VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 18 maggio 2005


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RISOLUZIONI

Mercoledì 18 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00615 Stradella: Norme tecniche per l'edilizia in materia di inquinamento acustico.
(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione.

Francesco STRADELLA (FI) illustra la risoluzione in titolo, rilevando che, dopo l'approvazione della legge n. 447 del 1995, che ha dettato una «disciplina quadro» in materia di inquinamento acustico, è stato emanato il DPCM 15 dicembre 1997, recante i requisiti acustici passivi degli edifici, mentre rimane, al momento, inattuata la parte applicativa di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con specifico riferimento alla determinazione dei criteri di progettazione e


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costruzione «conformi» alle prescrizioni del citato DPCM del 1997. Si tratta di una situazione che sta creando un grave imbarazzo nel settore immobiliare, in quanto, in assenza di norme certe, non sussistono le condizioni per realizzare costruzioni che siano, senza alcun dubbio, conformi ai valori acustici di riferimento.
Osserva quindi che, di fronte all'incertezza della disciplina attuativa, possono verificarsi sul territorio situazioni di estrema difficoltà per il sistema delle imprese, soprattutto di quelle edili, in particolare laddove l'autorità giudiziaria dimostra un'attenzione molto marcata in ordine al rispetto dei valori di inquinamento acustico, sia pure nella totale mancanza di punti di riferimento precisi sotto il profilo normativo.
Ritiene pertanto indispensabile impegnare il Governo su tali tematiche, che assumono una significativa rilevanza per le imprese del settore.

Il Viceministro Ugo MARTINAT osserva che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 5 ottobre 2001, aveva reso il parere di competenza su uno schema di decreto recante i criteri per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni edilizie, previsto dalla legge n. 447 del 1995. Tale atto, tuttavia, non si è mai tradotto, da quella data, in un provvedimento adottato dal Governo. Per tali motivi, a seguito della risoluzione in discussione, è stato riattivato il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale ha già provveduto alla costituzione di una apposita «commissione di studio», al fine di giungere alla definizione di una disciplina che possa costituire oggetto di un provvedimento attuativo della normativa generale in tema di inquinamento acustico.
Si riserva, pertanto, di aggiornare la VIII Commissione sull'andamento dei lavori degli organismi miniseriali, affinché si possa giungere, in tempi credibili, all'individuazione di una soluzione definitiva, che possa fornire anche le necessarie certezze agli operatori del settore.

Francesco STRADELLA (FI), anche alla luce delle informazioni acquisite, ritiene opportuno che la Commissione proceda alla deliberazione sulla risoluzione presentata, affinché sia formalizzato un preciso impegno al Governo, nel senso indicato in precedenza.

Il Viceministro Ugo MARTINAT conferma che il Governo manifesta un orientamento favorevole in ordine alla risoluzione n. 7-00615.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat, e il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge n. 36 del 1994 in materia di gestione delle acque nei comuni montani.
C. 5568 Parolo e C. 5829 Zanetta.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio MEREU (UDC), relatore, illustra il provvedimento segnalando che le proposte di legge in titolo introducono un regime speciale per la gestione delle acque dei comuni montani, basato sulla facoltà offerta a tali comuni di aderire o meno alla gestione unica del servizio idrico integrato - prevista dalla legge n. 36 del 1994 (cosiddetta «legge Galli»). Le proposte intendono rispondere ad esigenze molto sentite in alcune aree territoriali che temono di essere penalizzate, in termini tariffari ma anche in termini di qualità del servizio, dalla piena applicazione


