Mercoledì 14 settembre 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 9.40.
D.L. 162/2005: Misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
C. 6053 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento di conversione in legge del decreto legge n. 162 del 2005, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alle materie «organizzazione amministrativa dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia aministrativa» e «norme generali sull'istruzione» che, l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e n) della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Ratifica Accordo Italia-India di cooperazione scientifica e tecnologica.
C. 5974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, illustra i contenuti
del provvedimento, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Ratifica della Convenzione Italia-Algeria di assistenza giudiziaria civile e commerciale.
C. 5975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, illustra i contenuti del provvedimento, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Ratifica Accordo Italia-Svizzera sulla collaborazione scientifica e tecnologica.
C. 5888 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente, sostituendo il relatore, illustra i contenuti del provvedimento, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
D.L. 164/2005: Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica.
C. 6055 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento di conversione in legge del decreto legge n. 164 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche, facendo presente che le disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 del medesimo, concernenti le attività inerenti lo spettacolo, appaiono riconducibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 255 del 2004 e ribadito nella sentenza n. 285 del 2005, alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali», la cui disciplina è affidata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Osserva inoltre che, quanto alle disposizioni recate dall'articolo 1, il provvedimento in titolo appare volto a dare seguito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 285 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, nella parte in cui, a fronte dell'adozione di decreti ministeriali ed al compimento di atti a livello statale riguardanti imprese cinematografiche, organismi di valutazione e misure di sostegno al
settore cinematografico da un lato e definizione di modalità tecniche di attuazione delle misure di sostegno e di nomina della commissione per la cinematografia e della giuria per i premi di qualità dall'altro, non fosse prevista, rispettivamente, l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni. Fa presente a tale proposito che devono essere valutate favorevolmente le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 28 del 2004 al fine di prevedere l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti e degli atti precedentemente indicati. Rilevato, infine, che le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5 del decreto legge appaiono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», mentre quelle di cui agli articoli 2, 3 e 5 sembrano investire altresì il profilo dell' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettere s) e g) della Costituzione, rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ritiene che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).
Armonizzazione della normativa sul diritto allo studio.
Ulteriore nuovo testo C. 2113 Garagnani.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustrati i contenuti dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente, richiama il parere espresso il 20 gennaio 2005 sul precedente articolato, nell'ambito del quale era stata evidenziata, con l'apposizione di una specifica condizione, l'esigenza di procedere ad una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3, atteso che tale disposizione, nell'attribuire a un regolamento governativo la definizione delle modalità di erogazione dei buoni-scuola, in un ambito competenziale riconducibile alla materia «istruzione», appariva in contrasto con quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale il Governo può esercitare la potestà regolamentare solamente nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva in proposito che la Commissione di merito ha apportato modifiche volte ad accogliere la condizione sopramenzionata, provvedendo, in particolare, a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3, oltre che a riformulare, conseguentemente, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4. Fa quindi presente che la Commissione di merito, in sede emendativa, ha altresì preso atto della sentenza n. 423 del 2004 della Corte costituzionale, secondo la quale la disciplina dei contributi per la iscrizione a scuole paritarie è riconducibile alla materia «istruzione» attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed ha conseguentemente apportato un'apposita modifica al comma 4 dell'articolo 1, volta a sostituire il precedente e improprio riferimento ai livelli essenziali del diritto allo studio, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione con la più congrua previsione consistente nella definizione, da parte del provvedimento in esame, dei principi fondamentali in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ritenuto conclusivamente che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra i contenuti del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, facendo preliminarmente presente che le disposizioni dallo stesso recate concernono la materia del trasporto pubblico locale, ambito competenziale riconducibile, come anche espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005, alla potestà legislativa residuale che il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alle regioni. Ritiene, tuttavia, che, per ciò che concerne il profilo della corretta ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, debba essere presa in considerazione la finalità delle disposizioni recate dal provvedimento, le quali, come recita lo stesso comma 1 dell'articolo 1, appaiono principalmente volte ad «assicurare la tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale». Fa presente quindi il contenuto normativo del provvedimento, e