II Commissione - Resoconto di marted́ 20 dicembre 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.35.

Diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero.
C. 809 Ramponi ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione, osserva che l'articolo 1 prevede che sono ammessi a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali nonché i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, è superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle Anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), i loro familiari conviventi.
L'articolo 2 modifica la legge 27 ottobre 1988, n. 470, al fine di consentire il voto di cui all'articolo 1.
L'articolo 3 reca norme per la prima applicazione del provvedimento in esame, mentre l'articolo 4 ne prevede l'entrata in vigore.
Propone l'espressione di un nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Doc. XXII, n. 26.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Italico PERLINI (FI), relatore, ricorda che con una deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003 è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: la Commissione si è costituita il 21 gennaio 2004, e ha condotto numerose audizioni ed esami testimoniali. In base all'articolo 7 della citata Deliberazione del 31 luglio 2003, la Commissione avrebbe dovuto concludere i propri lavori entro sei mesi dalla costituzione, presentando entro i successivi due mesi una relazione conclusiva all'Assemblea. Sono state poi deliberate proroghe all'attività della Commissione d'inchiesta fino alla deliberazione della Camera dei deputati 12 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, con la quale il termine per la conclusione dei lavori è stato prorogato al 31 dicembre 2005, mentre il termine per la presentazione della relazione conclusiva è stato fissato al 28 febbraio 2006.
La proposta in esame prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro la data di scioglimento delle Camere e comunque non oltre il 28 febbraio 2006 e presenti la relazione conclusiva all'Assemblea entro lo stesso termine del 28 febbraio 2006.
La relazione illustrativa sottolinea che, grazie alle citate proroghe, la Commissione ha potuto approfondire le diverse piste investigative e ricostruire, con un elevato grado di affidabilità, la dinamica dell'omicidio, anche grazie al ritrovamento e al recupero in Somalia dell'autovettura a bordo della quale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi e all'accurata perizia eseguita dai consulenti tecnici e dalla polizia scientifica sull'autovettura.


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Nonostante l'attività svolta, restano, tuttavia, ancora da effettuare alcuni delicati accertamenti istruttori, la cui complessità appare difficilmente compatibile con il rispetto del termine previsto dalla citata deliberazione della Camera dei deputati 12 luglio 2005 per la conclusione dei lavori.
In primo luogo, occorre procedere all'escussione del principale testimone d'accusa - il cosiddetto «Gelle» - le cui dichiarazioni, come si è detto, sono state ritenute essenziali dall'autorità giudiziaria italiana, che proprio sulla base di esse ha proceduto alla condanna, in via definitiva, di Hashi Omar Hassan, cittadino somalo.
L'importanza dell'acquisizione di una simile testimonianza appare decisiva alla luce delle evidenze emerse nel corso dell'indagine della Commissione, che sembrano per taluni aspetti non del tutto coerenti con la ricostruzione dei fatti accolta in sede giudiziaria.
Sino ad oggi non è stato possibile procedere all'escussione di tale fondamentale testimone, essendosi quest'ultimo reso irreperibile poco prima del processo. Le accurate ricerche condotte per conto della Commissione inducono però a ritenere ormai prossima l'individuazione del luogo in cui l'uomo si è rifugiato e, conseguentemente, concreta la possibilità di acquisire in tempi brevi le sue dichiarazioni attraverso una specifica rogatoria la cui formalizzazione appare incompatibile con i tempi di scadenza previsti per la conclusione dei lavori della Commissione.
Ulteriori accertamenti e verifiche si rendono, inoltre, necessari per riscontrare con la dovuta accuratezza taluni degli elementi emersi nel corso dell'attività istruttoria sin qui condotta.
Conviene pertanto sulla necessità che i lavori istruttori della Commissione siano prorogati fino al 28 febbraio 2006, fermo restando il termine già previsto per la presentazione della relazione conclusiva all'Assemblea.
Formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatura, stiratura e affini.
C. 5337 Milanato ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione, osserva che l'articolo 1 enuncia i principi e alle finalità del provvedimento, riconducendo la disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia nell'ambito della legislazione statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'esercizio della professione di tintolavanderia come attività dell'impresa, costituita e operante ai sensi della disciplina vigente, che esegue i trattamenti relativi.
Il comma 2 stabilisce che per l'esercizio dell'attività le imprese debbono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale. Tale responsabile tecnico deve essere designato per ogni sede di esercizio dell'attività di tintolavanderia.
L'idoneità può essere acquisita mediante il conseguimento di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali elencati al comma stesso.
Il comma 3 specifica che il periodo di inserimento di cui alle citate lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
Il comma 4 demanda alle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti


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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni rappresentative della categoria a livello nazionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione delle varie categorie di diplomi di studio inerenti l'attività.
Il comma 5 enuncia le materie di insegnamento che debbono comunque essere impartite ai corsi.
Il comma 6 esclude quale titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
L'articolo 3 prevede che le regioni adottino norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore a livello territoriale, in conformità ai principi fondamentali sanciti dal provvedimento e tenuto conto delle esigenze del contesto sociale ed urbano. Le regioni definiscono altresì i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, che presso ogni sede dell'impresa, (principale, secondaria o locale, come specificato dalla relazione illustrativa), deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, sopra commentato, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede stessa e che sovrintenda al processo di lavorazione.
Il comma 2 vieta lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
Il comma 3 dispone alcune modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e di recapito dei capi, distinguendo tra sede fissa e forma itinerante, mentre il comma 4 prevede alcuni obblighi di informazione.
Per quanto di interesse della Commissione giustizia, il comma 5 reca una norma di esclusione della responsabilità per le imprese di tintolavanderia, nei casi di indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza specifica (perizia professionale) richiesta per l'esercizio di un'attività professionale dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
L'articolo 5 reca norme in materia di sanzioni, prevedendo, al comma 1, che sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 250 euro e non superiore a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti. La norma specifica che rimane ferma l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge quadro per l'artigianato», e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 2, al Ministero delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è demandato il compito di stabilire i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, nonché i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.
Il comma 3 prevede un aggiornamento quinquennale degli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, da operarsi con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


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L'articolo 6, al comma 1, riconosce alle imprese del settore regolarmente iscritte e operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il diritto di continuare a svolgere le attività di tintolavanderia, prevedendo contestualmente che entro tre anni dalla medesima data provvedano a designare il responsabile tecnico professionalmente qualificato, di cui all'articolo 4, comma 1, sopra commentato.
Il comma 2 dispone che tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del precedente comma 1, possano a far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati di cui sono in possesso al fine di conseguire l'abilitazione professionale.
Il comma 3 attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese già operanti alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai nuovi requisiti stabiliti dalla proposta di legge in esame.
Formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
C. 4864 Mazzoni e C. 4540 Carboni.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2005.

Nino MORMINO, presidente, avverte che le Commissioni I e XI hanno espresso i pareri di competenza. Avverte inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 1.700 (vedi allegato 1).

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, evidenzia che il proprio emendamento è diretto ad adeguare il testo all'osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione, che sarà pertanto posto in votazione. Ne raccomanda pertanto l'approvazione ed auspica che la Commissione possa proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.700 e delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nino MORMINO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita.
C. 3223 Osvaldo Napoli e abb.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Messa, impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione, osserva che la proposta di legge in esame, allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è diretta, mediante un intervento su alcune disposizioni contenute nel Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ad attribuire ad entrambi o a uno dei genitori la facoltà di


