IX Commissione - Resoconto di marted́ 13 dicembre 2005


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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Franco RAFFALDINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulla qualità del servizio fornito agli utenti e processo di liberalizzazione in atto nel settore postale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
(Svolgimento e conclusione).

Franco RAFFALDINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Arturo MANERA, Vicepresidente dell'ANPCI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, il deputato Giorgio PANATTONI (DS-U) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Arturo MANERA, Vicepresidente dell'ANPCI, fornisce ulteriori precisazioni.


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Franco RAFFALDINI, presidente, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione elaborata dai rappresentanti dell'ANPCI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
(Svolgimento e conclusione).

Franco RAFFALDINI, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che ad essa - secondo quanto testè comunicato - non potranno prendere parte i rappresentanti dell'UPI e dell'UNCEM.

Secondo AMALFITANO, sindaco di Ravello e presidente consulta piccoli comuni dell'ANCI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, anche a nome dei rappresentanti dell'UNCEM, impossibilitati ad essere presenti alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali.

Interviene, a più riprese, il deputato Giorgio PANATTONI (DS-U) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Secondo AMALFITANO, sindaco di Ravello e presidente della consulta dei piccoli comuni dell'ANCI, fornisce ulteriori precisazioni.

Franco RAFFALDINI, presidente, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione elaborata dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di competenza recate dalla proposta di legge C. 5960, approvata dal Senato, come risultante dalle modifiche apportate dalla II Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.
Fa quindi presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 29 giugno scorso, interviene su numerose disposizioni di diritto processuale civile già oggetto di intervento ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Nella sua formulazione originaria, la proposta si limitava ad intervenire sul tema dell'espropriazione forzata qualificandosi come un necessario strumento di integrazione di talune disposizioni dettate dal decreto-legge citato che, nel suo complesso, ha delineato un nuovo modello del processo di esecuzione con l'obiettivo di conseguire il risultato di un'accelerazione dei relativi processi. Successivamente, l'intervento legislativo è stato esteso anche a diversi aspetti del processo di cognizione, sui quali, peraltro era già intervenuto il citato decreto legge: il testo ha recepito numerose indicazioni e suggerimenti pervenuti tenendo conto di discussioni svolte anche in sede informale. Al tempo stesso, le modifiche disposte dalla proposta di legge in esame riguardano anche aspetti sui quali era precedentemente intervenuto il


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citato decreto legge n. 35 del 2005. Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla II Commissione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni intervenendo anche su taluni aspetti della disciplina del codice civile, sulla legge n. 53 del 1994 ed in materia di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
Rileva, in particolare, che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone lo spostamento della disciplina della udienza per la comparizione personale delle parti ed introduce numerose innovazioni alla relativa disciplina. Il comma 3, a sua volta, interviene sulla fase del processo di esecuzione, di cui al Titolo I del Libro Terzo del codice di procedura, con particolare riferimento alla fattispecie del pignoramento. In tale ambito, in particolare, l'articolo 570, concernente l'avviso della vendita dei beni sottoposti ad esecuzione, viene adeguato alle più recenti innovazioni tecnologiche prevedendo tra l'altro che nel pubblico avviso riguardante l'ordine di vendita sia indicato, tra l'altro, anche il sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima del bene. Il comma 4 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 709-bis del codice di rito, che disciplina l'udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore nel procedimento di separazione personale dei coniugi, allo scopo di armonizzarne la relativa disciplina con la legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) dalla quale sono, infatti, mutuati i periodi aggiunti al citato articolo 709-bis. Il comma 5 interviene sul comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, relativo alle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
L'articolo 2 della proposta di legge. C. 5960 apporta ulteriori modifiche al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione. Evidenzia, in particolare, che le lettere da a) ad e) del comma 1 intervengono sul Libro I del codice, contenente le disposizioni generali. In tale contesto, la lettera b) interviene sull'articolo 136 (comunicazioni) consentendo la notifica a mezzo del servizio postale ed introducendo nuove modalità per effettuare le comunicazioni (a mezzo telefax o posta elettronica). Di analoga portata è l'intervento disposto dalla lettera g), che modifica l'articolo 170 ampliando le modalità di comunicazione di comparse e memorie nel corso del procedimento. Il comma 2 interviene sull'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione al termine per l'intimazione al testimone e alla messa a punto dell'intimazione a cura del difensore. Il comma 3 riguarda l'articolo 18 del regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (R.D. 642 del 1907), apportando modificazioni in materia di scadenza di termini e apertura degli uffici della segreteria. Il comma 4 dispone in merito all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, stabilendo che questa sia contestuale all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile di cui all'articolo 2, comma 3-quinquies del decreto legge 35/2005.
L'articolo 3 inserisce un comma all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) autorizzando e disciplinando le modalità di effettuazione delle notifiche per via informatica o telematica.
L'articolo 3-bis riguarda la titolarità ed il riconoscimento dell'assegno di cui alla legge n. 898 del 1970.L'articolo 4, infine, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, alla luce delle finalità del provvedimento in esame e in considerazione dei limitati profili di competenza della IX Commissione, ritiene che vi siano i presupposti per l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


