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PDL 301

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 301



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIDI, AMICI, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CEREMIGNA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FOLENA, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LADU, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUMIA, LUSETTI, MANTINI, MARAN, MARIOTTI, MAZZARELLO, MOLINARI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISTONE, POTENZA, PREDA, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, VOLPINI

Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Da tempo è avvertita la necessità di una nuova disciplina per descrivere in un moderno quadro di riferimento l'attività del settore della vigilanza privata. Questa attività, infatti, non solo si realizza in un contesto sociale ed economico assai diverso da quello nel quale trovarono origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata interessata da cambiamenti tali da meritare una diversa attenzione del legislatore. Va anzitutto considerato
 

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che, attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità rivolte contro la proprietà. Contribuisce, quindi, a soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei cittadini mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di beni esattamente individuati. Non si può non tenere conto che questa attività richiede un costante aggiornamento della qualità, della strumentazione, una formazione specifica delle donne e degli uomini che svolgono il lavoro di vigilanza, utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce criminali che con maggiore intensità e con modalità diverse si rivolgono oggi contro la proprietà. Tuttavia, pur non potendo considerare marginale l'impatto sociale che ha l'attività di vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in una cornice normativa che non consente, da un lato, agli istituti di rendere al meglio e di aggiornare i servizi - si pensi, ad esempio, alla durata annuale della licenza o alla sua limitazione territoriale, che mal si presta all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza satellitare - e, d'altro canto, neppure consente allo Stato di governare lo sviluppo, sinora disordinato ma continuo, di un settore che realizza, pur secondo regole di mercato, un'opera di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la richiedono.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a questa duplice esigenza individuando norme che, pur lasciando libertà all'organizzazione delle imprese, garantiscano una corretta realizzazione della concorrenza nella direzione della qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto alla disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel che compete alla legge stabilire e quel che, invece, può essere demandato ad una diversa regolamentazione, dinamica, utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione del settore e la sua incidenza nella vita della collettività.
      Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in nome di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! La proposta di legge guarda anche alle guardie particolari giurate, per assicurare loro, come da tempo è richiesto, una qualifica professionale, una adeguata formazione e, così, una dignità che oggi non hanno. Si pensi che attualmente sono considerati operai generici!
      È tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa stanno operando nella stessa direzione, anche ispirati dalle disposizioni comuni che oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale non possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la stringono in un ambito angusto e la rendono marginale.
      Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili, di trasporto e scorta di valuta o di valori.
      2. La prestazione di cui al comma 1 è considerata attività privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Art. 2.
(Attività di vigilanza e di custodia).

      1. Gli enti ed i privati possono affidare esclusivamente agli istituti di vigilanza privata:

          a) la vigilanza e la custodia dei beni facenti parte del proprio patrimonio, sia a titolo di proprietà che di altro diritto reale;

          b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori;

          c) la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati in movimento e da beni immobili.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

          a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva;

          b) le prestazioni per le quali è richiesto obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate armate.

 

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Art. 3.
(Istituti di vigilanza privata).

      1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che operano in base a rapporti giuridici di diritto privato.
      2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.

Art. 4.
(Licenza).

      1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2, i titolari o gli amministratori degli istituti di vigilanza devono avere ottenuto specifica licenza.
      2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      3. Competente al rilascio della licenza è il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare la propria attività.
      4. Per le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), competente al rilascio della licenza è il Ministro dell'interno.
      5. Il Ministro dell'interno, per quanto di propria competenza, ed i prefetti dei capoluoghi di regione, previa indicazione dei prefetti delle relative province, stabiliscono il numero massimo delle licenze da rilasciare, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, dei territori interessati. Stabiliscono, altresì, il limite di organico complessivo con riferimento alle attività economiche interessate ai servizi e alle Forze dell'ordine impiegate.
      6. Nella licenza sono indicati i servizi che l'istituto può svolgere.

 

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      7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di pubbliche funzioni o alla limitazione della libertà individuale.
      8. È consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.

Art. 5.
(Requisiti).

      1. Possono ottenere la licenza coloro che:

          a) siano capaci di agire;

          b) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

          c) abbiano capacità tecnico-professionali acquisite e documentate;

          d) non abbiano prestato servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti.

      2. Nella domanda per ottenere la licenza devono inoltre essere indicati:

          a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale;

          b) la composizione societaria nonché le generalità complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e degli amministratori od institori nel caso di società cooperative;

          c) l'ambito di operatività in relazione all'attività da svolgere;

          d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione;

          e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibili;

          f) le tariffe minime dei servizi.

