II Commissione - Giovedì 10 novembre 2005


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. (Atto n. 540).

PROPOSTE DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (atto n. 540);
osservato, in via preliminare, che, a seguito delle modifiche introdotte nella legge fallimentare dalla legge n. 80 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, si sono venute a determinare alcune incongruenze nell'ambito della stessa legge fallimentare, che, per quanto non possano essere sanate dal decreto legislativo di riforma del diritto fallimentare, appare comunque opportuno segnalare:
l'articolo 71 della legge fallimentare, nonostante sia sostanzialmente confluito nel nuovo articolo 70, comma 2, non è stato esplicitamente abrogato;
l'articolo 160 della legge fallimentare, come modificato dal decreto-legge n. 35 del 2005, si limita a prevedere i possibili contenuti del piano di risanamento, la cui scelta è rimessa al debitore, mentre sono venuti meno i requisiti di meritevolezza per l'accesso alla procedura; inoltre, ai sensi del nuovo articolo 160 della legge fallimentare, il presupposto del concordato preventivo è rappresentato dallo stato di crisi dell'impresa, concetto non giuridicamente definito, per cui lascia il dubbio che la dichiarazione di insolvenza possa derivare automaticamente dal provvedimento che risolve o annulla il concordato;
l'articolo 161 della legge fallimentare stabilisce che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato debba essere presentata con ricorso unitamente alla documentazione ed alla relazione di un professionista che ne attesti la fattibilità;
l'articolo 162 della legge fallimentare continua a prevedere che il giudice possa disporre l'inammissibilità della domanda di concordato proposta dall'imprenditore in crisi ove non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 160 o se ritenga che la proposta di concordato non risponda alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso;
ai fini di una concreta applicabilità dell'articolo 162 si rende necessario un coordinamento con gli articoli 160 e 161;
l'articolo 163 della legge fallimentare dispone, all'ultimo comma, che in mancanza del deposito della documentazione prescritta, il commissario giudiziale provvede «a norma dell'articolo 173, quarto comma», per quanto tale comma non sia previsto dall'articolo 173;
l'articolo 178 della legge fallimentare si riferisce alla maggioranza dei due terzi, necessaria per l'approvazione del concordato preventivo, nonostante che questa maggioranza sia differente da quella prevista dall'articolo 177, comma 1, della legge fallimentare nella parte in cui prevede che il concordato preventivo è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; si rende


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necessario garantire un maggior grado di organicità alla disciplina del concordato preventivo;
il nuovo articolo 180 della legge fallimentare stabilisce che il procedimento si svolge nelle forme del rito camerale ed il successivo articolo 181 precisa che la procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione, mentre, al contrario, l'articolo 183 della legge fallimentare continua a prevedere l'impugnazione di un provvedimento che non assume più la forma della sentenza e secondo le regole dell'appello, per cui questa disposizione definisce un regime processuale inapplicabile, determinando un grave difetto di coordinamento tra le citate disposizioni, destinato a generare difficoltà operative pratiche e giuridiche;
il primo comma dell'articolo 182-bis stabilisce che, per la presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore deve depositare la dichiarazione e la documentazione richiesta per accedere al concordato preventivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 161 della legge fallimentare, il quale tuttavia non contiene alcun riferimento a questa «dichiarazione», per cui potrebbe ritenersi che il legislatore in questo caso intendeva riferirsi alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo da presentare nelle forme del ricorso;
la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 186 della legge fallimentare per cui, «in caso di concordato mediante cessione di beni, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni, si sia ricavata una percentuale inferiore al 40 per cento» appare incompatibile soprattutto perché l'obbligo di pagamento del 40 per cento dei creditori chirografari non è più previsto nell'articolo 160 della legge fallimentare
la mancata ridefinizione delle disposizioni penalistiche, relative alla disciplina concorsuale, compromette la bontà complessiva della riforma, in quanto queste non costituiscono un corpo a parte rispetto alla disciplina civilistica;
la nuova disciplina del diritto fallimentare rende ancora più necessario fornire i tribunali di una adeguata dotazione organizzativa mentre il mantenimento delle attuali circoscrizioni giudiziarie, l'accantonamento delle prime proposte legislative sulle sezioni specializzate e l'innalzamento dei criteri delle incompatibilità accentuano l'esigenza di giudici esperti della materia nel medesimo ufficio, anche il più piccolo;
rilevato che:
a) all'articolo 1, volto a modificare l'articolo 1 della legge fallimentare, la definizione della nozione di piccolo imprenditore si incentra su parametri inerenti alle dimensioni economiche dell'impresa, quali il valore degli investimenti e dei ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni, che sollevano perplessità, poiché rischiano di restringere eccessivamente l'area di applicazione delle procedure concorsuali. Tali parametri suscitano delle perplessità in relazione alla determinazione del valore e sembrano non rispecchiare adeguatamente l'effettiva capacità imprenditoriale dell'azienda. La riduzione dell'ambito applicativo delle procedure concorsuali aumenta l'impatto sulle procedure esecutive individuali, ove la negoziazione generale dell'insolvenza è di fatto preclusa e sposta il carico giudiziario da un ufficio all'altro;
b) all'articolo 5, volto a modificare l'articolo 7 della legge fallimentare, potrebbe essere opportuno sostituire le parole «giudizio civile» con le parole «procedimento civile o penale», al fine di dare rilievo anche alle segnalazioni che potrebbero provenire dal giudice dell'esecuzione o di un procedimento cautelare o di volontaria giurisdizione o del collegio penale giudicante;
c) all'articolo 9, volto a modificare l'articolo 10 della legge fallimentare, appare non sufficientemente chiara la nuova formulazione nella parte in cui disciplina l'ipotesi di fallimento di imprenditori che hanno cessato l'esercizio dell'impresa;


