II Commissione - Resoconto di mercoledì 30 novembre 2005


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (vedi allegato 1), sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Ricorda che nella seduta del 10 novembre 2005 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli altri emendamenti già presentati (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 novembre 2005).


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Italico PERLINI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonito 1.500, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Falanga 2.500, 2.501 e 2.502.

Il sottosegretario Luigi VITALI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bonito 1.500; respinge gli emendamenti Bonito 1.2 e 1.1 e Kessler 1.3; approva l'emendamento del relatore 1.4; respinge l'emendamento Kessler 1.5; approva gli emendamenti del relatore 1.6, 1.7 e 1.8; respinge gli emendamenti Kessler 1.9 e 1.10; approva l'emendamento del relatore 1.11; respinge l'emendamento Kessler 1.12; approva l'emendamento del relatore 1.13; respinge gli emendamenti Kessler 1.14 e 1.15 ed approva gli emendamenti del relatore 1.16 e 1.17. Respinge l'emendamento Fanfani 2.21; approva l'emendamento Anedda 2.1 e l'emendamento del relatore 2.2; respinge gli emendamenti Falanga 2.500 e 2.501; approva l'emendamento del relatore 2.3; respinge gli emendamenti Bonito 2.4 e 2.5, Kessler 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15; approva l'emendamento del relatore 2.16; respinge gli emendamenti Falanga 2.502, Kessler 2.17, 2.18 e 2.19; approva l'emendamento del relatore 2.20 e gli articoli aggiuntivi del relatore 2.01 e 3.01. respinge l'articolo aggiuntivo Kessler 3.02 ed approva l'emendamento del relatore Tit. 1.

Gaetano PECORELLA (FI), presidente, avverte che il testo della proposta di legge C. 5960, così come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri. Ricorda inoltre che questo provvedimento deve essere approvato definitivamente entro il 2005, in quanto è in gran parte diretto a modificare disposizioni del codice di procedura civile che saranno efficaci dal 1o gennaio 2006. Ritiene pertanto che, ricorrendo i presupposti necessari, si potrebbe richiedere l'assegnazione del provvedimento in esame in sede legislativa.

Il sottosegretario Luigi VITALI ed i deputati Francesco BONITO (DS-U), Italico PERLINI (FI) e Sergio COLA (AN) si dichiarano favorevoli al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore, onorevole Palma, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2) e che è stata altresì presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Finocchiaro (vedi allegato 2).

Francesco BONITO (DS-U) osserva preliminarmente che le prime due condizioni contenute nella proposta alternativa di parere presentata dal deputato Finocchiaro


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sono presenti anche nella proposta di parere del relatore.
Rileva tuttavia che si pone l'esigenza di approfondire il contenuto dell'articolo 5, comma 2, dello schema in esame in materia di magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione, che, pur non avendo i requisiti richiesti, svolgono oggi funzioni di legittimità presso la Corte stessa ai sensi dell'articolo 115 della vigente legge sull'ordinamento giudiziario. Una volta soppressi questi posti, si pone il problema delle attività che tali magistrati, Consiglieri di Corte d'appello applicati alla Corte di cassazione per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 dello schema in esame, saranno chiamati a svolgere alla luce dell'abrogazione del citato articolo 115 richiesta dalla legge delega. Si tratta in sostanza di stabilire se costoro potranno, come richiesto dalla proposta alternativa di parere nel rispetto del principio di buona amministrazione, continuare ad essere delegati a svolgere funzioni giudicanti nei collegi ovvero se dovranno rimanere applicati alla Suprema Corte per il mero svolgimento di attività di studio. Ribadisce pertanto l'opportunità di prevedere la condizione per cui, nel testo definitivo del decreto legislativo, sia prevista la possibilità di utilizzare i magistrati in questione anche nelle funzioni giudicanti collegiali.

