V Commissione - Resoconto di giovedì 25 marzo 2004

TESTO AGGIORNATO AL 30 MARZO 2004


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RISOLUZIONI

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00364 Pagliarini ed altri: Ritardo nei pagamenti alle imprese fornitrici da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

7-00371 Ventura ed altri: Ritardo nei pagamenti alle imprese fornitrici da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo nella seduta del 24 marzo 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, aveva presentato un testo unificato delle due risoluzioni, sul quale sollecita i rappresentanti dei gruppi e i firmatari delle risoluzioni a pronunciarsi.

Antonio BOCCIA (MARGH-U), esprime apprezzamento sul testo unificato della risoluzione predisposto dal Presidente. Teme, tuttavia, che il documento possa dimostrarsi soltanto una dichiarazione di intenti senza alcun seguito concreto. Il problema evidenziato è, effettivamente, assai grave e richiederebbe ulteriori iniziativa. A tal fine, potrebbe risultare opportuno procedere, anche in via informale, ad un'audizione con i rappresentanti degli enti locali e i provveditori di qualche Ministero per acquisire ulteriori e più dettagliati elementi informativi. Ricorda che in passato, in qualità di amministratore di una regione, aveva avuto modo di verificare che le procedure di pagamento ai fornitori si prestavano a comportamenti poco trasparenti; allo scopo di rimuovere prassi consolidate era, quindi, intervenuto imponendo che si rispettasse un rigido criterio temporale nella effettuazione dei pagamenti. Auspica, inoltre, che, data la rilevanza della questione, sia predisposta, nell'ambito della Commissione, una specifica proposta di legge.

Michele VENTURA (DS-U), condivide le osservazioni del collega Boccia. Ritiene comunque utile approvare la risoluzione che può costituire un primo passo. Quanto al testo unificato proposto dal Presidente, ritiene che sia inopportuno fare riferimento alle sole imprese di minori dimensioni, trattandosi di un problema che investe tutti i fornitori, prescindere dalle loro dimensioni. Propone, inoltre, che siano soppresse, al terzo capoverso del dispositivo, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di un riconoscimento di uno sconto».

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) concorda con il collega Boccia sull'opportunità di dare un seguito all'iniziativa assunta, anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni e la predisposizione di apposita iniziativa legislativa. Quanto al testo preparato dal Presidente, condivide la proposta di sopprimere il riferimento alle imprese di minori dimensioni. Segnala, inoltre, l'opportunità di aggiungere, al quarto capoverso del dispositivo, una frase che precisi che nelle operazioni di cessione dei crediti i costi e gli oneri finanziari devono essere a carico delle amministrazioni debitrici. Sarebbe infatti del tutto ingiustificato che tali oneri fossero posti a carico del soggetto creditore, che già subisce il danno del ritardato pagamento. Da ultimo, ritiene che sia più opportuno qualificare i crediti cedibili come «scaduti ed esigibili» piuttosto che come «liquidi ed esigibili».

Gaspare GIUDICE (FI) auspica che possa essere predisposto un progetto di legge sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari. Rileva poi che in questo caso, come in altre circostanze in cui si tratti di acquisire le valutazioni di rappresentanti di soggetti e interessi, piuttosto che procedere


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allo svolgimento di audizioni, che spesso registrano una scarsa presenza di parlamentari, sarebbe opportuno valutare la possibilità di visite di studio da parte di ristrette delegazioni della Commissione.

Gioacchino ALFANO (FI) fa presente che, in base alla normativa vigente, in materia è previsto anche l'intervento di specifici organi delle amministrazioni, a partire dai revisori dei conti; si tratta quindi di valutare come l'ipotesi prospettata della cessione dei crediti si coordinio con l'attuale assetto della normativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che le previste audizioni sulle problematiche relative alla finanza degli enti territoriali, che riguarderanno anche i profili relativi al patto di stabilità interno, potranno fornire un importante contributo all'approfondimento della questione. Infatti, molto spesso i ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni discendono dalla esigenza di rispettare i vincoli previsti per quanto concerne il contenimento delle spese, in termini di cassa. Condivide la proposta di predisporre un progetto di legge da discutere quanto prima in Commissione, salvo che il Governo non si faccia carico del problema e intervenga autonomamente nel senso prospettato. Ritiene che possano essere accolti i suggerimenti correttivi sul testo della risoluzione formulate dai colleghi intervenuti. Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere le sue opinioni sul nuovo testo della risoluzione.

