bis. La CONSOB dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni»;

          c) all'articolo 64, comma 1, la lettera c) è abrogata;

          d) all'articolo 78, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «b-bis) applicare ai singoli sistemi di scambi organizzati, in tutto o in parte, per motivi di tutela del mercato, la disciplina prevista dal capo I»;

          e) all'articolo 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. La CONSOB prescrive che determinati strumenti o prodotti finanziari, quotati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. L'emittente risponde per la violazione delle prescrizioni della CONSOB».

 

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Art. 18.
(Modifiche alla disciplina dell'appello
al pubblico risparmio).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 100, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

              «f) aventi ad oggetto i depositi bancari e i titoli che li incorporano»;

          b) all'articolo 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di collocamento esentate ai sensi del comma 1, lettera a), per un anno dalla data del collocamento, possono essere ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali esclusivamente in conformità alle disposizioni del presente capo. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma»;

          c) alla parte IV, titolo II, capo I, dopo l'articolo 101, è inserito il seguente:

      «Art. 101-bis. - (Fusioni tra società quotate e società non quotate). - 1. La CONSOB può disporre che siano assoggettate alle disposizioni del presente capo le operazioni di fusione nelle quali una società non quotata viene incorporata in una società quotata, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata».

Art. 19.
(Informazione societaria e poteri
della CONSOB).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Le operazioni in prodotti finanziari dell'emittente o in prodotti finanziari a essi collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, ispirandosi a princìpi di massima trasparenza e di tempestività dell'informazione»;

          b) all'articolo 115, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

              «c-bis) convocare le persone di cui alla lettera a) e procedere alla loro audizione;

              c-ter) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale, riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

              c-quater) disporre ispezioni presso i soggetti di cui alla lettera a), al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, compreso il Corpo della guardia di finanza»;

          c) alla parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è inserito il seguente:

      «Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, ivi incluse quelle contenute nei bilanci d'esercizio, dagli emittenti quotati»;

          d) all'articolo 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Ai fini della repressione dei reati di cui agli articoli 180 e 181, la CONSOB dispone dei poteri di cui all'articolo 115».

 

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Art. 20.
(Società con azioni quotate).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:

      «Art. 125-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno). - 1. Tanti soci che detengano azioni per un controvalore di 100.000 euro possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o dell'adunanza del consiglio di sorveglianza di approvazione del bilancio. Il controvalore è calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di società quotate per meno di un semestre, secondo il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione»;

          b) alla parte IV, titolo III, capo II, sezione II, dopo l'articolo 135, è inserito il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Amministratori eletti dalle minoranze). - 1. Uno, o due se i membri sono più di sette, dei consiglieri di amministrazione, è espresso dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti»;

          c) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

      «Art. 139. - (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci. La società non può assumere la veste di committente»;

          d) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La CONSOB stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che la maggioranza dei membri effettivi non sia nominata dai soci che

 

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detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93. In caso di mancata elezione della maggioranza dei membri effettivi da parte della minoranza, la CONSOB, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea, dichiara decaduti i sindaci nominati dalla maggioranza che eccedono il numero dei membri che essa poteva nominare, e nomina dei sostituti. La CONSOB stabilisce con regolamento il numero massimo di cariche come membro di organi di controllo di società quotate, controllate da società quotate, controllanti società quotate o sottoposte a comune controllo che uno stesso soggetto può ricoprire»;

          e) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. I membri del collegio sindacale informano la CONSOB ed il mercato, nelle forme e con le modalità prescritte dalla CONSOB stessa, degli analoghi incarichi ricoperti in altre società»;

          f) all'articolo 159, comma 1, dopo le parole: «previo parere» è inserita la seguente: «vincolante»;

          g) all'articolo 159, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il socio titolare dell'incarico e gli altri soci revisori chiave della squadra incaricata, come definiti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, del 16 maggio 2002, in materia di indipendenza dei revisori legali dei conti, devono tuttavia essere sostituiti al più tardi decorsi cinque anni dal conferimento del primo incarico. La CONSOB può dettare con regolamento disposizioni ulteriori al fine di assicurare l'indipendenza delle persone incaricate della revisione e può in ogni tempo imporre modifiche nella composizione della squadra incaricata, ove ravvisi elementi tali da far dubitare della sua indipendenza dalla società quotata»;

          h) all'articolo 160, comma 1, le parole: «dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

          i) all'articolo 161, comma 2, dopo le parole: «idoneità tecnica» sono inserite le

