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PDL 3246

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3246



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, ALFREDO VITO, FRATTA PASINI,
PITTELLI, PERROTTA, SANTORI

Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari degli assistenti e dei ricercatori

Presentata il 9 ottobre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente riforma degli ordinamenti didattici (trasformazione dei diplomi universitari in lauree brevi, attivazione delle lauree specialistiche e di nuovi corsi di studio, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento post lauream, di master, eccetera) ha determinato un notevolissimo incremento dei carichi didattici di tutto il personale docente senza alcun corrispondente incentivo, specie per le fasce «più deboli» quali quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento e quella dei ricercatori.
      La vigente legislazione universitaria (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni) prevede un ruolo unico di professori universitari articolato in due fasce (professori ordinari e professori associati). Gli assistenti del ruolo ad esaurimento permangono in una situazione del tutto anomala in quanto, pur essendo considerati dalle disposizioni vigenti docenti a tutti gli effetti (articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766) sono stati equiparati ai ricercatori che sono figure giuridiche originariamente istituite con finalità diverse. I ricercatori, inoltre, hanno uno stato giuridico che non risulta ancora compiutamente definito.
      Agli assistenti di ruolo ed ai ricercatori viene costantemente richiesto il pieno impegno nell'espletamento delle attività didattiche pari a quello dei professori di I e II fascia.
      Gli assistenti universitari ed i ricercatori più anziani costituiscono una categoria di personale universitario che non solo è stato a suo tempo selezionato e assunto mediante regolare concorso, ma che ha anche abbondantemente dimostrato nei
 

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molti anni di servizio prestato e con i molteplici insegnamenti che gli vengono ancora oggi affidati dalle facoltà, di essere «idoneo» ad espletare le funzioni di professore universitario (sono pertanto assolutamente e categoricamente da rifiutare tornate idoneative o simili a livello nazionale anche allo scopo di evitare l'innesco di giochi e di meccanismi perversi che potrebbero di nuovo indurre il riprodursi delle ben note vicende perseguite non solo in sede di giustizia amministrativa, ma anche in sede penale!).
      In posizione pure anomala sono quegli ex contrattisti medici che non hanno potuto usufruire della sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989.
      In attesa che il Parlamento emani una normativa di riordino della docenza universitaria che si auspica possa modificare radicalmente le modalità di attuazione dei concorsi, introducendo anche adeguate progressioni di carriera (al riguardo si sottolinea che è abbondantemente dimostrato che le progressioni di carriera a livello dei singoli atenei dei professori associati, degli assistenti e dei ricercatori non comporterebbero alcun aggravio di spesa per il sistema universitario nazionale e darebbero la possibilità di reclutare nuovi docenti), si presenta la proposta di legge che non vuole essere assolutamente una modalità per introdurre più o meno surretiziamente promozioni «ope legis», ma che, attraverso un vero e proprio concorso, anche se riservato, ha lo scopo di sanare palesi ingiustizie subite, di restituire dignità a chi ha continuato, continua e comunque continuerà a svolgere i propri compiti istituzionali nell'ambito dell'università, nonché, di evitare ulteriori penalizzazioni, senza che vi sia alcun aggravio di spesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, i ricercatori con anzianità in ruolo di almeno sedici anni, i medici che sono stati titolari di contratto presso le facoltà universitarie di medicina e chirurgia a seguito di regolare concorso e che entro l'anno 1979-1980 avevano svolto per un triennio attività didattica e scientifica sono ammessi, a domanda, ad un concorso riservato, per titoli, bandito dalle singole facoltà per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, nelle stesse facoltà di appartenenza.

Art. 2.

      1. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 1 sono espletate da apposite commissioni, nominate dalle singole facoltà universitarie, composte da rappresentanti di tutte le categorie di docenti presenti nella facoltà stessa, che devono verificare il possesso dei titoli richiesti per superare la prova di concorso.
      2. La documentazione presentata ai fini di cui al comma 1, con attestazioni rilasciate dagli uffici amministrativi universitari, dalle facoltà universitarie e con autocertificazioni, deve dimostrare che le attività istituzionali di didattica, di ricerca e, nelle facoltà mediche, di assistenza di ciascun candidato sono state e sono espletate in modo continuativo.


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