V Commissione - Resoconto di mercoledì 1° febbraio 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Michele Vietti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Atto n. 589.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio/conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2006.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, era stato segnalato il richiamo della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 280 del 2004 aveva evidenziato l'esigenza di assumere in termini limitati la delega conferita al Governo per l'armonizzazione dei bilanci pubblici, in base all'articolo 1 comma 4 della cosiddetta legge La Loggia. In particolare, la Corte aveva segnalato la necessità di circoscrivere l'ambito del provvedimento da adottare in attuazione della delega in modo da


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definire un quadro ricognitivo dei principi già esistenti, utilizzabile in via transitoria fino a quando il nuovo riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, conseguente alle modifiche al Titolo V della Costituzione, non andrà a regime. Analoghe considerazioni sono contenute nel parere reso dalla Corte dei conti e trasmesso in allegato dal Governo. Tra le altre cose, la Corte segnala alcune omissioni nel testo e, contestualmente, richiama il Governo alla opportunità di evitare norme eccessivamente dettagliate in considerazione della natura del provvedimento che deve, come detto in precedenza, recare disposizioni di principio. Ancora più significativo appare il fatto che sul provvedimento si sia espressa in senso contrario la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Inoltre il Governo ha trasmesso anche le proposte di modifica prospettate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sottolinea l'opportunità di riprendere il filo di una discussione che ci ha visto lungamente impegnati negli scorsi mesi e che ha trovato risalto anche sui giornali, in alcuni casi anche in termini polemici. Si riferisce ai progressi compiuti e alle carenze che ciononostante tuttora permangono per quanto riguarda l'attivazione di efficaci e reciproci controlli da parte dei diversi livelli di governo, sugli andamenti finanziari e sul rispetto delle regole riconducibili al patto di stabilità. Risulta evidente che l'incompiuta armonizzazione dei sistemi contabili costituisce un elemento che non contribuisce positivamente allo scopo perché rende meno trasparente la lettura dei dati e indebolisce l'efficacia degli strumenti e delle procedure di accountability. L'importanza del tema è tale per cui è necessario svolgere alcuni approfondimenti effettuando, nell'ambito dell'esame del provvedimento, alcune audizioni informali. In particolare, ritengo che sia opportuno richiede l'intervento della Corte dei conti, dell'Istat, della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Invita quindi i colleghi a convenire su tale proposta in modo da attivare la procedura autorizzativa da parte del Presidente della Camera.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nel concordare con le valutazioni del relatore, rileva, con riferimento alla problematiche connesse allo schema di decreto, che risultano peraltro di estrema attualità, anche in considerazione del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'opportunità di procedere ad una ricognizione dei conti pubblici che consenta la produzione di dati regionalizzati in ordine alle entrate fiscali, ai contributi previdenziali, ed alla spesa pubblica. L'elaborazione di dati in tal senso potrebbe risultare utile, ad esempio per quel che concerne la valutazione, regione per regione, tra i contributi previdenziali versati e le prestazioni pensionistiche erogate.

Il sottosegretario Michele VIETTI rileva preliminarmente che la previsione dell'adozione da parte delle regioni del budget economico è stata inserita nella considerazione che tale norma contenga un principio già presente nell'ordinamento contabile. Il principio risulta infatti rinvenibile nella legge n. 94 del 1997, nonché nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 208 del 1999. Risulta pertanto opinabile il carattere innovativo dell'introduzione del budget economico nella contabilità regionale. Rileva poi che l'adozione del conto di bilancio come principio fondamentale di contabilità regionale non risulta omesso nell'indicazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci in quanto tale previsione risulta ricompresa nell'articolo 4, comma 1, concernente la rendicontazione, in quanto parte essenziale del rendiconto generale annuale. Si rimette infine alla Commissione per quel che concerne lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda con la proposta di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento.


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Marino ZORZATO, presidente, constatato l'orientamento unanime in senso favorevole alla proposta avanzata dal relatore, avverte che la presidenza della Commissione richiederà alla Presidente della Camera l'autorizzazione allo svolgimento delle audizioni informali dei soggetti ricordati dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Michele Vietti e per l'interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario Michele VIETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di ultimare l'istruttoria sulle proposte emendative presentate.

Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di polizia locale.
Testo unificato C. 2 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme in materia di ordinamento della polizia locale, costituisce un testo unificato di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, ed è pertanto privo di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni suscettibili di recare effetti finanziari, segnala che il testo in esame attribuisce agli ufficiali ed ai sottufficiali di polizia locale la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (articoli 1, comma 1, lettera a); stabilisce espressamente il tipo di arma di cui devono essere dotati gli addetti di polizia locale cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera c); istituisce una apposita area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale, stabilendo altresì le percentuali di rappresentatività che devono possedere le organizzazioni sindacali per partecipare al tavolo contrattuale (articolo 2, comma 1, lettera d); inserisce la polizia locale tra le forze di polizia preposte dall'articolo 16 della legge n.121 del 1981 all'ordine ed alla sicurezza pubblica (articolo 3, comma 1, lettera b). Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attribuzione ad ufficiali e sottoufficiali della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed in ordine all'inserimento della polizia locale tra le forze di polizia preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, tenuto conto in particolare, per quanto concerne tale ultimo punto, del diverso regime giuridico ed del diverso trattamento economico che connota il comparto della pubblica sicurezza rispetto agli appartenenti ai corpi di polizia locale. Chiede un analogo chiarimento in ordine ai possibili effetti onerosi per gli enti locali connessi all'obbligo di dotare gli addetti di polizia locale a specifiche tipologie di armi. Da ultimo, segnala che la previsione di una specifica area di contrattazione è suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento - da parte dei soggetti in esame - di più elevati trattamenti economici rispetto a quelli conseguibili nella più ampia area delle regioni e delle autonomie


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locali, cui i soggetti medesimi fanno attualmente riferimento.

Il sottosegretario Michele VIETTI rileva che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che stabilisce espressamente il tipo di arma di cui devono essere dotati gli addetti di polizia locale cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza così come la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che istituisce un'apposita area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ rileva, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), che sarà comunque il regolamento emanato dai singoli comuni a determinare, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio dell'ente, la dotazione di armi da destinare alla polizia locale. Con riferimento invece all'articolo 2, comma 1, lettera d), osserva che la definizione di un'area contrattuale autonoma non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto il trattamento economico rimarrebbe in prevalenza stabilito in sede di contrattazione integrativa.

Il sottosegretario Michele VIETTI ritiene che i chiarimenti forniti dal sottosegretario D'Alì risultino idonei a superare i profili problematici rilevati per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera c). Conferma invece le proprie perplessità con riferimento alla previsione di un'autonoma area contrattuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) osserva che la definizione delle aree contrattuali non può essere rimessa a provvedimenti legislativi, riguardanti specifici settori, ma alla concertazione con le parti sindacali.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva, con riferimento al merito del provvedimento, che il progetto di legge reca modifiche profonde nell'ordinamento della polizia municipale. Ricorda peraltro che attualmente non tutti corpi di polizia municipale risultano essere armati, occorrendo, per procedere in tal senso, una specifica delibera del consiglio comunale. Il provvedimento prevede in vece l'obbligo di armare i corpi di polizia municipale, con conseguenti nuovi o maggiori oneri.

Marino ZORZATO, presidente, rileva che le modalità con cui procedere alla dotazione di armi dei corpi di polizia municipale sono rimesse a regolamenti comunali, per cui i singoli enti potranno tenere conto delle proprie disponibilità di bilancio.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede con quali fondi si potrà far fronte agli oneri derivanti dalla dotazione di armi per i corpi di polizia locale.

Pietro MAURANDI (DS-U) ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera a) sostituisce alle norme che consentono al consiglio comunale di fornire di armi la polizia municipale un obbligo in tale senso. Deve essere pertanto precisato con quali risorse si provvederà ai relativi oneri.

Lino DUILIO (MARGH-U) rileva l'opportunità di presentare una relazione tecnica sul provvedimento.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ricorda che norme specifiche come quella in esame, che pongono nuovi compiti per i comuni, risultano in contrasto con l'atteggiamento di carattere generale del Governo nei confronti degli enti territoriali volte a limitare la spesa di tali enti.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, rileva che, per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera c), si può prendere atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che ha precisato che ai relativi oneri gli enti locali provvederanno nei limiti dei loro stanziamenti di bilancio. Ritiene invece che debba essere soppressa la disposizione di cui all'articolo 2, comma


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1, lettera d). Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'obbligo di dotare gli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza di specifiche tipologie di armi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali;
considerato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di una specifica area di contrattazione appare suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento da parte dei soggetti che ne farebbe parte di più elevati trattamenti economici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d)».

Michele VENTURA (DS-U) ritiene del tutto insoddisfacente la proposta di parere prospettata dal relatore. Il provvedimento determina infatti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pietro MAURANDI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi in ordine al numero di comuni che dovrebbero, in base alla proposta di legge, dotarsi di armi.

Marino ZORZATO, presidente, ricorda che la Commissione potrà procedere ad un ulteriore approfondimento sul provvedimento in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ rileva che in molti casi gli enti territoriali già provvedono a dotare di armi i corpi di polizia municipale.

