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PDL 349

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 349



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, PETRELLA, FILIPPESCHI, GIACCO, ZANOTTI, DI SERIO D'ANTONA, CORDONI

Disposizioni per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo.

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dei danni alla salute derivanti dal fumo attivo e passivo rappresenta ormai un'emergenza cui fare fronte con adeguate politiche di prevenzione e con efficaci strumenti di repressione. E ciò non solo per i costi che il fenomeno produce sui sistemi sanitari dei diversi Paesi ma anche per i profili di tutela del diritto alla salute dei cittadini.
      Secondo i dati più recenti forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si registrano ogni anno circa 4 milioni di morti per malattie derivanti dal tabacco; si tratta di un dato destinato a crescere secondo stime che indicano un numero di morti pari a 10 milioni annui negli anni 2020-2030. E il 70 per cento di questi morti riguarderanno i Paesi più sviluppati.
      Naturalmente la complessità del fenomeno deve essere affrontata in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla coltivazione del tabacco al consumo finale, dalla pubblicità dei prodotti del tabacco alle politiche fiscali messe in opera dai singoli Stati. Il fenomeno può essere tuttavia affrontato con una certa utilità cercando di tutelare il diritto alla salute di quanti sono involontariamente esposti al fumo passivo in quegli ambiti ove tale diritto risulti recessivo rispetto alla libertà di quanti intendono fumare.
      La problematica dei danni alla salute derivanti dal fumo è all'attenzione di tutti i principali Paesi europei e occidentali. Per quanto qui interessa, appare utile richiamare i principali provvedimenti adottati da alcuni Paesi.
 

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      In Canada, ad esempio, esiste un divieto di fumo nei luoghi di lavoro. Ogni datore di lavoro è tenuto ad assicurare che tale divieto sia rispettato e può designare un locale, normalmente frequentato esclusivamente da fumatori e in cui dovrebbe essere assicurata l'areazione, ovvero designare delle aree riservate ai fumatori nei settori posti sotto la sua autorità, quali stazioni ferroviarie, marittime o aereoportuali e all'interno di treni, aerei e navi. Sono comunque direttamente poste alcune limitazioni al diritto di fumare a bordo di aerei o sulle quote di posti o vetture ferroviarie che possono essere destinate ai fumatori.
      Anche in Francia vige un divieto di fumo in alcuni locali adibiti ad uso collettivo. Il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi chiusi o coperti, che siano aperti al pubblico o che siano dei luoghi di lavoro, e limitatamente alle scuole anche ai luoghi non coperti frequentati dagli studenti. Il divieto di fumo non si applica in quelle aree (locali ad hoc o spazi delimitati) messe a disposizione dei fumatori e che devono rispondere a determinati requisiti di cubatura e ventilazione. Procedure particolari sono stabilite per la creazione di tali zone nei luoghi di lavoro. In relazione ai mezzi di trasporto pubblico si prevede che sui treni e sulle navi possano essere riservati ai fumatori alcuni posti, mentre un divieto assoluto di fumo vige sui mezzi di trasporto pubblico urbano. Negli esercizi commerciali dove vengono consumati cibi e bevande può essere prevista una organizzazione dei locali anche modulabile in modo da mettere degli spazi a disposizione degli utenti fumatori.
      La legislazione della Spagna limita il fumo nei luoghi pubblici. È vietato in primo luogo fumare su tutti i mezzi di trasporto urbano e interurbano (cui sono assimilate funicolari e teleferiche), in cui siano ammessi passeggeri in piedi. Sui mezzi di trasporto su cui siano ammessi solo viaggiatori seduti deve essere prevista una zona fumatori, che occupi meno del 50 per cento dei posti, collocata nella parte posteriore del veicolo. Nei mezzi di trasporto ferroviario e marittimo la zona fumatori può consistere in vetture intere o scompartimenti, purché la proporzione destinata ai fumatori non superi il 50 per cento del totale dei posti. È vietato infine fumare sui mezzi di trasporto scolastico e in quelli destinati in tutto o in parte al trasporto di persone di meno di sedici anni di età o di malati. È assolutamente vietato fumare: a) in tutti i luoghi di lavoro in cui esista un rischio importante per la salute dei lavoratori, determinato dalla combinazione della nocività del tabacco col danno provocato dall'inquinamento industriale; b) dove lavorino donne in stato di gravidanza. È vietato fumare inoltre nei centri sociali destinati ai minori di sedici anni di età, negli edifici scolastici, nei luoghi di cura, nelle aree degli uffici pubblici destinate al pubblico, nei locali in cui sono manipolati, preparati o venduti generi alimentari (ad eccezione di quelli destinati prevalentemente al loro consumo), nelle sale di lettura, esposizione, nei locali commerciali utilizzati come luoghi d'incontro, nelle sale teatrali, cinematografiche o destinate a manifestazioni sportive, negli ascensori o montacarichi, nei velivoli in rotta commerciale nel territorio nazionale per voli di durata programmata inferiore ai novanta minuti. In alcuni di questi casi è prevista la creazione, qualora ne sia possibile una delimitazione, di un'area destinata ai fumatori, chiaramente segnalata.
      Anche gli Stati Uniti hanno una legislazione molto severa su questo tema. Viene in generale disposto che, all'interno degli edifici pubblici dipendenti dal Governo federale, il fumo sia ridotto al minimo. A tale scopo si prevedono delle aree dove vige il divieto assoluto di fumo (quali sale di conferenze, biblioteche, ascensori, spazi comuni, con alcune eccezioni) e la creazione di aree riservate ai fumatori, purché ciò non abbia un impatto negativo sulla produttività del lavoro. Tali aree dovranno essere identificate in modo chiaro e dovranno essere predisposte in modo da limitare al massimo una esposizione involontaria dei non fumatori al fumo.
 