 

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seguenti: «sia della società che dei responsabili della revisione; tale idoneità deve essere verificata periodicamente e, comunque, almeno ogni dodici mesi»;

          l) all'articolo 162, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

          a) raccomanda i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri;

          b) stabilisce preventivamente, in relazione alla specifica complessità di ciascun incarico di revisione, anche in rapporto all'area della revisione di cui all'articolo 165, comma 1, il grado di approfondimento da adottare nella revisione e il livello professionale che deve essere posseduto dai responsabili della revisione e dagli altri dipendenti che effettuano la revisione;

          c) richiede la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

          d) esegue ispezioni e assume notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai dirigenti della società di revisione»;

          m) all'articolo 162, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La CONSOB accerta inoltre che le società controllate dalla società di revisione o a essa collegate, le società che le controllano o sottoposte a comune controllo non prestino attività di consulenza o di servizio a favore della società che ha conferito l'incarico di revisione o alle società da essa controllate, a essa collegate, che la controllano o sottoposte a comune controllo»;

          n) all'articolo 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si

 

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applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate, a quelle che le controllano, a società sottoposte a comune controllo ed a quelle ad esse collegate. La CONSOB può estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo a chiunque intrattenga con una società quotata strette relazioni economiche o abbia con essa rapporti di partecipazione. I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva dalla società di revisione incaricata della revisione della società con azioni quotate, salvo esenzione concessa, in presenza di gravi e comprovate ragioni, con provvedimento della CONSOB».

Art. 21.
(Modifiche alla disciplina delle sanzioni).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

      «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

          b) alla parte V, titolo I, capo III, dopo l'articolo 174 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano

 

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il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso dietro dazione o promessa di utilità, ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

      Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità»;

          c) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

      «Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 26.000 euro. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in caso di gravi violazioni, si applica inoltre la sanzione accessoria del

 

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richiamo scritto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso di recidiva infraquinquennale all'irrogazione della nuova sanzione amministrativa pecuniaria per gravi violazioni consegue, in caso di mancata opposizione o di rigetto della medesima, la perdita del requisito di onorabilità per un periodo da sei mesi ad un anno, con sospensione di diritto dalla carica.
      2. Le stesse sanzioni di cui al comma 1 si applicano:

          a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

          d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

      3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. Le stesse sanzioni si applicano nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.

 

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      4. Nel caso in cui le violazioni previste dal presente articolo siano state commesse nell'interesse della società o dell'ente nell'ambito del quale l'autore della violazione esercita le proprie funzioni o attività, potranno applicarsi nei confronti della società o ente le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni o delle abilitazioni previste dal presente decreto. L'interdizione dall'esercizio dell'attività ha una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società o l'ente ha tratto dalla violazione un profitto di rilevante entità ed è già stato sottoposto, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
      5. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nella presente parte sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dell'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito»;

          d) all'articolo 195 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «9-bis. Alle sanzioni previste dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 16»;

          e) alla parte V, titolo II, dopo l'articolo 196 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 196-bis. - (Fondo di garanzia dei risparmiatori). - 1. Il 50 per cento dei proventi delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative di cui alla presente parte, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative applicate per altri illeciti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori di società quotate nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, è devoluto ad un fondo che contribuisce

 

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al risarcimento dei danni dovuto dai soggetti abilitati per l'inadempimento delle norme di cui al presente decreto.

      Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

          a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato codice;

          b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

          c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

          d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte IV.

