II Commissione - Resoconto di giovedì 2 febbraio 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge n. 271/05: proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.
C. 6309 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, reca la proroga del termine previsto ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (che ha sostituito il comma 3-quater e introdotto il comma 3-quinquies), e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha sostituito i commi 3-quater e 3-quinquies e introdotto il comma 3-sexies), alla data del 1o marzo 2006 rispetto a quella originariamente prevista per il 1o gennaio.


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Osserva che la relazione governativa sottolinea che questa modifica è volta a consentire agli operatori del diritto un maggiore approfondimento circa gli effetti delle riforme introdotte con reiterati interventi sul tessuto del processo civile, sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione.
Infatti, la significativa portata delle iniziative di riforma attuate dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 e, successivamente, dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, impone, infatti, la necessità di un rinvio nella applicazione della nuova disciplina, al fine di consentire agli operatori di realizzare il necessario inquadramento delle modifiche introdotte e garantirne la piena e corretta applicazione.
L'esigenza di un opportuno coordinamento impone di disporre un identico breve rinvio anche del termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che era stata esaminata da questa Commissione in sede legislativa. Quest'ultimo provvedimento, infatti, recava numerose modifiche al citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita.
C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223 Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2006.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che le competenti Commissioni hanno espresso il prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di conferire di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Messa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (C.E.) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Atto n. 601.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), che consente al Governo di adottare decreti legislativi per sanzionare regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. Con lo schema in esame sono stati individuati gli articoli da 18 a 20 del Regolamento n. 178/2002, la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle autorità di controllo.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione dello schema, che si riferisce


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alle violazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
L'articolo 2 stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non istituiscono, in ottemperanza all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, un sistema in grado di consentire di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione di un alimento o di una sostanza che entra a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè gli operatori medesimi che non istituiscono un sistema in grado di permettere di individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime o un animale, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002. In merito a tale procedura di «rintracciabilità» si osserva che le modalità attraverso le quali gli operatori del settore alimentare e dei mangimi possono adempiere a tale obbligo sono autonomamente scelte ed applicate dagli operatori stessi, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla specificità dell'attività svolta. Quindi, l'istituzione del sistema che deve consentire di individuare l'alimento e il mangime è assolutamente rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente individuare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di «rintracciare» i propri prodotti, modalità che possono, quindi consistere nella mera annotazione manuale di un registro, così come, invece, nell'utilizzo di personal computer.
L'articolo 3 è volto a prevedere le sanzioni per le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 del citato Regolamento relativi all'avvio delle procedure per il ritiro di prodotti dal mercato. Il comma 1 fissa, salvo che il fatto costituisca reato, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 e 18.000 euro per la mancata osservanza, da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, della prescrizione per la quale ogni qualvolta non hanno attivato le opportune procedure di ritiro dal mercato di un alimento, di un mangime o di un animale, nel caso in cui hanno motivo di ritenere che l'alimento, il mangime o l'animale che gli operatori stessi hanno importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito e, in ogni caso, non più sotto il loro controllo, non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Il comma 2 del medesimo articolo sanziona, con il pagamento di una sanzione amministrativa ricompressa tra 500 e 3.000 euro, la mancata informazione all'autorità competente dell'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato di alimenti o mangimi o animali ed è riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002. Il comma 3, infine, sanziona, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro la mancata collaborazione dei citati operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento o da un mangime.
L'articolo 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori del settore alimentare e dei mangimi nel caso di violazione agli articoli 19 e 20,comma 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, sia nel caso in cui non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando l'alimento o il mangime è arrivato al consumatore o all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano richiamato l'alimento o il mangime quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro.
L'articolo 5 prevede che, in caso di violazione degli articoli 19 e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o di distribuzione di alimenti e mangimi che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità, siano sanzionati, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una sanzione


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amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro se non avviano procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e se non attuano gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle autorità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
L'articolo 6 sanziona il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.
L'articolo 7, infine, prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro, anche la sospensione del provvedimento autorizzativi per lo svolgimento dell'attività. Viene richiamata, infine, l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Evidenzia l'eccessivo margine di discrezionalità rimesso all'autorità competente nel determinare la effettiva sanzione per le fattispecie previste all'articolo 3, comma 1, ricompreso tra 3.000 e 18.000 euro, all'articolo 3, comma 3, ricompreso tra 2.000 e 12.000 euro e all'articolo 4, ricompreso tra 2.000 e 12.000 euro.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.
C. 1503 Innocenti.

Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili.
C. 109 Detomas, C. 470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.
C. 5943 Mazzoni.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale.
Atto n. 593.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia.
Atto n. 599.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili.
Atto n. 600.