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      Norme specifiche sul divieto di fumo vigono all'interno dei singoli Stati. Ad esempio, nello Stato di New York i gestori di esercizi commerciali dove si consumano dei pasti (ristoranti, caffetterie, self service, «sandwich shop», eccetera) hanno l'obbligo di delimitare delle aree per non fumatori adeguate alla richiesta dei clienti. Si ritiene tale richiesta automaticamente soddisfatta qualora il 70 per cento dei posti sia riservato ai non fumatori. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro il responsabile ha l'obbligo di definire per iscritto ed attuare una politica per il fumo che abbia alcuni requisiti minimi; tra questi, in particolare, la legge prevede che i dipendenti che non fumano svolgano la propria attività in aree dove non si fuma («smoke free»). Qualora non sia possibile creare su richiesta di dipendenti un'area di lavoro «smoke free», il responsabile può stabilire che l'intera area di lavoro diventi una zona «smoke free». Qualora tutti gli addetti siano d'accordo, possono essere delimitate aree di lavoro in cui è consentito fumare. Spazi chiusi, non aperti al pubblico, possono essere utilizzati per il fumo.
      Il fumo è vietato in via generale nelle scuole; anche qui è tuttavia permesso ai membri del corpo insegnante e ad altri lavoratori adulti che operano negli istituti di fumare in apposite zone, ma soltanto al di fuori dell'orario scolastico.
      La legge stabilisce, infine, dei luoghi in cui restrizioni al fumo non sono applicabili: case ed automobili private, stanze di albergo, autobus affittati a gruppi, aree chiuse riservate per manifestazioni sociali di carattere privato, aree aperte al pubblico in occasione di convegni o manifestazioni commerciali, qualora nel materiale promozionale ed in particolare all'ingresso dei locali, il pubblico sia avvisato che non sono previste restrizioni al fumo.
      Di notevole rilievo l'attività comunitaria in materia di lotta al tabagismo: fin dal marzo 1982, infatti, è stata approvata una risoluzione sulla lotta al fumo e nel 1986 è stato varato il primo programma di azione della Comunità europea per la prevenzione del cancro (l'ultimo piano d'azione - 1990-1994 - nell'ambito del programma «L'Europa contro il cancro» è stato adottato con decisione del Consiglio del 17 maggio 1990; il piano 1996-2000 risulta finanziato con uno stanziamento di 59 milioni di ECU - circa 120 miliardi di lire).
      Sulla materia appare utile ricordare una delle prime direttive (direttiva 89/654/CEE) che, seppure non incentrata sui problemi connessi al tabagismo (la direttiva è relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, ed è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 626 del 1994), prendendo in considerazione il problema della ventilazione dei luoghi di lavoro e degli spazi ricreativi, prevede la protezione dei non fumatori dai disagi causati dal fumo. Di un certo rilievo anche la risoluzione del Consiglio del luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico; la risoluzione invita gli Stati membri ad attuare il divieto di fumare in tutti i locali pubblici accessibili al pubblico e rientranti nell'elenco figurante nell'allegato (ospedali, edifici scolastici, edifici per gli anziani, edifici nei quali siano erogati servizi al pubblico, eccetera); ad estendere il divieto a tutti i mezzi di trasporto ad uso collettivo; a provvedere, se possibile, a riservare ai fumatori spazi delimitati nei luoghi menzionati, ritenendo comunque, in caso di conflittualità, prioritario il diritto alla salute dei non fumatori sul diritto di fumare dei fumatori.
      Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione del divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico trova la sua norma primaria nella legge 11 novembre 1975, n. 584. Fra i locali individuati dall'articolo 1 si ricordano le corsie di ospedali, le aule delle scuole, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, le sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, le sale da ballo, le biblioteche, le pinacoteche e le gallerie. Oltre alle sanzioni amministrative e pecuniarie, sono previste norme per stabilire le caratteristiche tecniche degli ambienti per la richiesta dell'esenzione dall'osservanza del divieto. Tali caratteristiche sono state successivamente precisate dal decreto del
 

