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PDL 4143

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4143



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, CARBONELLA, CIMA, LUCCHESE

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale,
in materia di rimborso delle spese di giudizio

Presentata il 4 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il principio introdotto dalla presente proposta di legge appare giusto ed equo. Infatti, qualora il cittadino venga accusato di un reato ed il giudice accerti che non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, ancora, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, condanna la parte soccombente alla riparazione delle spese di giudizio.
      Oggi, molte volte, i cittadini sono costretti a subire quella che viene definita «una cattiva giustizia». Spesso accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche. È quindi necessario intervenire ponendo un principio di equità all'interno del processo penale affinché in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato quantomeno dalle spese di giudizio. Si tratta di una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve essere sempre e in ogni caso tutelato quando ne ricorrano i giusti presupposti ovvero qualora non abbia commesso il fatto o il fatto non costituisca reato o il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
      La proposta, che si compone di un solo articolo, è volta ad affermare un principio di equità e di giustizia a garanzia dei cittadini ingiustamente accusati. La proposta è quindi importante poiché sancisce il diritto del cittadino ad avere una giustizia «giusta» e a non subire traversie morali ed economiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza condanna lo Stato a rimborsare le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale».


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