Il sottosegretario di Stato Daniele MOLGORA fa presente che, in ogni caso, le soluzioni indicate non dovrebbero valere per i crediti vantati da alcune imprese fornitrici su cui si registri un contenzioso, il che accade nei casi in cui la prestazione resa non sia soddisfacente. Concorda con il Presidente in ordine al fatto che alcuni ritardi di pagamento sono motivati dall'esigenza delle amministrazioni di rientrare nei parametri del patto di stabilità.

Luigi CASERO (FI) chiede al rappresentante del Governo se è stato valutato l'impatto per le pubbliche amministrazioni della previsione, suggerita dal collega Pagliarini, per cui i costi e gli oneri finanziari sarebbero posti a carico delle amministrazioni debitrici.

Il sottosegretario di Stato Daniele MOLGORA ritiene che, effettivamente, tale previsione potrebbe risultare onerosa; tuttavia, occorre considerare che le amministrazioni attualmente pagano notevoli importi a titolo di interessi moratori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che le ipotesi prospettate nel testo della risoluzione si muovono nel solco delle soluzioni cui il Governo ha fatto ricorso negli ultimi anni; si tratta, in sostanza, di ricorrere a riposte innovative e originali che evitino di gravare la finanza pubblica di ulteriori oneri. Per questo motivo, è opportuno che il Governo sia chiamato a confrontarsi concretamente con le proposte formulate.
Pone, quindi, in votazione il testo unificato delle risoluzioni, come risultante dalle modifiche e dalle correzioni proposte.

La Commissione approva le risoluzioni nel nuovo testo unificato (vedi allegato).

Massimo POLLEDRI (LNFP), esprime a titolo personale e a nome del suo gruppo parlamentare, la soddisfazione per l'approvazione di un testo necessario per le imprese e l'economia, che conferma l'attenzione della maggioranza per le esigenze del sistema produttivo.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.50.


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Ratifica Scambio di lettere costituente l'Accordo Italia-Paesi Bassi sull'immunità degli ufficiali di collegamento dell'EUROPOL.
C. 3766 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Riesame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia il riesame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento, approvato dal Senato, che concerne la ratifica dello Scambio di lettere costituente l'accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), firmato a Roma il 22 marzo 1999.
Le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro, all'articolo 2, l'estensione agli ufficiali di collegamento e ai familiari che non siano di nazionalità olandese dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961, e all'articolo 9, il deferimento ad un collegio arbitrale - composto da tre arbitri istituito su richiesta di ciascuno delle parti - delle controversie tra Italia e Paesi Bassi per la soluzione delle controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non siano risolte amichevolmente.
Il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 15 maggio 2003. In quella occasione, il Comitato, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo circa la possibilità di avvalersi degli ordinari stanziamenti di bilancio per far fronte alle eventuali spese per il collegio arbitrale, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
Da ultimo, segnala che il testo trasmesso dalla Commissione di merito è identico a quello già esaminato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 15 maggio 2003.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica di non avere osservazioni in merito al provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Siria sulla collaborazione turistica.
C. 4596 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge che autorizza la ratifica dell'accordo Italia-Siria in materia di collaborazione turistica. Si sofferma in particolare sull'articolo 3, che pone gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 51.670 per l'anno 2004, euro 44.510 per l'anno 2005 e euro 51.670 annui a decorrere dal 2006, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta, per il triennio 2004-2006, la necessaria disponibilità e una apposita voce programmatica.
Appare comunque opportuno che il Governo confermi che l'incontro tra i rappresentanti delle parti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, si tenga, nell'anno 2004 a Damasco. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il primo incontro tra i rappresentanti delle parti si svolgerà a Damasco.


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Gaspare GIUDICE, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«sul testo del provvedimento:
nel presupposto che l'incontro dei rappresentanti di cui all'articolo 5 dell'Accordo avvenga nell'anno 2004 a Damasco;

PARERE FAVOREVOLE».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.
Nuovo testo C. 1649 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 15 ottobre 2003, aveva sollecitato l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio. In data 19 gennaio 2004, è pervenuta alla Commissione una lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento nella quale si osserva che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha potuto verificare positivamente la relazione tecnica aggiornata. Rileva quindi l'opportunità che il Governo provveda a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che il Ministero dell'economia ha ultimato la verifica l'aggiornamento della relazione tecnica, che provvede a consegnare alla Commissione.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire l'esame dell'ulteriore documentazione depositata dal Governo.

Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia).
Ulteriore nuovo testo C. 2043, approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento reca disposizioni per l'equiparazione ai cimiteri di guerra di alcuni monumenti sacrari. Sul testo del provvedimento, il 12 febbraio 2004, il Comitato ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione diretta a richiedere alla Commissione di merito l'inserimento di una clausola di copertura finanziaria relativa agli oneri di parte corrente.
La Commissione di merito, in data 18 marzo 2004, ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento che, al comma 1 dell'articolo 1, si limita a disporre l'equiparazione, a tutti gli effetti, ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrari di Leonessa e Medea, del sacrario nazionale di Melle e del tempio sacrario di Terranegra. In forza della nuova formulazione, verrebbe quindi meno la possibilità originariamente prevista di riconoscere, attraverso decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori siti quali cimiteri di guerra. Al comma 2 del medesimo articolo 1, si provvede alla quantificazione del relativo onere e alla copertura finanziaria, mediante l'utilizzo di risorse di parte corrente, come indicato nella condizione formulata dal Comitato permanente per i


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pareri. In proposito, segnala che l'onere risulta ridimensionato rispetto a quello stimato nella relazione tecnica che corredava la prima versione del testo del provvedimento, in quanto relativo solo ai quattro sacrari indicati all'articolo 1.
In particolare, l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 247.196 a decorrere dall'anno 2004, viene posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, per il triennio 2004-2006.
Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca, nel triennio 2004-2006, la necessaria disponibilità e presenta una voce programmatica relativa ad «interventi vari». Osserva, inoltre, che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento appare correttamente quantificato posto che la relazione tecnica prevede un costo di euro 61.799 annui per il riconoscimento come cimitero di guerra di ciascun immobile. Appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla quantificazione dell'onere recato dal provvedimento.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che l'onere recato dal provvedimento risulta correttamente quantificato.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Norme per l'estensione del ruolo d'onore al Corpo militare della Croce rossa italiana.
Ulteriore nuovo testo C. 2151.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che, nella seduta del 28 gennaio 2004, il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio, ha già esaminato il provvedimento, che disciplina l'istituzione del ruolo d'onore per gli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana, esprimendo parere di nulla osta sul nuovo testo elaborato dalla Commissione difesa.
Comunica che, in data 18 marzo 2004, la Commissione di merito ha trasmesso un ulteriore nuovo testo recante una modifica rispetto al testo già esaminato dal Comitato. È stato infatti introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 3-bis), che dispone che gli eventuali richiami in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore di cui all'articolo 1 sono disposti dalla Croce rossa italiana nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
Rileva che la modifica introdotta non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ma può, anzi, costituire una disposizione di salvaguardia idonea ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica di non avere osservazioni sul provvedimento in esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.
Testo unificato C. 150 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e rinvio).


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Il Comitato inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, privo di relazione tecnica, reca disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Rileva che esso prevede una clausola di copertura finanziaria che fa riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 2, 3, 4 e 5. In particolare, l'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per la predisposizione di campagne informative sul problema delle pratiche di mutilazione sessuale; l'articolo 3 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per la predisposizione di linee guida volte alla formazione di figure professionali che operino nelle comunità interessate dalle pratiche in esame; l'articolo 4 autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'attivazione presso il Ministero dell'interno, di un numero verde per informazioni e per segnalazioni sull'effettuazione sul territorio italiano delle pratiche di mutilazione genitale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione circa gli effetti finanziari delle norme in esame, al fine di valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa disposte. Inoltre, anche con riferimento all'articolo 1, che prevede la promozione e il sostegno da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri delle attività de Ministeri competenti, è necessario che il Governo chiarisca se le attività in esame siano da svolgere nell'ambito degli stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Con riferimento poi all'articolo 5, che consente il riconoscimento dello status di rifugiato alle donne che intendano sottrarsi al rischio di mutilazioni genitali, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della norma possano discendere oneri a carico della finanza pubblica, in relazione ai benefici collegati allo status di rifugiato. Infine, è necessario che il Governo chiarisca se le spese connesse alla realizzazione dei progetti di formazione e informazione all'estero previsti al comma 2 dell'articolo7, siano riconducibili nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.
Osserva altresì, che l'articolo 10 pone l'onere derivante dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute per il triennio 2004 -2006. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato, nel triennio 2004 -2006, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, presenta la necessaria capienza. Segnala tuttavia l'opportunità di prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che i competenti uffici del Ministero dell'economia non hanno predisposto la necessaria documentazione sul provvedimento. Chiede pertanto un rinvio dell'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, sospende la seduta per consentire ai competenti uffici del Governo di predisporre la documentazione sui profili problematici relativi alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Poiché è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, avverte che la seduta del Comitato riprenderà al termine dell'audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti prevista per il pomeriggio; in quella sede saranno svolti gli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 15.40.

