VIII Commissione - Resoconto di marted́ 31 maggio 2005


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SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Francesco Nucara, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge n. 36 del 1994 in materia di gestione delle acque nei comuni montani.
C. 5568 Parolo e C. 5829 Zanetta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 18 maggio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 18 maggio 2005, la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge in titolo e che il relatore, in tale occasione, ha prospettato l'opportunità di procedere all'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del Regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Ermete REALACCI (MARGH-U), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti delle proposte di legge in esame, rileva l'opportunità di svolgere alcuni approfondimenti nel merito, al fine di non vanificare l'impianto della «legge Galli». In tal modo, si potrebbe pervenire alla predisposizione di un testo condiviso anche dai deputati di opposizione. Ricorda che, nella seduta del 18 maggio 2005, anche il collega


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Banti si era espresso in questo senso. Dichiara, quindi, a nome del suo gruppo la disponibilità a sottoscrivere una richiesta di trasferimento alla sede legislativa in ordine a un testo sul quale si sono svolti tutti gli approfondimenti necessari. Ritiene, infine che, nell'attuale convulsa fase dei lavori parlamentari, sia opportuno portare avanti e concludere l'esame dei provvedimenti sui quali si registri un orientamento condiviso da parte di tutti i gruppi.

Ugo PAROLO (LNFP) ribadisce la necessità di affrontare determinati aspetti problematici dei due provvedimenti in esame, come già evidenziato nella seduta del 18 maggio 2005. A tale riguardo, i rilievi del collega Banti, a suo avviso, vanno nella direzione di un miglioramento delle proposte di legge. Ritiene possibile, pertanto, l'avvio di un confronto nel quale possano essere tenuti in considerazione i suggerimenti dei colleghi e possa essere approvato un testo unificato, che non stravolga l'impianto della «legge Galli» al fine di non incorrere in problemi di compatibilità con la legislazione comunitaria. Sarebbe a tal fine opportuno, come già preannunciato dal Presidente nella precedente seduta, svolgere un'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di acquisire gli elementi conoscitivi sulla materia in esame.
Segnala che i provvedimenti in titolo intendono rispondere alle richieste dei piccoli comuni relativamente a una maggiore convenienza nella gestione integrata del ciclo delle acque, in quanto spesso nei territori poco urbanizzati si registrano situazioni di inefficienza con costi esorbitanti. Tale regime speciale si tradurrebbe nella facoltà offerta ai piccoli comuni di aderire o meno alla gestione unica del servizio idrico integrato. Fa presente, al riguardo, che già attualmente alcune leggi regionali prevedono la possibilità di più gestioni separate, che fanno capo a un unico ambito territoriale ottimale. Ricorda che l'impatto delle proposte di legge è limitato quanto alle popolazioni interessate (800 mila abitanti), ma considerevole per la vastità del territorio, posto che si tratterebbe di una superficie pari a 25 mila chilometri quadrati.
Richiama la necessità di non stravolgere l'impianto della «legge Galli» soprattutto per quanto concerne il ruolo di programmazione attribuito dalla medesima agli ambiti territoriali ottimali.
In conclusione, ritiene che si possa pervenire a un testo unificato condiviso dai gruppi di maggioranza e di opposizione nell'ambito di un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore si era soffermato sull'opportunità che il Parlamento non interrompesse la sua attività legislativa durante l'attuazione della delega. A suo avviso, non si determina una situazione di inconciliabilità tra l'esame delle proposte di legge e l'attuazione della «delega ambientale» da parte del Governo. Fa presente, anzi, che la Commissione nel corso dell'esame potrebbe svolgere utili riflessioni, dalle quali potrebbero conseguire importanti spunti per l'attività che il Governo sta svolgendo. Tali suggerimenti, che potrebbero esser definiti in esito a una fase istruttoria più avanzata, potrebbero anche tradursi in segnalazioni al Governo nella fase di predisposizione dei decreti delegati ovvero essere inclusi nei pareri che la Commissione sarebbe chiamata a esprimere sui medesimi decreti, qualora fossero emanati. È opportuno, quindi, che la Commissione proceda agli opportuni approfondimenti nell'istruttoria dei due provvedimenti avvalendosi, altresì, dei contributi che potranno essere forniti dallo svolgimento di alcune audizioni, in primo luogo di quella del Ministro Matteoli, il quale ha peraltro trasmesso alla Commissione una lettera nella quale si dà conto dello stato di attuazione della «delega ambientale».

