VIII Commissione - Marted́ 20 settembre 2005


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04737 Realacci: Bonifica ambientale dell'area industriale di Tito (PZ).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato dagli onorevoli interroganti Realacci e Molinari con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, riguardante gli interventi che il Governo intende promuovere per assicurare il sostegno economico alle imprese impegnate nell'azione di bonifica dell'area industriale di Tito, individuata con decreto 18 settembre 2001, n. 468 recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», si rappresenta quanto segue.
Innanzi tutto occorre precisare che mediante l'attuazione dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 è stato possibile assicurare contributi statali per i siti di bonifica di interesse nazionale.
Il suddetto articolo stabilisce che gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientali o occupazionali.
Il citato decreto n. 468, nato in attuazione della legge n. 426/98 «Nuovi interventi in campo ambientale», che individua i primi siti di bonifica di interesse nazionale, e della legge n. 388/2000 «legge finanziaria 2001» che prevede, tra l'altro, ulteriori siti di interesse nazionale, ha stanziato risorse destinate al concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Il regolamento ha, in particolare, individuato tali primi interventi, definendo quelli prioritari, ha determinato i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento e le relative modalità di trasferimento, ha disciplinato le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli interventi previsti, ha determinato i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti ed il riutilizzo delle risorse resesi disponibili. Per quanto attiene i soggetti beneficiari, sono altresì indicate le ipotesi di esclusione dal contributo pubblico dei soggetti privati.
Il regolamento prevede risorse pari a oltre 547 milioni di euro e la prima ripartizione di quelle disponibili per gli interventi prioritari.
Sono in corso le procedure per l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi di bonifica riguardanti i siti di interesse nazionale individuati successivamente al decreto n. 468/01, per i quali sono state già avviati gli interventi di bonifica previsti dal Programma Nazionale. Tali risorse rientrano nella disponibilità finanziaria complessiva per l'anno 2004 pari a 40 milioni di euro e per il 2005 pari a oltre 19 milioni di euro.
Per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati da amianto, poi, il Ministero ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93/2001 ha predisposto il decreto 18 marzo 2003, n. 101 recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto» che prevede lo stanziamento di risorse,


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per ogni regione, per gli interventi urgenti e indifferibili. Con decreto 12 giugno 2003 sono state impegnate le risorse stanziate dalla citata legge n. 93/2001, ed è stato contestualmente trasferito il 50 per cento delle stesse ai fini della realizzazione delle attività di mappatura. Il restante 50 per cento è stato assegnato in quota parte, con decreto 22 marzo 2004 per i primi interventi di bonifica da amianto di particolare urgenza, le cui risorse sono state in massima parte già trasferite con decreto 21 giugno 2004.
Si fa presente, infine, che un ulteriore fonte di finanziamento per la bonifica dei siti di interesse nazionale è prevista dal decreto 14 ottobre 2003 che disciplina le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione costituito dalle somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 349/349.
Per gli interventi di bonifica urgenti, per gli attuali 50 siti di bonifica di interesse nazionale individuati e per quei siti in cui è presente l'amianto nell'ambito della legge finanziaria 2006 sono state richieste risorse pari a 100 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
Si evidenzia che sono già state fornite in risposta al question time del 4 dicembre 2003 all'onorevole interrogante informazioni relative al Sito di Tito, in cui sono state, tra l'altro, indicate le risorse finanziarie concesse sulla base del citato decreto 468/2001 pari a 7,8 miliardi di vecchie lire. A favore della Regione Basilicata, inoltre, sono state trasferite dal giugno 2003 risorse pari a euro 166.011,60, per la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto e degli interventi di bonifica urgente di cui alla legge n. 93/2001.
Ad integrazione di quanto già comunicato, si fa presente nell'aprile 2005 è stato approvato dalla Conferenza di Servizi, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione relativo alle aree «Ex Liquichimica» predisposto dalla Regione Basilicata che ha, poi, individuato il Consorzio ASI di Potenza come Ente attuatore degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, di caratterizzazione e di bonifica delle predette aree.
