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PDL 3474

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3474



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VERNETTI, REALACCI, GAMBINI, VIGNI, COSTA, SCHMIDT, FIORI, ZANELLA, RODEGHIERO, PISTONE, TUCCI, VENDOLA, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BURLANDO, CAMO, CIALENTE, CIMA, COLASIO, COSSA, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DELL'ANNA, DIANA, FANFANI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI, GIACHETTI, KESSLER, LETTIERI, LUSETTI, MANCINI, MANTINI, MARCORA, MERLO, MONTECUOLLO, MOSELLA, NIGRA, PAPPATERRA, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, PISICCHIO, POTENZA, QUARTIANI, REDUZZI, RICCIO, ROCCHI, RUGGERI, RUTA, SANDI, SANTAGATA, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TUCCILLO, VILLARI

Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili e attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Presentata l'11 dicembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli impegni internazionali sul fronte climatico definiti dal protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, l'aumento della sicurezza sul fronte degli approvvigionamenti di petrolio e di gas, la possibilità di creare occupazione in settori industriali emergenti implicano l'attivazione di una seria politica volta a ridurre l'intensità energetica del Paese e ad accrescere la quota di energia verde.
      Siamo all'inizio di una transizione energetica che durerà diversi decenni e che vedrà progressivamente il declino delle
 

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fonti fossili, una progressiva crescita delle fonti rinnovabili e un notevole aumento dell'efficienza di utilizzo dell'energia.
      L'Europa ha assunto un ruolo di leadership in questa trasformazione (nel 2002 sono stati superati i 20.000 MW eolici installati) e si è data l'ambizioso obiettivo di raddoppiare la percentuale di energia pulita entro il 2010.
      Per l'Italia l'inserimento in questo processo significa una valorizzazione del proprio territorio, in particolare nelle zone meridionali dotate di maggiori potenzialità eoliche e solari, e la possibile creazione di industrie proiettate al futuro, con ovvi vantaggi dal punto di vista occupazionale.       Ovviamente, la diffusione di queste tecnologie dovrà avvenire considerando attentamente l'inserimento nel patrimonio urbanistico e paesaggistico. Crediamo, anzi, che dal nostro Paese possa venire un contributo specifico alla progettazione dei parchi eolici e alla creazione di tecnologie solari valorizzate dallo stile italiano.
      Affinché si possa creare un'industria nazionale è indispensabile, come insegnano gli esempi di Germania, Spagna e Danimarca, creare una forte domanda nazionale.
      In questo senso crediamo che nell'ambito della normativa italiana vadano previsti incrementi quantitativi di energia verde coerenti con le indicazioni previste per il 2010 dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione di elettricità da fonti rinnovabili.
      Considerando la valenza strategica sul lungo periodo della tecnologia solare fotovoltaica, crediamo che vada prevista la possibilità di una adeguata valorizzazione dell'elettricità solare secondo lo schema adottato in Germania e in Spagna.
      Analogamente vanno previsti programmi di incentivazione che consentano di raggiungere gli obiettivi per il 2010 indicati nel «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, sul fronte del solare termico (3 milioni di metri quadrati) e dei biocombustibili.
      Anche sul lato degli usi finali, esistono ancora ampi margini per risparmiare l'energia utilizzando tecnologie sempre più avanzate. In questo senso i decreti sull'efficienza rivolti ai distributori di elettricità e di gas rappresentano uno strumento importante che allinea il nostro Paese alle migliori esperienze europee e nordamericane.
      La presente proposta di legge, crediamo, pone il nostro Paese in prima fila nella rivoluzione energetica in atto, in modo tale da garantire risultati in campo ambientale, occupazionale, di innovazione tecnologica e di sicurezza negli approvvigionamenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, fissato nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli dell'anno 1990, entro il periodo compreso fra l'anno 2008 e l'anno 2012.
      2. Per fonti energetiche rinnovabili ai fini della presente legge si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
      3. Il raggiungimento dell'obiettivo indicativo nazionale per l'Italia relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo entro l'anno 2010, fissato dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, costituisce scopo prioritario della politica energetica nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fatta eccezione per quelle previste dal

 

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comma 15, e all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, nonché le seguenti:

          a) fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, ovvero il vento, il sole, le risorse geotermiche, il moto ondoso, le maree, le risorse idriche, le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biogas;

          b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

          c) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio ed esclusa l'elettricità prodotta come risultato di tali sistemi;

          d) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni.