Ermete REALACCI (MARGH-U) reputa insufficienti i contenuti della lettera, testé richiamata dal Presidente. Rinviando ulteriori considerazioni all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preannuncia che richiederà lo


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svolgimento di un'audizione del Ministro Matteoli sullo stato di attuazione della «delega ambientale».

Il Viceministro Francesco NUCARA rileva la necessità che, nella predisposizione di un testo unificato, il Comitato ristretto tenga conto delle attuali difficoltà di svolgere una gara d'appalto per la gestione di un ambito territoriale ottimale. Tali difficoltà sono diverse tra Nord e Sud; in particolare, al Sud oggettivamente si registra una situazione più complessa. È opportuno, inoltre, che si tenga conto della necessità di trovare un equilibrio complessivo nella gestione degli ambiti territoriali ottimali. È quindi necessario valutare con attenzione la possibilità di attribuire ai piccoli comuni la facoltà di distaccarsi dalla gestione unitaria integrata del ciclo delle acque. Con riferimento a eventuali osservazioni e suggerimenti da recepire nei decreti delegati attuativi della legge n. 308 del 2004, ritiene che si debba valutare attentamente quanto verrà proposto dal Parlamento in esito ai lavori istruttori. È convinto, comunque, che il Governo potrà recepire le osservazioni del Parlamento una volta che verrà chiarita la relazione tra il provvedimento in esame e la «legge Galli». Si tratta di un problema serio che anche la prospettata audizione del Ministro potrà contribuire a risolvere.

Il sottosegretario Guido VICECONTE segnala le situazioni di abbandono e di dissesto idrogeologico nelle quali versano alcuni comuni montani. Fa presente che tali comuni non sono autonomi per quanto concerne la gestione delle acque: ciò vale, ad esempio, per le acque reflue. Pur apprezzando quindi i contenuti delle proposte di legge in esame, ritiene che si debbano svolgere le opportune valutazioni alla luce della complessità delle questioni esistenti.

Egidio BANTI (MARGH-U) precisa che è intenzione del suo gruppo non scardinare l'impianto della «legge Galli» tanto che gli emendamenti, che verranno presentati, modificheranno solo limitate parti della legge. Tali proposte emendative hanno, anzi, l'obiettivo di superare alcuni problemi di applicazione della legge, tenuto conto delle specificità del territorio. Ritiene, quindi, che con qualche aggiustamento si possa pervenire a un testo condiviso.

Fabrizio VIGNI (DS-U) rileva l'opportunità che vengano risolte due questioni: la prima riguarda il riconoscimento delle specificità territoriali senza alterare l'impianto della «legge Galli», la seconda concerne il rapporto tra il contenuto dei provvedimento in esame e l'attuazione della «delega ambientale». A questo proposito, ritiene che l'audizione del Ministro Matteoli potrebbe rappresentare un'utile occasione per fare il punto sull'attuazione complessiva della delega citata.

Pietro ARMANI, presidente, rileva l'importanza di un intervento legislativo in questa materia per fare in modo che le popolazioni dei piccoli comuni montani non abbandonino i territori di appartenenza, ma possano trovare in essi occasioni di sviluppo. Richiama, a tale proposito, l'esempio di un comune facente parte del Parco nazionale del Gran Paradiso di cui ha preso coscienza nel corso di una missione della Commissione. Si augura quindi che il Comitato ristretto da nominare possa svolgere un approfondito lavoro istruttorio anche in collaborazione con il Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 maggio 2005, si è convenuto sull'opportunità di non concludere l'esame preliminare nella seduta odierna, bensì di dedicare un'ulteriore seduta a tale esame, prima di procedere all'eventuale nomina di un Comitato ristretto.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.
Nuovo testo C. 4342 Brusco.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 febbraio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 16 febbraio 2005, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo e che il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere. Al riguardo, fa presente che il Presidente della V Commissione, con lettera in data 19 maggio 2005, ha comunicato che la stessa Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, la predisposizione della relazione tecnica. Ritiene, pertanto, opportuno sospendere, per il momento, l'esame del provvedimento, in attesa del parere della V Commissione, anche in considerazione della prospettata possibilità di trasferire il progetto di legge alla sede legislativa.

