XII Commissione - Resoconto di giovedì 2 febbraio 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario per i medicinali per uso umano e della direttiva 2003/94/CE che stabilisce i principi delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e in fase di sperimentazione.
Atto n. 591.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato trasmesso dal Governo senza il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e avverte che la Commissione non potrà pertanto concluderne l'esame prima che sia pervenuto il predetto parere.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, introduce l'esame evidenziando innanzitutto come nel 2001 i testi normativi comunitari relativi ai farmaci ad uso umano siano stati consolidati in un autonomo Codice comunitario, contenuto nella direttiva in un'unica direttiva n. 83/2001/CE, a sua volta successivamente modificata e integrata dalle direttive n. 2004/24/CE, n. 2004/27/CE e n. 2003/94/CE.
Evidenzia come il Codice comunitario copra a questo punto la maggior parte degli aspetti del mondo del farmaco, essendo ormai poche le disposizioni non incluse e disciplinate da altre normative specifiche; ad esempio quelle concernenti la sperimentazione clinica dei medicinali) da me esaminata in Commissione recentemente.
Rileva che, accanto a regole note, alcune delle quali sono state aggiornate, il Codice comunitario introduce elementi di novità. Nella relazione illustrativa si sottolinea, in particolare, che «l'unico aspetto importante che rimane fuori da questa codificazione comunitaria riguarda la sperimentazione


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clinica», che è disciplinata dalla direttiva 2001/20/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 211 del 2003. La relazione sottolinea, altresì, che la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 726/2004, con cui sono stabilite le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario, rimane invariata.
Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'atto in titolo, che è composto da 160 articoli e da due allegati, evidenziando che all'articolo 3 del, in attuazione della citata direttiva 2004/27, sono elencate le categorie di farmaco escluse dall'applicazione delle disposizioni: i medicinali preparati in farmacia, le cosiddette «formule magistrali» e «formule officinali», i medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, i prodotti intermedi, i radionucludi in forma preconfezionata, il sangue intero, il plasma, le cellule ematiche, con esclusione della produzione di plasma, in cui interviene un procedimento industriale. Al contrario la direttiva riguarda prevalentemente i seguenti aspetti: l'AIC, l'etichettatura e il «bugiardino», la farmacovigilanza, le medicine omeopatiche, i criteri di produzione ed importazione dei medicinali, l'informazione scientifica e la pubblicità. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della normativa, la direttiva si applica ai medicinali per uso umano destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale.
Rileva che costituisce una novità il fatto che la direttiva si applichi anche a quei prodotti che rientrano nella definizione di medicinale, ma eventualmente anche nella definizione di altri prodotti regolamentati: in caso di dubbio se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, possa rientrare contemporaneamente nella definizione di «medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del decreto. Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è espressa negli stessi termini, stabilendo che «ad un prodotto che soddisfi sia i requisiti per essere una derrata alimentare sia quelli per essere un medicinale, si applicano le disposizioni del diritto comunitario specificamente concernenti i medicinali». Lo schema prevede nuove procedure per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione dei farmaci in commercio (AIC) e la decadenza della autorizzazione in caso di mancata commercializzazione entro i tre anni successivi o per i tre anni consecutivi durante la vita del prodotto (articoli da 29 a 40); prevede inoltre anche l'ampliamento della documentazione che le aziende devono presentare a supporto della domanda di registrazione dei medicinali. In particolare le aziende dovranno produrre una valutazione dei rischi che il medicinale potrebbe comportare per l'ambiente ed eventuali contromisure volte a limitare l'impatto ambientale. L'azienda dovrà fornire, inoltre, le indicazioni per l'eliminazione dei residui anche da parte del paziente. Ad esempio alcuni prodotti transdermici potrebbero ancora contenere una quota di principi attivi quando, al termine del periodo di utilizzo previsto, vengono sostituiti ed eliminati dal paziente.
Osserva poi che le nuove disposizioni prevedono una descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza; la certificazione relativa alla presenza di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e descrizione dettagliata del sistema di gestione del rischio che sarà realizzato dall'azienda produttrice. Il sistema di gestione dei rischi, Risk Management System, è costituito da un insieme di attività volto ad identificare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi relativi ai prodotti medicinali. Tali attività vengono implementate attraverso il Risk Management Plan che diventa parte costituente del dossier di registrazione. La valutazione del rischio e la prevenzione dei segnali diventano quindi fondamentali fin dalle fasi di sviluppo del farmaco e vengono condotte per tutta la durata della vita del farmaco, con superamento della prassi finora seguita di valutazione dei rischi a seguito di una segnalazione; il foglio illustrativo del