Il Consorzio ASI, nel maggio 2005, ha comunicato al Ministero gli interventi di messa in sicurezza di emergenza concernenti la bonifica dell'area «ex Liquichimica» e del sito interessato dalle scorie siderurgiche nell'area assegnata alla «Lucana Trasporti» srl ed ha espresso ai soggetti coinvolti all'interno del Sito la propria disponibilità a redigere, a titolo gratuito, i piani di caratterizzazione.
Nella Conferenza di Servizi istruttoria del 27 luglio 2005, è stato definito l'elenco dei 98 soggetti obbligati alla caratterizzazione nonché l'elenco delle 67 aziende che hanno aderito all'iniziativa di delegare la caratterizzazione al Consorzio stesso. È bene precisare che tale adesione non comporterà alcuna delega in merito alla responsabilità civile e penale dei soggetti interessati.
Nella successiva Conferenza di Servizi decisoria del 2 agosto 2005 è stato stabilito di richiedere alle Aziende la presentazione, entro il mese di settembre, dei piani di caratterizzazione, dando priorità alle aziende limitrofe alla Daramic srl, in considerazione dell'elevato stato di contaminazione delle acque sotterranee da organoclorurati cancerogeni e alifatici clorurati.
In merito alle necessarie attività di messa in sicurezza delle acque di falda, la predetta Conferenza ha preso atto dei risultati delle analisi effettuate dalla Regione Basilicata, in corrispondenza dei 20 pozzi ubicati all'interno di tutto il perimetro del sito di interesse nazionale, ed ha richiesto alla Regione, ad ARPAB e ASL, di relazionare sull'attività di caratterizzazione e monitoraggio idrochimico su tutti i pozzi pubblici e privati, anche ad uso idropotabile.
È stato, inoltre, richiesto alla Regione e all'ARPAB, la presentazione di un progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, mirato ad un intervento in corrispondenza dei pozzi nei quali è stata rilevata una concentrazione superiore a 10 volte il limite ammissibile fissato nella All. 1 Tab. «acque sotterranee» del decreto n. 471/99.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04738 Vigni: Modalità di riorganizzazione dell'attività dell'APAT.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato dagli onorevoli Vigni e Bandoli con l'interrogazione a risposta immediata concernente la convocazione delle organizzazioni sindacali per il rilancio dell'attività dell'APAT si rappresenta quanto segue.
Come si è avuto modo di riferire in altra interrogazione, peraltro richiamata dagli stessi interroganti, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; pertanto, nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il Ministro ha emanato la direttiva nei confronti dell'Ente vigilato, conformemente alle disposizioni generali dettate dall'articolo 3, commi 1, e 14, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche, richiamate dal citato articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Tale direttiva costituisce, dunque, l'esercizio di un potere dovere nei confronti dell'Ente vigilato e va considerata quale ordinario strumento di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa, finalizzata alla migliore realizzazione degli obiettivi istituzionali.
Premesso tale quadro normativo di riferimento, la direttiva non interviene direttamente sulla struttura dell'Agenzia, la quale resta disciplinata dallo Statuto emanato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300/99, ma costituisce un atto di indirizzo al Direttore Generale, responsabile dell'organizzazione, per sollecitare e indirizzare i suoi poteri regolamentari in materia di organizzazione dell'Agenzia, intestati al medesimo dagli articoli 8 e 11 dello Statuto.
Pertanto, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, della «Direttiva generale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'APAT», le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro al Ministro, al fine di chiarire i contenuti della stessa direttiva.
Successivamente all'approvazione delle Norme di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, avvenuta in data 24 giugno 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ricevuto in data 5 luglio 2005 le organizzazioni sindacali, previa convocazione, in tale occasione le stesse sono state invitate a formulare eventuali osservazioni in merito alla nuova struttura dell'APAT.
Delle proposte pervenute se ne è tenuto conto nell'ultima stesura del regolamento la cui applicazione è in corso.