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della riforma del servizio idrico approvata dal Parlamento nel 1994. Le resistenze e le preoccupazioni suscitate da una rigida applicazione della «legge Galli» sono ben note e sono state oggetto, anche in passato, di attenta considerazione da parte della VIII Commissione. Del resto gli stessi ritardi nella attuazione della legge - che a distanza di oltre 10 anni risulta avere trovato applicazione in soli 38 ambiti territoriali - testimoniano di queste perplessità e dei rischi insiti in una normativa le cui rigidità rischiano di tradire le stesse finalità individuate dal legislatore. Le relazioni illustrative pongono infatti l'accento sulle inefficienze che si produrrebbero se il sistema del gestore unico del servizio integrato fosse calato in modo uniforme, sia nella grande città di pianura con centinaia di migliaia di abitanti, sia nel piccolo comune montano, difficile da raggiungere e con problemi ed impianti proporzionati ad una popolazione di poche centinaia (o a volte decine) di abitanti.
Osserva che un'applicazione rigida rischia di snaturare le stesse finalità della «legge Galli», che sono anche quelle della salvaguardia della efficienza delle gestioni. Proprio nel rispetto di tale principio, le proposte stabiliscono il criterio della facoltatività dell'adesione alla gestione unica dell'ambito - o del sottoambito: è infatti evidente che se - attraverso la separazione - si producesse un aumento dei costi, i comuni interessati dovrebbero gestire un aumento delle tariffe. Questa circostanza è di per sé sufficiente a scoraggiare la separazione e quindi a far ritornare il comune montano eventualmente interessato nell'ambito ottimale. Questo semplice meccanismo garantisce, a suo avviso, che alla fine prevalga il criterio vero dell'efficienza.
Ritiene che un altro elemento positivo delle proposte sia di carattere politico e «culturale». I comuni montani hanno - in genere - nelle risorse naturali un forte elemento di identità. La gestione indipendente di tali risorse (fra cui l'acqua ha un valore primario) può rafforzare quindi il senso di autonomia di queste comunità, che spesso vivono disagi economici e sociali significativi e che sono sempre minacciati dallo spopolamento, permettendo loro di riconoscersi in un sistema più equo ed equilibrato di gestione delle opportunità offerte dai diversi territori.
Ritiene di avere così indicato i principali motivi di interesse di queste proposte, che raccomandano un esame approfondito da parte della Commissione. Questo esame dovrebbe comprendere anche l'audizione di alcuni dei protagonisti del complesso processo di attuazione della «legge Galli». Questa normativa rappresenta, infatti, uno dei punti più delicati di tutto il diritto ambientale italiano vigente, ed è interesse di tutte le forze politiche non certo stravolgerla, ma verificare fino in fondo se è possibile introdurre dei miglioramenti che, magari, possano anche accelerare il processo di attuazione.
Venendo al dettaglio delle disposizioni all'esame, osserva, in primo luogo, che la facoltà verrebbe offerta ai comuni inclusi nei territori di comunità montane con popolazione fino a 1.000 abitanti (nella proposta Parolo e altri). Mentre nella proposta di legge a firma del deputato Zanetta tale facoltà sarebbe estesa a tutti i comuni inclusi in territori di comunità montane, ma fino a 3.000 abitanti. Sarebbe importante capire l'impatto delle due diverse ipotesi, sia in termini di territorio e di popolazione interessati, sia in termini di «sostenibilità» di disposizioni di questo genere da parte dell'impianto complessivo della legge Galli. Ribadisce infatti che non si deve permettere che tale impianto venga scardinato, aprendo rincorse che possono provocare uno smantellamento di una riforma importante. Inoltre, la sola proposta n. 5568 ed altri prevede l'applicazione - per i comuni ricadenti nelle comunità montane, senza limiti di popolazione - di riduzioni della tariffa per il servizio idrico. La riduzione è graduata ed è inversamente proporzionale al numero di abitanti. Tale possibilità per i comuni fino a 1.000 abitanti viene riconosciuta subordinatamente alla condizione che i comuni aderiscano al servizio idrico integrato, e non si avvalgano - quindi - della facoltà di separarsene.