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medicinale che dovrà tenere conto delle consultazioni dell'azienda con categorie di pazienti. È sancito l'obbligo di condurre dei test per verificare il livello di leggibilità del foglio (user testing).
Per quanto attiene alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rileva che vengono introdotte disposizioni speciali relative ai medicinali omeopatici; disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali; autorizzazioni subordinate a condizioni. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata solo se il richiedente ottempera a determinate condizioni, per lo più connesse ad aspetti di sicurezza, e il mantenimento dell'autorizzazione è condizionato al riesame annuale. L'elenco delle condizioni cui l'azienda deve sottostare è reso immediatamente accessibile al pubblico unitamente alle date di esecuzione e alle relative scadenze per l'adempimento. Si prevede inoltre l' istituzione di un gruppo di coordinamento per l'esame di tutte le questioni inerenti l'AIC di un medicinale in due o più Stati membri secondo le procedure di mutuo riconoscimento e nazionali. Altre disposizioni sono previste per il mantenimento dell'AIC e rinnovi di un medicinale, che può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'autorità regolatoria competente. A tal fine, il titolare dell'AIC fornisce all'autorità, almeno sei mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni approvate sul prodotto ed apportate dopo il rilascio dell'AIC. Dopo il primo rinnovo, l'AIC ha validità illimitata, mentre in passato il rinnovo era obbligatorio ogni cinque anni, salvo che l'autorità competente decida, per motivi giustificati connessi alla farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale. Dopo il primo rinnovo le aziende sono infatti tenute a presentare i Rapporti periodici di sicurezza (PSUR) ogni tre anni indipendentemente dalle procedure amministrative legate al rinnovo. In tal modo si determina una più regolare e specifica revisione del profilo volto a tutelare la sicurezza. Per quanto concerne l'indipendenza delle valutazioni, vengono introdotti obblighi relativi alla trasparenza: le autorità dovranno rendere accessibili al pubblico i propri regolamenti, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni delle Commissioni di esperti, nonché i pareri formulati corredati delle votazioni e delle opinioni di minoranza. Sono previsti altresì obblighi per le aziende, che sono tenute a comunicare immediatamente all'autorità competente i divieti o le restrizioni imposti dalle autorità di qualsiasi paese nel quale il medicinale è immesso in commercio (in Italia l'ALFA) e qualsiasi altro nuovo dato che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del farmaco interessato. Inoltre, l'azienda non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al proprio medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente dame notifica alle autorità competenti.
In linea generale, ritiene che una maggiore attenzione ai problemi di sicurezza rappresenti, direttamente o indirettamente, il comune denominatore delle diverse modifiche apportate alla normativa in vigore. Rischi potenziali e segnali di allarme non dovrebbero più rappresentare una sorpresa per aziende, autorità e pubblico in generale, considerata anche la maggiore trasparenza degli atti prevista dal Codice, ma dovrebbero rientrare nella gestione preventiva ed ordinaria del farmaco. Anche il mantenimento dell'AIC, superato il primo rinnovo, rimane affidato alle valutazioni di farmacovigilanza. Il corretto svolgimento delle attività regolatorie appare quindi ancor più vincolato ad un'adeguata farmacosorveglianza e ciò può avvenire soltanto attraverso un continuo e mirato potenziamento dei sistemi nazionali di farmacovigilanza.
Ricorda poi che gli articoli dal 99 al 112 prevedono disposizioni per la distribuzione all'ingrosso dei medicinali» e segnala


