XI Commissione - Resoconto di giovedì 19 gennaio 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 gennaio 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito.
C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654 Perrotta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che le Commissione competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole; in particolare, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.


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Presenta conseguentemente due emendamenti volti a recepire le condizioni poste dalla V Commissione bilancio (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazione, approva gli emendamenti 1.2 e 2.1 del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, invita i gruppi ad esprimere il proprio consenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento, avvertendo che la medesima richiesta sarà altresì inoltrata al Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Tutela e trattamento funzionari internazionali.
C. 5425 Calzolaio.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2005.

Giovanni RAINISIO (DS-U), relatore, propone di adottare come testo base per il proseguimento della discussione il testo elaborato nella sede del Comitato ristretto (vedi allegato 2), auspicando che, non ponendosi problemi di copertura, il provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa.

La Commissione adotta il testo elaborato nella sede del Comitato ristretto come testo base per il proseguimento della discussione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo sarà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di polizia locale.
Testo unificato C. 2 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna.
Rileva quindi come l'articolo 1 proponga di modificare l'articolo 57 del codice di procedura penale prevedendo che siano ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti già previsti, anche gli ufficiali ed i sottufficiali di polizia locale. Inoltre, modificando la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, si stabilisce che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale, in luogo dell'attuale previsione per cui tale qualifica spetta alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
L'articolo 2 reca modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65). In primo luogo, si prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio. Viene poi aggiunto alla legge n. 65 del 1986 l'articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli


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addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza). Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione. Viene poi modificato l'articolo 16 della medesima legge nel senso di prevedere che siano forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale. La norma su cui vale la pena di soffermarsi, in relazione alle competenze della Commissione, è quella (articolo 2, comma 2, lettera d)) che aggiunge alla legge n. 121 del 1981 un articolo relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale (articolo 7-bis).
Ricorda che le forze di polizia fanno parte del cosiddetto personale non contrattualizzato, il cui rapporto di lavoro ha mantenuto natura pubblicistica, e sono disciplinate, sotto il profilo previdenziale, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, in quanto compatibili.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone di esaminare subito, in sede consultiva, per l'espressione del parere alla X Commissione attività produttive, la proposta di legge C. 5337, recante disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia. Si tratta di un testo che potrebbe essere trasferito in sede legislativa presso la Commissione di merito, per cui - subordinatamente al consenso dei gruppi - propone di svolgerne l'esame nella seduta odierna, per accelerarne l'Iter.

La Commissione concorda.

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
C. 5337.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come il provvedimento in titolo sia finalizzato a disciplinare l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, che viene qualificata come attività professionale soggetta a determinati requisiti di abilitazione. La proposta di legge cerca di introdurre una disciplina legislativa in una materia che viene ritenuta condizionata da pesanti forme di concorrenza sleale e di abusivismo, favorite da regolamentazioni comunali carenti, disorganiche e inefficaci sul piano della vigilanza e da inadeguate iniziative formative volte ad innalzare il livello di professionalità degli operatori del settore.
Il testo contiene una legislazione nazionale di principio che parte dalla definizione dei presupposti e dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, individuata come attività imprenditoriale professionalmente qualificata che deve essere esercitata in funzione di una leale tutela dell'ambiente e degli interessi degli utenti. Così, l'articolo 1 fissa le regole generali dell'attività programmatoria delle regioni e degli enti locali. Le regioni, infatti, dovranno preparare un progetto di realizzazione e di sviluppo qualitativo del settore, che consideri le caratteristiche socio-economiche del comparto, eventualmente stabilendo criteri differenziati di dislocazione delle imprese a livello locale, tenendo conto del numero e delle esigenze degli abitanti e degli utenti in relazione alle aree di insediamento esistenti sul territorio, ai centri storici e


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alle aree residenziali. In tale ottica, le regioni saranno chiamate a definire indirizzi regolamentari sui requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, nonché sulle condizioni sanitarie dei luoghi di esercizio e degli addetti.
Un apposito regime di qualificazione professionale viene poi definito nell'articolo 2 in riferimento al titolare dell'impresa artigiana, ovvero alla maggioranza dei soci che partecipano personalmente alla attività. La qualificazione potrà essere acquisita mediante il conseguimento di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti, alternativamente, dal superamento di specifici corsi regionali di formazione professionale della durata di due anni, con relativo attestato di qualifica, garantiti da una programmazione di corsi uniformi sul territorio nazionale, dal conseguimento di un titolo di studio a carattere tecnico o professionale in materia attinente all'attività o dalla maturazione di un periodo non inferiore a due anni di esperienza professionale qualificata svolta presso imprese di settore. È inoltre previsto un apposito regime transitorio diretto a tutelare il patrimonio professionale esistente, riconoscendo la qualificazione professionale nei confronti dei titolari e dei soci di imprese già operanti, nonché nei riguardi dei collaboratori familiari del titolare artigiano che abbiano esercitato per almeno due anni.
Auspicando che il testo possa contribuire ad una maggiore tutela dell'utenza e ad una corretta concorrenza nel settore, formula infine una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Adeguamento delle pensioni di annata.
C. 2290 Fiori e C. 5977 Biondi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Validità delle graduatorie dei concorsi nella PA.
C. 4495 Santori.

Ricalcalo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.
Testo unico C. 535 e abb.

Benefici previdenziali per i lavoratori del Sulcis-Iglesiente.
C. 2837 Mereu.

Tutela previdenziale dei giudici di pace.
C. 4900 Lo Presti, C. 5028 Taglialatela e C. 6005 Lucchese.

Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli e C. 4116 Pagliarini.