VIII Commissione - Mercoledì 21 settembre 2005


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge n. 36 del 1994 in materia di gestione delle acque nei comuni montani (C. 5568 Parolo e C. 5829 Zanetta).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
b) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che ne facciano richiesta, previa deliberazione conforme da parte dell'autorità d'ambito, a condizione che tali comuni siano ubicati in zone caratterizzate da particolari difficoltà altimetriche e di comunicazione, nonché dall'estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, individuate secondo modalità determinate dalle regioni interessate;
c) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che, per ragioni di non economicità derivanti dalla partecipazione alla gestione delle risorse idriche, decidano di revocare l'adesione all'ambito territoriale di appartenenza con delibera del consiglio comunale, previa certificazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e acquisita la deliberazione conforme da parte dell'autorità d'ambito.

4-ter. Entro trenta mesi dalla data di eventuale revoca dell'adesione all'ambito territoriale di appartenenza, i comuni di cui al comma 4-bis possono decidere di rientrarvi con la medesima procedura di cui al citato comma 4-bis, lettera c).
4-quater. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio stipulato previo apposito accordo di programma con cui sono definiti, altresì, criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'autorità d'ambito medesima.»;
b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis».


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ALLEGATO 2

Modifiche alle disposizioni istitutive dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (C. 5544 Onnis e abbinata C. 579 Tonino Loddo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1.Lion.

Sopprimerlo.
* 1. 2.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Cabras, Carboni, Maurandi.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Protezione ambientale del territorio del Golfo di Orosei e del Gennargentu).

1. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "È istituito d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2006, sono individuate, d'intesa con la regione Sardegna, le più adeguate forme di tutela ambientale del territorio del Golfo di Orosei e del Gennargentu. L'intesa può riguardare anche l'opportunità di affidare esclusivamente alla regione Sardegna l'istituzione e l'attuazione delle misure individuate";
b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 e al secondo periodo del comma 2";
c) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 e al secondo periodo del comma 2"».
1. 3.Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Cabras, Carboni, Maurandi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
Il comma 4 dell'articolo 35, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente disposizione.

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: all'articolo 34 con le seguenti: agli articoli 34 e 35.
1. 4.Guido Dussin, Parolo.

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1.Lion.

Sopprimerlo.
* 2. 2.Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Cabras, Carboni, Maurandi.