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l'articolo 100, comma 2, che stabilisce l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia. Con l'articolo 100, commi 6 e 7, si prevede la possibilità per l'attività all'ingrosso di distribuire al domicilio del paziente i seguenti farmaci: bombole ed altri contenitori di ossigeno, altri gas medicinali, da elencare con decreto del Ministro della salute. È altresì stabilità la facoltà da parte del Ministero della salute di prevedere altre condizioni per la fornitura a domicilio da parte del produttore o distributore all'ingrosso. Mentre l'articolo 105, comma 4, introduce l'obbligo per il produttore di fornire entro quarantotto ore su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale non reperibile nella rete di distribuzione regionale.
Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la pubblicità dei medicinali (articoli da 113 a 128), rileva che esse contengono norme che fanno riferimento ad articoli della citata direttiva 2001/83/CE (articoli da 86 a 100), come integrati dalla direttiva 2004/27/CE. Sottolinea, inoltre, che - come evidenziato anche dalla relazione del Governo - il provvedimento in esame contiene anche alcune disposizioni non strettamente attuative della normativa comunitaria, con le quali si modificano alcuni aspetti della normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 541 del 1992.
A questo proposito, desidera sottolineare con soddisfazione come il Governo, nella stesura delle norme in esame, abbia tenuto conto del testo di alcune proposte di legge in materia che sono all'esame della Commissione. Ricorda, in particolare, la proposta di legge C. 3204-B, che prevede l'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco, testé assegnata alla Commissione in sede legislativa, nonché la proposta di legge C. 3522, da lui presentata, la quale reca norme per la revisione della legge n. 541 del 1992, e la proposta di legge C. 5224 Labate e altri, sulla stessa materia. Rileva quindi che lo schema di decreto legislativo introduce alcune norme di grande attualità riguardanti i titoli richiesti per gli informatori scientifici e per gli incaricati dei servizi scientifici all'interno delle aziende; la modifica del rapporto di lavoro degli informatori scientifici e delle caratteristiche della loro retribuzione; la modifica della disciplina dei convegni finanziati dalle imprese farmaceutiche per tematiche che non attengono ai medicinali non prodotti dalle medesime; le modifiche della normativa sui campioni gratuiti distribuiti al personale sanitario; l'introduzione del silenzio assenso per l'autorizzazione della pubblicità di un medicinale; il divieto di forme indiretta di promozione di medicinali in un contesto non a carattere pubblicitario.
Infine, richiama all'attenzione della Commissione alcuni aspetti delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame che dovrebbero, a suo avviso, essere approfondite nel corso del dibattito. Si riferisce, in particolare, al comma 3 dell' articolo 73, riguardante la tracciatura dei medicinali: si tratta di un sistema che ha l'obiettivo di contrastare frodi e furti nel settore farmaceutico, ma la complessità e l'onerosità dello stesso impongono un approfondimento volto a valutare l'ipotesi di limitarne l'applicazione ai soli farmaci di fascia A, con eventuale esclusione dei medicinali generici e degli ex galenici del Formulario nazionale, delle soluzioni perfusionali e dei farmaci di fascia C (SOP e OTC).
Si riferisce altresì al comma 7 dell'articolo 100, che potrebbe consentire ai produttori e distributori all'ingrosso di fornire medicinali direttamente al domicilio dei pazienti o al medico curante, eludendo il sistema delle farmacie, il cui compito è proprio quello di consegnare i medicinali ai pazienti nel rispetto di tutte le regole vigenti in materia di conservazione, dispensazione, erogazione in regime di Servizio sanitario nazionale; al comma 3 dell'articolo 122, che riguarda l'attività degli informatori scientifici, il rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa farmaceutica e le deroghe, che possono essere previste con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'ALFA, in


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ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese; e al comma 1 dell'articolo 128, riguardante disposizioni particolari per la pubblicità e l'informazione scientifica sui medicinali omeopatici, valutare se tale norma risulta congrua con la normativa vigente e con lo spirito che rappresenta tale tipo di prodotti.
Per concludere, segnala che la Conferenza Stato regioni, che avrebbe dovuto esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo il 26 gennaio scorso, relativamente ai soli articoli 102, 119 e 125, ha chiesto di esaminare il provvedimento nella sua completezza e ne ha rinviato l'esame al prossimo 9 febbraio.