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In merito a queste disposizioni, segnala l'opportunità di un serio approfondimento. Infatti, dati i meccanismi tariffari vigenti, queste riduzioni provocherebbero un automatico innalzamento delle tariffe per gli altri comuni non inclusi nella comunità montana ma rientranti nello stesso ambito territoriale. Si può anche sostenere che tale effetto corrisponde ad un principio valido, ma segnala che questa normativa - ove fosse introdotta - potrebbe avere effetti fortemente differenziati in base alla conformazione territoriale dell'ambito. Infatti, in una ipotesi di ambito comprendente comuni prevalentemente non montani, le riduzioni tariffarie sarebbero limitate e da ripartire su un numero ampio di utenti. Al contrario, negli ambiti territoriali ottimali con comuni prevalentemente montani, gli oneri aggiuntivi a carico degli utenti non inclusi negli sconti tariffari sarebbero maggiori e, per di più, da ripartire su una platea più ristretta. Nel corso dell'esame sarà necessario approfondire questi aspetti con particolare attenzione.
Infine, rileva di dovere affrontare un argomento importante, che è quello della «delega ambientale», considerato che il Governo è stato delegato dal Parlamento, con la legge n. 308 del 2004, a riformare anche la disciplina della «legge Galli». Ricorda anche che fra i criteri direttivi della delega è stato anche indicato quello di definire meccanismi premiali a favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica (e quindi un criterio assai vicino alle finalità delle proposte di legge che oggi esaminiamo). Non vi sono dubbi che il Governo è al lavoro per l'attuazione della delega. Tuttavia è opportuno che il Parlamento non interrompa la propria attività, anche di carattere legislativo, durante l'attuazione di tale delega. Altrimenti - data l'ampiezza della delega - avrebbero avuto ragione quei colleghi dell'opposizione che paventavano una «autocensura parlamentare» di 18 mesi nell'intera materia ambientale. Invece, il Parlamento deve affrontare questi temi, anche per trovarsi ben pronto al momento in cui gli schemi dei decreti legislativi verranno trasmessi per il parere. Inoltre, le finalità di questa legge sono talmente ampie che trascendono la materia strettamente ambientale, in quanto investono le condizioni sociali di aree particolari del nostro territorio, oggetto da tempo di norme di favore dai contenuti più disparati (ricordo in proposito la legge sui piccoli comuni, o la complessa legislazione sulla montagna).
Propone pertanto di avviare l'esame di queste interessanti proposte di legge, che consentiranno alla Commissione di esaminare da vicino lo stato di attuazione della disciplina dei servizi idrici e del modo in cui essa incide sulle molteplici situazioni territoriali.

Il Viceministro Ugo MARTINAT prende atto della relazione svolta.

Ugo PAROLO (LNFP), riservandosi di svolgere considerazioni di merito più approfondite nel seguito dell'iter di esame, ritiene che il relatore abbia ben interpretato lo spirito che è alla base delle proposte di legge presentate. Condivide la necessità che siano affrontati determinati aspetti problematici dei due provvedimenti, come messo in luce dallo stesso relatore, e osserva che, ai fini dell'ulteriore dibattito, occorre tenere in considerazione i dati relativi all'impatto delle proposte di legge sulle popolazioni e sui territori, come puntualmente richiesto dal relatore. Per quanto riguarda i comuni inclusi nei territori di comunità montane con popolazione fino a 1.000 abitanti, la proposta di legge dovrebbe interessare circa 1.477 comuni e 800 mila abitanti, nonché una superficie pari a 25 mila chilometri quadrati. Tali dati evidenziano come, a fronte di una quota di cittadini pari a circa un sessantesimo della popolazione nazionale, il territorio interessato sia cospicuo, essendo pari a un decimo del territorio italiano. Il provvedimento prende dunque in considerazione, in modo mirato, territori del Paese a bassa densità di popolazione.

Valter ZANETTA (FI), nel ringraziare l'Ufficio di presidenza della Commissione


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per il sollecito inserimento delle proposte di legge in esame nel calendario dei lavori della Commissione, osserva che il Parlamento è attento rispetto alla corretta e piena attuazione della legge n. 36 del 1994, che non ha prodotto gli effetti sperati in quei territori disagiati che, disponendo di abbondanti risorse idriche, non sono stati abbandonati dalla popolazione malgrado i disagi relativi alla erogazione di servizi quali, ad esempio, i trasporti. Esprime il proprio apprezzamento al relatore per avere ben sintetizzato il senso delle due proposte di legge presentate e per avere colto le esigenze portate all'attenzione del Parlamento, oltre agli aspetti critici sui quali occorrerà lavorare. Ritiene che la Commissione potrebbe assumere utili elementi dalla audizione di soggetti, quali l'UNCEM o l'Associazione dei piccoli comuni italiani, che sono altrettanto interessati ad un'eventuale riforma della cosiddetta «legge Galli».