Gaspare GIUDICE, presidente, chiede al rappresentante del Governo se è in grado di fornire al Comitato i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che i competenti uffici non hanno potuto predisporre la necessaria documentazione


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Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame. Comunica che le Commissioni di merito hanno già concluso l'esame in sede referente. Considerato che il provvedimento è iscritto al calendario dell'Assemblea per la prossima settimana, il Comitato esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

Disposizioni per favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani residenti all'estero e di lavoratori stranieri di origine italiana.
Nuovo testo C. 53.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere contrario).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la relazione tecnica sul provvedimento in esame, trasmessa dal Governo il 22 marzo 2004, risulta verificata positivamente con riguardo alla quantificazione e negativamente, con riguardo alla copertura. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, appare necessario che il Governo chiarisca molteplici aspetti. Innanzitutto è necessario definire in maniera accurata l'estensione temporale del credito d'imposta previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 per i datori di lavoro che assumano lavoratori italiani residenti all'estero o lavoratori stranieri di origine italiana. Non è infatti chiaro se la durata triennale del credito d'imposta decorra dal momento dell'assunzione ovvero sia limitata ai tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, pertanto, cessando in ogni caso allo scadere del terzo anno, non sia possibile applicare interamente il beneficio triennale del credito d'imposta ai lavoratori assunti nel corso del secondo e terzo anno. Tale aspetto potrebbe infatti riflettersi sia sulla quantificazione del minor gettito che sulla imputazione annuale dello stesso. Appare poi necessario chiarire un chiarimento sulla possibilità di cumulare o meno, in capo al medesimo datore di lavoro, il credito di imposta concesso ai sensi del provvedimento in esame e quello concesso fino al 2006 dall'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 per incentivare le assunzioni. Deve essere pure precisata la tipologia dei contratti di locazione che danno titolo alla detrazione per le spese d'affitto dei lavoratori italiani residenti all'estero o stranieri d'origine italiana, che trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro, prevista al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, ed il termine a partire dal quale il contratto d'affitto può dare diritto alla detrazione.
Con riferimento alla copertura finanziaria, ricorda che il comma 1 dell'articolo 2 pone l'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005. Al riguardo, segnala che la clausola di copertura non appare conforme con il dettato dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, in quanto non indica l' onere complessivo derivante dall'attuazione del provvedimento, né individua distintamente le autorizzazioni di spesa relativa a ciascuna delle disposizioni onerose, vale a dire, i commi 1 e 3 dell'articolo 1, ed il comma 4 dell'articolo 1. Sottolinea, infine, che la clausola di copertura finanziaria, poiché relativa al trascorso triennio finanziario, deve essere riformulata con riferimento al triennio 2004-2006 attualmente in corso.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma, con riferimento all'estensione temporale del credito d'imposta, che l'attuale formulazione del comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge genera difficoltà interpretative, in quanto, nel fissare nel periodo massimo di tre anni la durata dello stesso, non si precisa se tale limite decorre dalla data di assunzione, oppure dalla data di entrata in vigore della legge. In entrambe le ipotesi, occorrerebbe specificare, comunque, quale sia l'arco temporale entro il quale deve verificarsi il