Il sottosegretario Cesare CURSI, dopo aver evidenziato che, come ha ricordato il relatore, lo schema di decreto in esame tiene conto del lavoro svolto dalla Commissione in materia di pubblicità dei farmaci, invita il relatore a formalizzare, non appena possibile, in una proposta di parere, le osservazioni da lui testé formulate e a trasmetterle al Governo, in modo che questo abbia il tempo di valutarle con più agio. Assicura, per conto suo, la piena disponibilità del Ministero della salute a tener conto delle considerazioni del relatore e di quelle che emergeranno dal dibattito.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, esprime nuovamente la propria soddisfazione per il fatto che nello schema di decreto in esame si sia tenuto conto di quelle esigenze di revisione della normativa di cui al decreto legislativo n. 541 del 1992 che sono emerse dai lavori della Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3522 e abbinate in materia di informazione scientifica e pubblicità sui medicinali. Osserva che, se non in una legge del Parlamento, quelle proposte normative potranno trovare attuazione in un decreto legislativo in materia di farmaco in generale.

Grazia LABATE (DS-U) rileva che se l'iter delle proposte di legge C. 3522 e abbinate non è andato avanti è perché la maggioranza ha preferito, nell'ultimo scorcio della legislatura, dedicarsi ad attività come l'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194 del 1978.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 15.20.

Nuova disciplina dei consultori familiari.
C. 5206 Francesca Martini e C. 6196 Francesca Martini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Carla CASTELLANI (AN), relatore, introducendo l'esame delle proposte di legge in titolo, evidenzia innanzitutto che sono ormai passati quasi trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 405 del 1975, che istituì i consultori familiari. I consultori, nati sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta, hanno imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sull'appropriazione responsabile e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore di allora, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai


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legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile.
Pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato per la nostra società, ritiene doveroso riconsiderare l'attuale ruolo dei consultori familiari del Paese, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della 194 del 1978, svolta dalla Commissione nelle ultime settimane, e delle proposte previste dalla relazione conclusiva, in relazione ai notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.
Ricorda che il consultorio ha assunto in questi anni, anche a seguito della riforma sanitaria del 1978, la struttura di servizio marcatamente sanitario, in cui si sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico a discapito della vocazione sociale. Ritiene perciò che i consultori familiari debbano riqualificarsi, evitando una rigida settorializzazione e riduzione al pur importante, ma non esclusivo, ambito sanitario di competenza. Per rispondere a queste problematiche è necessario che all'interno del consultorio si rafforzino interventi di tipo sociale, psicologico e di consulenza giuridica che nella loro interazione continua possano costituire un valido riferimento per la donna e per la famiglia. La famiglia, infatti, in questi ultimi decenni ha subito gli attacchi di dinamiche sociali e costume tese alla sua disgregazione, ma rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. È fondamentale pertanto analizzare i segnali di crisi quali, ad esempio, l'accelerazione nel trend di scioglimento dei matrimoni e il fenomeno della denatalità che, con gli attuali 1,2 figli per coppia su base media nazionale, pone l'Italia ai livelli minimi in Europa. In particolare, deve far riflettere come il 71,3 per cento sia composto da quattro persone e appena il 7,7 per cento da 5.
Ritiene quindi, alla luce di questi dati, che, l'attività consultoriale, più che in passato, dovrà assumere un ruolo strategico per il bene della nostra società. In questi anni, sono infatti emerse, nell'ambito delle tematiche affrontate il consultorio, problematiche sociali e patologie nuove e sempre più gravi che richiedono iniziative, interventi e prestazioni professionali altamente qualificati e specializzati e che solo se svolti in équipe possono offrire alla persona una risposta esaustiva. Sempre più preoccupanti sono oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale, i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare, il disagio preadoloscenziale e giovanile rappresenta una costante emergenza oltre alle problematiche e alle patologie di salute mentale, di tossicodipendenza, nonché di dipendenza in senso lato, sono emerse problematiche connesse con l'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia). Anche la crescente presenza della popolazione extracomunitaria con le problematiche di inserimento ed integrazione sociale impone una riflessione sul ruolo dei consultori.
Si rende quindi urgente, a suo giudizio, e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia, e fortemente impegnata nella tutela sociale della genitorialità e del concepito. Tutelare il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico è un dovere dal quale nessuno può esimersi.
Entrando nel merito dei provvedimenti in titolo, rileva che le due proposte di legge, che hanno contenuto analogo, dettano


