XI Commissione - Resoconto di mercoledì 24 marzo 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a Presidente Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 94.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 marzo 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, indìce la votazione sulla proposta di nomina del dottor Trevisanato a presidente dell'ISFOL.
(Segue la votazione).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione non è in numero legale per deliberare; apprezzate le circostanze, rinvia il seguito


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dell'esame ad altra seduta, precisando che a tal fine dovrà essere richiesta la proroga del termine ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03021 Cordoni e Mazzarello: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

Elena Emma CORDONI (DS-U) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Elena Emma CORDONI (DS-U), replicando, prende atto che lo schema di decreto di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 è stato predisposto ed è di imminente definizione, sollecitando il Governo ad emanarlo il prima possibile.

5-03022 Delbono: Cartolarizzazione crediti INPS nel settore agricolo.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), replicando, sottolinea come sia necessario provvedere ad emanare in tempi rapidi il decreto ministeriale oggetto della sua interrogazione, in quanto l'INPS sta attivando procedure di riscossione che determinano gravi danni per gli imprenditori agricoli.

5-03020 Benedetti Valentini: Differenze nel trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), replicando, prende atto della risposta del Governo, evidenziando come, in relazione ad evidenti disparità di trattamento, rimanga aperto il problema del perseguimento di un obiettivo di perequazione; ritiene peraltro che gli intendimenti dichiarati dal Governo forniscano positivi segnali.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.15.


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Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.
C. 150 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come le Commissioni riunite Giustizia ed Affari sociali abbiano approvato nella seduta di ieri un testo unificato delle proposte di legge concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
L'articolo 6 inserisce l'articolo 583-bis nel codice penale, per punire con la reclusione da sei a dodici anni il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. In base all'articolo 9, all'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri.
Per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili sono previste campagne informative e - ciò che richiama le competenze della Commissione - la formazione del personale sanitario, prevista dall'articolo 3. In particolare, il ministro della salute, d'intesa con il ministro dell'istruzione e con il dipartimento per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte. Le linee guida disciplinano anche la formazione al personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di mutilazione, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Ritiene infine sussistano i presupposti per l'espressione di un parere favorevole.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene debba valutarsi se disposizioni relative alla prevenzione e al divieto di pratiche di mutilazione genitale possano essere dettate solo con riferimento al genere femminile o debbano invece tutelare, per ragioni di parità, anche il genere maschile. Ricorda peraltro come nell'ordinamento vigente sia già previsto il reato di lesioni personali gravi.

Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come il provvedimento in esame sia finalizzato ad affrontare una specifica realtà che colpisce in modo drammatico alcune giovani donne di comunità di immigrati.

Aldo PERROTTA (FI), evidenziato come solo il primo comma dell'articolo 583-bis riguardi specificamente pratiche di mutilazione genitale femminile, ritiene si possa disciplinare anche la fattispecie delle lesioni agli organi genitali maschili nel secondo comma dell'articolo 583-bis.

Anna Maria LEONE (UDC) evidenzia come il provvedimento in esame sia frutto di un approfondito dibattito relativo a quanto si verifica nell'ambito di alcune comunità di immigrati, con riferimento a pratiche di iniziazione cruente e invalidanti a danno di giovani donne. Ritiene quindi comprensibile che in tale ambito non siano disciplinate anche le lesioni a danno del genere maschile.


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Daniele GALLI (FI) evidenzia come, nel comma 2 dell'articolo 583-bis, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, si prevede che «la pena è diminuita se la lesione è di lieve entità»: non condivide tale norma, sottolineando come, nel caso di lesioni agli organi genitali femminili, il comportamento sia comunque invalidante, a livello fisico e psicologico.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come rivesta carattere ordinario la norma che prevede una riduzione di pena in caso di violazioni di lieve entità.

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene che il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire e reprimere un grave fenomeno di mutilazioni genitali femminili e che, in tale ambito, non debba essere disciplinato anche il caso di mutilazioni genitali maschili, che non deriva da una scelta culturale o religiosa di considerevoli strati di popolazione.

Carmen MOTTA (DS-U) ritiene che le considerazioni del presidente possano essere oggetto di approfondimento e tuttavia sottolinea come il provvedimento in esame sia frutto di un lungo dibattito nella sede delle Commissioni di merito, dove si è condivisa l'esigenza di disciplinare lo specifico reato delle mutilazioni genitali femminili. Rileva altresì il rischio di sanzioni eccessive, che potrebbero addirittura colpire la pratica della circoncisione, sottolineando come sia opportuno che le sanzioni vengano graduate a seconda del danno prodotto. Evidenzia infine l'opportunità di norme tendenti a prevedere attività di formazione e informazione rispetto a pratiche che si fondano su tradizioni culturali.

Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che, sopprimendo la parola «femminili» al secondo comma dell'articolo 583-bis, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento, verrebbe disciplinata anche la fattispecie delle lesioni agli organi genitali maschili. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici.
C. 3011 Volontè, C. 3191 Cordoni e C. 4668 Gazzara.
(Esame e rinvio).

