Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. C. 150 ed abb-B.
Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, secondo comma, dopo le parole: esigenze terapeutiche inserire le seguenti: anche con il consenso della vittima.
6. 1.Valpiana.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.
6. 2. Zanotti, Labate, Bimbi, Lucidi, Bolognesi, Magnolfi, Finocchiaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le donne, anche minorenni, o le madri di figlie minorenni, provenienti da paesi nei quali le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di sottrarre se stesse o le minori che accompagnano alle mutilazioni genitali, possono presentare istanza motivata alla polizia di frontiera, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, per il riconoscimento dello status di rifugiate.
6. 4. Magnolfi, Bimbi, Labate, Zanotti, Bolognesi, Lucidi, Finocchiaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis e a coloro che si sottraggono ai medesimi si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.
6. 3. Finocchiaro, Magnolfi, Bimbi, Lucidi, Labate, Bolognesi, Zanotti.