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indicare, nella dichiarazione di nascita del bambino, un luogo elettivo invece di quello effettivo ove la nascita è avvenuta.
Come si evince dalla relazione di accompagnamento, la finalità perseguita dal provvedimento è quella di limitare il progressivo e irreversibile impoverimento delle tradizioni locali, e più in generale, della memoria familiare di tante località italiane che pure vantano un patrimonio di storia e di tradizioni non trascurabile. Infatti, essendo ormai del tutto scomparso il fenomeno dell'assistenza alla puerpera nel proprio domicilio, la fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto avviene presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private; essendo tali strutture concentrate nei comuni maggiori, in quelli più piccoli, generalmente sprovvisti di servizi sanitari adeguati, registra l'assenza di denunce di nuove nascite, motivo per cui i prossimi due decenni vedranno queste concentrate esclusivamente nei comuni che registrano la presenza di tali strutture sanitarie.
Prima di esaminare il contenuto del provvedimento, sottolinea come la proposta in esame interviene in materia di anagrafe ed ordinamento civile, provvedendo alla introduzione di una nuova disciplina in materia di iscrizione dei nuovi nati nei registri dell'anagrafe dei comuni; la materia, tuttavia, è regolata essenzialmente dal decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). In proposito rileva che il decreto del presidente della Repubblica citato è stato adottato sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale, a sua volta, rinvia alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'emanazione dei cosiddetti regolamenti delegificanti.
La materia della revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, pertanto, in forza delle disposizioni sopra richiamate, è stata già delegificata e pertanto andrebbe approfondita la necessità di fare ricorso, in quest'ambito, all'uso dello strumento legislativo per intervenire sulla materia in esame.
Ritiene quindi ultroneo anche il riferimento, contenuto nella proposta in esame, alla emanazione di un regolamento da adottare secondo la richiamata procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre le necessarie modifiche al decreto del presidente della Repubblica n. 396 del 2000.
Con riferimento al contenuto della proposta di legge, osserva che essa è composta di due articoli.
L'articolo 1, relativo all'istituzione del luogo elettivo di nascita, attribuisce congiuntamente ai genitori o - in caso di inesistenza, lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto - all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita in alternativa al luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta, o al luogo convenzionale stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento o da altre norme di legge (comma 1).
Il comma 2 dell'articolo in esame reca poi il complesso delle disposizioni relative all'individuazione del luogo elettivo di nascita da parte dei genitori.
L'articolo 2 del provvedimento demanda ad un regolamento governativo, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, il compito di disporre le modifiche alle disposizioni del citato decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle nuove norme ad opera della legge in esame.
Il comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, di


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concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, siano emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella legge.

Giovanni KESSLER (DS-U), alla luce della delicatezza del provvedimento in esame, chiede che alla Commissione possa essere lasciato un ragionevole periodo di tempo per maturare un'adeguata riflessione.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.
C. 5943 Mazzoni.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, osserva che il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) pur non toccandone l'impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente.
Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.
L'intervento mira a sanare una complessa problematica che si è aperta con l'introduzione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 339, venuta ad intaccare diritti quesiti.
La proposta di legge si compone di due soli articoli.
Con l'articolo 1, è aggiunta, all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, una disposizione (comma 1-bis) che sancisce l'inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi della legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 1). Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 del 1996 che permettono l'iscrizione agli albi degli avvocati.
Rileva che la finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003.
Per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1 è, di conseguenza, disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 339 del 2003 relativo alla descritta disciplina transitoria.
L'articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

Sergio COLA (AN) ritiene necessario che la Commissione, al fine di proseguire l'esame del provvedimento, venga in possesso dei dati relativi al numero degli avvocati che si trovano nelle condizioni di cui alla proposta di legge.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo concernente l'attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili.
Atto n. 567.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Falanga, impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione, osserva che il presente decreto attua la delega al Governo prevista dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 che attribuisce all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili alcune competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 e successive modificazioni.
In ossequio al principio dell'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sancito dall'articolo 5, comma 3, lettera a) della legge delega, il presente schema di decreto attua la riorganizzazione amministrativa del registro dei revisori contabili, operando la razionalizzazione nella gestione dello stesso grazie all'introduzione di misure di semplificazione e decentramento.
Ferme restando, infatti, l'istituzione del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio presso il Ministero della giustizia, nonché le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili previste dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni e la competenza in capo al Ministero della giustizia ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili (come prescritto dall'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e d) della legge delega), la tenuta dei suddetti registri viene attribuita al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, per la gestione degli stessi, si avvarrà di un sistema informativo centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzo dei dati.
Ciò consentirà, da un lato, la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dall'altro, permetterà una gestione efficace ed efficiente del registro medesimo.
Oltre alle novità connesse alla gestione del registro dei revisori contabili, lo schema in esame affrontala questione dell'aggiornamento dei revisori contabili, in armonia con le disposizioni della proposta di modifica dell'ottava direttiva comunitaria (COM (2004) 0177 - 2004/0065 (COD)), le quali prevedono che gli Stati membri assicurino l'assoggettamento dei revisori legali a programmi adeguati di formazione continua per mantenere un livello adeguato di conoscenze teoriche, capacità e valori professionali e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate.
L'articolo 1 detta disposizioni di carattere generale. In particolare si osserva che, pur attribuendo le funzioni amministrative relative alla gestione dei registri al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, viene ribadita l'autonomia dei registri rispetto agli albi tenuti dagli Ordini territoriali, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge delega.
Il registro dei revisori rimane, pertanto, distinto e separato dagli albi professionali e la competenza a deliberare in merito alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni resta in capo alla Commissione centrale per i revisori contabili che, in base alla vigente normativa, continuerà a proporre l'adozione degli opportuni provvedimenti al