Angelo SANTORI (FI), relatore, rileva come le proposte di legge Volontè C. 3011, Cordoni C. 3192 e Gazzara C. 4668 rechino modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che, nel quadro di un esplicito riconoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. In particolare, le proposte di legge in esame prevedono: l'estensione dell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione alle ipotesi di morte (proposta di legge 4668) e di inabilità temporanea assoluta (proposta di legge 3011), e l'abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperto (proposte di legge 3011, 3192 e 4668); la modifica del limite massimo di età per l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione (proposte di legge 3011 e 4668); la facoltà di iscriversi all'assicurazione per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva (proposta di legge 3011); l'aumento del premio assicurativo, da 12,91 a 15 euro annui (proposte di legge 3011 e 4668); l'ampliamento della


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possibilità di fruire dell'esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito (proposte di legge 3011 e 3192); la modifica delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici (proposte di legge 3011 e 4668).
La legge 3 dicembre 1999, n. 493, ha istituito una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza. L'obbligo di assicurazione riguarda le persone tra i 18 ed i 65 anni di età, non iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale, che svolgano, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, cioè attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il nucleo familiare dell'interessato. L'assicurazione è gestita dall'INAIL, presso il quale è istituito un fondo autonomo speciale, con contabilità separata, al quale sovrintende un comitato composto dal Presidente e dal direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei ministeri del lavoro, del tesoro e della sanità, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il premio a carico degli assicurati è fissato in euro 12,91 annui, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. Le prestazioni erogate dal fondo sono limitate alle situazioni di inabilità permanente causate da infortuni domestici, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento e consistono in una rendita, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, rivalutata annualmente.
Più analiticamente, fa presente che le proposte di legge in esame estendono l'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Attualmente tale assicurazione è limitata al rischio di invalidità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. La proposta di legge C. 4668 estende innanzitutto l'assicurazione al rischio di morte. Tutte e tre le proposte di legge, inoltre, abbassano il limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo al 25, al 26 o al 27 per cento. La proposta di legge C. 3011 estende, inoltre, l'assicurazione all'ipotesi di inabilità temporanea assoluta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi. Le proposte di legge C.3011 e C.4668 prevedono un ampliamento della platea dei soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi all'assicurazione per gli infortuni domestici, mediante una modifica dei relativi limiti di età, attualmente previsti a 18 e 65 anni. In particolare: la proposta di legge C.3011 elimina il limite massimo di età; la proposta di legge C.4668 innalza detto limite a 70 anni.
Un altro tema trattato è quello dell'assicurazione facoltativa. La proposta di legge 3011 introduce la facoltà di iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva, limitatamente al rischio di inabilità temporanea assoluta (anch'esso introdotto dalla medesima proposta di legge). Le proposte di legge 3011 e 4668 modificano l'ammontare del premio assicurativo unitario a carico degli assicurati contro gli infortuni domestici. L'articolo 8 della legge n. 493/99 ha fissato l'ammontare del premio assicurativo in lire 25.000 annue, pari a euro 12,91, esenti da oneri fiscali. Entrambe le proposte di legge dispongono l'aumento del premio a 15 euro annui.
La proposta di legge 3011 e la proposta di legge 3192 modificano i requisiti richiesti ai soggetti ai fini del dell'esonero dal versamento del premio assicurativo, elevando i limiti di reddito sia individuale sia familiare. In particolare, la proposta di legge 3011 fissa direttamente il limite di reddito individuale in 6.713,98 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in 11.271,39 euro annui. La proposta di legge 3192 rinvia invece ai limiti di reddito, individuali e familiari, previsti dall'articolo 38, comma 5, lettere a) e b), della legge


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finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) per fruire dell'incremento dei trattamenti di natura previdenziale ed assistenziale in favore dei soggetti disagiati. L'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge n. 448 del 2001, fissa il limite di reddito annuo individuale in euro 6.713,98. Si ricorda che, ai sensi del d.m. 15 settembre 2000, attuativo della legge sull'assicurazione contro gli infortuni domestici, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale.
La proposta di legge 3011, relativamente alle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici, prevede: nel caso di inabilità permanente, la conferma del regime attualmente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 493/99, che prevede una rendita, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuziona annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965; nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'erogazione di una indennità pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, in caso di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell'infortunio per un periodo compreso tra 7 giorni e 6 mesi. Tale indennità è erogata a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio; il rimborso delle spese effettuate in conseguenza dell'infortunio, se sostenute presso una struttura pubblica.
La proposta di legge C. 4668 prevede che in caso di morte sia corrisposta una rendita ai superstiti in base dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che è la disposizione generale relativa agli infortuni sul lavoro che hanno come conseguenza la morte.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1448 Misuraca (Agevolazioni per i dipendenti dell'industria mineraria siciliana).

L'audizione è stata svolta dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Lavoro prestato all'estero.
C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti.