II Commissione - Mercoledì 30 novembre 2005


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ALLEGATO 1

Modifiche in materia processuale civile.
(C. 5960, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Se richiesto, il Giudice concede alle parti un termine perentorio di giorni trenta per il deposito di memoria limitata alla deduzione delle sole eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nonché i seguenti termini perentori:
a) termine di ulteriori giorni trenta per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) termine ulteriore di giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
c) termine di ulteriori giorni trenta per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa dovrà essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al comma precedente, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserverà nuovamente ai sensi dell'articolo 183, sesto comma.
Con l'ordinanza ammissiva delle prove il Giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; si applicano all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore le disposizioni del terzo comma del presente articolo».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, lettera c-ter), il secondo comma dell'articolo 184 è abrogato.
1. 500. Bonito, Finocchiaro

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2. 500.Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: L'istanza è proposta in udienza.
2. 501.Falanga.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).
2. 502.Falanga.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa. Atto n. 547.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
osservato che all'articolo 5, comma 1, si prevede che nei posti soppressi di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge di delega n. 150 del 2005, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire le funzioni di legittimità, se in possesso di requisiti specificatamente individuati, quali l'aver conseguito, precedentemente alla predetta data, la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e l'aver svolto, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 150 del 2005, le funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
rilevato che la disposizione di cui sopra è in contrasto con i principi di delega di cui alla lettera i) del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, in quanto tale disposizione prevede espressamente che ai posti soppressi siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'aver svolto nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n. 150» con le seguenti «alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo»;
2. all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole «nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n. 150» con le seguenti «nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo».


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PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante Modifica dell'organico dei magistrati addetti alla Corte di Cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, numero 150;
osservato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, in gran parte, riproducono le corrispondenti disposizioni della legge delega, in particolare per quanto riguarda:
a) la soppressione di trenta posti di magistrato d'appello e il corrispondente aumento di quindici posti di magistrato di tribunale e quindi di consigliere;
b) la soppressione dei ventidue posti di magistrato d'appello applicato alla Procura generale e il corrispondente aumento di posti di sostituto procuratore generale;
c) l'attribuzione di un titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni giudicanti di legittimità a chi abbia svolto per otto anni servizio all'ufficio del massimario;
d) l'abrogazione dell'articolo 116 r.d. n. 12 del 1941 e la modifica della rubrica dell'articolo 117;
e) la possibilità per il consiglio superiore di conferire, nei limiti dei posti disponibili, le funzioni di legittimità ai magistrati d'appello, secondo l'ordine di anzianità, se sono in possesso dell'idoneità a essere nominati magistrati di cassazione e abbiano svolto funzioni giudicanti nei collegi o requirenti per sei mesi anteriori all'acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione della delega;
f) in mancanza di tali requisiti o della disponibilità dei posti, il trattenimento in servizio dei magistrati che a tale data ricoprivano i posti soppressi;
osservato altresì che, per quanto concerne le restanti disposizioni:
la prima questione da porre in evidenza da parte della commissione attiene al termine di decorrenza dell'efficacia delle norme in esame. Il primo comma dell'articolo 1 della legge delega prevede, infatti, che i decreti legislativi debbono essere adottati entro un anno dal 30 luglio 2005. Il secondo comma dispone poi che i decreti legislativi sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre il terzo comma prevede, infine, che la disciplina transitoria deve essere adottata entro novanta giorni successivi al 30 luglio 2006, per entrare in vigore novanta giorno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, poiché in materia di modica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito destinati alla stessa Corte, l'articolo 2, comma 9, lettera i) prevede espressamente che debbano essere dettate norme transitorie, il termine di novanta giorni per emanare i decreti legislativi che le contengono decorrono dalla scadenza dell'anno dell'entrata in vigore della legge-delega (articolo 1, comma 3) o dalla data di pubblicazione dei decreti delegati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1;
le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema in esame appare in testuale contrasto, e quindi innegabile contrasto, con la legge delega.
L'articolo 2, comma 9, lettera i), della legge-delega stabilisce senza possibilità di equivoco interpretativo il principio che, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati in servizio nei posti soppressi, i magistrati interessati devono trovarsi nelle condizioni di aver svolto dette funzioni nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo recante la modifica del