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d) all'articolo 13, volto a modificare la disciplina dell'istruttoria prefallimentare di cui all'articolo 15 della legge fallimentare, non pare ragionevole determinare un limite massimo al termine intercorrente tra la data di notificazione del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza;
e) all'articolo 24 si introducono, rinunciando ad un modello più chiaro ed unitario, norme organizzative del contenzioso interno, con contraddittori riferimenti al rito societario, ma nell'ambito di una rimodulazione del processo endoconcorsuale camerale. In particolare, con riguardo a tutte le controversie derivanti dal fallimento dovrebbero applicarsi, secondo l'articolo 24 dello schema in esame, le norme sul procedimento camerale previste dagli articoli 737-742 del codice di procedura civile, producendosi dubbi in relazione al regime di revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di cui all'articolo 742 del codice di procedura civile;
f) la previsione che contro i decreti pronunciati dal tribunale in tema di opposizione allo stato passivo sia proponibile direttamente il ricorso per Cassazione, pur rispondendo ad intuibili intenti di accelerazione, rischia di pregiudicare la funzionalità della Corte stessa, proprio mentre con la riforma in esame si dichiara di volerne rilanciare la funzione;
g) all'articolo 25, volto a modificare l'articolo 28 della legge fallimentare, lo schema di decreto non esclude che possa essere chiamato a svolgere la funzione di curatore anche colui nei cui confronti sia intervenuta una dichiarazione di fallimento, prevedendo come unico limite che questa non sia intervenuta negli ultimi dieci anni. Questa previsione sembra contrastare con l'articolo 6, lettera a), n. 3 della legge delega nella parte in cui annovera tra i requisiti per la nomina a curatore quello delle comprovate capacità di gestione imprenditoriale, requisito che appare ontologicamente escluso nel caso degli ex falliti. Inoltre la terzietà delle funzioni del curatore potrebbe risultare pregiudicata dalla previsione che la sua conferma dipende dalla mera maggioranza di capitale dei creditori;
h) all'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge fallimentare, come modificato dall'articolo 25 dello schema di decreto, si prevede che le società tra professionisti possano, essere chiamate a svolgere le funzioni di curatore fallimentare, sempre che tutti i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a) del medesimo articolo. Si ritiene sufficiente che tali requisiti siano in possesso di almeno uno dei soci di predette società;
i) all'articolo 28, volto a modificare l'articolo 32 della legge fallimentare, è necessario inserire una disposizione che consenta di ridurre notevolmente, nell'interesse dell'intero ceto creditorio, i costi della procedura;
j) all'articolo 29, volto a modificare l'articolo 33 della legge fallimentare, si prevede che il curatore debba presentare al giudice, oltre alla relazione principale, anche un rapporto riepilogativo semestrale con l'indicazione di «tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione» e che questo debba essere trasmesso al comitato dei creditori nonché al registro delle imprese unitamente alle eventuali osservazioni del comitato. Appare opportuno prevedere anche che copia del rapporto sia depositata nella cancelleria del tribunale assieme alle eventuali osservazioni scritte;
k) all'articolo 32, relativo al reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, appare più corretto fissare come dies ad quem per proporre i reclami in caso di omissione non tanto «la diffida a provvedere» quanto piuttosto «la scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere»;
l) l'articolo 33, volto ad introdurre nella legge fallimentare l'articolo 36-bis, dovrebbe essere soppresso, in quanto la riduzione della durata delle procedure