Il sottosegretario Michele VIETTI rileva che, per rendere in equivoca la neutralità finanziaria delle disposizioni del provvedimento, si potrebbe introdurre nel testo un articolo aggiuntivo contenente una clausola di invarianza finanziaria, riferita sia allo Stato che agli enti locali.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, accogliendo la proposta del sottosegretario Vietti, riformula la propria proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'obbligo di dotare gli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza di specifiche tipologie di armi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali;
considerato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di una specifica area di contrattazione appare suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento da parte dei soggetti che ne farebbe parte di più elevati trattamenti economici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d);
dopo l'articolo 3, inserire i seguente:
"3-bis. (Disposizioni finanziarie). All'attuazione della presente legge si provvede


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nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Michele Vietti.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, in materia di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.
Atto n. 590.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che in ordine alla istituzione della nuova struttura dipartimentale per le politiche del personale, cui sono assegnati compiti, come precisato dalla relazione illustrativa, di notevole articolazione e complessità, appare opportuno che il Governo confermi che alle relative attività organizzative e logistiche sia possibile fare fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio, atteso che gli oneri considerati dalla relazione tecnica si riferiscono esclusivamente al trattamento economico delle posizioni apicali A tal fine sembra peraltro opportuno segnalare che la costituzione della nuova struttura dipartimentale, connotata da maggiore complessità e articolazione rispetto alle attuali direzioni generali, potrebbe comportare, in futuro, la necessità di spese ulteriori rispetto alle risorse ora assegnate alle direzioni generali medesime. Osserva, inoltre, che dalla natura negoziale del fondo cui la relazione tecnica imputa gli oneri del provvedimento derivano taluni profili problematici - connessi sia al carattere permanente dell'onere, sia alla sua sostanziale rigidità - sui quali appare opportuno un chiarimento, come ulteriormente specificato nella parte che segue. Ricorda poi che l'articolo 4, comma 1, prevede che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza non appare conforme alla prassi per cui dall'attuazione delle disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di riformulare la norma nel senso indicato. Osserva peraltro che la relazione tecnica sembra prospettare la necessità di far fronte ad una spesa di 8.146,26 euro a titolo di retribuzioni di posizione e di risultato da corrispondere al capo dipartimento e al vice capo dipartimento. La stessa relazione esclude l'eventualità che possa derivarne un'eccedenza di spesa, stante la possibilità di modulare anche in riduzione le retribuzioni di risultato. Alla luce di tali elementi, chiede al rappresentante del Governo in ordine all'effettiva praticabilità di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla possibilità di modificare in riduzione le retribuzioni di risultato a compensazione delle eventuali maggiori spese che dovessero emergere ed all'effettiva disponibilità di risorse a valere del fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001, come richiamato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 2003, da destinare allo scopo.


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Il sottosegretario Michele VIETTI conferma che alla retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere al capo del dipartimento per le politiche del personale e al vice capo dipartimento vicario per le risorse umane si potrà fare fronte a valere delle risorse del fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001 in quanto risulta possibile procedere a rimodulazioni in riduzione delle retribuzioni di risultato relative ad altre figure dell'organico del Ministero.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del presidente della Repubblica in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui al trattamento economico da riconoscere al capo del dipartimento per le politiche del personale e al vice capo dipartimento vicario per le risorse umane a titolo di retribuzione di posizione e di risultato si potrà fare comunque fronte a valere delle risorse dell'apposito fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001, stante la possibilità di procedere a rimodulazioni in riduzione delle retribuzioni di risultato relative ad altre figure dell'organico del Ministero;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto, subordinatamente all'accoglimento del seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato"».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'impresa sociale.
Atto n. 593.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 1, comma 3, della legge delega n. 118 del 2005 e pur rilevando che il provvedimento in esame non introduce espressamente agevolazioni in favore delle imprese sociali, appare comunque necessario che sia esclusa l'eventualità di oneri per la finanza pubblica connessi all'applicazione della disciplina in esame, con riferimento a profili di coordinamento con vigenti normative di carattere agevolativo. Ciò al fine di escludere, tra l'altro, che l'attribuzione della qualifica di impresa sociale a soggetti che già fruiscono, in base alla vigente normativa, di regimi agevolati possa determinare l'assimilazione a tali soggetti di altre imprese in possesso della qualifica di impresa sociale, ovvero indurre richieste in tal senso, con conseguente estensione dell'ambito applicativo delle medesime discipline agevolative. Occorre inoltre che il Governo confermi che all'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei compiti previsti dal provvedimento in esame si possa far fronte a valere su stanziamenti di bilancio già previsti dalla legislazione vigente. Tale conferma appare necessaria anche in considerazione del fatto che il limite costituito dagli ordinari stanziamenti di bilancio è richiamato soltanto con riferimento alle attività di monitoraggio svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 16, comma 1. Un'ulteriore conferma, inoltre, risulta necessaria in merito ai possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dal coinvolgimento nelle predette attività di altre amministrazioni


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dello Stato, agenzie tecniche ed enti di ricerca (articolo 16, comma 1), nonché dell'Agenzia per le ONLUS, cui spettano anche altri compiti indicati nel testo in esame (oltre all'articolo 16, commi 1 e 5, si vedano gli articoli 10, comma 2 e 13, commi 2 e 5). Infine, in considerazione della presumibile estensione del campo di applicazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, andrebbe esclusa la possibilità di conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Michele VIETTI rileva l'opportunità di procedere ad alcuni approfondimenti in ordine allo schema di decreto.

Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.