Commissioni Riunite II e XII - Resoconto di giovedì 21 luglio 2005


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SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
C. 150-3282-3867-3884-4204/B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Anna Maria LEONE (UDC), relatore per la XII Commissione, fa presente che il testo unificato in esame, recante Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato con alcune limitate modifiche il 6 luglio scorso, torna all'esame della Camera in seconda lettura.
Prima di illustrarne il contenuto e in particolare le modifiche introdotte dal Senato, ricorda, in relazione all'iter del provvedimento, che nell'ottobre 2002 la Commissione giustizia della Camera, in sede referente, ha iniziato l'esame delle proposte di legge C. 150, 3282 e 3884.
Successivamente, a seguito di un conflitto di competenza sollevato da parte della XII Commissione, è stato assegnato alle Commissioni riunite giustizia ed affari sociali l'esame delle sopraccitate proposte, alle quali sono state abbinate le proposte C. 3867 e C. 4204.
L'esame presso le Commissioni riunite, iniziato nel dicembre 2003, si è quindi concluso nel maggio 2004.
Passando ora all'illustrazione del testo in esame, osserva che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, dettano disposizioni riguardanti, rispettivamente, le finalità del provvedimento, la promozione ed il coordinamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, di attività per la prevenzione ed il sostegno alle vittime delle pratiche di mutilazione genitale femminile, lo svolgimento di campagne informative con lo stesso scopo, ad opera del Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province


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autonome, la formazione specifica del personale sanitario e l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un numero verde destinato a ricevere segnalazioni ed a fornire informazioni. Tali disposizioni, che vertono su materie principalmente di competenza della XII Commissione, non sono state modificate dal Senato, se non nella parte relativa all'anno di decorrenza, cioè il 2005, delle spese recate.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato, esse riguardano prevalentemente le disposizioni penali e quindi materie di competenza della Commissione giustizia, e pertanto fa presente che verranno illustrate dal relatore per tale Commissione.
In proposito, ritiene però opportuno solo rammentare che il Senato, nel modificare la disposizione relativa alle sanzioni accessorie (ex articolo 9, comma 1, della proposta di legge licenziata dalla Camera), stabilisce che all'esercente la professione sanitaria che sia stato condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 583-bis (e cioè per il reato di mutilazioni degli organi genitali femminili), si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni (in precedenza era prevista l'interdizione per dieci anni). Viene inoltre prescritto che della sentenza di condanna sia data comunicazione all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri.
Inoltre, il Senato ha soppresso il comma 2 del medesimo articolo 9 del testo licenziato dalla Camera, riguardante l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria nei confronti di chi riceva denaro od altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale.
Gli articoli 7 ed 8, non modificati dal Senato, riguardano, rispettivamente, l'elaborazione, nell'ambito dei programmi di cooperazione condotti dal Ministero Affari Esteri, di progetti di formazione ed informazione intesi a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile nei Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto continuano ad essere praticate, e l'applicazione di sanzioni amministrative all'ente nella cui struttura è commesso il delitto o che comunque è utilizzato alo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopraccitati.
Il Senato ha, infine, modificato le norme sulla copertura finanziaria del provvedimento, aggiornandole ai tempi necessari per l'approvazione dello stesso.
In conclusione, esprime l'auspicio che il provvedimento in esame possa essere approvato al più presto, rappresentando senza dubbio una legge di civiltà.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, rileva che per quanto di competenza della Commissione giustizia, il Senato ha introdotto alcune modifiche all'articolo 6, relativo al reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 583-bis del codice penale viene punito con la reclusione da quattro a dodici anni - anziché con la reclusione da sei a dodici come in precedenza previsto -, chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Esprime poi perplessità sulla esclusione, sia nel comma 1 che nel comma 2 dell'articolo 583-bis - riguardante le fattispecie di lesioni agli organi genitali diverse dalla mutilazione - della specificazione che il reato sussiste anche in presenza del consenso della vittima.
Le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 583-bis prevedono l'aumento di un terzo della pena applicabile oltre che - come già previsto in precedenza - quando le pratiche siano commesse a danno di un minore, anche qualora il fatto sia commesso a fini di lucro.
Modifiche della formulazione della fattispecie sono infine state apportate all'ultimo comma dell'articolo 583 bis, riguardante la punibilità dei fatti commessi all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.


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Il Senato ha inoltre trasformato nell'articolo 583-ter del codice penale, come già ricordato, la previsione in precedenza contenuta nel comma 1 dell'articolo 9 della proposta di legge licenziata dalla Camera, apportandovi anche alcune modifiche: Viene infatti previsto che all'esercente la professione sanitaria che sia stato condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 583-bis (e non quindi che abbia commesso i delitti citati), si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni, mentre in precedenza era prevista l'interdizione per dieci anni. Viene inoltre prescritto che della sentenza di condanna sia data comunicazione all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri.
Il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta modifiche di formulazione letterale all'articolo 604 codice penale, relativo al fatto commesso all'estero.
Per il commento agli altri articoli della proposta di legge in esame, richiama, infine, le considerazioni già svolte dal relatore per la XII Commissione.

Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO si augura, a nome del Governo, che il provvedimento possa essere approvato rapidamente, anche in considerazione del fatto che è ormai da lungo tempo all'esame del Parlamento e che è volto a contrastare un reato che, pur essendo poco conosciuto dalla gran parte dei cittadini, è però altamente spregevole e ben noto agli operatori.
Osserva, quindi, che le modifiche introdotte dal Senato sono condivisibili, anche quelle che hanno eliminato il riferimento al consenso della vittima: esse sono, infatti, volte a non dare adito a dubbi circa la disponibilità o meno dei relativi diritti in capo alla vittima. Inoltre, dopo aver fatto altresì presente che vi è un'analogia con il reato di tratta di persone dove l'esclusione dell'efficacia scriminante del consenso non è stata esplicitata, rileva che comunque non sembra potervi essere il consenso dell'interessata, che nella maggior parte dei casi è una bambina, e che, anche quando tale consenso c'è, è piuttosto il frutto di una coercizione esercitata dai genitori. Per tali motivi il Senato ha ritenuto opportuno sopprimere tale riferimento.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, anche in considerazione delle osservazioni del sottosegretario, ricorda come il rilievo da attribuire al consenso della vittima sia stato un tema ampiamente dibattuto durante l'esame del provvedimento in prima lettura dalle Commissioni riunite.
Pertanto ritiene che sul punto debba valere l'interpretazione per la quale il consenso della vittima comunque non rilevi ai fini della configurabilità del reato in esame; qualora ciò fosse chiaro, non avrebbe obiezioni alla scelta operata dal Senato di sopprimere il riferimento al consenso della vittima.

Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO sottolinea che vi è comunque la norma di carattere generale che esclude che il consenso della vittima possa rilevare nella configurabilità dei reati per atti di disposizione del proprio corpo vietati dalla legge.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.