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concorsuali non può essere realizzata con l'eliminazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
m) l'attribuzione di un potere autorizzatorio in capo al comitato dei creditori potrebbe in concreto prestarsi a forme di abuso da parte dei creditori più forti, che potrebbero utilizzare questo potere con intenti strumentali nei confronti del curatore diligente ovvero con finalità dilatorie e ostruzionistiche rispetto all'andamento della procedura, per cui l'esigenza di tutelare la certezza e la stabilità degli atti del curatore rende opportuno mantenere in capo al giudice delegato il potere di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, previsti dallo stesso articolo 35 della legge fallimentare, e attribuendo il parere favorevole al comitato dei creditori per gli atti di valore indeterminato o superiore ad una determinata cifra,
n) l'articolo 37-bis attribuisce al comitato dei creditori il potere di chiedere al giudice delegato, attraverso una deliberazione adottata con la maggioranza dei crediti insinuati al passivo, la sostituzione del curatore, per cui, al fine di evitare abusi da parte di alcuni creditori, appare opportuno prevedere la maggioranza assoluta per l'esercizio del potere di cui sopra e, comunque, per l'adozione di atti di straordinaria amministrazione;
o) all'articolo 56, volto a disciplinare i rapporti pendenti di cui all'articolo 72 della legge fallimentare, appare necessario, al fine di tutelare il contraente non fallito, prevedere un termine entro il quale il contratto non eseguito rimane sospeso a causa della intervenuta dichiarazione di fallimento;
p) l'articolo 72-quater erroneamente fa riferimento, al IVo comma, relativamente al fallimento del solo concedente «leasing traslativo», ponendo così un grave dubbio interpretativo;
q) con riferimento alle attività attinenti alla posizione dei sigilli ed alla formazione dell'inventario appare superflua la presenza del notaio in alternativa a quella del cancelliere, tenuto conto che il curatore è , nell'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale e che la presenza del notaio aggraverebbe la massa del passivo di ulteriori oneri;
r) all'articolo 124, comma 3, della legge fallimentare, la scelta di suddividere i creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, crea problemi applicativi della intera disciplina in quanto non risulta adeguatamente chiarito se tali classi si riferiscano alle categorie di creditori sia chirografari che privilegiati ovvero ad una sola di esse;
s) in relazione all'articolo 142 della legge fallimentare, la novità dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto della esdebitazione, è fortemente attenuata sia dal suo riferirsi alle sole persone fisiche, che in prospettiva dovrebbero fallire in numero minore, sia dal mancato coinvolgimento, all'opposto, delle centinaia di insolvenze dei consumatori che ormai, gestite nei processi più disparati e dunque senza possibilità giuridica di coordinamento, reclamano una sede concorsuale al fenomeno economico, diffuso negli ordinamenti occidentali, del sovraindebitamento familiare e da credito al consumo;
t) contestualmente alla introduzione dell'istituto della esdebitazione, è stata disposta l'abrogazione della riabilitazione, con la conseguenza che, perseguendo la esdebitazione una finalità diversa, essa offre un regime applicativo solo parzialmente coincidente con quello della riabilitazione e lascia privi di disciplina una serie di aspetti particolarmente rilevanti. In particolare, gravi conseguenze possono derivare, poiché l'articolo 241 collega l'estinzione del reato di bancarotta semplice alla riabilitazione del fallito, se costui ha tenuto un comportamento rilevante ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare non solo non può accedere alla esdebitazione, ma perde altresì il beneficio, oggi concesso con la sentenza di riabilitazione, della estinzione del reato;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) All'articolo 9, comma 1,capoverso articolo 10, primo comma, siano sostituite le parole «alla medesima o entro l'anno successivo» con le seguenti «o entro l'anno successivo alla cancellazione»;
2) All'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 15, terzo comma, siano soppresse le parole: «né superiore a trenta»;
3) All'articolo 25, comma 1, capoverso articolo 28, primo comma, lettera b), siano sostituite le parole: «e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento» con le seguenti: «di onorabilità ed indipendenza»;
4) all'articolo 25, capoverso articolo 28, primo comma, lettera b), sia previsto che almeno uno, anziché la totalità, dei soci degli studi professionali associati o delle società tra professionisti abbia i requisiti professionali di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
5) all'articolo 29, comma 1, capoverso Art. 33, quinto comma, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il curatore depositi copia del rapporto riepilogativo semestrale nella cancelleria del tribunale assieme alle eventuali osservazioni scritte;
6) All'articolo 32, comma 1, capoverso articolo 36, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «dalla diffida a provvedere» con le parole: «dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere»;
7) All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 37-bis sia previsto che la richiesta di sostituzione del curatore avvenga ad iniziativa dei creditori che rappresentino i due terzi dei crediti insinuati al passivo;
8) All'articolo 56, comma 1, capoverso articolo 72, primo comma, sia previsto un termine di durata del periodo di sospensione dell'esecuzione del contratto;
9) All'articolo 58, comma 1, capoverso Art. 72-quater, quarto comma, siano soppresse le parole: «, incluso quello a carattere traslativo,»;
10) all'articolo 69, capoverso Art. 84, primo comma, siano soppresse le parole: «ovvero avvalendosi dell'assistenza di un notaio» e, conseguentemente all'articolo 72, capoverso Art. 87, primo comma, sopprimere le parole: «o di un notaio»;
11) all'articolo 113, capoverso Art. 124, siano previsti criteri oggettivi in base ai quali suddividere i creditori in classi;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 1 della legge fallimentare il criterio, concorrente o alternativo, del riferimento al volume di affari nonché di ridurre gli importi già previsti;
b) all'articolo 5, capoverso Art. 7, comma 1, n. 2), il Governo valuti l'opportunità di sostituire le parole «giudizio civile» con le parole «Procedimento civile o penale»;
c) il governo valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione di un rito organico come quello societario o comunque di attribuire valore endoprocessuale ai provvedimenti di cui all'articolo 742 al fine di far venir meno la loro revocabilità;
d) all'articolo 9, capoverso Art. 10, il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, in materia di cancellazione d'ufficio delle società dal registro delle imprese;
e) all'articolo 13, capoverso Art. 15, ultimo comma, al fine di ridurre il numero delle ipotesi per le quali potrebbe non essere congrua l'applicazione delle procedure concorsuali, il Governo valuti l'opportunità di elevare la somma di 25.000 euro, relativa all'ammontare dei debiti