in particolare degli articoli 2, 3, 4 e 7, appare effettivamente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, atteso che la sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale ha, tra l'altro, chiarito che gli interventi legislativi statali in materia di servizi pubblici locali rientrano nel predetto ambito competenziale nella misura in cui le relative disposizioni hanno carattere generale e disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo pertanto volte a stabilire un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. Rileva inoltre che l'articolo 5, nel prevedere, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale, consente di richiamare anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, secondo quanto disposto dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, laddove invece l'articolo 11, ai sensi del quale si dispone in ordine all'equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale, appare invece riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», rientrante anch'essa nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale, a norma della già richiamata lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Fa presente quindi che gli articoli 6 e 8 del provvedimento, in quanto volti a prevedere l'erogazione di un contributo statale alle regioni per l'effettuazione di investimenti volti al miglioramento e alla valorizzazione delle autostazioni, alla sostituzione di autobus e all'acquisto di altri mezzi a basso impatto ambientale, nonché alla istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un «Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale», configurano interventi finanziari dello Stato in un ambito competenziale, il «trasporto pubblico locale», che, come già evidenziato, risulta riservato, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa residuale delle regioni. In proposito, sebbene una consolidata giurisprudenza costituzionale abbia chiarito, in via generale, l'illegittimità, nell'ambito del nuovo titolo V della Costituzione, di finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni e di fondi settoriali di finanziamento di attività regionali, anche in favore di privati, fa tuttavia presente che nella sentenza n. 222 del 2005 la Corte Costituzionale ha invece precisato le condizioni alle quali sono ammissibili finanziamenti statali che intervengono nel
settore del trasporto pubblico locale. Sulla base di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, nella quale segnalare alla Commissione di merito l'esigenza che, ai fini dell'emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti, a norma dell'articolo 6, commi 1, secondo periodo e 3, secondo periodo del provvedimento in esame, la ripartizione alle regioni delle risorse finanziarie statali per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, la definizione della dotazione del Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale, sia prevista una procedura d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, come rilevato dalla stessa sentenza n. 222 del 2005 della Corte Costituzionale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 7).
Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Ulteriore nuovo testo C. 5133 Deodato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustrati i contenuti dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente, richiama il parere reso il 16 giugno 2005, sia con riguardo agli ambiti competenziali ai quali il provvedimento appare riconducibile, sia con riferimento alla condizione ivi recata, con la quale questo Comitato aveva rappresentato l'esigenza di procedere alla soppressione dell'articolo 2, atteso che tale disposizione, rimettendo a un decreto del Ministro delle attività produttive la definizione dei requisiti e delle modalità di rilascio del certificato professionale aggiuntivo ivi previsto, appariva in contrasto con quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie in cui esercita una competenza legislativa esclusiva. Rileva in proposito che la Commissione di merito, in luogo di una soppressione del citato articolo 2, ha optato per una sua modifica, ai sensi della quale viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi «di concerto» con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di principi e indirizzi finalizzati ad assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale siano omogenee su tutto il territorio nazionale. Fa presente che tale strumento appare coerente con i principi costituzionali vigenti in materia di esercizio delle funzioni amministrative da parte dello Stato in presenza di un'esigenza di gestione unitaria, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e, conseguentemente, propone di esprimere parere favorevole con una osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito di valutare l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 2, di prevedere che, ai fini dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto alla definizione dei principi ed indirizzi in materia di modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 13 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sia prevista una specifica intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e non un mero concerto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 8).
Istituzione della retribuzione sociale.
C. 872 Bertinotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione).
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge n. 872, adottata come testo base della Commissione di merito, facendo presente che le disposizioni dalla stessa recate appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «previdenza sociale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e o), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva inoltre che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 incidono sulla materia «formazione professionale», che è da ritenersi riservata alla potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, definendo indirizzi cui le regioni devono attenersi nella definizione dei programmi di aggiornamento professionale. Sulla base di tali considerazioni, propone di esprimere un parere favorevole con una condizione volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 9).
Istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco.