Nitto Francesco PALMA, relatore, pur comprendendo le osservazioni svolte dal deputato Bonito, manifesta le proprie perplessità legate alla inopportunità di creare surrettizi titoli preferenziali per l'assunzione di funzioni di legittimità a vantaggio di soggetti che pur non avrebbero ancora i requisiti necessari.

Francesco BONITO (DS-U) osserva innanzitutto che quando il legislatore, rispetto a posizioni acquisite da determinati soggetti, ne dispone un peggioramento, deve agire con la massima cautela. Nel caso in esame ritiene pregiudizievole impedire a quei magistrati che, pur non possedendone i requisiti, già esercitano funzioni di legittimità impedire di continuare a farlo, disperdendo così un prezioso bagaglio di esperienze, andando a pregiudicare la funzionalità dell'ufficio.
Ritiene pertanto che se si dovesse ritenere di precostituire titoli preferenziali per questi magistrati si potrebbe prevederlo espressamente nella norma.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, in ordine alla prima obiezione mossa dal deputato Bonito osserva che la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha costantemente affermato che il pregiudizio delle posizioni dei soggetti interessati dalle riforme è accettabile purché ragionevole. Ribadisce la propria contrarietà a creare corsie preferenziali per quei magistrati che ancora non hanno i requisiti necessari per esercitare incarichi di legittimità, osservando come lo scopo sotteso alla legge delega sia quello di prevedere la progressione in carriera attraverso i concorsi.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che ai sensi della legge delega deve ritenersi che la volontà del legislatore sia comunque quella di mantenere transitoriamente in servizio presso la Corte di Cassazione i magistrati ivi applicati per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità. Si tratta in sostanza di una condivisibile intenzione coerente con i principi di buon andamento.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, dichiara di comprendere le motivazioni sottese alle osservazioni mosse dai deputati Bonito e Finocchiaro osservando come l'espressione «sono trattenuti» sta ad indicare la transitorietà delle disposizioni per quei magistrati che non possono esercitare funzioni di legittimità. Ritiene pertanto di poter accogliere il rilievo mosso dai deputati citati sotto forma di osservazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore di chiarire se l'ipotesi per la quale questi soggetti possono essere utilizzati anche nelle udienze presenti profili


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di contrasto con la legge delega, ritenendo altrimenti che la loro utilizzazione possa giovare al funzionamento della Corte di Cassazione nel qual caso sarebbe più utile prevedere una condizione.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ritiene che non possa essere chiarito con precisione il quesito posto dal Presidente, essendo rimesso alla interpretazione che si ritenga di fornire. La legge delega presenta un vuoto che può essere riempito discrezionalmente e, proprio alla luce di questa ambiguità, ritiene opportuno segnalare al Governo il profilo problematico sotto forma di osservazione.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) non crede che la legge delega consenta di attribuire funzioni di legittimità secondo questa procedura trattandosi di una deroga al principio su cui si fonda l'intero sistema dell'attribuzione degli incarichi di legittimità contenuto nella riforma in esame.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che debba prevedersi anche la soppressione del terzo comma dell'articolo 5 dello schema in esame, che prevede una procedura accelerata per la copertura dei posti soppressi di cui al comma 1 del medesimo articolo, in quanto non è previsto dalla legge delega.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, non condivide l'opinione espressa dal deputato Bonito. Alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).

Gaetano PECORELLA, presidente, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta presentata dal deputato Finocchiaro, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva la nuova proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.05

Ordinamento della polizia locale.
Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2005 il relatore ha illustrato il provvedimento.

Nino MORMINO (FI), relatore, esprime le proprie perplessità circa la previsione, contenuta nel testo in esame, di estendere senza vincoli di limitazione territoriale i poteri di polizia giudiziaria anche agli ufficiali, ai sottoufficiali ed agli agenti di polizia locale. Ritiene opportuno mantenere, per quanto concerne gli agenti di polizia locale, la limitazione territoriale già prevista dall'articolo 57 del codice di procedura penale.

Marcella LUCIDI (DS-U) esprime a nome del proprio gruppo la contrarietà sulla complessiva proposta di legge che non ritiene rispondere alle istanze manifestate dagli operatori delle forze di polizia locale.


