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PDL 4153

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4153



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ANGELINO ALFANO, ARACU, ARNOLDI, AZZOLINI, BAIAMONTE, ANTONIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BLASI, CAMINITI, CICALA, COLLAVINI, COSSIGA, COSTA, CROSETTO, CUCCU, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRO, FLORESTA, FONTANA, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALVAGNO, GARAGNANI, GASTALDI, GERMANÀ, GIUDICE, JANNONE, LAINATI, LAVAGNINI, LECCISI, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LUPI, MAIONE, MARRAS, MASSIDDA, MAURO, MILANATO, MINOLI ROTA, MISURACA, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, NICOTRA, ORSINI, PALMIERI, PALUMBO, PAOLETTI TANGHERONI, PAROLI, PECORELLA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO, PITTELLI, RANIELI, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIVOLTA, ROMELE, RONCHI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SARO, SAVO, SCALTRITTI, SCHERINI, SPINA DIANA, STRADELLA, TARANTINO, TARDITI, VERRO, VIALE, ZAMA, ZANETTIN, ZORZATO

Disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 9 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione ed in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo dal vivo ai princìpi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 ed il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo dal vivo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'emanazione
 

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della legge «madre» del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi «figlie», mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di princìpi e indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.
      La proposta di legge, che prevede il coinvolgimento di diversi Ministeri per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia che all'estero, rappresenta una prima concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea infatti un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province, chiamati a realizzare un modello di «federalismo» sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso: l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato ed ogni singola regione, in cui fissare gli obiettivi e le priorità, l'elenco di iniziative, il livello di investimento economico statale e locale; la introduzione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi in favore di aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.
      Altro elemento cardine della proposta di legge è quello relativo alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla istituzione di un soggetto intermediario per la cultura, quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e volano per gli investitori, anche finanziari, che vogliano destinare risorse al settore.
      La proposta di legge persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi, la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento e la istituzione di una Consulta dello spettacolo dal vivo, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali e composta da ventuno membri, cinque per ognuno dei settori, cinema, teatro, musica, danza, circhi e spettacoli popolari, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      Con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge si vuole perseguire l'obiettivo di riformulare il sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.
      Tra gli obiettivi che la proposta di legge intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, nonché di riorganizzare, semplificare e sburocratizzare gli enti, gli organismi e le istituzioni pubblici nonché le iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui si ridefiniscono, altresì, le finalità.
      La parte settoriale della proposta di legge è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare princìpi di carattere generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano periodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessanti modificazioni della realtà dello spettacolo.
      La presente proposta di legge rappresenta l'occasione storica per il nostro Paese di colmare un disimpegno riformatore e di proporsi in maniera moderna verso la promozione culturale, per affermare lo spettacolo dal vivo quale momento strategico di crescita artistica, sociale, occupazionale ed economica della nazione, e riconoscere ai beni culturali lo status di «industria pulita» in grado di «disinquinare le menti».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9 e 33 della Costituzione, sostiene lo sviluppo dello spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico e strumento indispensabile di crescita civile e di affermazione dell'identità nazionale e regionale.
      2. La Repubblica promuove la correlazione dello spettacolo dal vivo con il patrimonio storico e artistico, assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge, nel determinare i princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, definisce i livelli essenziali dell'interesse della collettività, secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantendo un adeguato servizio di utilità sociale.
      2. La Repubblica riserva un impegno particolare alla educazione, alla formazione professionale, alla tutela del lavoro, alla promozione e alla diffusione delle diverse forme dello spettacolo dal vivo, promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri, le regioni, le università, le istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione e la cultura e il servizio pubblico radiotelevisivo.

 

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Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. In attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione lo Stato, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», predispone un programma per la presenza omogenea e diffusa dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio, individuando strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale nonché la salvaguardia dello spettacolo quale valore sociale e formativo della collettività.
      2. Nell'ambito della legislazione concorrente, spetta allo Stato:

          a) definire gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità, la progettualità e la partecipazione alla politica comunitaria;

          b) promuovere la programmazione, unitamente alle regioni e agli enti locali, della presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione e della fruizione, favorendo l'insediamento in località sprovviste e la equilibrata circolazione sul territorio nazionale;

          c) promuovere la presenza della produzione nazionale dello spettacolo dal vivo all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproci con altre nazioni;

          d) assicurare la conservazione del patrimonio storico e artistico;

          e) promuovere l'allestimento di opere prime, la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarietà, la multimedialità di rilevanza nazionale e l'integrazione multietnica delle culture;