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Ministro della sanità 18 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 20 maggio 1976, recante disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione.
      Per quanto riguarda poi il divieto di fumo nelle ferrovie, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari, nonché nelle metropolitane, funivie, eccetera, è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (articolo 28).
      La materia è stata spesso oggetto anche di pronunce giurisprudenziali che hanno tuttavia il limite di fare stato esclusivamente tra le parti in causa. Si segnala al riguardo la sentenza n. 462 del 1995 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio che impone il divieto di fumare in tutti quei locali, pubblici e privati, in cui vengano espletati servizi di pertinenza della pubblica amministrazione.
      La presente proposta di legge si propone pertanto di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei luoghi pubblici.
      L'approccio scelto per raggiungere questo fine non è semplicemente proibizionistico, ma fa leva su un sistema di incentivi e stimoli per una corretta politica di tutela della salute. L'esperienza fin qui registrata nel nostro Paese - come pure negli altri Paesi più evoluti - dimostra infatti che i divieti e le sanzioni da soli non sono sufficienti per contenere un fenomeno, quello del fumo, in forte crescita presso i giovani e le donne in particolare, nei Paesi che si affacciano sulla soglia di uno sviluppo economico avanzato. Da un lato, infatti, si può registrare una quasi totale disapplicazione dei divieti ridotti praticamente ad una sorta di «grida manzoniane»; dall'altro lato, la scarsa chiarezza del campo di applicazione delle norme consente tutta una serie di deroghe ed eccezioni che vanificano la sostanza stessa dei divieti; infine, la mancata individuazione dei soggetti tenuti a far rispettare i divieti rimette ai singoli cittadini l'onere di denuncia che non trova facilmente un esito sanzionatorio nei confronti dei trasgressori.
      La proposta di legge si propone di porre rimedio a tali lacune attraverso l'intervento lungo le seguenti direttrici: si impone, in primo luogo, un divieto generale di fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone. Si prevede quindi l'obbligo di destinare apposite aree riservate ai fumatori nelle quali non vige tale divieto. In questo modo si rovescia il principio finora seguito di consentire di fumare salvo che in determinate aree.
      Sono quindi previste norme più severe per le strutture sanitarie e norme particolari per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
      La proposta di legge prevede inoltre la promozione di iniziative per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo e la definizione di un apposito bollino di qualità per quegli esercizi pubblici che risultino i più attenti alla tutela della salute dai danni derivanti dal fumo.
      L'articolo 1 definisce pertanto le finalità della legge che sono appunto quelle di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, nonché di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie ed i minori.
      L'articolo 2 stabilisce il divieto generale di fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. È altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.
      L'articolo 3 prevede la creazione di apposite aree riservate ai fumatori. Le aree nelle quali non vige il divieto di fumare devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire il ricambio di aria secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale. Il decreto deve tener
 

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conto, in particolare, della tipologia dei luoghi e dei locali nonché delle caratteristiche di utilizzo degli stessi. Per favorire la creazione di tali aree la proposta di legge prevede quindi degli incentivi finanziari assicurando che, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ristrutturazione ed ammodernamento edilizio degli esercizi pubblici o aperti al pubblico, siano destinate apposite somme per la realizzazione di tali aree.
      L'articolo 4 detta norme più cogenti per garantire il rispetto del divieto di fumo nelle strutture sanitarie dove la tutela del diritto alla salute dei pazienti appare ancora più gravemente compromessa dal fumo delle persone che stazionano in questi ambienti. A tale fine è stabilito che siano il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed i titolari delle strutture sanitarie private i responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni. Tale previsione di responsabilità è rinforzata dal fatto che il mancato esercizio da parte del direttore generale della responsabilità, comunque accertata, costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le violazioni. Per quanto riguarda le strutture private, invece, il rispetto dei divieti stabiliti dalla legge costituisce uno dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.
      Con apposito regolamento aziendale sono inoltre definite le modalità per:

          a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto;

          b) definire le aree, diverse da quelle destinate alla degenza o alle attività sanitarie, dove non vige il divieto di fumare;

          c) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti.