      3. La licenza è rilasciata quando siano stati indicati tutti i requisiti richiesti e ne sia stata verificata la rispondenza alle direttive inerenti la programmazione dell'attività

 

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di vigilanza privata, emanate dal Ministro dell'interno.
      4. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura stabilita dall'autorità competente al rilascio della licenza con riferimento alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
      5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dalla medesima autorità, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali l'istituto era autorizzato.
      6. Dell'avvenuto rilascio della licenza è data comunicazione al prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede.
      7. Il diniego della licenza deve essere motivato.
      8. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 6.
(Programmazione dell'attività di vigilanza privata).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione nazionale con il compito di contribuire alla programmazione dell'attività di vigilanza privata, di competenza del Ministro dell'interno.
      2. In particolare, la Commissione di cui al comma 1 esprime parere su:

          a) l'adozione di nuove tipologie di servizi;

          b) l'ampliamento del settore della vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione residente e all'incidenza dei reati contro il patrimonio;

          c) i programmi dei corsi di formazione e di riqualificazione per le guardie particolari giurate;

          d) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni, la qualità delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi di collegamento

 

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ed i supporti per le guardie particolari giurate; nonché relative all'adozione e all'uso di dispositivi acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di servizio e di emergenza;

          e) gli interventi necessari ad assicurare lo sviluppo del settore compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico;

          f) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto degli oneri contrattuali e delle disposizioni vigenti.

      3. Sono componenti della Commissione di cui al comma 1:

          a) il Ministro dell'interno o un suo rappresentante, che la presiede;

          b) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante;

          c) il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

          d) i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata;

          e) i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

      4. I componenti della Commissione di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un osservatorio regionale, con il compito di:

          a) monitorare le attività della vigilanza privata;

          b) elaborare proposte in ordine alle questioni di cui al comma 2;

          c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.

      6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 5:

          a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;

 

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          b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;

          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;

          e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.

Art. 7.
(Guardie particolari giurate).

      1. Sono guardie particolari giurate coloro che abbiano ottenuto il relativo attestato di qualifica.
      2. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478. Il giuramento è reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che ne rilascia certificazione.

Art. 8.
(Natura giuridica).

      1. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di pubblico servizio.
      2. Le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
      3. La vigilanza sulle modalità di espletamento del servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi livelli di sicurezza è esercitata dal questore, ai sensi delle disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonché ai sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936,

 

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n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.

Art. 9.
(Formazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata, di cui all'articolo 7, comma 1, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altresì, stabilite le modalità di riqualificazione del personale già dipendente dagli istituti di vigilanza.
      2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle regioni.
      3. Per potere accedere al corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto gli obblighi di leva;

          b) avere conseguito il titolo di studio previsto per le scuole dell'obbligo;

          c) non avere riportato condanna per delitto non colposo;

          d) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 10.
(Ruolo regionale delle guardie particolari giurate).

      1. È istituito il ruolo regionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «ruolo». L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dell'attestato di qualifica.

 

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      2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad assumere come guardie particolari giurate soltanto il personale scelto tra gli iscritti al ruolo.
      3. L'iscrizione nel ruolo è conservata anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
      4. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.
      5. L'addestramento della guardia particolare giurata concernente l'uso delle armi è affidato alle sezioni di tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286.
      6. La licenza di porto di armi a tassa ridotta è rilasciata all'iscritto al ruolo che comprovi l'avvenuta assunzione da parte di un istituto che attesti la sua destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed è ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo stesso.

Art. 11.
(Controlli e sanzioni).

      1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica licenza.
      2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione ai servizi autorizzati delle guardie particolari giurate impiegate.
      3. Ove permanga la violazione di cui al comma 1, il prefetto la segnala all'autorità competente al rilascio della licenza in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca della stessa.
      4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'autorità che ha rilasciato la licenza una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale.

 

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      5. Gli istituti di vigilanza hanno, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato la licenza le eventuali variazioni intervenute nei requisiti indicati nella domanda.
      6. La licenza è revocata quando vengono meno le condizioni soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo al diniego.
      7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti oggettivi, l'autorità competente valuta le stesse con riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una difformità, la indica all'istituto assegnandogli un termine, pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione.
      8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5. Le risultanze dei controlli effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 5.
      9. La cauzione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, è posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
      10. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie particolari giurate che dipendono dall'istituto di vigilanza interessato.
      11. La revoca della licenza è preceduta dalla notifica da parte del prefetto al titolare o legale rappresentante dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione motivata, assegnando un termine di trenta giorni per la eventuale opposizione.

Art. 12.
(Disciplina transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che abbiano già destinato guardie particolari giurate alle attività indicate all'articolo 2,

 

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devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel termine di un anno. In caso contrario, devono cessare la loro attività e le guardie particolari giurate da essi dipendenti sono convocate in servizio presso gli istituti di vigilanza con ordinanza del prefetto del capoluogo di regione, assunta previo parere dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 5.
      2. Le guardie particolari giurate già in servizio presso gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica con la sola frequenza di un corso di riqualificazione professionale.
      3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto rilascio della licenza, possono ottenerne, una sola volta, una proroga annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge.


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