 

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          f) preservare e incentivare il repertorio classico del teatro greco-romano;

          g) operare, previa intesa con la Conferenza unificata, il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di riserva statale e regionale secondo criteri previamente fissati dalla Conferenza medesima e verificati triennalmente;

          h) sostenere, direttamente o in concorso con le regioni, le iniziative di spettacolo dal vivo ritenute, di intesa con la Conferenza unificata, di rilevanza nazionale;

          i) definire, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

          l) definire gli indirizzi per la presenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università;

          m) promuovere la costituzione di una videoteca al fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal vivo;

          n) verificare annualmente l'efficacia dell'intervento pubblico statale rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio;

          o) dotare le aree meno servite di spazi multimediali e promuovere l'adeguamento tecnologico delle strutture;

          p) accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche con la semplificazione delle procedure e la loro operatività integrata;

          q) surrogare eventuali inadempienze ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nell'ambito della legislazione concorrente, spetta alle regioni:

          a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, del piano di

 

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programmazione regionale, in forma di accordo di programma, per la partecipazione alla definizione del programma a livello nazionale di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) la promozione e il sostegno di soggetti di rilevanza nazionale presenti sul territorio e dei soggetti operanti a livello territoriale nello spettacolo dal vivo, previo riconoscimento dell'interesse regionale, nonché la predisposizione di progetti culturali per la sua valorizzazione e per l'integrazione comunitaria;

          c) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

          d) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile;

          e) la promozione e il sostegno, in collaborazione con lo Stato, con le province e con i comuni, della distribuzione di spettacoli e di progetti di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

          f) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

          g) la promozione del turismo culturale attraverso l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia in materia;

          h) il sostegno, in collaborazione con i comuni, alla costruzione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi, di attrezzature e di aree destinate ad attività di spettacolo, anche circense e viaggiante, promuovendo l'innovazione tecnologica;

          i) la tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali;

 

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          l) la verifica annuale dell'efficacia dell'intervento pubblico regionale e locale rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

      2. Le regioni adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di legge e di regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge, dotandosi di idonee strutture amministrative e degli adeguati strumenti di conoscenza del fenomeno culturale, anche istituendo nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato dalle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e da adeguati investimenti regionali.

Art. 5.
(Compiti delle province).

      1. Sono di competenza provinciale le seguenti funzioni:

          a) il concorso con la regione e i comuni nell'elaborazione del piano di programmazione regionale;

          b) la promozione della cooperazione tra enti locali;

          c) la promozione e il sostegno di soggetti operanti in ambito provinciale, nonché di manifestazioni e di attività di divulgazione di rilievo per il territorio;

          d) la formulazione di proposte per il riconoscimento delle iniziative di interesse regionale;

          e) la promozione e il sostegno, in collaborazione con lo Stato, con la regione e con i comuni, della distribuzione di spettacoli e per l'erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;

          f) in concorso con la regione, la predisposizione di progetti europei per valorizzare l'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo;

          g) la formazione del pubblico, specie in ambito scolastico e universitario;

 

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          h) in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nonché la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo.

Art. 6.
(Compiti dei comuni).

      1. Sono di competenza comunale le seguenti funzioni:

          a) il concorso con la regione e le province nell'elaborazione del piano di programmazione regionale;

          b) la promozione e il sostegno di soggetti operanti in ambito comunale;

          c) la formulazione del piano annuale delle iniziative direttamente promosse e di quelle organizzate dai soggetti dello spettacolo dal vivo;

          d) garantire la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi operanti nel proprio ambito territoriale;

          e) promuovere interventi di restauro, di adeguamento e di innovazione tecnologica di sedi e di attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali attività;

          f) concorrere alla distribuzione dello spettacolo e alla erogazione di servizi nelle forme stabilite dalla regione;

          g) effettuare la rilevazione, a livello locale, di dati statistici e informativi;

          h) rilasciare autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, di parchi di divertimento e di spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività e regolamentare le autorizzazioni stesse.

      2. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di quelle conferite con legge regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

 

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Art. 7.
(Sussidiarietà istituzionale).