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scaduti e non pagati, prevista come limite oltre il quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento;
f) all'articolo 25, capoverso Art. 28, il Governo valuti l'opportunità di escludere che possa essere nominato curatore fallimentare chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si sia ingerito nelle imprese del medesimo nel corso di due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento o chi abbia fatto parte degli organi di amministrazione di controllo nei cinque anni precedenti al fallimento;
g) all'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 31, primo comma, il Governo valuti l'opportunità di aggiungere dopo la parola «vigilanza» le parole «e il controllo», in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 25 della legge fallimentare, come modificato dall'articolo 22 dello schema di decreto;
h) all'articolo 28, comma 1, capoverso Art. 32, secondo comma, dopo il primo periodo, il Governo valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: «I compensi saranno liquidati in base alle tariffe professionali e, in assenza di queste, in base alle disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319»;
i) all'articolo 30, comma 1, capoverso Art. 34, ultimo comma, il Governo valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: «in doppio originale, di cui uno inserito nel fascicolo della procedura e l'altro è consegnato dal cancelliere al curatore per l'effettuazione dei relativi prelievi»;
j) il Governo valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 33, volto ad introdurre nella legge fallimentare l'articolo 36-bis in materia di sospensione feriale dei termini processuali;
k) all'articolo 39, capoverso Art. 41, il Governo valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo comma.
l) All'articolo 127, comma 1, capoverso Art. 142, valuti il Governo l'opportunità, pur tenendo conto della specificità della legge delega, di chiarire la nozione di «debiti residui» nel senso di significare che almeno i creditori privilegiati ed una data percentuale di creditori chirografari siano stati soddisfatti.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 e diretto a riformare la disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (cosiddetta legge fallimentare);
rilevato che nell'articolo 1, dove si esclude che possano rivestire la qualifica di piccoli imprenditori, coloro che abbiano effettuato investimenti in azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro, sia opportuno inserire «negli ultimi cinque anni», al fine di non fare rientrare nell'area del fallimento imprese esistenti da decenni, ma rimaste economicamente «piccole»; che debba modificarsi l'importo stabilito nella lettera b) da 200 mila a 300 mila per coordinare l'importo nella lettera a) con quello nella lettera b), dato che normalmente il capitale investito genera ricavi superiori (o quanto meno pari) al proprio importo;
rilevato che all'articolo 7, nel n. 2) dovrebbero sostituirsi le parole «giudizio civile» con le parole «procedimento civile o penale», al fine di dare rilievo anche alle segnalazioni che potrebbero provenire dal giudice dell'esecuzione o di un procedimento cautelare o di volontaria giurisdizione


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o del collegio penale giudicante; e che dovrebbe aggiungersi un secondo comma, con il quale si stabilisce che «Il pubblico ministero può presentare la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6, quando l'insolvenza risulta da una qualunque segnalazione comunque pervenutagli». La norma consentirebbe al pubblico ministero di valutare l'opportunità o meno dell'iniziativa per il fallimento, nel caso che la segnalazione di insolvenza provenisse, ad esempio, dal collegio sindacale o da amministratori di minoranza o dall'amministratore giudiziario ex articolo 2409 codice civile;
rilevato che all'articolo 9, dopo il primo comma, dovrebbero essere inserite le parole «salvo che si dimostri che l'imprenditore ha effettivamente continuato a svolgere l'attività nella nuova sede» per mitigare il carattere antielusivo della nuova disposizione con il principio di effettività dello svolgimento della nuova attività;
rilevato che all'articolo 9-bis, alla fine del primo comma, si dovrebbe aggiungere: «Analogamente provvede il tribunale che ha dichiarato il fallimento, nel caso in cui, in base ad elementi concreti ricavati da apposita relazione del Curatore, accerti, con decreto, la propria incompetenza», in quanto già la Relazione ministeriale assimila questo caso a quello del Tribunale che si dichiara incompetente in sede di istruttoria pre-fallimentare;
rilevato che l'articolo 16 dovrebbe essere modificato per venire incontro alle necessità di stabilire un termine congruo, in relazione alle procedure con un grande numero di creditori;
rilevato che all'articolo 24, dovrebbe essere cancellato il primo periodo del comma 2, non potendosi concepire che azioni di responsabilità e azioni revocatorie vengano decise con provvedimenti di volontaria giurisdizione in camera di consiglio;
rilevato che all'articolo 25, appare poco felice il compromesso tra responsabilità del giudice delegato, il quale «esercita funzioni di vigilanza e di controllo» e la disposizione del n. 6), che sottrae al giudice delegato qualunque potere di interloquire sull'affidamento dell'incarico ad avvocati privi di competenze specifiche o con un numero di incarichi eccessivo;
rilevato che all'articolo 32 è necessario inserire una disposizione che consenta di ridurre notevolmente, nell'interesse dell'intero ceto creditorio, i costi della procedura;
rilevato che all'articolo 35, dopo il secondo comma, si dovrebbe una previsione per è garantire maggiormente tanto per il fallito quanto per i creditori, rispetto alla semplice presa d'atto preventiva da parte del giudice delegato;
rilevato che all'articolo 36, nel primo comma, dopo le parole «per violazione di legge», dovrebbero essere inserite le parole «o per ragioni di opportunità o di convenienza», non potendosi privare il fallito, pur sempre titolare del patrimonio amministrato dal curatore, del potere di reclamare avverso gli atti dello stesso o contro le autorizzazioni e i dinieghi del comitato dei creditori, anche per ragioni di opportunità e di convenienza economica; mentre nel secondo comma, dopo le parole «è ammesso ricorso al tribunale», dovrebbero aggiungersi le parole «per violazione di legge o per vizio di motivazione», al fine di limitare la proliferazione dei ricorsi;
rilevato che l'articolo 36-bis dovrebbe essere soppresso, perché di contenuto puramente demagogico, dato che la riduzione della durata delle procedure concorsuali non può essere realizzata con l'eliminazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
rilevato che l'articolo 37-bis, al comma 1, dovrebbe essere modificato, sia per evitare che i creditori più forti possano agevolmente liberarsi di un curatore «scomodo», sia per evitare che i creditori più forti possano agevolmente scegliersi un curatore compiacente; mentre nel comma


