IV Commissione - Resoconto di mercoledì 30 novembre 2005


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Atto n. 565.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gregorio FONTANA (FI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.


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Ricorda che, la legge n. 549 del 1995, all'articolo 1, comma 40, dispone che gli importi dei contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato, il cui ammontare, secondo il successivo comma 43, è quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio.
L'articolo 32, comma 2, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), parzialmente innovando rispetto alle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, prevede inoltre che gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato,
Per quanto riguarda il Ministero della difesa, l'entità del contributo da ripartire nell'anno 2005, come indicato dallo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione, è stato ridotto a 817.668 euro rispetto agli 870.000 dell'anno 2004 (il 6 per cento in meno).
Segnala inoltre che il decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 euro per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
Lo schema di riparto evidenzia, innanzitutto, che gli enti, gli istituti, le fondazioni e altri organismi che beneficiano del contributo per l'anno 2005 sono 48, contro i 70 indicati nel decreto ministeriale relativo all'anno 2004. I 22 soggetti cui non sono stati confermati gli stanziamenti per il 2005 si possono suddividere in due gruppi: il primo composto da 16 enti non rifinanziati, in quanto destinatari nell'anno 2005 dello stanziamento previsto dall'articolo 7-vicies del decreto-legge n. 7 del 2005; il secondo gruppo, come risulta dalla relazione allegata allo schema di decreto, è invece costituito da 6 enti la cui esclusione dalla ripartizione, sembra invece riconducibile alle risultanze dell'esame comparativo svolto dal Ministero della difesa tra le varie associazioni, facendo particolare riferimento ai compiti statutari ed alle concrete attività di interesse della Difesa da esse esercitate. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, nello svolgimento di tale esame si è tenuto conto delle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare del precedente schema.
Sottolinea tuttavia che dalla relazione non emergono i criteri seguiti dal Ministero nell'assegnazione dei finanziamenti.
Ricorda che nel parere sullo schema di decreto per l'esercizio finanziario 2003, la Commissione difesa della Camera ha chiesto al Governo di riconsiderare la ripartizione dei fondi alle numerose associazioni ed enti che svolgono attività esclusivamente culturali o scientifiche e per le quali il finanziamento non risulta essere necessario per la loro sopravvivenza. Nel dibattito relativo allo schema di decreto per l'esercizio finanziario 2004, è emersa da più parti la necessità di modificare i criteri di riparto dei fondi e si è lamentato che il Governo non abbia fornito chiarimenti in ordine ai criteri seguiti. Il dibattito si è poi concluso, nella seduta del 6 ottobre 2004, con l'approvazione di un parere contrario, motivato dal mancato adempimento di quanto richiesto nel precedente parere del 5 novembre 2003 e dal fatto che nella ripartizione dei fondi non si è fatta alcuna valutazione dell'impatto sulla funzionalità dei singoli enti.


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I 48 soggetti tra i quali viene ripartito lo stanziamento, beneficiano di un sensibile incremento del proprio finanziamento rispetto al precedente esercizio.
L'incremento riguarda la totalità degli enti e associazioni rifinanziate, in misura percentuale variabile tra il 25 e il 166 per cento. Ricorda tra le altre l'associazione la Casa Militare «Umberto I» che ha registrato un incremento di 38.200 euro rispetto al 2004 (circa il 98,45 in più rispetto allo scorso anno).
Rammenta che la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere sulla opportunità e sulla consistenza complessiva dei finanziamenti alle associazioni ed enti, ma sulla ripartizione delle somme disponibili tra i potenziali beneficiari.
Tuttavia, richiama l'attenzione sul fatto che nella relazione che accompagna lo schema di decreto vi è una discutibile valutazione da parte degli Uffici del Ministero della difesa sulle cause dell'asserita esiguità dei fondi disponibili, che sarebbe riconducibile al mancato perfezionamento di iniziative parlamentari. Nel ritenere simili valutazioni del tutto fuori luogo, esprime il suo rammarico per il fatto che gli Uffici del Governo si avventurino, in sede di valutazioni tecniche, in considerazioni larvatamente polemiche, su responsabilità e omissioni del Parlamento.
Ritiene che se il Governo avesse voluto incrementare i fondi da ripartire avrebbe potuto presentare proprie iniziative finalizzate a tale scopo, ma in realtà tali iniziative non sono state assunte. Per altro, l'incremento delle risorse da ripartire non avrebbe inciso, se non in misura del tutto trascurabile, sul complessivo bilancio del Ministero della difesa.
Non sfugge tuttavia che la nuova ripartizione dei fondi, al di là di un generico riferimento ai criteri dettati nel parere approvato da questa Commissione lo scorso anno, manca totalmente di qualsiasi spiegazione sui criteri seguiti per l'assegnazione dei finanziamenti. Pertanto, prima di formulare la propria proposta di parere chiede chiarimenti al Governo in merito ai criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse.

