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PDL 4603

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PECORARO SCANIO, CIMA, ZANELLA, BOATO, BANTI, BENVENUTO, BULGARELLI, CAMO, CARBONELLA, CENTO, CUSUMANO, DAMIANI, DIANA, GRILLINI, LION, LOIERO, LUIGI PEPE, SGARBI, TANONI, TIDEI, VILLANI MIGLIETTA

Misure straordinarie per la tutela dei piccoli risparmiatori

Presentata il 13 gennaio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - I recenti disastri finanziari che hanno visto coinvolte alcune tra le più importanti aziende del nostro Paese costituiscono - dopo il verificarsi di analoghi casi anche all'estero, Enron negli Stati Uniti, Vivendi in Francia, Ahold in Olanda - un campanello di allarme importante sullo stato del mercato finanziario italiano e sulle sue regole. Troppo spesso negli ultimi anni si è gridato alla necessità di avviare politiche più «liberiste», che riducessero o addirittura eliminassero i controlli, gli adempimenti e tutto quello che veniva etichettato con il termine «burocrazia», usato ovviamente nella sua accezione negativa. Appare evidente - alla luce di quanto avvenuto negli ultimi mesi - che questo sistema, questa assenza (o, più spesso, incuranza) delle regole, non possono fare altro che ridurre la fiducia dei consumatori e dei risparmiatori, e comunque di tutti i soggetti più deboli, nei mercati finanziari, che rischiano di essere spazzati via dall'opportunismo e dal cinismo di chi fa prevalere una logica speculativa e del profitto senza scrupoli ad ogni cultura imprenditoriale.
      È chiara la necessità di rivedere l'impianto normativo vigente in modo da garantire maggiori controlli e attribuire maggiore responsabilità alle società, agli operatori ed agli intermediari finanziari, perché è inammissibile questa trasformazione dei mercati finanziari in una sorta di gioco d'azzardo, in cui spesso i giocatori vengono coinvolti senza saperlo in puntate ad altissimo rischio, pregiudicando magari i risparmi di un'intera vita lavorativa. E lo Stato non può disinteressarsi di quanto avviene nei mercati finanziari, come qualcuno propugna sostenendo che dovrebbero diventare una sorta di zona franca dove possano «scorrazzare» impunemente i «corsari» del capitalismo nostrano a spese, magari, di milioni di ingenui risparmiatori. Lo Stato deve incoraggiare e tutelare, come recita l'articolo 47 della Costituzione, il risparmio in tutte le sue
 

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forme, nonché disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. Per fare questo, sarà necessario un intervento serio e circostanziato di modifica del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ma, nel frattempo, bisognerà dare una risposta a quei cittadini che sono stati vittime di un sistema che premia i comportamenti più spregiudicati a danno dei piccoli risparmiatori, come è avvenuto nei recenti casi Parmalat e Cirio.
      La presente proposta di legge cerca di dare una risposta a quei cittadini attribuendo la giusta responsabilità agli intermediari finanziari - prevalentemente istituti di credito - che non hanno vigilato con la dovuta attenzione sullo stato di salute delle società delle quali proponevano l'acquisto di strumenti finanziari, dichiarando in molti casi che si trattava di un investimento «a basso rischio». In altre circostanze le banche hanno agito in conflitto di interessi, in quanto creditrici, comproprietarie oppure azioniste dell'azienda di cui curavano il collocamento degli strumenti finanziari, trasferendo - di fatto - il proprio credito ai clienti.
      La proposta di legge cerca pertanto di mettere in chiaro - in attesa della revisione della normativa di settore - al di là dei dubbi interpretativi esistenti (responsabilità contrattuale o extracontrattuale, onere della prova, rapporto di causalità, eccetera), il diritto alla restituzione integrale dell'investimento e al risarcimento dei danni subiti per le vittime di operazioni finanziare illecite e fraudolente, per investimenti avvenuti entro il 31 dicembre 2003.
      Viene inoltre affermata con certezza la responsabilità solidale alla restituzione e al risarcimento di coloro che offrono ai risparmiatori - banche e intermediari finanziari - i prodotti finanziari fondati su dati omissivi o non veritieri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Criteri per la restituzione o il risarcimento).

      1. Le persone fisiche che detengono prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani alla data del 31 dicembre 2003 hanno diritto di ottenere, da parte degli intermediari abilitati che hanno provveduto al collocamento degli stessi prodotti finanziari, la restituzione dell'investimento ovvero il risarcimento per equivalente nelle forme da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, salvo il risarcimento del maggior danno.
      2. La restituzione e il risarcimento di cui al comma 1 sono dovuti qualora nella pubblicità, nei prospetti e nelle altre comunicazioni previsti dalla legislazione vigente in materia per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, siano esposti dati, informazioni o notizie risultanti non veritieri ovvero siano stati omessi dati, informazioni o notizie in modo da indurre in errore gli investitori sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria della società e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente ovvero sulle reali caratteristiche, anche di rischiosità, dei prodotti finanziari sottoscritti e sui relativi diritti.

Art. 2.
(Regolamento di attuazione
ed entrata in vigore).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le società e la borsa emana, con propria delibera, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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