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direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia. In base a tale normativa, difatti, la Commissione propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, l'adozione dei decreti in merito all'iscrizione (articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998) ed alla cancellazione (articolo 12, comma 2, e articolo 14, comma 2, del citato decreto) dal registro del tirocinio dei revisori, nonché all'iscrizione nel registro dei revisori contabili (articolo 30, comma 3, del citato decreto) ed esercita l'azione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del citato decreto).
In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge delega, l'articolo 2, da un lato, ribadisce che la Commissione centrale per i revisori contabili è istituita presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, dall'altro, prevede che la Commissione centrale abbia sede ed operi presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il presente schema di decreto non reca alcuna innovazione circa le attribuzioni della Commissione centrale riguardanti l'attività consultiva in materia di tenuta del registro del tirocinio, di tenuta del registro dei revisori contabili e di esercizio del potere di vigilanza.
Con l'articolo 3 si definiscono le nuove modalità di tenuta del registro del tirocinio dei revisori contabili e si assegnano al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti in relazione alla tenuta ed alla gestione dello stesso.
Ai sensi dell'articolo in esame, la domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio, che può essere compilata anche in forma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere presentata al Ministero della giustizia per il tramite Consiglio nazionale che, dopo avere acquisito la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, la trasmetterà alla Commissione centrale per i revisori contabili, che delibererà in merito all'iscrizione.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori contabili, adottato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, su proposta della Commissione centrale, verrà comunicato a cura del Consiglio nazionale all'interessato.
Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono presentate anche le informazioni relative al tirocinio.
Il Consiglio nazionale provvede anche a trasmettere all'interessato la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
L'articolo 4, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge delega, mantiene inalterata l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Pertanto, immutata la disciplina dell'esame, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vengono attribuiti soltanto compiti di ricezione delle domande di esame.
Con l'articolo 5 si definiscono le nuove modalità di tenuta del registro dei revisori contabili e si assegnano al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili compiti in relazione alla tenuta ed alla gestione dello stesso.
In virtù delle disposizioni dettate dal presente articolo la domanda per l'iscrizione nel registro dei revisori, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è presentata al Ministero della giustizia per


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il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Come si è visto, il Consiglio nazionale dovrà ricevere la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 e richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
Il revisore potrà richiedere i certificati di attestazione della propria iscrizione anche in forma digitale al Consiglio nazionale che provvede per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, previo accesso al sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1.
L'articolo 6, in linea con le tendenze della normativa comunitaria, rimanda ad un apposito regolamento del Ministero della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la disciplina della formazione continua per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Si vuole in tal modo assicurare e garantire che il revisore contabile mantenga, approfondisca ed estenda le proprie competenze tecniche per lo svolgimento di una funzione di rilevante interesse sociale.
L'articolo 7, fatti salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, demanda al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compito di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 1992 che devono essere posseduti dalle società di revisione per poter essere iscritte nel registro dei revisori contabili.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovrà altresì verificare periodicamente, che non ricorrano le circostanze che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/98, danno luogo alla cancellazione dal registro dei revisori contabili. Espletate le verifiche periodiche, il Consiglio nazionale dovrà comunicare tempestivamente i risultati degli accertamenti alla Commissione centrale, affinché quest'ultima possa proporre al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia l'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori.
L'articolo 8 modifica il sistema di riscossione dei contributi connessi alla gestione del registro dei revisori contabili. La riscossione dei contributi viene affidata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che dovrà tenerne distinta contabilità e fornirne rendicontazione annuale al Ministero della giustizia, a cui permane il potere di vigilanza sulla riscossione medesima.
Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo meccanismo di riscossione dei contributi versati dai revisori contabili dovrebbe determinare nel breve-medio periodo un aumento del gettito complessivo. Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili viene riservata esclusivamente una quota a copertura delle spese necessarie alla gestione del registro ed allo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, in misura equivalente a quella che avrebbe dovuto sostenere il Ministero della giustizia a legislazione vigente.
L'articolo 9 disciplina la gestione del registro dei revisori sino alla istituzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevedendo che, sino al 31 dicembre 2007, le