Antonio MEREU (UDC), relatore, auspica che la relazione tecnica possa essere predisposta al più presto, affinché la Commissione bilancio esprima il prescritto parere in considerazione della prospettata richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Ermete REALACCI (MARGH-U) si associa a quanto testé auspicato dal relatore. Conferma la disponibilità del suo gruppo a sottoscrivere la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, in quanto il testo in esame è condivisibile grazie al lavoro istruttorio svolto dal relatore.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Francesco Nucara.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 488.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha comunicato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha fatto presente che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega per l'emanazione dello schema di decreto legislativo in titolo, la richiesta di parere parlamentare non è corredata del prescritto parere della Conferenza Unificata. Segnala che il Presidente della Camera, pertanto, pur avendo proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiama l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Gregorio DELL'ANNA (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2002/95/CE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la direttiva 2002/96/CE, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE, riguardante la


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gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (cosiddetti RAEE). Il ritardo dell'Italia nel recepimento di tali direttive, il cui termine è scaduto il 13 agosto 2004, ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione a livello comunitario. Rileva che l'emanazione del provvedimento in esame è particolarmente opportuna, oltre che da tempo attesa dal mondo produttivo.
Nell'illustrare il contenuto delle disposizioni, ricorda che, conformemente all'articolo 1, lo schema di decreto è finalizzato a prevenire la produzione di RAEE e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del decreto, mentre l'articolo 3 elenca le definizioni previste dalle direttive nonché ulteriori definizioni opportune al fine di un sistematico recepimento delle direttive medesime. In particolare, viene introdotta la distinzione tra RAEE domestici e professionali e tra RAEE storici (che derivano da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) e non storici. L'articolo 4 prevede l'incentivazione da parte dello Stato di modalità di progettazione e fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che privilegino il recupero, il riciclaggio e il reimpiego dei RAEE. L'articolo 5 reca disposizioni per il recepimento della direttiva 2002/95, mentre l'articolo 6 individua nella raccolta separata la prima fase della gestione dei RAEE, ponendo obblighi a carico dei comuni, dei distributori e dei cittadini, per quel che riguarda i RAEE domestici, e a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome per i RAEE professionali.
Segnala che la seconda fase del ciclo di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 7, prevede il ritiro e l'invio ai centri di trattamento dei RAEE raccolti da parte dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome. Ai sensi degli articoli 8 e 9, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono, altresì, tenuti a organizzare entro il 13 agosto 2005 sistemi per il trattamento e il recupero dei RAEE.
Fa presente che l'articolo 9 prevede il raggiungimento di una serie di obiettivi in materia di recupero, riciclaggio e reimpiego dei RAEE. Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano invece il finanziamento delle operazioni di trasporto ai centri di trattamento e recupero dei RAEE. Gli oneri relativi a tali operazioni sono sempre a carico del produttore nel caso di RAEE domestici (storici e non), di RAEE professionali non storici e nel caso di apparecchiature di illuminazione, mentre nel caso di RAEE professionali storici l'onere ricade sul detentore in determinati casi.
Rileva che gli impegnativi obiettivi di raccolta selettiva e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche richiedono una specifica attività di informazione e sensibilizzazione della comunità e degli utenti finali di questo genere di beni. A tale proposito, l'articolo 13 pone a carico del produttore l'obbligo di fornire una serie di informazioni sia agli utenti sia a favore dei centri di trattamento e recupero dei RAEE, mentre gli articoli 14 e 15 istituiscono un registro dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE, che viene aggiornato da un apposito Comitato di vigilanza e controllo e che contiene l'elenco dei produttori che immettono sul mercato apparecchiature elettroniche e i dati relativi alle apparecchiature immesse sul mercato, a quelle recuperate, riciclate e reimpiegate.
Avverte che l'articolo 17, comma 1, prevede che le informazioni contenute nel registro siano riportate in una relazione trasmessa alla Commissione europea, mentre il comma 2 dell'articolo 17 prevede la trasmissione alla Commissione stessa anche di una relazione sull'attuazione del decreto. Gli articoli 16, 19 e 20 recano rispettivamente le disposizioni sanzionatorie, quelle finanziarie e quelle transitorie. Le procedure per la modifica degli allegati sono descritte all'articolo 18.
Nel preannunciare un orientamento positivo sul provvedimento all'esame della Commissione, rileva che alcune parti del medesimo potrebbero essere meglio chiarite, in quanto suscettibili di creare dubbi di compatibilità comunitaria. In particolare,