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Disposizioni in materia di polizia locale.
Testo unificato C.2 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di competenza recate dal testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate recante Disposizioni in materia di polizia locale, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.
Rileva quindi che il provvedimento in esame - che si compone di 3 articoli - interviene, all'articolo 1, novellando l'articolo 57 del vigente codice di procedura penale, prevedendo che siano inclusi gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti della polizia locale tra gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria. In particolare, gli agenti della polizia locale subentrano, nell'esercizio dei compiti di agenti della polizia giudiziaria, alle guardie delle province e dei comuni. La vigente disciplina prevede infatti che siano agenti di polizia giudiziaria, tra gli altri, anche le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e quando sono in servizio.
L'articolo 2, a sua volta, modifica la legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, prevedendo in primo luogo che siano rimosse alcune restrizioni al porto di armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale con qualifica di agenti di pubblica sicurezza; segnatamente, cessa di essere necessaria una deliberazione in tal senso del Consiglio comunale competente e viene meno anche la restrizione per cui le armi possono esser portate solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e soltanto nell'esercizio delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza e giudiziaria. Quanto al tipo di armi che gli addetti alla polizia locale possono portare, si fa riferimento, oltre alla pistola semi-automatica ed a quella a rotazione, alla sciabola - prevista però solo per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, - ad una «arma lunga comune da sparo», nonchè ad «ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo», al bastone estensibile ed allo spray antiaggressione a base di peperoncino naturale. È inoltre inserito nel testo della citata legge n. 86 un articolo che riguarda la contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale.
L'articolo 3, quindi, novella la legge n. 121 del 1981, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, aggiungendo gli ufficiali di polizia locale all'elenco di soggetti ai quali è consentito l'accesso ai dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e riconoscendo la polizia locale tra le forze di polizia che, accanto alla Polizia di Stato, concorrono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In conclusione, visti i profili di competenza della IX Commissione sul testo in esame, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), volta a segnalare l'opportunità di specificare maggiormente le tipologie e le caratteristiche delle armi di cui il comma 3 dell'articolo 2 consente comunque la dotazione agli addetti alla polizia locale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
Testo unificato C. 3437 Ascierto e abb.
(Parere alle Commissioni I e IV).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere


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il proprio parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge C. 3437 e abbinate recante riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.
Illustra quindi il testo unificato in esame, che si compone di tre articoli, con lo scopo di provvedere ad un riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tal fine, all'articolo 1, comma 1, si dispone una delega legislativa al Governo, secondo criteri ispirati in primo luogo all'omogeneizzazione con la disciplina degli impiegati civili dello stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia, nonché, per quanto riguarda la dirigenza, all'armonizzazione con i trattamenti economici del personale avente qualifica dirigenziale. Il riordino del personale ha in particolare la finalità di incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi, nonché si valorizzare le risorse umane ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni. Si prevede quindi che i decreti delegati siano adottati entro il 31 dicembre 2006, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati al comma 2 dell'articolo 1.
In tale ambito, richiama, tra l'altro, il criterio dell'unificazione dei ruoli e del sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali, fissando parametri specifici relativi all'inquadramento ed alle progressioni di carriera di talune categorie di personale. Ricorda che al comma 3 si prevede poi un'ulteriore delega legislativa, diretta al completamento dei riordini di cui al comma 1, al riallineamento economico del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, nonché all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. Al comma 4 si precisa che i decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nei commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato. Il comma 5 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale interessati, perché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Si stabilisce inoltre che gli schemi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
L'articolo 2 definisce la disciplina transitoria relativa al trattamento economico e giuridico del personale con qualifica dirigenziale delle Forze armate e di polizia, prevedendo, al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, i relativi stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di tale personale, siano adeguati di diritto annualmente, in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Tale disposizione fa riferimento alle categorie di pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro rimane in regime di diritto pubblico, quali magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici, personale della carriera prefettizia. La lettera b) del medesimo comma 1 prevede poi che le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, siano estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle


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Forze armate. La norma prevede altresì la ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, dei dirigenti militari delle Forze armate, ad esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri, e dell'indennità pensionabile prevista per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle procedure in materia, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità. Sono previste poi le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
Ricorda, infine, che l'articolo 3 contiene disposizioni specifiche riguardanti la Polizia penitenziaria, stabilendo, al comma 1, che il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 200, che fa riferimento agli ispettori, ai sovrintendenti, agli assistenti ed agli agenti. Il comma 2 prevede che per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica della nomina sia anticipata, senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.
In conclusione, tenuto conto delle finalità del provvedimento e dei limitati profili di competenza della IX Commissione, propone di esprimere una valutazione di nulla osta al prosieguo dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sull'assetto del settore portuale.
(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Giorgio BORNACIN, presidente, sentiti i rappresentanti dei gruppi, propone che sia fissato a martedì 20 dicembre, alle ore 12, il termine ultimo per la formulazione di proposte di modifiche ed integrazioni alla proposta di documento conclusivo elaborata al termine delle audizioni svolte e che, conseguentemente, entro la prossima settimana si proceda alla sua approvazione definitiva.

Eugenio DUCA (DS-U) concorda con il percorso testè proposto dal presidente per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giorgio BORNACIN, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.