      2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 valgono anche nel caso di applicazione della pena su richiesta. L'impedimento dichiarato dalla CONSOB può essere permanente oppure può durare per un tempo definito, purché congruo.
      3. Se l'imputato dei reati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), viene prosciolto ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, la CONSOB dichiara decaduto l'impedimento, salvo che il proscioglimento sia intervenuto per prescrizione del reato».

      2. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

 

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presso le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB con regolamento e non devono essere oggetto del provvedimento di cui all'articolo 196-ter del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998».

Capo III
MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1o SETTEMBRE 1993, N.  385.

Art. 22.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Banca d'Italia si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, ai provvedimenti della Banca si applica l'articolo 20 della medesima legge».
      2. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle richieste di autorizzazione»;

          b) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la banca è quotata in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea e l'acquisto della partecipazione avviene attraverso la proposizione di un'offerta pubblica d'acquisto, come definita dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'avvenuta richiesta di autorizzazione, nonché di qualsiasi comunicazione o informazione circostanziata

 

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intervenuta prima della richiesta di autorizzazione, viene data contestuale informazione alla CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il richiedente comunica immediatamente alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto, qualunque informazione preliminare fornita alla Banca d'Italia prima dell'assunzione definitiva della decisione di proporre un'OPA».

      3. All'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «capitale,» sono inserite le seguenti: «o che svolgono funzioni di amministrazione e controllo», e dopo la parola: «rilevanti» sono inserite le seguenti: «, le società partecipate da questi e i soggetti che svolgono funzione di amministrazione e controllo».
      4. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.
      4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, essa avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
      4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene

 

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che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, essa può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità.
      4-quinquies. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
      4-sexies. Ai fini del presente articolo, si applicano le nozioni di concentrazione e di controllo contenute negli articoli 5 e 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

      5. Al comma 1 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «non nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «né di società controllate o collegate».
      6. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, sono inoltre pubblicizzati i tassi effettivi globali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108».

      7. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca» sono inserite le seguenti: «o detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 2 per cento del capitale della banca stessa»;

          b) al comma 3, le parole: «2624, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «2634-bis».

 

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      8. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nel titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dall'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito.

Capo IV
GOVERNATORE DELLA
BANCA D'ITALIA

Art. 23.
(Durata della carica di Governatore
della Banca d'Italia).

      1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Capo V
TUTELA DELLA CONCORRENZA PER IMPRESE BANCARIE E ASSICURATIVE

Art. 24.
(Modifica all'articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287).

      1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

      «2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i

 

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provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.
      2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma».

Capo VI
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 25.
(Azione sociale di responsabilità).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2393, il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 2393-bis. Tale facoltà non sussiste nel caso previsto dal medesimo articolo 2393-bis, secondo comma, salva la rinuncia agli atti da parte dei soci che hanno agito»;

 

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          b) all'articolo 2393-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al primo comma può essere esercitata da tanti soci che rappresentino azioni di controvalore pari ad almeno 100.000 euro. Il controvalore è calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di società di quotazione per meno di un semestre, secondo il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione. Gli statuti possono prevedere una quota minima di possesso azionario più elevata, ma non superiore al due per cento del capitale sociale»;

          c) all'articolo 2393-bis, il sesto comma è sostituito dal seguente:

      «I soci che hanno agito possono rinunciare agli atti del giudizio; ogni corrispettivo per la rinuncia deve andare a vantaggio della società. Il giudice può tuttavia consentire che parte del corrispettivo vada a vantaggio dell'attore, ove la società abbia beneficiato della sua azione in giudizio».

Art. 26.
(Funzione del presidente del consiglio
di amministrazione).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2381:

              1) al primo comma è premesso il seguente periodo: «Il presidente svolge un ruolo di supervisione generale della corretta gestione della società»;

              2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «escluso il presidente»;

          b) all'articolo 2399, primo comma, lettera c), dopo le parole: «natura patrimoniale» sono inserite le seguenti: «o professionale».

 

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Art. 27.
(Ulteriori modifiche al codice civile).