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l'organico della Corte di Cassazione, e non già nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della stessa legge-delega, come illegittimamente previsto nella disposizione in esame.
Quanto all'articolo 5, secondo comma dello schema in esame giova richiamare l'articolo 2, comma 9, lettera l) della legge-delega il quale, nel prevedere il transitorio trattenimento in servizio dei magistrati di appello per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità da parte del CSM, presuppone che essi mantengano in toto la posizione funzionale anteriore, anche per quel che concerne il possibile esercizio di funzioni di legittimità in base ai provvedimenti dei capi degli uffici. Né potrebbe essere altrimenti dappoichè, diversamente opinando si consumerebbe una irragionevole sperequazione. I predetti magistrati infatti, pur conservati nel posto, non eserciterebbero più una parte rilevante delle loro funzioni ed i magistrati di appello applicati presso la Procura Generale della Corte rimarrebbero addirittura privi di compiti significativi, giacchè presso di essa non esiste, come è noto, un ufficio del massimario.
Conclamato si appalesa pertanto ad avviso della commissione, l'eccesso di delega nella soppressione dell'articolo 115, primo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, laddove essa soppressione fa venir meno anche in via transitoria la possibilità per i capi di corte di applicare in udienza i magistrati del massimario.
Per quanto riguarda poi i magistrati destinati al massimario con funzioni di appello va denunciato che la soppressione del citato articolo 115 si pone in contrasto con lo stesso decreto legislativo laddove prevede che i magistrati di appello, in via transitoria, restano negli uffici soppressi nello stesso status rivestito di magistrato di appello.
Il terzo comma dell'articolo 5 prevede la possibilità per il consiglio superiore di coprire i posti derivanti dall'ampliamento dell'organico dei due uffici, attraverso una procedura d'urgenza fin dal giorno stesso di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Una siffatta procedura «speciale accelerata» appare in eccesso di delega, posto che non è assolutamente prevista dalla legge la quale, al contrario, dispone che si debba adottare una disciplina transitoria per rendere graduale l'inserimento e, comunque, non consente una efficacia anticipata rispetto alla entrata in vigore del decreto delegato (novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) prevedere che il termine di decorrenza delle norme transitorie di cui all'articolo 2, comma 9, lettera i) della delega, termine di giorni novanta, decorra dalla scadenza dell'anno dell'entrata in vigore della legge delega ovvero dalla data di pubblicazione dei decreti delegati;
2) all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005 n. 150» con le parole: «nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo che sopprime i posti di magistrato di appello addetti al massimario»;
3) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «sono trattenuti, in via transitoria in servizio nei posti soppressi» aggiungere le seguenti parole: «ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 115, comma 1, secondo periodo, e 116, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente anteriormente al presente decreto legislativo»;
4) sopprimere il terzo comma dell'articolo 5.
Finocchiaro, Bonito, Fanfani, Pisapia, Cento, Maura Cossutta, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Grillini.


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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
osservato che all'articolo 5, comma 1, si prevede che nei posti soppressi di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge di delega n. 150 del 2005, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire le funzioni di legittimità, se in possesso di requisiti specificatamente individuati, quali l'aver conseguito, precedentemente alla predetta data, la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e l'aver svolto, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 150 del 2005, le funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
rilevato che la disposizione di cui sopra è in contrasto con i principi di delega di cui alla lettera i) del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, in quanto tale disposizione prevede espressamente che ai posti soppressi siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'aver svolto nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
osservato che all'articolo 5, comma 2, si prevede che i magistrati in servizio per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi, senza tuttavia precisare se questi possano essere applicati in udienza, secondo quanto attualmente prevede l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario;
ritenuto che il principio di delega, sancito dalla lettera l), del comma 9, dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, non esclude espressamente la possibilità di applicare in udienza i magistrati per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità, limitandosi a prevedere che questi siano trattenuti nei posti soppressi;
ritenuto pertanto che spetta al legislatore delegato di valutare l'opportunità di consentire o meno ai magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello schema, di poter essere applicati in udienza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n. 150» con le seguenti «alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo»;
2. all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole «nei sei mesi antecedenti


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alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n. 150» con le seguenti «nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo»;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «sono trattenuti, in via transitoria in servizio nei posti soppressi» il Governo valuti l'opportunità di aggiungere il seguente periodo: «Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 115, comma 1, secondo periodo, e 116, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente anteriormente al presente decreto legislativo».


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. (Nuovo testo C. 5951).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5951;
rilevato che:
la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile, che disciplina la materia delle immissioni, vietandole quando queste superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi;
con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;
la ratio sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte;
la norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso;
la proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno


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dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma;
sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato;
i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame;
nonostante le finalità obiettivamente condivisibili della proposta di legge, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese,
esprime

PARERE CONTRARIO.