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PDL 4684

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4684



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità

Presentata il 10 febbraio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 17 ottobre 1967, n. 974, recante norme in materia di «trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio», dispone che ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, sia attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
      Dà, inoltre, facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.
      Tali disposizioni sono estese anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.
      Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 92 dispone, in materia di trattamento privilegiato di reversibilità, che, quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetti ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra e che l'applicazione di tale disposizione comprenda anche gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-1945, confermando e rafforzando il già citato orientamento legislativo.
      Oltre a ciò, l'articolo 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 dispone per
 

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tre anni dalla data del decesso la corresponsione nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del grande invalido di un trattamento speciale di reversibilità di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'articolo 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
      Pertanto, decorso il periodo di trattamento speciale, alla vedova o all'avente causa del caduto o del grande invalido per servizio restano le seguenti possibilità:

          a) la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (pensione di reversibilità di guerra);

          b) la pensione di reversibilità ordinaria.

      All'esposto inquadramento normativo, dopo gli anni '70, causa la progressione legislativa sulle vittime del dovere, vanno aggiunte diverse varianti, tutte circoscritte al settore del personale militare, militarizzato e Corpi equiparati, che hanno inciso su determinati aspetti della pensione di reversibilità, integrando la funzione, intesa quale base di sostentamento dei bisogni della senescenza, con una qualificazione indennitaria e risarcitoria in grado di consentire alla famiglia dell'avente causa di poter quanto meno soddisfare i bisogni correnti.
      All'epoca si è inteso, così, sopperire al danno materiale subìto con l'evento, intervenendo nei confronti della parte più sensibile e vulnerabile. D'altronde, è ben evidente come i gravi incidenti nella pubblica amministrazione e, in particolare, nelle Forze armate e nei Corpi militarizzati, colpiscano quasi sempre il personale più esposto, che si colloca nella fascia medio bassa di età, generalmente con la famiglia nel pieno dello sviluppo.
      La contingenza economica ha impedito un inquadramento generalizzato del sistema, costringendo il legislatore a procedere gradualmente; così oggi, oltre alle citate disposizioni di carattere generale (legge 17 ottobre 1967, n. 974, e testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si aggiungono diverse norme in materia riferite a settori specifici:

          a) con la legge 3 giugno 1981, n. 308, è stato riconosciuto al militare e militarizzato in servizio obbligatorio di leva, deceduto o divenuto invalido per effetto di ferite o lesioni riportate in servizio di ordine pubblico o in servizio di guardia ad infrastrutture civili e militari, lo status di vittima del dovere;

          b) la Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 387, ha disposto l'esenzione fiscale sulla pensione privilegiata, in quanto tabellare (non dipendente da reddito da lavoro retribuito, bensì innestata su un rapporto di servizio obbligatorio con funzione di risarcimento del danno subìto);

          c) con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si esenta dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) la pensione del militare, divenuto invalido durante il servizio obbligatorio di leva per effetto di ferite o lesioni riportare durante tale periodo (infortuni subiti entro i limiti del presidio militare durante l'intero arco delle 24 ore, incluso il periodo della libera uscita, con esclusione degli infortuni per dolo o colpa grave del militare), estendendo a tali soggetti il trattamento spettante al militare vittima del dovere;

          d) l'allora Ministero delle finanze con circolare 21 maggio 1991, n. 21, ha attribuito valenza risarcitoria al trattamento di pensione privilegiata ordinaria riconosciuto, rispettivamente, al sottotenente e al sergente in servizio di leva, in quanto il servizio militare obbligatorio, anche se adempiuto come ufficiale o sottufficiale, fonda sempre su un rapporto di tipo coattivo, identico a quello del militare di leva, pertanto la pensione, a prescindere che sia o meno tabellare, va comunque esentata dall'IRPEF;

          e) con circolare 10 febbraio 1997, n. 740, l'allora Ministero di grazia e giustizia

 