Marisa ABBONDANZIERI (DS-U), giudicando di notevole rilievo la materia trattata dalle proposte di legge in esame, condivide quanto affermato dal relatore circa l'opportunità di svolgere audizioni dei soggetti interessati dalle disposizioni dei provvedimenti in esame. Si tratta di un metodo condivisibile che non deve essere disgiunto, di volta in volta, da una valutazione di buon senso e ragionevolezza dei diversi aspetti della questione. Osserva, inoltre, che il contenuto della proposta presentata dal deputato Zanetta sembra riprodurre i contenuti di proposte emendative, presentate dallo stesso deputato, in occasione dell'esame della «legge finanziaria» per il 2005.
Per quanto concerne il merito dei provvedimenti, ritiene che la questione della esclusione dei comuni con non più di 3.000 abitanti dal servizio idrico integrato sia da tenere distinta rispetto alla valutazione di agevolazioni e incentivi da attribuire ai territori delle comunità montane.
Le tariffe rappresentano un tema importante e conferiscono un significato specifico alle due proposte di legge. Le audizioni dei comuni e degli eventuali soggetti gestori possono, inoltre, portare ad una maggiore consapevolezza rispetto ai diversi aspetti del problema. Sulla questione delle tariffe ritiene di condividere la necessità di un confronto, essendo ben consapevole delle difficoltà alle quali devono fare fronte i comuni delle zone montane. Per quanto concerne il ritiro di tali comuni dagli ambiti territoriali ottimali, occorre riflettere se tale scelta sia conveniente anche nel lungo periodo. A suo avviso, sarebbe più opportuno porre a carico degli ambiti territoriali ottimali i costi di gestione e rendere meno onerosi i costi dei servizi per i comuni situati nelle zone disagiate.
Ritiene, pertanto, di concordare con le osservazioni del relatore sugli aspetti critici delle proposte di legge e sulla opportunità di svolgere audizioni. In generale, ritiene di condividere il merito complessivo dei provvedimenti in esame sulla base dei presupposti indicati dallo stesso relatore. Inoltre, a suo avviso non corrisponde all'interesse di nessuna forza politica lo smantellamento della legge n. 36 del 1994, mentre è interesse di tutti provvedere alle riforme di sistema e alla accelerazione delle riforme già in atto, che siano utili alla modernizzazione del Paese. È importante che si operi in modo da non rendere il sistema dei comuni montani estraneo alle rete degli ambiti territoriali ottimali, per scongiurare che tali comuni recedano in una condizione di isolamento e arretratezza rispetto al resto del territorio.

Egidio BANTI (MARGH-U) condivide le considerazioni di merito svolte, in via preliminare, dal relatore e dai deputati intervenuti e ritiene possibile che la Commissione possa pervenire ad un consenso sui due provvedimenti presentati, a condizione che siano sciolti profili che destano perplessità. Per quanto riguarda la manovra tariffaria, che rappresenta il versante di intervento di maggiore interesse delle due proposte di legge, osserva che, anche in base alla propria esperienza di amministratore locale, il criterio del numero degli abitanti di un comune dovrebbe essere affiancato dall'ulteriore parametro


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delle fasce altimetriche, considerato che determinate comunità montane italiane comprendono, paradossalmente, comuni posti in località collinari o al livello del mare e che, in generale, sussistono disomogeneità territoriali di cui occorre tenere conto.
Un ulteriore elemento riguarda le riduzioni applicate a quei comuni che dispongono di ingenti risorse idriche di cui usufruiscono comuni di pianura. Nei confronti dei comuni «produttori» di risorse idriche, applicando il criterio del vantaggio/svantaggio, si dovrebbero applicare agevolazioni tariffarie oppure prevedere un sistema di adeguamento dei diversi livelli di tariffa.
Per quanto riguarda la possibilità di uscire dagli ambiti territoriali ottimali, fa presente di non essere contrario a tele opzione. Inoltre, ritiene che, in entrambe le proposte di legge, dovrebbe essere corretta la formulazione del secondo periodo del comma 4-bis per evitare una fuorviante doppia negazione. La fuoriuscita del piccolo comune dagli ambiti territoriali ottimali è possibile a condizione che sia previsto un meccanismo di riequilibrio. Inoltre, rileva che, rispetto a quanto previsto dal comma 4-ter, si potrebbe valutare la opportunità della previsione di un contratto di programma o di servizi, al fine di evitare che il comune montano si ritrovi a dovere sostenere in solitudine costi eccessivi derivanti dal riconoscimento, peraltro corretto, di una condizione di autonomia e di specificità.