Il sottosegretario Salvatore CICU chiarisce che i criteri di ripartizione adottati dal Ministro della difesa sono rispondenti alle prescrizioni di legge e che le affermazioni riportate nella relazione che accompagna lo schema di decreto non hanno alcun intento polemico nei confronti del Parlamento, ma segnalano in modo del tutto neutrale un fatto: (la mancata conclusione dell'esame parlamentare dell'Atto Senato 2274) senza volerne addebitare ad alcuno la responsabilità.

Luigi RAMPONI, presidente, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo siano soddisfacenti. Tuttavia, lamenta il ritardo con il quale lo schema di decreto viene trasmesso ogni anno alle Camere, che impedisce ai destinatari dei finanziamenti di beneficiare dei contributi all'inizio dell'anno. Ritiene altresì che sia fuori luogo che nella relazione che accompagna lo schema di decreto si lamenti una carenza di risorse dovuta al mancato perfezionamento dell'atto Senato 2274, in quanto il decreto-legge n. 7 del 2005, avendo destinato nuove risorse alle associazioni combattentistiche, ha consentito comunque di destinare maggiori disponibilità ai beneficiari del presente schema di decreto, anche se comunque rimane un sensibile divario tra le risorse attribuite ad alcuni beneficiari.

Gregorio FONTANA (FI), relatore, nel ritenere sufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottolinea comunque l'esigenza che in futuro il Governo indichi con maggiore chiarezza e in modo analitico i criteri di ripartizione utilizzati. Infine, osserva che nell'anno 2005 l'attuale maggioranza, riguardo alla ripartizione di contributi ad enti ed associazioni, ha conseguito due risultati di particolare significato politico. Il primo riguarda il notevole sostegno finanziario riconosciuto alle associazioni combattentistiche e partigiane per le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione; il secondo concerne il sensibile incremento di finanziamenti attribuiti ai beneficiari


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del presente schema di decreto, nonostante i notevoli vincoli di bilancio. Pertanto, propone di esprimere nulla osta sul testo dello schema di decreto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, rileva che il presente testo unificato reca disposizioni in materia di polizia locale.
L'articolo 1 propone di modificare la lettera b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, prevedendo che siano ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti già previsti, anche gli ufficiali ed i sottufficiali di polizia locale (lettera b del comma 1) e che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale (lettera b) del comma 2). La disciplina vigente prevede invece che tale qualifica spetti alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
L'articolo 2 reca modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986 n. 65). In primo luogo, modifica l'articolo 5 della predetta legge, prevedendo che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio. Rispetto alla disciplina vigente la modifica non si fa più riferimento alla previa deliberazione del consiglio comunale né si limita tale previsione all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge (Regolamento comunale del servizio di polizia municipale). Inoltre, l'articolo in esame aggiunge alla citata legge quadro l'articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In particolare, da un lato, si prevede che il modello, il tipo ed il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, dall'altro, si stabilisce che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3 del presente provvedimento. La proposta di legge aggiunge inoltre un articolo relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale (articolo 7-bis).
L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza). Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione. Viene poi modificato l'articolo 16 della medesima legge nel senso di includere tra le forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale.
Ciò premesso, ritiene che il testo unificato non presenti profili di competenza per la Commissione difesa e pertanto propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.


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Il sottosegretario Salvatore CICU concorda con le valutazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
C. 6105, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, rileva che il progetto di legge è volto a riconoscere ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, individuati dal secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, la possibilità di ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 (che viene contestualmente abrogato dal presente provvedimento), tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell'accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, aveva introdotto l'istituto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell'assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell'accompagnatore al momento dell'entrata in vigore della legge.
Con il presente provvedimento, tali limiti vengono eliminati. In particolare, si estende a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l'assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell'accompagnatore; si elimina la condizione secondo cui la percezione dell'assegno è subordinata all'impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all'assegnazione dell'accompagnatore; si adegua la misura dell'assegno sostitutivo, attualmente prevista in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50 per cento di tale importo per gli altri, prevedendo un assegno di 900 euro, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50 per cento di tale importo per gli altri.
Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore CICU concorda con le valutazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.