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ha riconosciuto al personale in servizio obbligatorio di leva impiegato come militarizzato, con pensione privilegiata ordinaria o tabellare, deceduto o invalido per l'effetto di ferite o lesioni riportare in servizio, l'esenzione dall'IRPEF sulla pensione;

          f) la legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce al «personale militare ed assimilato grande invalido vittima del dovere» l'esenzione dall'IRPEF sul trattamento di pensione privilegiata diretta;

          g) con le proposte di legge atti Camera nn. 1649 e 1752, in avanzata fase di discussione presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, si propongono due innovazioni nei confronti del personale militare deceduto in servizio o divenuto grande invalido per servizio:

              1) estensione nei confronti del coniuge e dei figli del grande invalido e del caduto per servizio degli stessi benefìci previsti per le vittime del dovere in materia di collocamento al lavoro;

              2) estensione alla vedova e agli orfani del caduto per servizio dello stesso trattamento previsto per la vittima del dovere (liquidazione di trattamento pensionistico spettante al dipendente di pari grado in attività di servizio, con riliquidazione degli aumenti corrisposti al personale in attività di servizio).

      La presente panoramica pone in risalto alcuni punti fondamentali.
      Il legislatore ha sempre espresso una volontà di tutela nei confronti dell'attività del personale militare, a priori eliminando ogni possibile dicotomia tra comparti civili, militari e militarizzati con l'attribuzione delle norme in materia di grave invalidità per servizio a tutti i dipendenti dello Stato, in considerazione che, anche se la grave invalidità e i decessi per fatti di servizio coinvolgono per oltre il 90 per cento il personale militare e militarizzato, ciò non sta a significare un diverso coinvolgimento da parte del personale in servizio civile, ugualmente esposto anche se in misura minore.
      La legislazione in materia ha soltanto risentito della crescente stretta economica, esprimendosi ultimamente per settori, di fatto sperequati nei confronti delle effettive necessità, per la promulgazione di provvedimenti parziali e inadeguati rispetto alle esigenze, intervenendo ogni volta sull'onda di accadimenti con una spinta emotiva che alla fine non giova neanche ai soggetti direttamente interessati.
      Tutto questo, infatti, ha portato e porta macroscopiche, inconcepibili diversità di trattamenti nell'ambito della stessa categoria, sia in materia pensionistica, sia in materia di assegni, sia per le cure, sia anche per imposizione fiscale, da cui derivano condizioni economiche che oscillano tra situazioni di equilibrio instabile e sacche di miseria ed emarginazione.
      Riferendoci, ad esempio, alla tassazione IRPEF e dando per scontata l'approvazione degli atti Camera nn. 1649 e 1752, tra i grandi invalidi per servizio risulterebbero esenti i trattamenti di pensione privilegiata attribuiti alle vittime del dovere e al personale militare e militarizzato proveniente dal servizio di leva, pertanto su poco più di 6.000 grandi invalidi per servizio dello Stato, è stata indirettamente operata una vera e propria frattura tra personale in tutto identico, penalizzando quello militare ed equiparato grande invalido per servizio continuativo, che, pur esposto al pari degli altri, vede il proprio trattamento assoggettato ad IRPEF, diversamente da quello del militare e graduato in servizio di leva, paritario rispetto al trattamento corrisposto alla vittima del dovere.
      Penalizzazioni ingiustificate, rispetto ai rischi cui è parimenti esposto questo personale, sulla base di motivazioni fiscali che paiono certamente superabili con un minimo di buona volontà, anche perché ristrette a un numero veramente esiguo di soggetti, quanti sono i grandi invalidi viventi e quelli deceduti. Infine, la norma che, se non fosse per l'intrinseca iniquità e per la tragicità delle situazioni che di volta in volta determina, sembrerebbe di amara comicità e al limite del sarcastico,

 