      2. Qualsiasi altra fonte non inclusa nell'elenco di cui al comma 1 non può essere considerata fonte rinnovabile né ad essa assimilabile. Non sono pertanto ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di energia da fonti rinnovabili i combustibili derivati da una fonte che non sia rinnovabile secondo le definizioni previste dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 3.
(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).

      1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

Art. 4.
(Obiettivi indicativi nazionali).

      1. Nell'individuazione delle misure atte a promuovere l'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, si tiene conto di quanto previsto dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativo ai valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri.
      2. Entro il 31 ottobre 2003, e successivamente ogni cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, sono stabiliti per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Il decreto delinea, altresì, le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi, tenendo conto:

          a) del valore di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) della compatibilità con gli obblighi assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dall'Unione europea ai sensi del protocollo di Kyoto, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a

 

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Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n.120.

      3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati e le regioni, sulla base dei dati forniti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2004, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una relazione contenente:

          a) una analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto degli impegni di cui al comma 2, lettera b);

          b) un resoconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla presente legge per il perseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili, anche in relazione alle agevolazioni per l'accesso alla rete elettrica e alla semplificazione delle procedure autorizzative.

Art. 5.
(Certificati verdi).

      1. La certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata per i primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse, e per i primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.
      2. Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 1 per il periodo 2003-2012 è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati per l'anno 2002, ridotto, per ciascun anno,

 

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dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.
      3. I certificati verdi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ottemperare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

Art. 6.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia).

      1. Il fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oltre a quanto previsto dal medesimo articolo 110 e dal comma 3 del presente articolo, è destinato per almeno il 70 per cento al finanziamento degli interventi per l'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
      2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 60 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2004 la quota del 3 per cento delle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevista dal citato articolo 110, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aumentata al 20 per cento.
      3. Le misure e gli interventi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. A decorrere dall'anno 2004 sono altresì destinate al fondo di cui al comma 1 le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20.

Art. 7.
(Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili).

      1. Con decreto da emanare entro il 31 ottobre 2003, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

 

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dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplina il rilascio da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dei certificati di garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili a favore dei produttori e su richiesta di questi, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e secondo i seguenti princìpi:

          a) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono consentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali fonti;

          b) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono specificare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l'elettricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti e, nel caso di impianti operanti in co-combustione, la producibilità riconducibile a fonte rinnovabile;

          c) i certificati di garanzia di cui al presente articolo hanno durata non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;

          d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio dei certificati di garanzia di cui al presente articolo.

      2. Le garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da altri Paesi membri dell'Unione europea sono riconosciute dall'Italia sulla base del criterio di reciprocità.

Capo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 8
(Incentivi per lo sviluppo del solare termico).

      1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie

 

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stabilita dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e hanno lo scopo di rilanciare il settore della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare attraverso l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento, promuovendo la crescita dell'industria del settore, la formazione e l'organizzazione di una rete diffusa di installatori-manutentori nonché l'incentivazione del mercato con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 ad un parco installato di 3 milioni di metri quadrati di pannelli solari.
      2. Negli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia consistente nella sostituzione degli impianti, è fatto obbligo di installare gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, salvi gli impedimenti di natura tecnica ed economica previsti dall'articolo 5, commi 15, 16, 17 e 18, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da dimostrare mediante apposita relazione asseverata redatta da un professionista abilitato.
      3. Agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e a tutti gli edifici aventi carattere abitativo residenziale come previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo sino a 100.000 euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
      4. Gli impianti di cui al comma 2, i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma 2 sono assoggettati all'imposta
 

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sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì emanati i criteri e le norme di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
      6. Gli enti locali promuovono l'installazione di impianti solari sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate sul loro territorio, adottando deliberazioni che comportano la riduzione delle imposte locali, per un numero limitato di anni. Gli enti locali che adottano delibere in tale senso possono accedere direttamente agli incentivi messi a disposizione da istituzioni comunitarie, nazionali e regionali.
      7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono individuati gli strumenti formativi e informativi nonché gli organismi aventi specifica competenza nell'uso delle fonti di energia rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia a cui demandare le attività per favorire la diffusione delle applicazioni solari.
      8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 9.
(Incentivi per lo sviluppo del solare fotovoltaico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi consistenti in finanziamenti in conto capitale in un

 

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sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana apposite direttive nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

          b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

          c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;

          d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinenziali;

          e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

          f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;

          g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.