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Ritiene inoltre che l'uso della locuzione «polizia locale» non risponda ad una effettiva figura giuridica riconosciuta, che non esiste nella realtà e che pertanto sia destinato a creare confusione se calato nel contesto del codice di procedura penale. Non condivide inoltre la scelta di disciplinare con legge il tipo di armamento a disposizione di questo corpo di polizia.

Nino MORMINO (FI), relatore, osserva che tra le proposte di legge abbinate risulta una presentata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ed altre da deputati delle forze di opposizione.

Marcella LUCIDI (DS-U), rispondendo all'osservazione del deputato Mormino, precisa che il contenuto della proposta presentata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, condiviso da molte amministrazioni di tutti gli orientamenti politici, non è stato preso in considerazione nella redazione del testo in esame. Condivide l'opinione manifestata dal deputato Mormino circa l'opportunità di maturare una più ampia riflessione che conduca alla riproposizione del vincolo territoriale per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite a queste forze di polizia.

Nino MORMINO (FI), relatore, osserva che va tenuto in considerazione il fatto che l'attività della polizia locale può essere comunque funzionale ad indagini che si ricolleghino direttamente a questioni territoriali ricordando come la competenza del coordinamento delle attività di polizia giudiziaria spetti comunque al competente procuratore della Repubblica. Ritiene pertanto che non esista una preclusione di fondo sul principio di attribuire compiti di polizia giudiziaria alle polizie locali purché nel rispetto dei limiti di territorialità.

Gian Franco ANEDDA (AN) esprime la propria contrarietà al principio della sovrapposizione delle competenze nel corso delle indagini, sottolineando come aggiungere le polizie locali alle altre forze che già esercitano poteri di polizia giudiziaria potrebbe produrre effetti dannosi. Si dichiara inoltre contrario a consentire indiscriminatamente l'uso delle armi da parte degli agenti di polizia locale senza licenza anche fuori dal servizio. Ritiene a questo riguardo che l'uso delle armi da parte di soggetti che non abbiano ricevuto una specifica formazione sull'uso delle stesse potrebbe produrre conseguenze inimmaginabili. Condivide infine le obiezioni sollevate dal deputato Lucidi circa l'uso gergale della terminologia all'interno del testo in esame, che merita rigorose precisazioni. Osserva infine che anche nel resto del provvedimento si faccia uso di definizioni generiche e spesso poco chiare.

Nino MORMINO (FI), relatore, propone l'aggiornamento dell'esame al fine di maturare una posizione condivisa all'interno della Commissione. Ricorda che l'articolo 57 del codice di procedura penale già prevede che siano agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. La proposta di legge in esame eliminerebbe la limitazione territoriale riconoscendo oltretutto le funzioni in questione anche agli ufficiali e ai sottoufficiali di polizia locale.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Nuovo testo C. 5951.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio PANIZ (FI) relatore, osserva che la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile che prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili


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propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.
Con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico. Questa disposizione, peraltro, fa esclusivo riferimento all'ipotesi dei rumori provenienti dall'esterno.
La ratio sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte.
La norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.
La proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma.
Sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.
Considera, infine, che i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare


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comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame.
Nonostante le finalità obiettivamente condivisibili, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese, ritiene che il parere sul testo così come proposto non possa che essere contrario. Osserva tuttavia che una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle comprensibili esigenze sottese alla proposta, potrebbe indurre, fondatamente, ad un diverso, ed in tal caso favorevole parere. Formula pertanto un parere contrario (vedi allegato 3).

Francesco BONITO (DS-U) condivide la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di banche popolari.
Testo unificato C. 2273 Serena ed abb.

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.
C. 2811 Selva.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Atto n. 554.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Atto n. 556.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.
Atto n. 559.

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.
Atto n. 561.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini.
C. 1815 Pecorella.

Disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
C. 4864 Mazzoni e C. 4540 Carboni.