I Commissione - Giovedì 26 gennaio 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Nuovo testo C. 4604-B, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4604-B, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, predisposto dalla II Commissione (Giustizia) a seguito del rinvio alle Camere disposto, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica;
rilevato che le disposizioni dalla stessa recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che le modificazioni apportate dalla Commissione di merito siano in linea con le indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (C. 5795, approvata dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di legge C. 5795, approvata dal Senato ed abb., recante «Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita»;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere i) e l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena (Nuovo testo unificato C. 5406 Vigni ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5406 Vigni ed abb., recante «Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena»;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato, inoltre, che, per quanto attiene alle disposizioni relative alla definizione delle Contrade storiche di Siena ed alla loro autonomia statutaria, può essere altresì richiamata la materia «ordinamento civile», anch'essa riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
tenuto conto, inoltre, che il provvedimento in esame sembra finalizzato anche alla promozione dell'attività degli enti in questione, e che quindi potrebbe altresì rilevare la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», demandata alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Decreto-legge 250/2005: Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (C. 6293 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6293 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 250 del 2005, recante «Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione dei mutui», approvato dal Senato;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «norme generali sull'istruzione», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali», «difesa e forze armate», che le lettere n), g), e), s) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «ricerca scientifica e tecnologica», «istruzione», «coordinamento della finanza pubblica», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», «tutela della salute», «professioni», affidate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) con riferimento alla disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 250 del 2005, che reca una integrazione del comma 2 dell'articolo 97 della legge n. 388 del 2000 - concernente interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili - si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il predetto comma 2 dell'articolo 97 è stato integralmente sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 - recante semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità - entrato in vigore in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame.


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ALLEGATO 5

Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali (C. 5442 Schmidt ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di legge C. 5442 Schmidt ed abb., recante Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali;
rilevato che le disposizioni dalla stessa recate appaiono principalmente riconducibili alla materia «ricerca scientifica e tecnologica», nonché, per alcuni aspetti, alle materie «alimentazione», «tutela della salute» e «professioni», tutte ricomprese nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevato altresì che alcune disposizioni appaiono più direttamente riconducibili alla materia «formazione professionale», la quale, non essendo espressamente considerata né dal secondo né dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare rimessa alla potestà legislativa residuale delle regioni;
considerato, in proposito, che, con particolare riferimento all'articolo 10, concernente gli stabilimenti utilizzatori, all'articolo 14, relativo alle procedure di autorizzazione dei progetti implicanti l'utilizzo degli animali e, seppure parzialmente, all'articolo 11, riferito agli stabilimenti di allevamento e di fornitura, non si prevede alcun intervento delle regioni, laddove, invece, la giurisprudenza costituzionale, ha avuto più volte modo di chiarire che l'avocazione allo Stato di poteri amministrativi in materie di competenza concorrente o residuale delle regioni, che, in linea generale, risulta ammissibile solo se giustificata, da esigenze di carattere unitario, deve comunque prevedere l'esercizio di tali poteri mediante opportune forme di coinvolgimento delle regioni;
considerato altresì che anche con riferimento all'articolo 9 recante la disciplina del personale abilitato, sarebbe auspicabile prevedere un maggiore coinvolgimento delle regioni;
ritenuto altresì, che l'articolo 19, comma 6, secondo periodo, nel disporre che il Ministro della salute possa, con proprio decreto, modificare le linee di indirizzo degli Allegati annessi alla proposta di legge in esame al fine di tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici, appare confliggere con il disposto di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, ai sensi del quale, nelle materie rimesse alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, non è consentito l'esercizio della potestà regolamentare statale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) agli articoli 10, 11 e 14, voglia la Commissione prevedere opportune forme di coinvolgimento delle regioni, atteso che si versa in ambiti materiali sostanzialmente ricompresi nell'ambito della potestà legislativa concorrente e residuale di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


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2) all'articolo 19, comma 6, provveda la Commissione di merito ad espungere il secondo periodo, ai sensi del quale si dispone che il Ministro della salute possa, con proprio decreto, modificare le linee di indirizzo degli Allegati annessi alla proposta di legge in esame al fine di tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici, atteso che tale previsione appare confliggere con il disposto di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, ai sensi del quale, nelle materie rimesse alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, non è consentito l'esercizio della potestà regolamentare statale;
e la seguente osservazione:
a)
all'articolo 9, valuti la Commissione di merito, l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle regioni.