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2, prima delle parole «conflitto di interessi», si dovrebbe inserire la parola «reale», chiarendo nella Relazione che il conflitto meramente potenziale non è idoneo a privare il creditore del voto;
rilevato che all'articolo 38, andrebbe soppresso l'aggettivo «approvato»; in quanto è da escludere l'approvazione del piano da parte del giudice delegato, analogamente a quanto sancito nell'articolo 104-ter; mentre alla fine del comma 1, dovrebbe aggiungersi che «Si applicano, in, quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile.»;
rilevato che l'articolo 40, nel primo comma, dovrebbe essere modificato per coordinare la norma con il termine per l'insinuazione al passivo di cui all'articolo 93, primo comma, 1.f., nuovo testo, e che nel secondo comma, dove si prevede la composizione del comitato, la scelta dei membri tra i creditori dovrebbe avvenire tenendo conto della loro dislocazione territoriale;
rilevato che all'articolo 41, nel primo comma, le parole «vigila sull'operato» dovrebbero essere sostituite con le parole «controlla l'operato», in quanto il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, mentre il controllo dei creditori è di merito, perché attiene al compimento di atti gestori; inoltre si dovrebbe sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in quanto: (a) non è possibile l'assimilazione del comitato dei creditori al collegio sindacale; (b) poiché i componenti del comitato dei creditori non hanno diritto ad alcun compenso (ma solo al rimborso delle spese), sembra spropositato applicare ad essi le stesse sanzioni che la legge prevede per il collegio sindacale, i cui componenti, hanno invece diritto al compenso; (c) poiché siffatta previsione rischia di scoraggiare la partecipazione al comitato, a tutto vantaggio dei poteri forti. Comunque, nei confronti dei membri del comitato dei creditori, è sempre possibile l'azione ex articolo 2043 codice civile, se ne sussistono i presupposti di legge;
rilevato che all'articolo 49 dovrebbe essere ripristinato l'attuale secondo comma dell'articolo 49 1.f., aggiungendo in fondo: «Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.»;
rilevato che all'articolo 51, per recepire i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito ed eliminare ogni dubbio al riguardo, si dovrebbe aggiungere un periodo del seguente tenore: «Il divieto si estende all'esecuzione per consegna o per rilascio, all'esecuzione di obblighi di fare e di non fare, all'esecuzione specifica di cui all'articolo 2932 del codice civile, all'azione di cui all'articolo 2900 del codice civile e ai mezzi di autotutela, salvo quanto disposto dal successivo articolo 53.»;
rilevato che all'articolo 104-ter, nel primo comma, si dovrebbe prevedere un termine massimo di centottanta giorni, essendo il termine di sessanta giorni del tutto irrealistico; mentre nel secondo comma, lettera c), aggiungere: «indicando nominativamente sia i destinatari delle azioni, sia gli avvocati ai quali intende affidare il mandato processuale». Tale espressa previsione realizza una maggiore trasparenza nella gestione della procedura e dà al giudice delegato lo strumento per effettuare i controlli sull'adeguatezza e la perequazione degli incarichi; nel quinto comma, inserire dopo «l'approvazione del programma di liquidazione» le parole «da parte del comitato dei creditori»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, nella lettera a), inserire «negli ultimi cinque anni»; nella lettera b), sostituire alla parola «duecentomila» la parola «trecentomila»;
all'articolo 7, nel n. 2) sostituire le parole «giudizio civile» con le parole «procedimento civile o penale»; aggiungere un comma 2: «Il pubblico ministero