      1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2373-bis. (Operazioni con parti correlate). - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo capitale, con chiunque eserciti su di essa un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, assunta senza la partecipazione del soggetto interessato, e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità».

      2. All'articolo 2380 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I componenti del collegio sindacale rendono noti all'assemblea al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli analoghi incarichi già ricoperti in altre società».

      3. All'articolo 2519, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle società cooperative, comunque, non si applica l'articolo 2373-bis».

Art. 28.
(Sanzioni).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al titolo XI del libro V la suddivisione in capi e le relative rubriche sono soppresse;

 

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          b) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi»;

          c) gli articoli 2622, 2623 e 2624 sono abrogati;

          d) all'articolo 2625, primo comma, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni»; il secondo comma è abrogato;

          e) all'articolo 2626, le parole: «reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni»;

          f) all'articolo 2627, primo comma, le parole: «l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni»; il secondo comma è abrogato;

          g) all'articolo 2628, primo comma, le parole: «reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni»; il secondo comma è abrogato;

          h) all'articolo 2629, primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse; il secondo comma è abrogato;

          i) all'articolo 2630, primo comma, le parole: «da 206 euro a 2.065 euro» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «da 2.060 euro a 20.650 euro»;

          l) all'articolo 2631, primo comma, le parole: «da 1.032 a 6.197 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.320 a 61.970 euro»;

          m) all'articolo 2632, le parole: «reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni»;

          n) all'articolo 2633, primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse; il secondo comma è abrogato;

          o) all'articolo 2634, primo comma, la parola: «intenzionalmente» è soppressa; le parole: «reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da uno a cinque anni»; il quarto comma è abrogato;

          p) dopo l'articolo 2634 è inserito il seguente:

      «Art. 2634-bis. - (Prestiti e garanzie della società). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quali contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla, da cui è controllata o che è controllata da società che la controlla, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;

          q) l'articolo 2635 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2635 - (Corruzione societaria). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro

 

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ufficio, idonei ad arrecare pregiudizio alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità»;

          r) all'articolo 2640, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanza attenuante e aggravante»; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di rilevante gravità agli interessi della società, dei soci o dei terzi, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni».

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della legittimazione alla costituzione di parte civile a tutela dei risparmiatori, per i reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dalla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 30 della presente legge per la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni in sede civile.

Art. 29.
(Modifica dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. L'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25-ter. - (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

          a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del

 

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codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          b) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          c) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 174-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          d) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 174-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da trecento a settecentocinquanta quote;

          e) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          f) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          g) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          h) per il delitto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          i) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          l) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione

 

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pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          m) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          n) per il delitto di corruzione societaria, previsto dall'articolo 2635, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          o) per il delitto di corruzione dei revisori, previsto dall'articolo 174-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          p) per il delitto di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione, previsto dall'articolo 177 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

          q) per il delitto di compensi illegali, previsto dall'articolo 178 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          r) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

          s) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          t) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

      2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o nel caso di reiterazione degli illeciti, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

 

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Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

Art. 30.
(Legittimazione della CONSOB nei processi civili e azioni collettive).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito stabiliti, un decreto legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché da violazioni delle disposizioni contenute nella parte IV del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificata dalla presente legge, prevedendo la possibilità di liquidare il danno, in via equitativa, anche quale multiplo del profitto realizzato dai convenuti e individuando le modalità per ripartire il ricavato dell'azione tra i soggetti effettivamente lesi dalle condotte vietate.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante norme sulla facoltà dei titolari di pretese omogenee al risarcimento del danno verso società quotate, banche, assicurazioni e imprese di investimento, di agire in giudizio collettivamente. A tale fine il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinare in maniera chiara ed oggettiva i criteri di fatto e di diritto per individuare classi omogenee di pretese al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dalla presente legge, e nel libro V del codice civile;

 

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          b) determinare le corrispondenti classi di soggetti titolari delle pretese di cui alla lettera a);

          c) includere tra i legittimati attivi almeno i seguenti soggetti;

              1) i soci, per le azioni di risarcimento dei danni arrecati alla società da parte degli organi sociali;

