Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.
C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.
Al comma 1, capoverso: Art. 604 dopo la parola: «altresì» inserire le seguenti: su richiesta del Ministro della giustizia».
2. 40. I Relatori.
Al comma 1, capoverso: Art. 604 sopprimere le parole: o dimorante ovunque ricorrano.
2. 51.I Relatori.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e particolarmente in quelli previsti per la promozione dei diritti delle donne, in quei paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, si continuano a praticare le mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione ed informazione diretti a scoraggiare la pratica e a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a questa pratica o alle donne che intendano sottrarre le loro figlie o le loro parenti minori.
2. 1.(seconda formulazione) Cima, Zanella.