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funzioni attribuite al suddetto Consiglio nazionale dovranno essere svolte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i quali, all'uopo, dovranno istituire congiuntamente un'apposita unità organizzativa, nel solco di una progressiva unificazione dei due Ordini professionali, già sancita con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Fino al 31 dicembre 2007 gli attestati di iscrizione nel registro del tirocinio e gli attestati di iscrizione nel registro dei revisori contabili saranno rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali per il tramite dei rispettivi Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali.
Disposizioni transitorie sono dettate anche per la definizione della quota di contributi spettante, in sede di prima applicazione del decreto, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la gestione del registro; quota che, per gli anni 2006 e 2007, sarà ripartita in misura paritaria fra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri.
Sono altresì definite norme transitorie per e modalità di riscossione dei contributi da parte degli iscritti nel registro dei revisori contabili nel corso del 2007.
L'articolo 10 dispone, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, risulta non essere stato possibile prevedere una puntuale individuazione delle norme abrogate, trattandosi di disposizioni che comunque rimangono, almeno in parte, in vigore, tanto da essere espressamente richiamate anche dal presente decreto.
L'articolo 11 differisce l'entrata in vigore del presente decreto al 1o ottobre 2006, al fine di consentire ai Consigli nazionali indicati nell'articolo 9 di predisporre la struttura e l'apparato organizzativo necessari per svolgere le funzioni ed i compiti loro attribuiti dal presente decreto.
Osserva infine che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
Avverte quindi che il relatore, onorevole Falanga, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2).

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) osserva che, ferma restando la condivisibilità sull'impostazione generale dello schema, residua il problema della emarginazione dei revisori contabili in ordine alla tenuta dei propri registri che viene assegnata all'Ordine nazionale dei dottori commercialisti. Questa previsione ha già suscitato tensioni e proteste che ritiene potrebbero essere superato prevedendo comunque una forma di collaborazione, oltre tutto già contenuta tra i principi della legge delega, di collaborazione tra le due figure professionali. Osserva infatti che l'articolo 5 della legge delega stabilisce al comma 3 che nella predisposizione dello schema deve essere salvaguardata l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ritenendo invece che lo schema non rispetti tale principio.
Esprime inoltre la propria contrarietà sulla proposta di parere formulata dal relatore, diretta ad integrare la Commissione centrale per i revisori contabili da un rappresentante dell'Assofiduciaria, ritenendo una forzatura quella di voler inserire un soggetto esterno in un sistema che ha proprie regole di deontologia.

Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene che l'autonomia dei revisori contabili nella tenuta dei propri registri sia sembra comunque essere assicurata dal provvedimento in esame.

Nino MORMINO, presidente, alla luce della complessità del provvedimento in esame e delle perplessità che sono state sollevate, ritiene opportuno concedere alla


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Commissione un margine di tempo per maturare un'adeguata riflessione. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.
Atto n. 559.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Palma, ha presentato una proposta di parere (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 dicembre 2005) e che è stata altresì presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Finocchiaro (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 dicembre 2005).

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ricorda che l'esame di questo schema era stato interrotto per approfondire alcuni rilievi contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dal deputato Finocchiaro. L'analisi del testo ha consentito di verificare che le parti dello schema relative ad aspetti non contenuti nella legge delega sono la pedissequa ripetizione di disposizioni contenute all'interno della legge vigente sull'ordinamento giudiziario. Osserva come si tratti di una possibilità consentita dall'articolo 1 della stessa legge delega. Anche in ordine alla osservazione formulata nella proposta alternativa, relativa alla incongruità della rubrica dell'articolo 9 dello schema rispetto al suo contenuto, ricorda come si tratta di una formulazione attualmente in vigore all'interno della citata legge sull'ordinamento giudiziario. Ritiene pertanto di confermare la proposta di parere presentata nel corso della seduta del 14 dicembre scorso.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) si sofferma su alcuni punti problematici contenuti nella proposta alternativa di parere da lei presentata. Osserva in particolare che l'articolo 42, comma 2, dello schema in esame prevede una disciplina punitiva ed ingiustificata in danno dei magistrati che esercitano le funzioni di procuratore aggiunto ovvero di avvocato generale presso la Corte di Appello; a costoro infatti è negata la legittimazione a concorrere per l'assegnazione degli uffici direttivi e semidirettivi, di primo e secondo grado, sia requirenti che giudicanti, della sede di appartenenza. Un analogo divieto non risulta opportunamente contemplato per le funzioni giudicanti di presidente di Corte di Appello ovvero di presidente di sezione del Tribunale. A ciò si aggiunga che anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 46, comma 4, prevede una disciplina di disfavore per quelle stesse funzioni, giacché i magistrati ad esse assegnati non possono permanere nelle loro attuali funzioni per un termine superiore a quattro anni, con ciò riducendosi di due anni il termine ordinario fissato in anni sei, pur in presenza di una regola generale, dettata dall'articolo 19 dello stesso schema di decreto, che pure ha concesso una proroga di due anni ai magistrati che hanno superato il limite decennale di permanenza nello stesso incarico. Sottolinea tuttavia come si tratti di una discriminazione già presente nella legge delega. Sottolinea poi, in ordine alla prescrizione dell'articolo 2 dello schema, che l'accertamento delle condizioni di irreprensibilità della condotta e della moralità del candidato sia collegato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 108/1994, a «valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili» e che, al medesimo articolo 2, il richiamo alle condanne a carico degli stretti familiari per taluno dei delitti contemplati nella norma, sempre in forza dell'insegnamento già espresso dalla Corte