      1. L'attuazione della sussidiarietà tra lo Stato e ogni singola regione è attuata attraverso accordi di programma triennali in cui sono individuati e fissati obiettivi e priorità, nonché livelli di investimento economico dello Stato, del territorio e di soggetti privati.
      2. In fase di prima attuazione della presente legge, gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico di intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo dal vivo esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. È istituito il Fondo perequativo dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Fondo perequativo», gestito dallo Stato in concorso con le regioni, per realizzare interventi in favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo dal vivo e i livelli essenziali per il loro sviluppo.
      4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede tramite:

          a) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

          b) la somma dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori e l'1 per cento del totale delle somme incassate per la riscossione del diritto d'autore;

          c) l'1 per cento dei proventi della cartolarizzazione dei beni dello Stato;

          d) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che società ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie; tali soggetti vedono riconosciuta la loro partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;

          e) i fondi dell'Unione europea appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.

 

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Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.
(Ausili finanziari).

      1. Gli interventi previsti dal presente capo sono finalizzati alla riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo, attuata in base al criterio dell'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività.
      2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti incentivi fiscali per le attività dello spettacolo dal vivo secondo i seguenti criteri:

          a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

          b) detassazione degli utili reinvestiti, con un tetto massimo di 200.000 euro per il soggetto finanziatore, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;

          c) introduzione di un'aliquota IVA ridotta per lo spettacolo dal vivo, con una soglia massima del 10 per cento;

          d) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;

          e) introduzione del tax shelter, con un tetto massimo di 200.000 euro a soggetto;

          f) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

          g) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

          h) esenzione delle attività dello spettacolo dall'imposta regionale sulle attività produttive;

 

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          i) agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento dell'attività delle sale di pubblico spettacolo.

      3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      4. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre a decorrere dall'anno 2003 dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il 50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro attività.

Art. 9.
(Intervento pubblico nello spettacolo dal vivo).

      1. L'intervento pubblico nello spettacolo dal vivo è commisurato alla particolare valenza artistica del progetto realizzato e ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale, di numero delle presenze, dei livelli occupazionali assicurati, anche in base al rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività, nonché alla capacità di autofinanziamento.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita una società finanziaria per lo spettacolo, di seguito denominata «Società», quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali, incaricata dell'attuazione di azioni finanziarie e formative a favore del sistema economico dello spettacolo, del suo sostegno e sviluppo, quale volano per gli investitori anche finanziari che vogliono destinare risorse al settore.
      3. Al capitale della Società, partecipano lo Stato, attraverso il Fondo unico per lo spettacolo ed il Fondo perequativo, le regioni e gli enti locali territoriali con propri stanziamenti, le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, quale ampliamento delle proprie finalità

 

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statutarie, ed eventuali soggetti privati. Le modalità di partecipazione e i relativi oneri economici sono determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito provvedimento da adottare contestualmente alla costituzione della Società.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Contributo statale alla Società).

      1. Per la realizzazione di programmi di investimento e di sviluppo nello spettacolo dal vivo è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico del bilancio dello Stato in favore della Società, nella misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro per l'anno 2005, da iscrivere nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Società ha il compito di gestire il contributo erogato ai sensi del comma 1, il Fondo perequativo nonché i fondi comunitari destinati al settore dello spettacolo tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di garantirne l'uniforme distribuzione sull'intero territorio nazionale.
      3. A decorrere dall'anno 2006, alla determinazione del contributo di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

 

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modificazioni, nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.
      4. I programmi di investimento finanziati mediante il contributo di cui al comma 1 costituiscono oggetto di apposito e analitico rendiconto, che la Società presenta al Ministro per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo rifinanziata dalla tabella F allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 11.
(Consulta dello spettacolo dal vivo).

      1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta dello spettacolo dal vivo, di seguito denominata «Consulta».
      2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che la presiede, è composta da quattro gruppi di esperti rispettivamente per il cinema e il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo popolare.
      3. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato tecnico-scientifico che è composto da cinque membri, in possesso di comprovate specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative e manageriali nel settore di riferimento e che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica, assunti con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La compatibilità degli esperti è soggetta alla verifica della Corte dei conti.
      4. Ogni comitato tecnico-scientifico è costituito da:

          a) due membri, scelti in due rose di tre candidati ciascuna proposte dalla Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

          d) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali relativi all'attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e all'analisi dei risultati di tali interventi.

