XI Commissione - Giovedì 19 gennaio 2006


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ALLEGATO 1

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654 Perrotta)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006, .
1. 2.Il relatore

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 416.245 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. 1.Il relatore.


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ALLEGATO 2

Tutela e trattamento funzionari internazionali (C. 5425 Calzolaio).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

«Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali»

Art. 1.
(Definizione).

1. La Repubblica italiana promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.
2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che abbia svolto o svolga un incarico di lavoro dipendente presso l'Unione europea ovvero presso una organizzazione internazionale della quale l'Italia è membro, nell'ambito della categoria professionale o direttiva.
3. La presente legge si applica altresì ai cittadini italiani dipendenti delle imprese private secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino servizio presso l'Unione europea o presso le organizzazioni internazionali.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come modificata dall'articolo 8 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 2.
(Dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività in qualità di funzionari internazionali).

1. Il servizio prestato da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali è equiparato a tutti gli effetti giuridici al servizio prestato nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, compresi gli effetti relativi alle progressioni di carriera e al trattamento di quiescenza.
2. Ferma restando l'attività di formazione e di perfezionamento professionali relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche definiscono, nell'ambito delle linee di indirizzo generale stabilite in sede di contrattazione collettiva e delle risorse finanziarie disponibili, appositi programmi di formazione finalizzati a favorire l'accesso dei propri dipendenti presso organizzazioni internazionali delle quali l'Italia è membro, avvalendosi della collaborazione, per l'attuazione delle relative attività formative, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso


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le amministrazioni stesse, delle università degli studi e degli altri soggetti pubblici specializzati nel settore.
3. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L'aspettativa, concessa sulla base della presente legge, ha una durata massima di otto anni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Art. 4.
(Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza o dell'indennità di buonuscita).

1. I cittadini italiani che hanno prestato servizio in qualità di funzionari internazionali, e che successivamente sono stati assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, gli anni di servizio effettivamente prestati presso le organizzazioni internazionali, previa presentazione della documentazione necessaria ad attestare il servizio prestato e previo versamento dei contributi relativi agli anni per i quali si chiede il riscatto.
2. I funzionari internazionali iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza, per i periodi di servizio prestati all'estero, anche intercorrenti, successivi alla entrata in vigore della presente legge, e privi di copertura assicurativa in Italia, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 5.
(Trattamento fiscale).

1. Le prestazioni a titolo pensionistico erogate dalle organizzazioni internazionali a favore dei funzionari internazionali italiani sono esenti da imposte.
2. Resta salva la disciplina in materia vigente per i funzionari delle Comunità europee.