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l'articolo 4 che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 2002/96, non specifica le misure per incoraggiare modalità di progettazione e fabbricazione che privilegino il recupero, il reimpiego e il riciclaggio dei materiali elettronici, rinviando nel comma 2 a successivi provvedimenti ministeriali. Rileva, inoltre, che l'articolo 6 pone a carico del detentore il costo della resa a un centro di raccolta, o al distributore di un RAEE, invece l'articolo 5 della direttiva 2002/96 sembra escludere tale eventualità. Gli articoli 10, 11 e 12 dello schema di decreto non indicano la data entro la quale dovranno essere i produttori a garantire il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento e recupero dei RAEE, mentre gli articoli 8 e 9 della direttiva indicano espressamente il 13 agosto del 2005. Fa presente che l'articolo 10 dello schema di decreto prevede, al comma 4, che il finanziamento della gestione di rifiuti derivanti da apparecchiature di illuminazione sia sempre a carico dei produttori, sia in caso di RAEE domestici che in caso di RAEE professionali, storici e non. La direttiva 2002/96 prevede però che nel caso di RAEE professionali storici il finanziamento della gestione è a carico del detentore quando non vi sia sostituzione dell'apparecchiatura con una nuova di tipo equivalente. Su tali profili di compatibilità con la disciplina comunitaria ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Ritiene che ulteriori valutazioni dovranno essere compiute, inoltre, in ordine al coordinamento con la disciplina vigente, in quanto lo schema di decreto incide su una materia, che in parte è già stata disciplinata dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto «decreto Ronchi»). A tale riguardo, piuttosto che prevedere la non applicazione delle norme del presente schema di decreto ai beni durevoli elencati all'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sarebbe preferibile abrogare esplicitamente tale disposizione.
Segnala l'opportunità, inoltre, di svolgere approfondimenti volti ad accrescere la chiarezza del testo del provvedimento, per i quali rinvio alla dettagliata documentazione predisposta dagli uffici.
In conclusione, senza entrare ulteriormente nel merito dello schema di decreto legislativo, si riserva di presentare una specifica proposta di parere, che recepisca i suddetti rilievi, dopo avere acquisito eventuali elementi che emergeranno dal dibattito in Commissione e dall'eventuale audizione degli organismi più rappresentativi del mondo produttivo e professionale del settore, non appena pervenuto il parere delle Conferenza unificata.

Il Viceministro Francesco NUCARA esprime apprezzamento per la relazione svolta e per il metodo proposto. Si riserva, quindi, di intervenire nel seguito dell'esame del provvedimento.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Francesco Nucara.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00630 Paroli: Disciplina di consorzi di riciclaggio e recupero.
(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Adriano PAROLI (FI), nell'illustrare la risoluzione in titolo, avverte che con essa viene riproposto un tema già affrontato nell'ambito dell'esame della «delega ambientale». Ricorda l'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assoggetta tutti i produttori di beni in polietilene ad una medesima disciplina, finalizzata a ridurre


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il flusso dei rifiuti di tale materiale attraverso l'avvio ad attività di riciclaggio e il pagamento da parte dei produttori di un contributo per il riciclaggio medesimo. L'articolo 44 dello stesso decreto, però, esonera i produttori di beni durevoli dal pagamento di tale contributo. Al riguardo, fa presente che per convenzione sono stati inclusi nella categoria di beni durevoli tutti quelli aventi una durata di dieci anni senza tenere conto, a suo avviso, delle notevoli differenze nelle caratteristiche di tali materiali. Segnala che tale situazione ha generato numerose controversie di carattere giudiziario. Peraltro, sono state accolte alcune richieste di esonero dal pagamento del contributi relativamente ai produttori di componenti in polietilene per le autovetture, mentre non è stata accolta la richiesta dei produttori delle tubazioni in polietilene, che hanno una durabilità di cinquanta anni. Reputa non accettabile, pertanto, che si considerino alcuni beni durevoli e altri no, perché questo determina gravi ripercussioni sulla concorrenza.
Ribadisce la necessità che il Governo si impegni affinché venga individuata una soluzione al problema del contributo ambientale e vengano adottate iniziative normative nel senso richiesto dalla risoluzione. In tale quadro, il Governo potrebbe avvalersi della «delega ambientale» per rivedere le norme per l'adesione obbligatoria ai consorzi, introducendo il principio della volontarietà.