              2) i soci, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 2377, terzo comma, e 2497, primo comma, del codice civile;

              3) i creditori, per le azioni previste dall'articolo 2393 del codice civile;

              4) i titolari di pretese al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile;

              5) i sottoscrittori di prodotti finanziari o di prodotti assicurativi e i clienti di servizi d'investimento, per le azioni di risarcimento del danno dovuto per la violazione delle norme ad essi relative contenute in leggi o in regolamenti;

          d) includere tra i legittimati passivi dell'azione almeno i seguenti soggetti:

              1) le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e le società da queste controllate;

              2) gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano formato oggetto di appello al pubblico risparmio, nel territorio nazionale;

              3) le banche, gli intermediari finanziari non bancari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla presente legge, e gli istituti di moneta elettronica;

              4) le imprese di assicurazione;

              5) le società di gestione del risparmio;

              6) le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti ai quali è delegata la gestione delle SICAV;

 

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              7) le imprese di investimento e i soggetti abilitati allo svolgimento di servizi d'investimento;

              8) i fondi pensione chiusi;

              9) chiunque abbia svolto i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

              10) chiunque abbia svolto abusivamente attività bancaria o finanziaria riservata;

              11) coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 12);

              12) gli esponenti aziendali dei soggetti indicati alla presente lettera;

          e) individuare i soggetti legittimati a rappresentare l'intera classe in giudizio e ad agire in suo nome;

          f) prevedere che le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, siano tra i soggetti legittimati ad agire in giudizio in nome della classe, purché siano rappresentative dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;

          g) attribuire al giudice il compito di omologare la richiesta di azione in nome della classe, nel caso in cui l'esercizio individuale dell'azione non sia conveniente o non sia agevole o concretamente fattibile e se non sussistono conflitti di interessi tra il rappresentante della classe ed i soggetti rappresentati;

          h) dare adeguata pubblicità all'omologazione dell'esercizio dell'azione di classe;

          i) prevedere adeguati meccanismi per portare gli atti processuali a conoscenza dei soggetti appartenenti alla classe;

          l) apportare modifiche al codice di procedura civile, affinché i criteri di connessione siano idonei a radicare la competenza

 

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presso un solo giudice per tutte le azioni;

          m) apportare modifiche al codice civile, affinché gli effetti di giudicato della sentenza emessa siano estesi a tutti i soggetti della stessa classe che vi abbiano aderito espressamente, consentendo loro di aderire, integrando il contraddittorio, in ogni fase e stato del giudizio;

          n) prevedere che la rinuncia all'azione o la transazione compiuta da alcuni soggetti appartenenti ad una classe non sia efficace nei confronti degli altri soggetti della stessa classe che non vi abbiano aderito espressamente;

          o) prevedere che ogni persona appartenente alla classe possa impugnare la sentenza in appello e in Cassazione.

Art. 31.
(Modifica alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di abusi del mercato finanziario).

      1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), è aggiunto il seguente:

      «Art. 25-bis. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 settembre 2004, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, di seguito denominata "direttiva", relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, può emanare disposizioni

 

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correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.
      3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva e delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

          b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

          c) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto d'ufficio;

          d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

              1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a), anche in relazione

 

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all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

              2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

          2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

          2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

          2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

          2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

          2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

              3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

              4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

              5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato,

 

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dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

              6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai princìpi di trasparenza e di correttezza;

              7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

          e) fermi restando i poteri previsti dall'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo, altresì, che la CONSOB possa:

              1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

              2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

              3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

          f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano concretamente l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila

 

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euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni;

          g) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

          h) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

          i) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

          l) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includano la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

          m) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare

 

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sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

          n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale davanti alla corte di appello avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;

          o) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e processuali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1».

Art. 32.
(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei

 

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settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

          b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

              1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

              2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

              3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

              4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

              5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

          c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti

 

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nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

          d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

          e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

          f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere a) e c) siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera b), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza

 

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di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.
      4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
        


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