      5. La Consulta, i cui componenti restano in carica tre anni, con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo pareri vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. La Consulta esprime pareri su:

          a) la ripartizione della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo, e tra quota di competenza statale e quota di competenza regionale;

          b) il decreto di riconoscimento di iniziative di rilevanza nazionale di cui all'articolo 17;

          c) gli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 7 sia in sede preventiva che consuntiva;

          d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;

          e) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo.

      7. I comitati tecnico-scientifici esprimono parere su:

          a) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza nazionale;

 

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          b) gli esiti settoriali degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 7;

          c) l'esame di questioni interessanti il settore di riferimento.

      8. All'atto d'insediamento della Consulta sono soppressi il Comitato per i problemi dello spettacolo e le Commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Art. 12.
(Delega al Governo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubblici nonché la ridefinizione delle finalità pubbliche delle iniziative nel settore dello spettacolo la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, ivi inclusi l'Ente teatrale italiano, la Società di cultura «La Biennale» di Venezia, la Fondazione Istituto nazionale del dramma antico.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, oltre ai princìpi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 1, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;

          b) promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 1;

          c) adozione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali.

 

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Capo III
ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 13.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, di promozione e di ospitalità;

          b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il teatro per le nuove generazioni;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, di omogeneità e di pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

 

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          g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

Art. 14.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto dal comma l, tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i suoi generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

          b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione, anche nell'ambito del territorio nazionale, degli interpreti e degli esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

          d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, di intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

          e) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione attraverso,

 

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se necessario, forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

          g) complessi musicali di carattere professionale;

          h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          i) la diffusione della musica extra colta quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 15.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, di tecnici e di amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, di promozione e di ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

          b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, di omogeneità e di pari opportunità

 

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per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 16.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

 

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          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, di formazione, di addestramento e di aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, di macchinari, di attrezzature e di beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

      3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Art. 17.
(Individuazione e riconoscimento delle iniziative).

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, è attribuito, con carattere quinquennale, il riconoscimento di rilevanza nazionale alle iniziative dello spettacolo dal vivo che presentano:

          a) comprovata esperienza decennale artistica, organizzativa e manageriale nella realizzazione di un qualificato progetto

 

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culturale, salvo iniziative che pur non avendo maturato tale anzianità hanno dimostrato adeguata capacità progettuale ed economica con rilevanti esiti dal punto di vista artistico;

          b) rilievo nazionale della attività testimoniato anche dalla partecipazione a circuiti artistici nazionali o internazionali;

          c) qualificata presenza all'estero;

          d) impegno continuativo, per la realizzazione di un organico progetto pluriennale con l'impiego di un nucleo tecnico ed organizzativo di livello professionale e, in riferimento alle istituzioni di produzione, di un nucleo artistico stabile di alto livello;

          e) tutela della tradizione nazionale e realizzazione di attività di innovazione anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile;

          f) qualificata e capillare azione di distribuzione tesa a diffondere la cultura dello spettacolo dal vivo;

          g) qualificata attività laboratoriale e sperimentale e presenza di iniziative collaterali per la divulgazione, la promozione e la diffusione dello spettacolo;

          h) impegno nell'attività di qualificazione e di aggiornamento professionali in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti;

          i) adeguata presenza di spettatori e attuazione di servizi socio-culturali per la collettività;

          l) adeguata gestione economica ed equilibrio di bilancio, tenuto altresì conto, ai sensi dell'articolo 8, della presenza sussidiaria dei privati.

      2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto al parere della Consulta che provvede altresì alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

 

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del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati, e modificati, i criteri, i parametri e le modalità di accesso e di erogazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata al sostegno delle iniziative riconosciute di rilevanza nazionale per i diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 18.
(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo).

      1. È riconosciuta e disciplinata la figura professionale di agente per lo spettacolo dal vivo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura che stabilisce la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

          a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

          b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;

          c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale ed assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

          d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il registro degli agenti per lo spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli

 

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iscritti previa definizione dei princìpi del codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla erogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.
      3. La commissione di cui al comma 2, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni, non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti, eletti tra gli iscritti al registro di cui al medesimo comma 2.
      4. Per l'esercizio della professione di agente è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 2. È interdetta l'iscrizione di chi ha carichi pendenti o ha riportato condanne penali o ha commesso illeciti disciplinari.
      5. È fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistici o oligopolistici; a tale scopo la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.


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