Il Viceministro Francesco NUCARA ritiene, in linea generale, di poter condividere i contenuti e le finalità degli impegni previsti nella risoluzione, finalizzati a creare una equa e chiara disciplina giuridica in un settore oggi disciplinato, per contro, da una normativa che, proprio per la sua scarsa comprensibilità, ha dato luogo ad un rilevante contenzioso. Infatti, l'originaria versione del decreto legislativo n. 22 del 1997, all'articolo 48, aveva introdotto un riferimento omnicomprensivo di tutti i beni di polietilene, con la sola eccezione degli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, riferimento che ha trovato poi un correttivo nell'articolo 1, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha aggiunto, fra le eccezioni, anche i beni di cui all'articolo 44 (beni durevoli) ed i rifiuti di cui agli articoli 45 (sanitari) e 46 (veicoli a motore e rimorchi).
Aggiunge, inoltre, che l'Unione europea, sulle due materie specifiche dei veicoli a motore e sui rifiuti elettrici ed elettronici (comprensivi anche di tutta la tematica dei beni durevoli) ha emanato due specifiche direttive che hanno già trovato recepimento (quella sui veicoli a motore) o stanno per avere recepimento (quella sui beni durevoli) nell'ordinamento interno.
Relativamente agli impegni proposti con la risoluzione, precisa che, per quanto riguarda i primi due, il Governo concorda sull'opportunità di graduare gli eventuali contributi da applicare ai beni di polietilene, in funzione della loro durabilità. È chiaro che le attività dei vari consorzi, che si troveranno ad operare nel settore in questione, dovranno riguardare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di beni di polietilene ed in tale ottica assume indubbiamente rilevanza la cadenza temporale della produzione dei rifiuti da tali beni. Il Governo è impegnato, altresì, ad approfondire la possibilità di poter trovare in tempi rapidi una soluzione che consenta di graduare, nel breve periodo, i contributi da applicare sui vari tipi di beni di polietilene, correlandoli alla loro durabilità.
In merito al terzo impegno, fa presente che la disciplina dell'articolo 44 del citato decreto n. 22 del 1997 sta già trovando correttivi ed integrazione nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui rifiuti elettrici ed elettronici. In merito al quarto impegno, osserva che la normativa in fieri, connessa alla delega ambientale, sta già definendo una disciplina volta a conferire una adesione volontaria ai vari consorzi oggi obbligatori, fra cui il Polieco, per garantire le regole di concorrenza che devono caratterizzare il mercato e non discriminare i settori produttivi; in tal senso, concorda


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che i consorzi debbano porsi come erogatori di servizi e non come fattori di distorsione di concorrenza.
In conclusione, esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in titolo.

Egidio BANTI (MARGH-U) ritiene che sulla materia in esame, anche alla luce della complessità del quadro di riferimento, sia necessario fare chiarezza. In particolare, in ordine al quarto punto del dispositivo della risoluzione, rileva l'opportunità di approfondire la questione connessa alla revisione della normativa sull'obbligatorietà di adesione ai consorzi, posto che non viene chiarito a quale disciplina verranno sottoposti i produttori che non aderiranno ai consorzi medesimi. Su tale punto è opportuno acquisire ulteriori elementi prima di prendere una decisione definitiva, ponendo dei «paletti» all'azione del Governo. Per tale ragione, dichiara che, ove i presentatori insistessero per la votazione della risoluzione, si asterrà.

Adriano PAROLI (FI), rileva che la risoluzione si prefigge di indirizzare in maniera rafforzata l'azione del Governo affinché proceda alla revisione della disciplina in materia di obbligatorietà di adesione ai consorzi. Per tale ragione, reputa infondate le preoccupazioni del collega Banti. Ringraziato il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, rileva che gli elementi forniti in ordine ai primi due punti del dispositivo della risoluzione sono decisivi. Insiste, quindi, affinché si proceda alla votazione della risoluzione.

Pietro ARMANI, presidente, assicura che la risoluzione, sulla quale il Governo ha espresso il suo orientamento favorevole, impegna il Governo ad adottare iniziative normative, se del caso avvalendosi della delega ambientale, ma non prefigura alcuna soluzione definitiva e vincolante. Per tali motivi, ritiene che la Commissione possa procedere alla deliberazione di competenza, riservandosi di valutare le soluzioni che saranno individuate dal Governo in sede di parere sui decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 308 del 2004.

La Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 maggio 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.