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presupposto, vale a dire l'assunzione del lavoratori, per poter fruire del credito. Allo stesso tempo, occorrerebbe determinare chiaramente il termine iniziale a partire dal quale effettuare il computo dei tempi di fruizione del credito. Inoltre, l'attuale formulazione della proposta di legge appare poco chiara anche rispetto alle condizioni necessarie per la fruizione del credito, in quanto il comma 1, dell'articolo 1, fa riferimento ad un «incremento» della base occupazionale, senza specificare che cosa si intenda per «base occupazionale». Con riferimento al successivo comma 2, inoltre, si fa presente che il richiamo all'articolo 63 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), deve essere corretto in 96, in quanto a seguito delle modifiche apportate allo stesso decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli articoli sono stati rinumerati.
Circa la possibilità di cumulare o meno il credito d'imposta concesso ai sensi del provvedimento in esame con quello di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002, giudica migliore la soluzione della non cumulabilità delle due agevolazioni dal momento che il datore di lavoro potrebbe fruire congiuntamente dei relativi crediti d'imposta relativi ad una sola assunzione.
Infine, ritiene opportuno valutare la compatibilità del provvedimento in corso di approvazione con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato alle imprese, con particolare riferimento all'applicabilità al caso di specie del Regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato all'occupazione, o all'eventuale notifica del provvedimenti agevolativi con le regole della concorrenza, la Commissione europea. Rileva invece che la previsione di detrazioni per le spese d'affitto previste al comma 4 dell'articolo 1 non pone problemi di sovrapposizione con l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 16 (ex articolo 13-ter) del TUIR, dal momento che questo articolo è riferito esclusivamente ai soggetti già residenti in Italia.
Concorda, infine, con le osservazioni del relatore sulla indeterminatezza del termine a partire dal quale il contratto d'affitto può dare diritto alla detrazione. Infatti l'utilizzo, all'interno del citato comma 4 dell'articolo 1, della locuzione «hanno trasferito», induce a ritenere che l'agevolazione possa spettare anche in presenza di trasferimenti antecedenti l'entrata in vigore della legge.

Gaspare GIUDICE, presidente, considerati i numerosi profili problematici del provvedimento, anche alla luce delle ulteriori osservazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«premesso che:
la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze per quel che riguarda specificamente la quantificazione degli oneri, stima questi ultimi in una misura variabile da 25,4 milioni di euro per l'anno 2004 a 187 milioni di euro per l'anno 2005 e a 396,8 milioni di euro per il 2006;
tale quantificazione non trova riscontro nel testo della proposta di legge, il quale non reca alcun esplicito riferimento, neppure in forma di stima, all'entità delle minori entrate derivanti dalle relative disposizioni;
a fronte degli oneri indicati nella relazione tecnica, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2 prevede il parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;
il riferimento a tale accantonamento andrebbe comunque aggiornato al triennio 2004-2006;
in ogni caso, l'accantonamento non presenta le necessarie disponibilità per cui la proposta di legge risulta priva della necessaria copertura;


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sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Nuove norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati.
Testo unificato C. 148 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è privo di relazione tecnica. Ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi di valutazione necessari a quantificare gli oneri per la finanza pubblica derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, anche al fine di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa prevista. Andrebbe altresì chiarito se e in quale misura alcuni interventi possono essere realizzati nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, dalla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Rileva, inoltre, la necessità che il Governo chiarisca se dall'attuazione degli articoli 3, 12 e 13 possano derivare oneri a carico della finanza pubblica rilevando che, tra l'altro, non vengono richiamati nella clausola di copertura finanziaria. Quanto all'articolo 7, riguardante i diritti dei soggetti stomizzati detenuti, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se l'amministrazione penitenziaria possa fare fronte a tali adempimenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Riguardo all'articolo 8, ravvisa la necessità di una quantificazione dei maggiori oneri connessi sia all'individuazione di un corso di specializzazione universitario, per la formazione degli infermieri, sia all'integrazione delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità.
Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, osserva che l'accantonamento utilizzato, relativo al Ministero del lavoro, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, presenta, nel triennio 2004-2006, la necessaria disponibilità finanziaria. È, comunque, necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento oneroso conformemente a quanto disposto dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.
L'esigenza di un chiarimento da parte del Governo si pone in ordine anche alla natura degli oneri derivanti da alcune disposizioni, quali, in particolare, quelli di cui agli articoli 6 e 9 per verificare se la relativa spesa può essere configurata nei termini di un limite di spesa. Ricorda infatti che, ai sensi del medesimo articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di spesa non sia configurabile in termini di limite massimo di spesa, occorre definire una specifica clausola di salvaguardia, per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tale clausola viene identificata in una procedura che affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare l'andamento degli oneri nel corso del tempo e di trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 7, secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.
Segnala, da ultimo, che è necessario modificare la clausola di copertura finanziaria prevedendo l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario di Stato Daniele MOLGORA osserva che dal provvedimento derivano oneri a carico della finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3, 4, 5, 6 7, 8, comma 3, 9, 10