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può presentare la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6, quando l'insolvenza risulta da una qualunque segnalazione comunque pervenutagli.»;
all'articolo 9, dopo il primo comma, inserire le parole «salvo che si dimostri che l'imprenditore ha effettivamente continuato a svolgere l'attività nella nuova sede»;
all'articolo 9-bis, alla fine del primo comma, aggiungere: «Analogamente provvede il tribunale che ha dichiarato il fallimento, nel caso in cui, in base ad elementi concreti ricavati da apposita relazione del Curatore, accerti, con decreto, la propria incompetenza.»;
all'articolo 10, coordinare la norma con il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, in materia di cancellazione d'ufficio delle società dal registro delle imprese;
all'articolo 14, per chiarezza, è opportuno aggiungere prima di «le scritture contabili e fiscali obbligatorie», le parole «i libri,»;
all'articolo 15, nell'ultimo comma, portare la somma di euro «venticinquemila» a euro «centomila», al fine di ridurre il numero delle procedure fallimentari inutili;
all'articolo 16, numero 3), dopo la parola «bilanci» aggiungere, per chiarezza, «dei libri»; numero 4), sostituire alla parole «entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni», le parole «entro il termine di centoventi giorni, prorogabile una sola volta per gravi motivi»;
all'articolo 23, alla fine del primo comma, aggiungere le parole «detta disposizioni generali per realizzare un adeguato sistema di controllo degli atti degli organi fallimentari, nel rispetto dei principi di trasparenza e di perequazione degli incarichi»;
all'articolo 24, nel secondo comma, cancellare il primo periodo;
all'articolo 28, ultimo comma, dopo le parole «i creditori di questo», inserire le parole «e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»; aggiungere infine: «Nel caso di fallimento di società, non può essere nominato curatore chi abbia fatto parte degli organi di amministrazione e di controllo nei cinque anni precedenti al fallimento,»;
all'articolo 31, nel primo comma aggiungere, dopo la parola «vigilanza», le parole «e il controllo», per simmetria con l'articolo 25 1.f.; nell'ultimo comma, aggiungere: «Nel caso di cui all'articolo 28, primo comma, lettera b), il curatore non può conferire incarichi ai soci o ai collaboratori di tali studi o società»;
all'articolo 32, nel secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere: «I compensi saranno liquidati in base alle disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 (e dei relativi decreti ministeriali di attuazione) e, ove queste nulla dispongano, in base alle tariffe professionali.»;
all'articolo 33, nel secondo periodo dell'ultimo comma, dopo «Copia del rapporto», aggiungere «senza le parti segregate dal giudice delegato»; e dopo le parole «al comitato dei creditori», aggiungere le parole «e al fallito»;
all'articolo 34, nell'ultimo comma, aggiungere: «in doppio originale, di cui uno è inserito nel fascicolo della procedura e l'altro è consegnato dal cancelliere al curatore per l'effettuazione dei relativi prelievi»;
all'articolo 35, inserire, dopo il secondo comma, il seguente: «Il giudice delegato può sospendere, per gravi motivi, l'esecuzione degli atti suddetti. In tal caso, convoca dinanzi a sé il curatore e il comitato dei creditori entro dieci giorni, per sentirli liberamente. Il comitato dei creditori, qualora intenda confermare l'autorizzazione, motiva analiticamente sui rilievi formulati dal giudice delegato.»;


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all'articolo 36, nel primo comma, dopo le parole «per violazione di legge», inserire le parole «o per ragioni di opportunità o di convenienza»; nel secondo comma, dopo le parole «è ammesso ricorso al tribunale», aggiungere le parole «per violazione di legge o per vizio di motivazione»;
sopprimere l'articolo 36-bis;
all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole «la maggioranza» aggiungere le parole «dei due terzi», sostituire la parola «insinuati» con la parola «ammessi», sopprimere le parole «e un nuovo nominativo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 28»; al comma 2, prima delle parole «conflitto di interessi», inserire la parola «reale»;
all'articolo 38, sopprimere la parola «approvato»; alla fine del comma 1, aggiungere: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile.».
all'articolo 40, comma 1, sostituire, le parole «entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali» con le parole «nei trenta giorni precedenti la data dell'udienza di verifica fissata nella sentenza di fallimento»; al comma 2, dopo le parole «tra i creditori», aggiungere le parole «tenuto conto della loro dislocazione territoriale»;
all'articolo 41, al comma 1 sostituire le parole «vigila sull'operato» con le seguenti parole «controlla l'operato»; sopprimere l'ultimo comma;
all'articolo 49, aggiungere infine il seguente comma: «Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.»;
all'articolo 51, aggiungere il seguente periodo: «Il divieto si estende all'esecuzione per consegna o per rilascio, all'esecuzione di obblighi di fare e di non fare, all'esecuzione specifica di cui all'articolo 2932 del codice civile, all'azione di cui all'articolo 2900 del codice civile e ai mezzi di autotutela, salvo quanto disposto dal successivo articolo 53.»;
all'articolo 72-quater, nel secondo comma, aggiungere, dopo «I caso di scioglimento del contratto», le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1526 del codice civile»;
all'articolo 92, inserire: «n. 4) che possono dichiarare la loro disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori o segnalare altri nominativi, disponibili ad assumere tale incarico.»;
all'articolo 104-ter, comma 1, sostituire le parole «entro sessanta giorni», con le seguenti: «nel termine massimo di centottanta giorni»; nel comma 2, lettera c), aggiungere: «indicando nominativamente sia i destinatari delle azioni, sia gli avvocati ai quali intende affidare il mandato processuale»; nel comma 5, dopo le parole «l'approvazione del programma di liquidazione» inserire le seguenti: «da parte del comitato dei creditori».
Lussana.


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ALLEGATO 2

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo la parola: danaro inserire le seguenti: e alle obbligazioni di consegna o di rilascio.
1. 2. Bonito.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute.
1. 1. Bonito.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile la parola: «altresì» è soppressa.
1. 3. Kessler, Bonito.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al numero 5, dopo il secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, è inserito il seguente:
Il pignoramento deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
1. 4. Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al terzo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:
La mancata dichiarazione del debitore, anche in forma negativa, da rendere all'ufficiale giudiziario ovvero mediante atto da depositare in cancelleria nei successivi 30 giorni, è considerata agli effetti dell'articolo 388 del codice penale. Si considera


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agli stessi effetti anche la dichiarazione del debitore relativa a beni che, pur pignorati, risultino poi di terzi.
1. 5. Kessler, Bonito.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il numero 7 è sostituito dal seguente: 7. L'articolo 499 è sostituito dal seguente:
Art. 499 (Intervento). - 1. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria perché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
1. 6. Il Relatore.


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Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo il numero 7 è inserito il seguente: 7-bis. L'articolo 500 é sostituito dal seguente: Art. 500 (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
1. 7. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il numero 8 è sostituito dal seguente: 8) l'articolo 510 è sostituito dal seguente:
Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti del titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi del titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
1. 8. Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:
8.01) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Se il ricavato dalla vendita o comunque le somme da distribuire sono pari o inferiori alle spese liquidabili al creditore pignorante o procedente il giudice dell'esecuzione provvede direttamente con decreto alla loro assegnazione in conto del maggior credito spettante all' avente diritto.
1. 9. Kessler, Bonito.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al numero 9), al secondo comma dell'articolo 512 del codice di procedura civile le parole: «anche con l'ordinanza di cui al primo comma» sono soppresse.
1. 10. Kessler, Bonito.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate la seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato di


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destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole: «all'immobile pignorato» sono inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato in forza di quanto previsto nel periodo che precede,»;

e conseguentemente al comma 5, alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente: 01) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto nella vigente normativa».
1. 11. Il Relatore.

Al comma 3, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
Se il creditore procedente ovvero munito di titolo esecutivo lo richiedono la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ed ogni altro avviso necessario alla vendita sono effettuate a loro cura su ordine del giudice; la cancelleria cura la trasmissione al creditore istante, eventualmente in forma telematica, degli atti e dei provvedimenti del giudice.
1. 12. Kessler, Bonito.

Al comma 3, alla lettera o), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, al secondo comma, le parole: «In quest'ultimo caso, il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresì»;.
1. 13.Il relatore.

Al comma 3, lettera o), n. 2), capoverso «Art. 591-bis», sostituire il numero 12) con il seguente:
12) alla formazione del progetto di distribuzione, alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596, nonché alla sua comunicazione, con il decreto di fissazione dell'udienza, ai creditori ed al debitore anche a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
1. 14.Kessler, Bonito.

Al comma 3, lettera p), dopo le parole: quindici giorni prima dell'incanto. inserire le seguenti: Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza di sospensione non può comunque più essere proposta dopo la fissazione della data di asporto dei beni ovvero oltre il decimo giorno anteriore alla vendita da espletarsi nei luoghi in cui essi sono custoditi ovvero dopo la effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
1. 15.Kessler, Bonito.

Al comma 5, alla lettera a) anteporre la seguente:
0a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis. (Rinvio


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della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice».
1. 16.Il relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1o gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e); numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle nonne precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1o gennaio 2006.
1. 17.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
2. 21.Fanfani, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, sostituire le parole: notificato a mezzo del servizio postale con le seguenti: rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
2. 1.Anedda.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) All'articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
2. 2.Il relatore.

Al comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:
n-bis) All'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;.
2. 3.Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:
n-bis) All'articolo 282 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.
Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere


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in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».
2. 4.Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
o-bis) L'articolo 285 è sostituito dal seguente:
«Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza). - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma».
2. 5.Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) l'articolo 517 è sostituito dal seguente: «Art. 517 (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta realizzazione nel limite di un presumibile valore pari almeno all'importo del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Su istanza del creditore, da depositarsi non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, acquisito l'avviso dell'ufficiale giudiziario e del debitore e nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma.
In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
2. 6.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) il primo comma dell'articolo 518 è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo, con l'assistenza, se ritenuta opportuna o richiesta dal creditore, di un stimatore da lui scelto. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed i compensi allo stimatore, tenuto conto delle modalità effettive di realizzazione dei beni e dell'esito della procedura; nessun altro compenso o rimborso può essere percepito dallo stimatore.
2. 7.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) all'articolo 518 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il verbale dell'ufficiale giudiziario può essere trasmesso all'ufficio giudiziario e, in copia, al creditore e al debitore che lo richiedono anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».
2. 8.Kessler, Bonito.


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Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis)
all'articolo 530, primo comma, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».
2. 9.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) all'articolo 555 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che il creditore può chiedere la vendita entro novanta giorni e depositare la documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile nel termine di centoventi giorni dall'istanza di vendita, e che il giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dal deposito della documentazione nomina l'esperto per la stima del bene e fissa nel termine di centoventi giorni l'udienza per l'emissione dell'ordinanza di vendita. Il pignoramento deve, altresì, contenere l'avvertimento che il debitore ha termine fino all'emissione dell'ordinanza di vendita o di assegnazione per chiedere la conversione del pignoramento, a pena di inammissibilità».
2. 10.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) l'articolo 596 è sostituito dal seguente:
«Art. 596. I creditori, entro il termine di trenta giorni dal decreto di cui all'articolo 574 o dall'aggiudicazione, devono depositare le note di precisazione dei crediti indicando il capitale, gli interessi maturati, le spese, nonché i pagamenti ricevuti dopo la notificazione dell'atto di precetto. Nel caso in cui le operazioni di vendita risultino delegate ad un professionista le note di precisazione dei crediti devono essere al medesimo inviate nello stesso termine a mezzo posta, eventualmente anche elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, entro sessanta giorni dal versamento del prezzo il giudice provvede comunque a formare il progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria. Tra la data del deposito del progetto e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
Il progetto ed il provvedimento di fissazione dell'udienza sono comunicati ai creditori e al debitore, con facoltà per gli stessi di depositare osservazioni specifiche non oltre il decimo giorno anteriore.
Tra la comunicazione del progetto di distribuzione e l'udienza debbono intercorrere almeno trenta giorni.
Nelle note di precisazione del credito, depositate ai sensi del comma 1, devono essere indicate anche le modalità di pagamento preferite dal creditore ed eventualmente le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale deve essere disposto il bonifico, se tale modalità viene disposta dal giudice».
2. 11.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) l'articolo 616 è sostituito dal seguente:
«Art. 616 - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa l'udienza o il termine per la riassunzione dell'opposizione avanti ad altro giudice che sarà designato dal presidente del tribunale competente e che procederà ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile ovvero secondo le altre modalità di introduzione del processo


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in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis o altri se previsti ridotti della metà e con decisione adottata con sentenza non impugnabile. La disposizione precedente si applica, in quanto compatibile, anche in caso di competenza di ufficio giudiziario diverso da quello cui appartiene il giudice dell'esecuzione.
In ogni caso l'estinzione del giudizio di merito o la sua mancata proposizione non determinano l'inefficacia dei provvedimenti di cui agli articoli 624 e 625. In questo caso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha efficacia solo tra le parti.
2. 12.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) all'articolo 618 il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In caso di sospensione fissa l'udienza o il termine per la riassunzione dell'opposizione avanti ad altro giudice, che sarà designato dal presidente del tribunale e che procederà ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis ridotti della metà e con decisione adottata con sentenza non impugnabile. L'estinzione del giudizio di merito o la sua mancata proposizione non determinano l'inefficacia dei provvedimenti di cui al presente comma. In questo caso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha efficacia solo tra le parti».
2. 13.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) all'articolo 618-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.»
2. 14.Kessler, Bonito.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) Il terzo comma dell'articolo 619 è sostituito dal seguente: «Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice né dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi in questo caso anche sulle spese; in caso di mancanza di accordo il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura civile tenuto conto della competenza per valore».
2. 15.Kessler, Bonito.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
2. 16.Il relatore.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 165. Il creditore istante, a sue spese, può assistere alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice e può anche designare un esperto che, nel corso delle stesse, fornisca all'ufficiale giudiziario elementi utili ai fini della stima dei beni.
Il creditore, quando intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma, ne dà comunicazione all'ufficiale giudiziario all'atto del deposito dell'istanza di pignoramento, indicando il proprio numero di telefax e il proprio indirizzo di posta elettronica.
Entro due giorni l'ufficiale giudiziario comunica al creditore la data e l'ora in cui procederà alle operazioni di pignoramento che dovranno essere svolte in ogni caso nel termine di giorni dieci».
2. 17.Kessler, Bonito.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Art. 165-bis. Il cancelliere annota in apposito registro, anche avvalendosi delle comunicazioni dei soggetti incaricati delle vendite, l'importo attribuito ai beni pignorati dall'ufficiale giudiziario ed i valori finali di assegnazione o vendita. Ogni semestre i risultati delle procedure esecutive sono comunicati in forma sintetica, con apposita relazione del giudice dell'esecuzione, al Presidente della Corte d'Appello, per quanto di competenza e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche ai fini della possibile illustrazione in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. 18.Kessler, Bonito.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 185. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».
2. 19.Kessler, Bonito.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il lo gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore».
2. 20.Il relatore.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla», sono inserite le seguenti: «trascrizione della».
b) al quarto comma dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».
2. 01.Il relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1o settembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.»
3. 01.Il relatore.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per le procedure pendenti alla data del 1o gennaio 2006, il giudice dell'esecuzione immobiliare provvede entro centottanta giorni alla nomina dell'esperto ed alla fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori. Il giudice può stabilire che il provvedimento sia notificato a cura del creditore che ha chiesto la vendita agli altri creditori ed al debitore.
3. 02.Kessler, Bonito.

Il titolo è sostituito dal seguente: Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato».
Tit. 1.Il relatore.