      Sanzioni più gravose sono comminate nei confronti del dipendente della struttura sanitaria che violi il divieto di fumare fino a prevedere, in caso di recidiva, la sanzione aggiuntiva della sospensione del rapporto di lavoro fino a trenta giorni.
      Per consentire l'adeguamento delle strutture sanitarie alle previsioni della legge si stabilisce quindi che i progetti di riammodernamento e ristrutturazione edilizia siano ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni.
      Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, l'articolo 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, siano i contratti collettivi di lavoro a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della legge. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della legge e a questo fine può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti.
      Per quanto riguarda i mezzi di trasporto (articolo 6) la materia viene rimessa ad un atto regolamentare con il quale sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla legge nei mezzi di trasporto di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico, negli aeromobili, nei treni e nelle navi.
      L'articolo 7 prevede disposizioni per assicurare la promozione di iniziative per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo. A questo fine il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dal fumo. È previsto inoltre che il 21 marzo di ogni anno sia dichiarato «Giornata nazionale

 

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per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo». In tale occasione il Ministero della sanità, di intesa con gli altri Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove iniziative straordinarie di informazione sui danni alla salute derivanti dal fumo.
      Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dal fumo possono essere ammessi ai benefìci della legge n. 285 del 1997 anche quei progetti che favoriscano l'informazione mirata sui danni alla salute derivanti dal fumo e promuovano l'esercizio dei diritti dei minori in relazione alla involontaria esposizione al fumo.
      Con l'articolo 8 è istituito un apposito certificato di qualità dell'aria negli esercizi pubblici. Il certificato è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I soggetti cui è stato attribuito il certificato di qualità possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
      L'articolo 9 reca una disciplina transitoria necessaria a consentire la piena attuazione delle nuove norme recate dalla legge, mentre l'articolo 10 dispone un inasprimento delle sanzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
      2. La presente legge ha altresì la finalità di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie ed i minori.

Art. 2.
(Divieto di fumare).

      1. È vietato fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. È altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

Art. 3.
(Aree riservate ai fumatori).

      1. Nei locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 devono essere riservate ai fumatori apposite aree nelle quali non vige il divieto di fumare.
      2. Le aree nelle quali non vige il divieto di fumare devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire il ricambio di aria secondo modalità definite con apposito decreto, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri interessati, sentito l'Istituto superiore di sanità.
      3. Il decreto di cui al comma 2 tiene conto, in particolare, della tipologia dei

 

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luoghi e dei locali nonché delle caratteristiche di utilizzo degli stessi.
      4. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ristrutturazione ed ammodernamento edilizio degli esercizi pubblici o aperti al pubblico sono destinate apposite somme per la realizzazione di aree da riservare ai fumatori assicurando il rispetto delle condizioni previste dal decreto di cui al comma 2.

Art. 4.
(Strutture sanitarie).

      1. Il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed i titolari delle strutture sanitarie private sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3.
      2. Con apposito regolamento aziendale sono definite le modalità per:

          a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;

          b) definire le aree, diverse da quelle destinate alla degenza o alle attività sanitarie, dove non vige il divieto di fumare;

          c) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti relative al divieto di fumare.

      3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 2 milioni. In caso di recidiva può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione del rapporto di lavoro fino a trenta giorni.
      4. Il mancato esercizio da parte del direttore generale della responsabilità prevista dal comma 1, comunque accertato, costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la

 

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decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le violazioni.
      5. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente legge costituisce uno dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.
      6. I progetti di riammodernamento e ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle strutture sanitarie agli obblighi previsti dalla presente legge sono ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Luoghi di lavoro).

      1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi di lavoro.
      2. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge.
      3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.

Art. 6.
(Mezzi di trasporto).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati

 

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concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico, negli aeromobili, nei treni e nelle navi.

Art. 7.
(Promozione di iniziative per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo).

      1. Il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dal fumo.
      2. Il 21 marzo di ogni anno è dichiarato «Giornata nazionale per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo». In tale occasione il Ministero della sanità, di intesa con gli altri Ministeri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove iniziative straordinarie di informazione sui danni alla salute derivanti dal fumo.
      3. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dal fumo possono essere ammessi ai benefìci di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione mirata sui danni alla salute derivanti dal fumo e promuovono l'esercizio dei diritti dei minori in relazione alla involontaria esposizione al fumo.

Art. 8.
(Certificazione della qualità dell'aria).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di intesa con i Ministri interessati, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è istituito il certificato di qualità dell'aria.

 

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      2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al medesimo comma 1.
      3. I soggetti di cui al comma 2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie).

      1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
      2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei locali di cui all'articolo 2.

Art. 10.
(Sanzioni).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, chiunque violi il divieto di fumare previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 250 mila a lire 1.500.000.


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