Nuovo testo C. 3204-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, illustrati i contenuti del nuovo testo della proposta di legge in titolo, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera dei deputati e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato, richiama il parere favorevole reso, il 17 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, nel quale si era evidenziato che le disposizioni dallo stesso recate apparivano riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, oltre che formulate sotto in forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ritenuto che, anche con riferimento al nuovo testo risultante dalle modifiche successivamente apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 10).
Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni.
Ulteriore nuovo testo C. 4129 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustrati i contenuti dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, richiama il parere favorevole già reso il 5 maggio 2005 sul precedente articolato, nel cui ambito si era rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»,
che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che, anche con riferimento alle modifiche da ultimo apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 11).
La seduta termina alle 10.
Mercoledì 14 settembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato.
C. 2620 Soro, C. 2712 Fontana, C. 3304 Soda, C. 3560 Gazzara, C. 5613 Benedetti Valentini, C. 5651 Nespoli, C. 5652 Nespoli, C. 5908 Benedetti Valentini e C. 6052 Benedetti Valentini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2005.
Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sono stati presentati nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta odierna, unitamente alle proposte emendative precedentemente presentate (vedi allegato 12). Avverte in proposito che le modalità di esame degli emendamenti saranno definite in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.40.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 204 Cima, C. 974 Russo Spena, C. 1463 Turco, C. 4327 Diliberto, C. 4388 Mantini, C. 4396 Cè, C. 4492 Mascia, C. 4562 D'Alia, C. 4678 Realacci, C. 4722 Sinisi e C. 4966 Ruzzante.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione riprende l'esame del provvedimento, dopo la deliberazione del rinvio in Commissione adottata dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 2005.
Isabella BERTOLINI (FI), relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale procedere ad un approfondimento e ad un confronto delle posizioni dei diversi gruppi sulle questioni oggetto del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.
Donato BRUNO, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ordinamento della polizia locale.
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone, C. 3198 Di Teodoro, C. 3434 Ricciotti, C. 4560 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4893 Saia e C. 5541 Cè.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2005.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il deputato Cristaldi, relatore sul provvedimento in titolo, ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 13), predisposta a seguito delle riunioni del Comitato ristretto, che potrà essere sottoposta, nella seduta di domani, all'esame della Commissione ai fini della sua eventuale adozione come testo base per il seguito dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.10, dalle 15.30 alle 15.40 e dalle 19.55 alle 20.
Mercoledì 14 settembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Maurizio Balocchi.
La seduta comincia alle 15.50.
Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 526.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2005.
Riccardo MIGLIORI (AN), relatore, rileva preliminarmente che le audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri, 13 settembre 2005, hanno contribuito a fare chiarezza su taluni aspetti problematici relativi dallo schema di decreto legislativo in esame che, nel suo complesso, dà comunque conforme attuazione ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Intende fare riferimento, in primo luogo, all'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un inquadramento dei funzionari operativi diplomati che sia tale da consentirne l'effettiva valorizzazione, anche sotto il profilo del percorso di carriera, eventualmente mediante l'istituzione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento. Fa presente quindi che un secondo elemento che meriterebbe attenzione è costituito dall'effettiva necessità di fare riferimento, all'articolo 5, comma 2, alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in considerazione dei possibili effetti negativi che potrebbero derivare a carico del personale volontario dei vigili del fuoco. Ritiene altresì che un approfondimento debba riguardare poi le modalità con le quali l'emanando decreto legislativo intenda affrontare la questione del «tempo di lavoro» per le funzioni dirigenziali. Conclusivamente, ritenuto che il passaggio al regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco debba essere accompagnato da un impegno concreto sui temi della modernizzazione e della garanzia di congrui percorsi di carriera, da affrontare anche mediante l'adozione di ulteriori interventi finanziari, propone di esprimere un parere favorevole con tre osservazioni concernenti le questioni sopra evidenziate (vedi allegato 14).
Il Sottosegretario Maurizio BALOCCHI, esprime l'avviso favorevole del Governo
rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che nella seduta di domani, giovedì 15 settembre si potrà procedere alla votazione della proposta di parere, così da consentire ai componenti della Commissione di approfondirne opportunamente i contenuti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.