Pietro ARMANI, presidente, condivide la necessità che si proceda agli approfondimenti istruttori, a cui i diversi interventi hanno fatto accenno, e dai quali potrebbero emergere ulteriori aspetti rilevanti. In relazione a quanto osservato dal relatore sulla delega in materia ambientale, il Governo dovrebbe provvedere a breve alla predisposizione dei provvedimenti attuativi, considerati i tempi disponibili prima della fine della legislatura. Per quanto riguarda il problema della gestione delle risorse idriche dei piccoli comuni montani posti al di fuori degli ambiti territoriali ottimali, come anche evidenziato dal deputato Abbondanzieri, la condizione di tali comuni presenta vantaggi e svantaggi, mentre occorre evitare un sistema eccessivamente rigido che non tenga conto dei diversi tipi di reti di servizi integrati. Condivide, pertanto, la opportunità di introdurre contratti di gestione o di servizi per gli ambiti territoriali ottimali, con l'obiettivo di fondare una configurazione di tipo federativo tra i diversi comuni per l'uso di risorse e la fruizione di servizi.
Ritiene, altresì, che sia un fattore essenziale la differenza di dimensioni tra i comuni trattati dalle due proposte di legge presentate. Al riguardo, sarebbe necessario che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisse elementi specifici rispetto alle due diverse realtà considerate dai provvedimenti in esame.
Infine, in previsione di una prevedibile istituzione di un comitato ristretto per lo svolgimento di attività di tipo istruttorio, fa presente che in occasione di audizioni, svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale, è emersa la esigenza che le attività di dragaggio nell'alveo dei fiumi siano realizzate in via prioritaria nei corsi d'acqua situati ad alta quota per prevenire esondazioni e altri fenomeni alluvionali in pianura. Rispetto a tale questione, si potrebbe cogliere l'occasione dell'esame delle due proposte di legge per introdurre strumenti volti a promuovere e sostenere tali interventi.
In conclusione, rileva che le posizioni espresse nel corso del dibattito appaiono convergenti al punto da fare ritenere probabile il possibile trasferimento delle due proposte di legge alla sede legislativa. Pertanto, anche al fine di svolgere eventuali approfondimenti istruttori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alle disposizioni istitutive dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.
C. 579 Tonino Loddo e C. 5544 Onnis.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).


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La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 maggio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge in titolo, convenendo sull'opportunità di dedicare a tale esame una ulteriore seduta in sede referente, prima di procedere all'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del Regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa, con la realizzazione di alcune audizioni informali e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Francesco ONNIS (AN), condividendo le puntuali osservazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, ritiene indispensabile che la Commissione approfondisca la questione svolgendo le audizioni dei comuni presenti sul territorio dell'Ente parco nazionale. Precisa che la proposta di legge presentata non intende imporre ai comuni della zona una nuova disciplina, alternativa a quella prevista dalla legge n. 394 del 1991, ma si colloca in una linea che deriva da una proposta di legge presentata nel 2002 sulla base della contrarietà espressa allora dai comuni sulla istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu. Peraltro, le posizioni dai comuni collimano con quelle manifestate dal Consiglio regionale della Sardegna. Sottolinea che, se nel frattempo alcuni comuni hanno espresso un favore nei confronti dell'istituzione del parco, tale circostanza si spiega alla luce di ragioni di opportunità politica contingente, superate nel momento in cui tali comuni si sono resi conto che il parco si è tradotto in un limite allo sviluppo economico e al mantenimento dei consolidati equilibri ambientali. Precisa che l'abrogazione dell'Ente parco nazionale non equivale ad una posizione di dissenso nei confronti dell'istituzione di enti parco nazionali ma è limitata ad una specifica situazione locale. La filosofia della proposta di legge è nel senso di prevedere una disciplina di tutela dell'ambiente della zona interessata che garantisca autonomia alla popolazione nella gestione di un patrimonio naturalistico che è da sempre oggetto di attenzione e cura da parte dei cittadini.
Infine, auspica che la Commissione provveda a svolgere in modo celere le prospettate audizioni dei comuni interessati, al fine di evitare che l'esame dei provvedimenti vada incontro a possibili battute d'arresto.

Egidio BANTI (MARGH-U) osserva che il tema sollevato con le proposte di legge in esame, pur riguardando una porzione limitata di territorio, chiama in causa i principi che sono alla base della legge n. 394 del 1991 che, a quindici anni di distanza dalla sua approvazione, potrebbe effettivamente richiedere interventi e correttivi adeguati alla situazione attuale. Alla luce di tale prospettiva e di quanto affermato dal deputato Onnis, dovrebbe, a suo avviso, essere attentamente valutata l'opportunità di conservare nel testo delle proposte di legge il riferimento esplicito alla abrogazione di disposizioni della legge n. 394 del 1991, al fine di non ingenerare una sensazione di superamento della filosofia ispiratrice di tale legge. Occorrerebbe più opportunamente prevedere interventi correttivi di tale legge volti a garantire un rispetto specifico dell'autonomia delle autonomie locali presenti sul territorio dei parchi nazionali. Ritiene, pertanto, che la situazione relativa al golfo di Orosei e del Gennargentu offra l'occasione per svolgere una riflessione più ampia sulla necessità di adeguare la normativa italiana sui parchi alle esigenze delle popolazioni locali, tenendo in considerazione i notevoli vantaggi che i parchi nazionali italiani hanno prodotto in aree del Paese come, ad esempio, presso le Cinque Terre.

Francesco BRUSCO (FI), interrompendo il deputato Banti, chiede l'indicazione di un solo vantaggio prodotto dalla istituzione dei parchi nazionali.

Egidio BANTI (MARGH-U) fa presente al deputato Brusco che il Parco nazionale


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delle Cinque Terre ha determinato il pieno impiego della popolazione presente sul territorio. Osserva, quindi, che occorre scongiurare che la proposta di legge presentata dal deputato Onnis sia utilizzata in modo strumentale per smantellare il sistema di gestione delle aree protette del nostro Paese, mentre la proposta n. 579 si preoccupa di creare una rete alternativa di sistema. Si dichiara, infine, disponibile a svolgere un confronto approfondito e rigoroso sui diversi aspetti della questione.

Francesco ONNIS (AN), intervenendo per una precisazione, ritiene che gli argomenti sostenuti dal deputato Banti non siano del tutto centrati rispetto alle finalità della sua proposta di legge. Considerato che anche la proposta presentata dal deputato Tonino Loddo reca la espressa indicazione di una abrogazione di una norma presente nell'articolato della legge n. 394 del 1991, è del tutto evidente che i due provvedimenti riguardano una situazione di tipo locale, pur derivando da una proposta anteriore che contemplava una riforma di tale legge.

Pietro ARMANI, presidente, osserva che gli articoli 1 e 2 della proposta di legge presentata dal deputato Tonino Loddo risultano alquanto generici. Una riforma della legge n. 394 del 1991 potrebbe avvenire soltanto con uno strumento di più ampio respiro, eventualmente valutando i decreti attuativi della delega legislativa in materia ambientale disposta con la legge n. 308 del 2004. Inoltre, si deve considerare che è in corso l'esame parlamentare di un progetto di riforma costituzionale che dovrebbe investire gli articoli 117 e 118 della Costituzione e confermare la attuale disciplina relativa alla competenza in materia ambientale, nel senso di una sua attribuzione in modo esclusivo allo Stato.

Egidio BANTI (MARGH-U), pur nella consapevolezza che i provvedimenti attuativi della delega in materia ambientale potrebbero intervenire sulla disciplina contenuta nella legge n. 394 del 1991, ritiene che un intervento sulla materia si debba inserire in un percorso virtuoso e richieda, in ogni caso, buon senso e cautela, al fine di evitare che il Parlamento mandi messaggi in contrasto con l'interesse generale alla tutela del patrimonio naturalistico del Paese.

Francesco BRUSCO (FI) sottolinea la propria condivisione circa le considerazioni svolte dal deputato Onnis e, in riferimento a quanto affermato dal deputato Banti, è dell'avviso che obiettivi come quello del pieno impiego possano essere realizzati in altri modi e che, pertanto, il caso del Parco nazionale delle Cinque Terre debba essere considerato come un'eccezione.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI prende atto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

Antonio MEREU (UDC), relatore, conferma la opportunità che, alla luce dei diversi interventi e della esigenza di specifici rilievi istruttori, la Commissione nomini un comitato ristretto per lo svolgimento di audizioni di soggetti interessati dalle disposizioni delle proposte di legge presentate.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, ai fini dell'ulteriore istruttoria legislativa delle proposte di legge n. 579 e 5544.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 15.25.

Attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 1219 Arrighi e C. 1698 Luigi Martini.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe SCALIA (AN), relatore, rileva che il testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dagli emendamenti approvati presso la XI Commissione, intende stabilire i principi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici, nonché di servizi di carattere turistico e ricreativo. Si tratta di un provvedimento che, oltre a disciplinare l'ordinamento delle attività subacquee, interviene in materia di operatori professionali ed imprese del settore, dettando altresì disposizioni relative ai centri di addestramento ed alle didattiche subacquee.
Per quanto concerne i profili di più diretta competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 14, comma 1, nel definire l'immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo, la inquadra nell'ambito delle attività ecosostenibili, finalizzate in particolare allo studio del mare e delle sue forme di vita. Al comma 5 dello stesso articolo 14, inoltre, si individuano i centri di immersione e di addestramento, le cui caratteristiche sembrano incentrate, tra l'altro, sullo sviluppo del concetto di compatibilità ambientale.
Alla luce della rilevanza del provvedimento nel suo complesso e considerato il limitato ambito di competenza della Commissione, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino.
Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco BRUSCO (FI), relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, risultante dagli emendamenti approvati presso la XIII Commissione, si propone di dettare il complesso delle norme nazionali di attuazione della disciplina comunitaria dell'organizzazione comune del mercato del vino. In questo ambito, particolare rilevanza è riconosciuta alla definizione ed alla tutela del vitigno autoctono italiano, la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della VIII Commissione, segnala che l'articolo 14 detta disposizioni in materia di planimetria dei locali che ospitano gli stabilimenti vinicoli, prevedendo taluni adempimenti di natura amministrativa e procedurale. L'articolo 24 individua, inoltre, le sostanze ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie ai fini della detenzione, dell'impiego e della vendita, attribuendo ad un decreto ministeriale il compito di determinare idonei requisiti e caratteristiche. Infine, l'articolo 27 disciplina la presenza di prodotti chimici nei laboratori annessi a cantine e stabilimenti di produzione, dettando misure di particolare cautela.
In considerazione dell'importanza del provvedimento e del circoscritto ambito di


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competenza della Commissione, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 44/05 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
C. 5841 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, osserva che il decreto-legge n. 44 del 2005, approvato con numerose modificazioni dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di enti locali. Il provvedimento, oltre a differire i termini per la deliberazione ed approvazione dei bilanci di previsione, intende altresì intervenire sulla delicata questione dei criteri per la definizione dei limiti di spesa degli enti locali, nell'ambito di una complessiva ridefinizione dei parametri del cosiddetto «patto di stabilità interno». Per quanto concerne i profili di più diretta competenza della VIII Commissione, si segnalano gli articoli 1-sexies e 3. Quanto all'articolo 3, già presente nel testo originario del decreto-legge, esso si limita a prevedere le modalità di determinazione delle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, dettando, in sostanza, norme di natura finanziaria e procedurale.
Rileva, pertanto, che, qualora il provvedimento avesse contenuto esclusivamente tale disposizione, non vi sarebbe stato alcun problema per la VIII Commissione ad esprimere un parere favorevole; al contrario, al Senato si è verificato un fatto che giudica di estrema gravità, in quanto è stato approvato un emendamento, che ha introdotto un nuovo articolo all'interno del testo, il quale produrrebbe - ove definitivamente convertito in legge il decreto-legge - effetti devastanti. Infatti, con l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sono state apportate talune rilevanti modifiche all'articolo 42 del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), in materia di attribuzioni dei consigli comunali.
Sottolinea, in particolare, che con il comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del citato articolo, è stato attribuito al consiglio comunale il potere di approvare i piani urbanistici attuativi; peraltro, in base alla lettera b) del medesimo comma 1, non è prevista alcuna possibilità di deroga a tale attribuzione di competenza, né è ammessa la facoltà di delegarla ad altri organi comunali. Giudica evidente che la norma si pone in netto contrasto, per un verso, con il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, essendo ormai un dato acquisito che la materia urbanistica rientra tra le materie di competenza concorrente e, dunque, non appare ammissibile un intervento del legislatore statale che si ponga in termini di tale perentorietà. Per altro verso, intende ricordare che diverse regioni (ad esempio, Campania, Lombardia, Umbria) hanno già provveduto, in leggi regionali recentemente approvate, a rimettere l'approvazione dei piani attuativi alle giunte comunali, con la cautela di richiedere che i piani approvabili in giunta siano conformi al piano regolatore generale o, comunque, alla strumentazione urbanistica generale. Sempre all'articolo 1-sexies, inoltre, il comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), pone rilevanti problemi anche in ordine alle procedure di esecuzione delle opere pubbliche. Infatti, tali disposizioni registrano il trasferimento dalla giunta al consiglio comunale della competenza di approvare atti che - per la loro natura e il loro importo - costituiscono una mera esecuzione di decisioni fondamentali, che correttamente restano attribuite al consiglio stesso. Si tratta, in particolare, dell'approvazione delle fasi progettuali ulteriori rispetto a quella preliminare, nonché della stessa


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procedura di appalto, che - nell'assetto normativo vigente - sono riservati alla giunta.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto necessario prevedere la soppressione dell'articolo 1-sexies, che rischia di generare una situazione di estremo appesantimento burocratico delle procedure, oltre che una effettiva lesione delle prerogative legislative regionali. Si tratta, infatti, di una disposizione che segna una netta inversione di tendenza rispetto alla linea di semplificazione sostenuta dall'attuale maggioranza, che, peraltro, rischia di aprire un nuovo conflitto tra Stato e autonomie locali. Questo è un errore che il Parlamento non deve commettere, considerato anche che l'articolo in questione non è frutto dell'iniziativa del Governo, bensì di singoli senatori. Occorre dunque sopprimere l'articolo ed inviare nuovamente al Senato il testo, per la sua approvazione definitiva.
In conclusione, nella consapevolezza della rilevanza del provvedimento nel suo complesso, anziché formulare un parere contrario, propone di esprimere un parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato), al fine di indicare con chiarezza alla Commissione di merito, per un verso, la necessità di intervenire sul testo con una modifica che ripristini il riparto di competenze disciplinato dalla normativa vigente e, per altro verso, l'opportunità di affrontare un ulteriore argomento legato a problematiche che interessano la contabilità e gli investimenti nei parchi nazionali.

Francesco BRUSCO (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, intende sottolineare, in particolare, l'importanza dell'osservazione contenuta nella proposta di parere testé presentata, che raccoglie talune legittime preoccupazioni espresse dagli amministratori degli Enti parco. Al riguardo, preannuncia peraltro di avere già presentato un apposito emendamento presso la Commissione di merito, con cui si intende provvedere nel senso indicato dalla osservazione citata.

Pietro ARMANI, presidente, sottolinea preliminarmente l'importanza del rilievo al quale la Commissione dovrebbe condizionare il proprio parere favorevole, che si pone l'obiettivo di rimediare ad un palese errore compiuto presso l'altro ramo del Parlamento: si tratta di temi che la VIII Commissione ha approfondito con grande serietà nel corso dell'esame delle proposte di legge in tema di governo del territorio, sui quali non appare ammissibile tornare indietro. Tali considerazioni sono peraltro aggravate dalla previsione, contenuta nell'articolo 1-sexies, per cui le nuove funzioni dei consigli comunali non possono essere derogate né delegate.
Rileva altresì l'opportunità dell'osservazione - contenuta nel parere - che si riferisce ai parchi nazionali: ove tale rilievo non venisse accolto, infatti, si rischierebbe un pesante aggravamento della situazione debitoria di tali enti, con specifico riguardo al significativo ammontare di residui passivi esistenti nei loro bilanci.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, nel raccomandare l'approvazione della proposta di parere presentata, auspica che la presidenza della VIII Commissione possa rappresentare con forza, alla Commissione di merito, le questioni in essa segnalate, affinché sia chiarita con la necessaria determinazione la posizione di estremo disagio registrata, nel corso dell'odierna seduta, in relazione alle modifiche introdotte dal Senato e descritte in precedenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.