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ALLEGATO 6

5-05130 Saia e Rositani: Funzionalità del Comando provinciale
dei Vigili del fuoco di Rieti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Dal 9 gennaio 2006 il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti è diretto dal nuovo Comandante l'ingegner Antonio Albanese, proveniente dal Comando Provinciale di Napoli, che ha sostituito il precedente Comandante, assente dal 13 settembre scorso per motivi di salute. Nel periodo in cui è mancato il titolare, il presidio provinciale dei vigili del fuoco è stato diretto, in qualità di Vice Comandante, dal Coordinatore antincendi lì in servizio, che è in possesso di una elevata esperienza, maturata in oltre quindici anni di attività direttiva in numerose sedi provinciali, e che ha garantito pienamente la funzionalità della struttura. Quanto agli aspetti relativi agli organici della sede di Rieti, segnalo che i ruoli dei funzionari, dei direttivi e del personale operativo dei vigili del fuoco non annoverano carenze. Tra il personale amministrativo-contabile, invece, si registra effettivamente una carenza del 12 per cento rispetto all'organico. Preciso, tuttavia, che in tale ruolo, a livello nazionale, tra personale in servizio e organici esiste un saldo negativo delle stesse proporzioni del dato relativo a Rieti e che, comunque, in altre province tale carenza assume dimensioni anche maggiori. Al fine di compensare l'organico, ridotto al momento a seguito di tre distacchi temporanei presso altre sedi, il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno ha provveduto a trasferire definitivamente a Rieti tre unità già in servizio e ad assegnare, il 1o dicembre scorso, un nuovo assunto. Inoltre, per garantire la funzionalità del Distaccamento misto di «Posta», istituito nel 2002 e composto da vigili permanenti e volontari, sono state assegnate al Comando provinciale di Rieti 16 unità di personale operativo. Aggiungo che, in un'ottica di miglioramento del servizio di soccorso su tutto il territorio nazionale, il citato Dipartimento sta attuando una politica di sviluppo delle componenti permanente e volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche per la provincia di Rieti. Il progetto denominato «Italia in 20 minuti», attualmente in via di progressiva realizzazione, prevede, infatti, in quella provincia l'attivazione del Distaccamento permanente di «Poggio Mirteto» e del Distaccamento volontario di «Borgorose».


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ALLEGATO 7

5-05131 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas e Collè: Ambito di applicazione della disposizione recante l'esenzione delle sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 533 del 1993 prevede espressamente che le elezioni nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige sono regolate dalle disposizioni degli articoli da 1 a 19 del medesimo decreto legislativo in quanto applicabili. Si ritiene che la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 3, sull'esonero dalle sottoscrizioni sia applicabile anche nelle due citate regioni, così come, del resto, per il restante territorio nazionale e la circoscrizione Estero. Per quanto riguarda infine l'ultimo quesito formulato nell'interrogazione, il Ministero dell'interno provvederà a richiedere alle Camere quali siano i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni politiche. Tale attestazione verrà poi trasmessa agli uffici preposti alla ricezione e ammissione delle candidature (Uffici costituiti presso i Tribunali e le Corti di Appello).


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ALLEGATO 8

5-05132 Leoni e Lucidi: Andamento annuale del numero dei furti e delle rapine denunciati all'autorità giudiziaria dalle Forze dell'ordine.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, gli addetti ai lavori preferiscono basare l'analisi dei fenomeni criminali su dati riferiti a periodi pluriennali, piuttosto che su confronti tra brevi lassi di tempo, particolarmente esposti alle oscillazioni congiunturali. Ecco perché, nell'impostare l'ultimo rapporto sulla sicurezza, si è preferito esporre i dati del quadriennio 2001-2005 mettendoli a confronto con quelli del quadriennio immediatamente precedente. In tal modo si è ridotta la dipendenza dal dato di breve periodo, sempre aleatorio, e si e cercato di rappresentare i risultati del lavoro svolto nella legislatura. Nel fare ciò si è anche tenuto conto delle possibilità offerte dal nuovo sistema informativo delle Forze di polizia, lo SDI, che prevede l'elaborazione automatica delle notizie di reato e consente perciò una diversa, più ampia e dettagliata rilevazione dei reati. Il sistema precedente era basato, invece, su uno strumento cartaceo, il modello «165» citato dall'interrogante, e imponeva una più limitata «griglia» di rilevazione che non comprendeva, per esempio, l'usura. Ne consegue che i confronti devono essere fatti con accortezza e grande attenzione all'omogeneità dei fenomeni rilevati che, come nel caso dei furti e delle rapine, sono ora censiti in maniera molto più analitica tanto da apparire a volte in aumento. Resta il fatto che, nel periodo 2001-2005, il totale dei furti è diminuito del 4 per cento rispetto al quadriennio precedente.