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una nuova disciplina in materia di consultori, abrogando la legge n. 405 del 1975 e l'articolo 2 della legge 22 maggio 1978 n. 194. Più in dettaglio, ricorda che all'articolo 1, commi 1 e 2, di entrambe proposte di legge sono individuati i principi regolatori dei consultori, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, comma 2 lettera m) della Costituzione. Ai consultori sono assegnati compiti di informazione, assistenza e sostegno nell'ambito del sociale, relazionale, giuridico, psicologico oltre che sanitario soprattutto nelle situazioni di disagio che riguardano i minori, la donna, la coppia e la famiglia nel suo complesso.
All'articolo 2 della proposta C. 5206 e agli articoli 2 e 3 della proposta C. 6196 è previsto che le regioni stabiliscano i criteri per la programmazione, il finanziamento, la gestione ed il controllo dei consultori sulla base dei principi stabiliti dalla legge: in particolare, i consultori possono essere istituiti sia dagli enti locali che da altre istituzioni, enti pubblici e privati con finalità sociali, sanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro.
All'articolo 3 della proposta C. 5206 e all'articolo 4 della proposta C. 6196 vengono ridefiniti i compiti dei consultori nell'ambito delle attività svolte a tutela della maternità e del concepito. In particolare, nell'ambito delle prestazioni sociosanitarie relative all'area materno-infantile della tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza. I consultori familiari, inoltre, forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza; informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale; informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità; elaborano in collaborazione con gli enti locali interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza; offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194; si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni a difesa della vita; informano sulle norme vigenti in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.
All'articolo 4 della proposta C. 5206 e all'articolo 6 della proposta C. 6196 è disciplinata la dotazione organica dei consultori, le figure professionali previste e l'indicazione di una metodologia di lavoro di natura interdisciplinare. Si prevede, in particolare, che la dotazione organica dei consultori familiari assicuri la collaborazione di medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza; psicologi; assistenti sociali; educatori professionali e infermieri. Gli operatori sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare. Infine, è prevista la copertura finanziaria del provvedimento.
In conclusione, pur nella consapevolezza che non sussistono più i margini di tempo non solo per approvare il provvedimento, ma neppure per approfondire le questioni ad esso sottese, ritiene che l'averne iniziato l'esame rappresenti un segnale del Parlamento al Paese nel senso della necessità, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194 del 1978, di una revisione della disciplina in materia di consultori familiari: incombenza che spetterà ormai al Parlamento della prossima legislatura.


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Katia ZANOTTI (DS-U) ritiene che l'aver programmato l'inizio dell'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo mentre è ormai incombente lo scioglimento delle Camere rappresenti l'ennesimo atto di arroganza della maggioranza di centrodestra e smascheri quello che la sua parte politica ha denunciato fin dall'inizio come il vero obiettivo cui tendeva l'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194 del 1978, vale a dire far entrare nei consultori familiari le associazioni antiabortiste. Prova ne è, a suo avviso, l'articolo 3, comma 1, lettera f) di entrambe le proposte di legge in esame, la quale prevede che i consultori svolgono i loro compiti anche avvalendosi della «collaborazione delle associazioni a difesa della vita fin dal suo concepimento».
Sottolinea come il provvedimento in esame non tenga affatto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva sulla legga n. 194, la quale ha semmai mostrato che servono più consultori e una migliore distribuzione degli stessi sul territorio e che serve che siano dotati anche di altre professionalità oltre quelle che vi operano ora. Rispetto al quadro normativo vigente, le proposte di legge in esame non innovano sotto alcun profilo significativo salvo che per il fatto di permettere alle associazioni per la vita di entrare nei consultori.
In conclusione, nel giudicare scorretto il modo di procedere della maggioranza, la quale, dopo la sconfitta patita in sede di indagine conoscitiva sulla legge n. 194, che non ha condotto ai risultati che essa sperava, esprime l'indignazione della sua parte politica e il suo profondo dissenso sul merito del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.