VIII Commissione - Mercoledì 18 maggio 2005


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ALLEGATO

DL 44/05: Disposizioni urgenti in materia di enti locali (C. 5841 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5841, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali»;
valutato positivamente il complesso delle misure recate dal provvedimento;
ritenuto, tuttavia, essenziale segnalare l'assoluta incongruenza dell'articolo 1-sexies, in materia di competenze del consiglio comunale, che attribuisce a tale organo - senza alcuna possibilità di deroga - il compito di approvare i piani urbanistici attuativi e talune delibere in materia di esecuzione delle opere pubbliche;
giudicato evidente che le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), si pongono in netto contrasto con il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni fissato dalla Costituzione, essendo ormai un dato acquisito che la materia urbanistica rientri tra le materie di competenza concorrente;
ricordato che diverse regioni (tra cui Campania, Lombardia e Umbria) hanno già provveduto, in leggi regionali recentemente approvate, a rimettere l'approvazione dei piani attuativi alle giunte comunali, adottando la cautela di richiedere che i piani approvabili in giunta siano conformi al piano regolatore generale o, comunque, alla strumentazione urbanistica generale;
rilevato altresì che il comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), pone rilevanti problemi anche in ordine alle procedure di esecuzione delle opere pubbliche, in quanto prevede il trasferimento dalla giunta al consiglio comunale della competenza di approvare atti che - per la loro natura e il loro importo - costituiscono una mera esecuzione di decisioni fondamentali, che correttamente restano attribuite al consiglio stesso;
osservato infine che, in materia di contabilità degli enti pubblici, occorre intervenire sull'applicazione della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), non soltanto in relazione ai bilanci degli enti locali, ma anche in ordine ai bilanci degli Enti parco nazionali, garantendo che le limitazioni di spesa introdotte dalla stessa legge finanziaria riguardino esclusivamente le spese correnti e di ordinaria amministrazione per la gestione dei parchi;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 1-sexies;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 1-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre


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una specifica disposizione relativa agli Enti parco nazionali, che - come già disposto per altri enti pubblici - preveda che anche i parchi di rilievo nazionale siano esclusi dai vincoli di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge n. 311 del 2004, almeno per quanto concerne gli investimenti e i progetti comunitari già approvati, nonché i residui passivi esistenti in bilancio.