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11, 12 e 23. Fa presente che ai fini di una accurata valutazione di tali oneri sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE, presidente, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del presidente.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
Testo unificato C. 4231.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento è privo di relazione tecnica. Con riferimento ai profili problematici di ordine finanziario, appare necessario che vengano forniti dati ed elementi informativi in ordine alla quantificazione degli oneri connessi all'attuazione del provvedimento, con riguardo, in particolare:
all'istituzione ed al funzionamento di centri per le malattie sociali;
alle attività necessarie per garantire le diagnosi precoci e per migliorare le modalità di cura;
all'erogazione gratuita, per i soggetti affetti da celiachia, di prodotti dietoterapeutici privi di glutine;
all'accesso ai servizi di ristorazione collettiva nelle strutture pubbliche, nonché all'obbligo - per queste ultime - di somministrare, su richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine;
al miglioramento dell'educazione sanitaria in materia di celiachia nei confronti delle persone colpite, dei loro familiari e della popolazione;
alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario;
alle attività di formazione e di aggiornamento professionali rivolte ai ristoratori e agli albergatori.

Andrebbe chiarito, fra l'altro, per quali voci di spesa i relativi costi possano trovare capienza nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio delle amministrazioni centrali e periferiche interessate, tenuto conto della significativa ampiezza dei compiti affidati alle regioni e alle province autonome (sia pure, come precisa l'articolo 2, «nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale»).
Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria osserva, in primo luogo, che l'accantonamento utilizzato, relativo al Ministero dell'economia, è privo di un'apposita voce programmatica e non presenta, nel triennio 2004-2006, la necessaria disponibilità finanziaria. È, comunque, necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento oneroso (articoli 2, 3, 4 e 6).conformemente a quanto disposto dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978. In particolare, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, che prevedono interventi nazionali e regionali, nell'ambito dei piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale, si rileva l'esigenza di un chiarimento in ordine al rinvio al Fondo sanitario. Si tratta, in particolare di stabilire se le risorse attualmente disponibili sono sufficienti a finanziare gli interventi aggiuntivi del provvedimento in esame ovvero se è necessario prevederne un'integrazione.


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L'esigenza di un chiarimento da parte del Governo si pone in ordine anche alla natura degli oneri derivanti dalla disposi zione di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede il diritto dei soggetti affetti da celiachia all'erogazione gratuita nel ri spetto del limite di spesa la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale. Al riguardo, sembra opportuno verificare se la spesa derivante dall'articolo 4, che esplicitamente sembra attribuire ai destinatari un diritto soggettivo, sia delimitabile nei termini del limite di spesa. Ricorda infatti che, ai sensi del medesimo articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di spesa non sia configurabile in termini di limite massimo di spesa, occorre definire una specifica clausola di salvaguardia, per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tale clausola viene identificata in una procedura che affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare l'andamento degli oneri nel corso del tempo e di trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 7, secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario di Stato Daniele MOLGORA rileva che dal provvedimento derivano oneri a carico della finanza, pubblica con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1 e 2, e agli articoli 4 e 6, comma 2. Segnala pertanto l'opportunità di predisporre una relazione tecnica. Riguardo all'articolo 8, poiché dall'iniziativa discendono oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi, segnala l'esigenza di inserire nel provvedimento in esame un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

Gaspare GIUDICE, presidente, propone quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del presidente.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva sulle politiche di privatizzazione - Audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente della Cassa depositi e prestiti Salvatore REBECCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono domande e richieste di chiarimenti i deputati Arnaldo MARIOTTI (DS-U), Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), Alessandro DE FRANCISCIS (Misto-AP-UDEUR), Benito SAVO (FI) ed il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Rispondono il presidente e il direttore generale della Cassa depositi e prestiti Salvatore REBECCHINI e Antonino TURICCHI replicano agli interventi.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti.
Nuovo testo unificato C. 2240.

Agriturismo.
Testo unificato C. 817 e abb.

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
Nuovo testo C.3906 e abb.