PDL 1510
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1510
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIVOLTA, DEODATO, PAOLETTI
TANGHERONI, CALIGIURI, COSSIGA
Norme per la redazione dei testi legislativi
Presentata il 3 agosto 2001
Onorevoli Colleghi! - Nell'età della «codificazione» dove la produzione normativa eccede, generando una vera e propria crisi del diritto, nasce l'esigenza di fornire strumenti esemplificativi e di supporto all'attività legislativa.
L'obiettivo di questa proposta di legge e quello di sopperire al continuo disagio nel quale incorrono i cittadini, gli avvocati e i magistrati stessi costretti ad inseguire la continua produzione legislativa e i numerosissimi rimandi, da parte della legge modificante, alle leggi modificate.
Considerando che una elefantiasi di questo tipo possa andare a favore solo di case editrici che producono costose raccolte legislative, questa proposta di legge prevede la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale non solo della legge modificante, ma anche delle leggi precedenti modificate (articolo 1), così come integrate dalle modifiche avvenute e, di conseguenza, come nuovo e completo riferimento legislativo.
Nell'articolo 2, comma 1, si richiede al redattore della legge una formulazione chiara e sintetica del titolo, indicante la materia disciplinata.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Quando viene approvata una legge che modifica una precedente legge in vigore, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia il testo legislativo approvato che il testo della legge precedente coordinato con le modifiche apportate.
Art. 2.
1. Il titolo di una legge deve essere sintetico e indicare la materia disciplinata.
2. I termini e le definizioni utilizzati nel titolo devono essere gli stessi che si utilizzano nel testo legislativo.
3. La legge modificativa di altre leggi deve recare nel titolo il riferimento alla materia oggetto della modifica.