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costituzionale, sia qualificato, ai fini della esclusione del candidato, dall'accertamento in concreto di una scarsa moralità direttamente riferibile all'interessato.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, condivide le riflessioni svolte dal deputato Finocchiaro, sottolineando come in sede di predisposizione della legge delega si era cercato di evitare che un magistrato titolare di un ufficio requirente, potesse svolgere l'intero percorso di carriera all'interno della medesima sede modificando nel tempo le proprie funzioni. Non altrettanto si ritenne di prevedere per i titolari di uffici giudicanti.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottolinea che la delega e, quindi, lo schema di decreto legislativo, determinano una disparità di trattamento a danno dei giudici requirenti, che non trova alcuna giustificazione.

Sergio COLA (AN) esprime le proprie perplessità in ordine alla formulazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 dello schema che sembrerebbe prevedere la sussistenza di due requisiti negativi per l'ammissione dei candidati al concorso per uditore giudiziario rappresentati dalla assenza di una condotta incensurabile e dall'assenza di specifiche condanne da parte dei parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo grado. Ritiene trattarsi di una formulazione impropria che può trarre in inganno l'interprete.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che su questo rilievo non sussiste alcuna competenza della Commissione in quanto si tratta di materia non oggetto di delega. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta presentata dal deputato Finocchiaro, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.
Atto n. 561.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore, onorevole Palma, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 4) e che è stata altresì presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Bonito (vedi allegato 4).

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, illustra il parere presentato, sottolineando come la condizione ivi contenuta, diretta a sopprimere l'articolo 2 dello schema, sia motivata dalla mancata previsione del suo contenuto all'interno della legge delega.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva come la condizione descritta dal relatore sia in realtà frutto di una considerazione sul merito del provvedimento. Propone di prevedere una condizione diretta d formulare la disposizione in termini positivi, evidenziando cioè quali siano i casi in cui è configurabile l'illecito disciplinare.

Gian Franco ANEDDA (AN) si dichiara contrario a prevedere valutazioni in concreto delle fattispecie costituenti illecito disciplinare ed esprime il proprio favore sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) esprime la propria contrarietà sulla proposta


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di parere formulata dal relatore, osservando che a fronte di una elencazione generica dei doveri del magistrato indicati dall'articolo 1 dello schema in esame, il testo si sofferma impropriamente sulla valutazione dei casi concreti che costituiscono illeciti disciplinari.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ribadisce che l'opportunità di proporre la soppressione dell'articolo 2 dello schema va ricercata nella eccessiva discrezionalità che l'articolo stesso consente agli organi di valutazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta presentata dal deputato Bonito, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.55 e dalle 20.40 alle 20.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobile.
(Atto n. 562).

SEDE CONSULTIVA

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.
(C. 2811).

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini.
(C. 1815 Pecorella).

Disposizioni in materia di reati di violenza sessuale.
(C. 1241 Pisapia, C. 1332 Angela Napoli e C. 5942 Gibelli).

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 727 del 14 dicembre 2005, a pagina 38, sesta riga, le parole: «PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE» sono sostituite dalle seguenti: «PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE».