I Commissione - Giovedì 22 settembre 2005


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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (C. 150-B, approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni),
esaminato il testo della proposta di legge C. 150-B, approvata dalla 2a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
richiamato il parere reso alle Commissioni di merito, in data 30 marzo 2004, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera, nell'ambito del quale si era evidenziata la riconducibilità delle disposizioni recate dal provvedimento stesso alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
rilevato, inoltre, con specifico riferimento all'articolo 7, che la disposizione ivi recata appare riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni),
esaminato il testo della proposta di legge C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»;
richiamato il parere reso il 30 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera, in ragione del quale le disposizioni dallo stesso recate erano state ricondotte alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea (Nuovo testo C. 4663 Carra).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4663 Carra, recante «Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea»;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia «promozione e organizzazione delle attività culturali», rimessa invece alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se, analogamente a quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2, i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2 hanno natura regolamentare.


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ALLEGATO 4

Istituzione dell'attestato di competenza e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (Testo unificato C. 1048 Ruzzante ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone e C. 3685 CNEL, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive),
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono sostanzialmente riconducibili alla materia «professioni» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è riservata invece alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e nel cui ambito spetta alla legislazione statale la sola determinazione dei principi fondamentali;
rilevato inoltre che, con specifico riguardo all'articolo 3, viene in rilievo anche la materia «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che, a norma della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato, in proposito, che tale articolo, nel disporre che l'elenco in cui devono essere registrate le associazioni professionali autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza di cui all'articolo 2 è tenuto nell'ambito dell'istituendo Dipartimento delle associazioni professionali presso la Presidenza del Consiglio, configura l'allocazione di funzioni amministrazioni a livello statale, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, conformemente al principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;
rilevato, inoltre, che a tale trasferimento di competenza amministrava l'articolo 4 del provvedimento fa corrispondere, mediante la previsione di una delega al Governo per l'emanazione di appositi decreti legislativi, il parallelo esercizio, della potestà legislativa statale, al precipuo fine di determinare, a livello nazionale, i requisiti di cui devono godere le associazioni professionali e gli organismi di certificazione per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3, sulla base di quanto stabilito in proposito dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 303 del 2003,
considerato, tuttavia, che in tale sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» e che, sotto questo profilo, si segnala che le disposizioni recate dagli articoli 3 e 4 del


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provvedimento in esame non contemplano forme di coinvolgimento delle regioni nei procedimenti indicati,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione della disciplina introdotta dal provvedimento in esame, una forma di coinvolgimento delle regioni.