XI Commissione - Mercoledì 24 marzo 2004


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03021 Cordoni e Mazzarello: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Cordoni, vorrei comunicare che è stato già concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli enti previdenziali lo schema di decreto di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con il decreto si vuole dare attuazione alla nuova disciplina per il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto dettata dalle citate disposizioni e, dalle ulteriori disposizioni previste dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria).
Con il complesso di disposizioni sopracitate risulta, dunque, delineata una disciplina normativa avente carattere generale allo scopo di definire una volta per tutte il sistema dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto, senza nel contempo pregiudicare le aspettative maturate dai lavoratori sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma.
Il citato articolo 47 ha superato la preclusione prevista nella previgente disciplina ed ha esteso ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria prevista dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto per fini pensionistici ed ha fissato per tutti i lavoratori un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto.
Il decreto del quale è imminente la definizione, delineerà un efficace raccordo tra le varie disposizioni in materia, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli Enti previdenziali che erogano le prestazioni e l'Istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03022 Delbono: Cartolarizzazione crediti INPS nel settore agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Delbono relativa all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 4, commi 21 e 22 della legge n. 350 del 2003, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo, si comunica che lo schema di decreto è stato trasmesso, per acquisire l'assenso preventivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che i commi 21 e 22 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 prevedono l'emanazione di un decreto interministeriale con cui, limitatamente alle aziende agricole interessate da eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003, sia determinata la misura delle riduzioni delle sanzioni civili connesse ad omissioni contributive e siano individuate ipotesi di particolare eccezionalità la cui ricorrenza possa consentire la rateizzazione dei debiti contributivi sino a venti rate trimestrali.
Le citate disposizioni costituiscono integrazione della vigente disciplina generale recata rispettivamente dall'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 2, comma 11 della legge 389 del 1989 e successive modificazioni in materia di regime sanzionatorio e dilazioni. Il decreto attuativo di prossima emanazione individua, quindi, ipotesi aggiuntive rispetto a quelle previste dalla regolamentazione di settore.
L'individuazione dei casi eccezionali è stata fatta utilizzando parametri oggettivi e verificabili al fine di evitare un ricorso indiscriminato ai benefici previsti. Secondo tali linee direttrici, il provvedimento fissa, nella misura pari al tasso dell'interesse legale, l'ammontare delle sanzioni civili dovute al mancato o ritardato pagamento dei contributi, a causa del verificarsi degli eventi eccezionali, e individua, inoltre, le ipotesi di particolare eccezionalità che consentono la rateizzazione fino a venti rate trimestrali delle posizioni debitorie.
Per quanto riguarda il problema della sospensione sono tuttora in corso approfondimenti e valutazioni finalizzati ad individuare l'ambito applicativo della norma.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03020 Benedetti Valentini: Differenze nel trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione poste nell'atto ispettivo, oggi in discussione, è relativa al trattamento pensionistico dei dirigenti, già iscritti alla soppressa gestione INPDAI (ora confluita nell'INPS) e cessati dal servizio in data anteriore al 1o gennaio 1988.
L'Amministrazione che rappresenta ha adottato, fin dal 1985, diversi interventi perequativi in favore della categoria, al fine di riequilibrare gli importi delle «pensioni d'annata».
Il sistema di liquidazione all'epoca vigente teneva conto, nella determinazione dell'importo delle pensioni, della media retributiva dell'ultimo quinquennio; ne è derivato che, pur in presenza di contribuzioni analoghe, i trattamenti stessi fossero nettamente differenziati in funzione delle decorrenze, con particolare vantaggio per i soggetti collocati a riposo tra il 1988 e il 1992, che hanno potuto beneficiare, sia pure in diversa misura, decrescente con l'andare del tempo, del raddoppio convenzionale dei massimali annui in vigore nel suddetto quinquennio. Ciò per effetto del decreto-legge n. 86/88, convertito dalla legge n. 160/88. Successivamente il decreto 2 febbraio 1999, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 39, della legge n. 537 del 1993 ha disciplinato i criteri e le modalità di riparametrazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza antecedente al 1o gennaio 1988 tenuto conto della compatibilità economico finanziaria dell'INPDAI, condizione essenziale per la sostenibilità della spesa previdenziale.
Per le pensioni con decorrenza tra il 1973 ed il 1978 sono state riconosciute ulteriori misure di incremento e per il periodo ricompreso tra il 1994 ed il 1998 si stabiliva che la rivalutazione fosse corrisposta in una unica soluzione, applicando una riduzione del 78 per cento sulla maggiorazione.
Risulta chiara, dunque la volontà politica, negli anni, di venire incontro alle esigenze degli interessati, altrettanto chiara però è la difficoltà di attingere alle limitate risorse nell'ambito di una gestione con carenze finanziarie che hanno determinato l'assorbimento dell'Istituto da parte dell'INPS.
Vorrei, comunque, ribadire l'interesse del Ministero alla questione in argomento che riguarda una platea di circa 30.000 titolari di pensione diretta, cui si aggiungono i beneficiari di trattamenti di reversibilità. Ovviamente, un intervento normativo dovrà necessariamente tenere conto delle risorse finanziarie necessarie e del quadro economico attuale.


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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 e abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abb. recante «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale»;
considerando necessario contrastare e sanzionare penalmente il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili,
ritenendo opportuno, a prescindere dalle specifiche situazioni che hanno attivato l'intervento legislativo, adottare norme che, in armonia con il principio costituzionale, tutelino in maniera assolutamente identica e con identiche sanzioni i soggetti di entrambi i sessi rispetto alle mutilazioni e alle lesioni genitali e sessuali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale, la parola: «femminili», conseguentemente sopprimendo la parola «femminili» dalla rubrica.