VIII Commissione - Marted́ 21 giugno 2005


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ALLEGATO

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. (C. 5470, C. 5638 e C. 5891).

PROPOSTA DI

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL
COMITATO RISTRETTO

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.