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è quella che stabilisce la pensione di reversibilità spettante all'avente causa del grande invalido.
      Sembra difficile crederci, eppure a questi soggetti, per la massima parte donne, che per anni hanno accudito e assistito con amore un «relitto» umano, cercando di portare avanti tutta la famiglia, alla morte del coniuge, dopo un triennio durante il quale viene mantenuto l'intero trattamento di normale pensione, si vedono corrispondere la reversibilità ordinaria, pari al 50 per cento del trattamento, per di più assoggettato ad IRPEF.
      La vedova, una volta deceduto il dante causa e da parte dello Stato assolto l'onere triennale di trattamento speciale (100 per cento della sola voce pensione fruita dal grande invalido deceduto), ottiene come riconoscimento la normale pensione di reversibilità assoggettata ad IRPEF, anche nel caso in cui il dante causa ne fosse stato esente. Così, vedove di grandi invalidi, all'improvviso, dopo una vita sicuramente non facile, fatta di amore, di incoraggiamento e di sostegno nei confronti di un relitto umano, vengono completamente dimenticate da uno Stato, che nega loro anche quel minimo di riconoscimento che dovrebbe essere loro attribuito sul piano morale quantomeno per la funzione sussidiaria espletata nei confronti del grande invalido.
      Se tutte le famiglie (vedove ed orfani) si disinteressassero del grande invalido convivente, non sappiamo veramente cosa potrebbe accadere!
      È pur vero che tale apporto è fatto d'amore e d'affetto, che mai verrebbe meno, a prescindere dall'esistenza o meno di un qualsiasi riconoscimento tangibile e proprio per questo sembra ancora più stridente il comportamento dello Stato, di completo distacco e insensibilità.
      Considerato il numero dei grandi invalidi e delle vedove, non sembra difficile risolvere la descritta situazione.
      Infine, si sottopongono all'attenzione dei colleghi, le condizioni di disagio in cui si trovano i grandi invalidi per servizio militare di leva obbligatoria, cui viene assegnata una pensione tabellare, di minimo importo, ai quali dovrebbe essere corrisposto il trattamento di pensione dovuto al personale in servizio militare volontario, cui aggiungere, caso per caso, il trattamento di indennità integrativa speciale sin qui maturato.
      Più volte l'allora Ministero del tesoro e oggi il Ministero dell'economia e delle finanze è stato chiamato a una quantificazione dell'onere, per poter affrontare un provvedimento del genere, per la difficoltà di reperire il dato numerico delle partite di pensione delle vedove dei grandi invalidi; ogni volta, sono state ottenute risposte evasive e dilatorie.
      La situazione non è degna di uno Stato civile, al quale tutti noi ci onoriamo di appartenere. In nome di tale appartenenza è stato elaborata la proposta di legge che segue, nell'intento di ottenere finalmente la quantificazione dell'onere a regime del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La pensione privilegiata ordinaria del personale militare e civile dello Stato grande invalido per servizio è corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esente dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che si aggiunge alla pensione quale parte integrante.

Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito del seguente:

      «È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tale caso le aliquote di cui al primo comma dell'articolo 88 si applicano, con il minimo del 100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Art. 3.

      1. Il trattamento della pensione militare tabellare conseguito dall'invalido per servizio militare di leva obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, non può essere inferiore, dedotto l'importo dell'assegno per indennità integrativa speciale, al corrispondente importo della pensione conseguito dal pari

 

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grado divenuto parimenti invalido di prima categoria per servizio militare di leva volontaria.

Art. 4.

      1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la medesima legge è applicata corrispondendo agli aventi diritto il 10 per cento del trattamento spettante a regime.
      2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande presentate, sono apportate le opportune variazioni di bilancio e stanziate le somme occorrenti per la corresponsione agli aventi titolo, durante il secondo anno, del trattamento previsto dalla medesima legge nella misura del 50 per cento dell'importo a regime.
      3. Dal terzo anno di attuazione della presente legge, il trattamento previsto dalla medesima legge si applica a regime per l'intero importo.


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