      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:

          a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli

 

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impianti di media-grande dimensione connessi alla rete elettrica;

          b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;

          c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.

      3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 10.
(Misure per lo sviluppo dell'energia eolica).

      1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio, approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti princìpi:

          a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e dell'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;

          b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

              1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

              2) la distanza minima dalle abitazioni;

 

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              3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

              4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

Art. 11.
(Incentivi alle imprese per attività di progettazione, sperimentazione, preindustrializzazione nel settore della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili).

      1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate a introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o a processi produttivi o al miglioramento di prodotti o di processi produttivi già esistenti attraverso programmi riguardanti le attività di progettazione, sperimentazione, preindustrializzazione nel settore della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, compresa l'installazione di impianti per l'autoproduzione, secondo le modalità di cui al presente articolo.
      2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 5 su base regionale, l'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegate la relativa certificazione

 

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sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, ovvero all'albo dei ragionieri e periti commerciali o all'albo dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero delle attività produttive accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.
      3. Il Ministro delle attività produttive rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo.
      4. Con uno o più regolamenti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme per l'attuazione del presente articolo e in particolare:

          a) le tipologie di spesa ammissibili;

          b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

          c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione

 

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tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

          d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

          e) i casi di revoca dell'agevolazione e le relative modalità di restituzione.

      5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è conferita, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la somma di 25 milioni di euro.

Art. 12.
(Risorse per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica).

      1. Al fine di incrementare l'attività di ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, la dotazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2003.
      2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate, con le procedure previste dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, al finanziamento del programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2003, ad integrazione delle risorse ivi previste.

Art. 13.
(Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse).

      1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle

 

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attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua le zone di produzione di residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

          b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

          c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

          d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

          e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

          f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

      2. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005,

 

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a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 14.
(Programma nazionale «biocombustibili»).

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma nazionale «biocombustibili», approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000.
      2. Per la realizzazione del programma nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 15.
(Incentivi nel settore dell'edilizia finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili).

      1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

      «41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della

 

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legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili».

Art. 16.
(Scadenza delle concessioni idroelettriche).

      1. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate alla data di cui al comma 6».

Capo III
DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E SUL MERCATO ELETTRICO

Art. 17.
(Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

      1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

 

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Art. 18.
(Accesso al mercato elettrico).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.
(Informazione).

      1. Le risorse per l'attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono aumentate, a decorrere dall'anno 2003, di 5 milioni di euro.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, in misura non inferiore al 40 per cento, per attività di informazione sull'efficienza energetica e sulle fonti di energia rinnovabili, in particolare sulle agevolazioni previste dalla presente legge nonché sulle disposizioni e sulle finalità della medesima legge.

Art. 20.
(Sanzioni).

      1. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, il gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia

 

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elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
      2. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli operatori ottemperanti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, in ragione delle quote di certificati verdi da loro prodotte, escluse le quote di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idroelettrici e geotermici e da impianti a co-combustione.
      4. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali e da impianti a co-combustione di cui al comma 3 deve essere inferiore al 20 per cento della quota d'obbligo della singola società.
      5. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi unicamente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione di energia elettrica e che non soddisfino il criterio IRE previsto dalla citata
 

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deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02, sono sottoposti all'obbligo di produzione di certificati verdi.
      6. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l'autorizzazione della Commissione europea, non si applicano le esenzioni previste per la produzione di energia rinnovabile per l'energia di importazione, sino al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incentivazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

Art. 21.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6, comma 2, 11, 12 e 19, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2003, in 90 milioni di euro per l'anno 2004 e in 65 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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