II Commissione - Resoconto di marted́ 17 giugno 2003


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.00.

Messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
C. 2305.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.


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Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, sulla quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprime un parere alla X Commissione attività produttive, è volta a rafforzare le forme di tutela nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa diffusa attraverso i mezzi di comunicazione.
In particolare, sono previste talune modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 450 del 1980, detta precise misure volte a perseguire i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli operatori commerciali ed attribuisce precisi poteri sanzionatori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per quanto riguarda più direttamente i profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la decisione che accerta l'esistenza di un messaggio pubblicitario ingannevole o illecito, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 100 mila euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Si specifica, inoltre, che la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 25 mila euro nel caso di messaggi pubblicitari ingannevoli
Il provvedimento in esame sostituisce inoltre l'attuale comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 74 del 1990, in base al quale l'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. La modifica apportata con la proposta di legge in esame è volta ad aumentare l'ammontare della sanzione pecuniaria, che può variare da un minimo di 10 mila ad un massimo di 50 mila euro; si specifica inoltre che, nel caso di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, in considerazione della adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni previste dal provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
C. 2031-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite X e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Nino MORMINO, presidente relatore, in sostituzione del deputato Vitali, rileva che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere sulle modifiche apportate dalle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) al provvedimento 2031-ter B, recante la delega la Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologioche.
Ricorda che il provvedimento in esame è diretto a recepire nel nostro ordinamento giuridico la direttiva europea n. 44 del 1998 con la quale gli Stati membri si sono impegnati ad individuare puntuali disposizioni di diritto interno volte a tutelare le invenzioni biotecnologiche, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti.
Rileva inoltre che, nel corso dell'esame in prima lettura, le Commissioni riunite hanno recepito integralmente l'osservazione e la condizione poste dalla Commissione giustizia in sede di espressione del parere e che le stesse non hanno subito modifiche da parte del Senato.
Per quanto riguarda più direttamente i profili di competenza della Commissione, osserva che il Senato ha modificato la lettera p) del provvedimento, richiedendo che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto alla persona dalla quale sia stato prelevato o


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della quale si utilizzi materiale biologico oggetto di una domanda di brevetto, sia garantita la possibilità di esprimere preventivamente il proprio consenso, libero e informato, al prelievo e ad ogni sua utilizzazione, sulla base delle norme vigenti.
Tale disposizione, in base alla quale il consenso non deve essere acquisito necessariamente, è stata riformulata in seconda lettura dalla Camera in modo tale che il consenso venga necessariamente acquisito. Tale modifica appare assolutamente conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico in base ai quali il libero e consapevole consenso del donatore rappresenta un diritto fondamentale in materia di consenso.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Atto n. 238.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Nino MORMINO, presidente relatore, in sostituzione del relatore, presidente Pecorella, osserva che il provvedimento in esame rappresenta il punto di arrivo di un percorso normativo iniziato nel 1996, quanto è stata varata le prima legge italiana di carattere generale sul trattamento dei dati personali (legge n. 675 del 1996), insieme ad una legge delega sempre sulla medesima materia (legge n. 676 del 1996).
Da allora ad oggi si sono susseguiti nove decreti legislativi, due decreti presidenziali ed una serie di disposizioni legislative e regolamentari che costituiscono un articolato complesso normativo volto a disciplinare la materia del trattamento dei dati personali sotto una serie di diversi profili.
Il 31 dicembre 2001 sono scaduti i termini per adottare decreti legislativi integrativi e correttivi della delega. Pertanto, per rendere più organico e strutturato l'intero quadro normativo, è stata emanata una nuova delega diretta all'adozione di un testo unico. È importante sottolineare che l'oggetto della delega non sono solamente le disposizioni sul trattamento dei dati personali, ma anche quelle «connesse». La finalità è il coordinamento delle norme vigenti, apportandovi anche le integrazioni o modificazioni necessarie per assicurarne la migliore attuazione. È stato pertanto elaborato lo schema di testo unico all'esame della Commissione. Non si tratta di un testo unico meramente compilativo, in quanto esso può contenere anche delle modificazioni rispetto alla normativa vigente purché - ed è questo l'aspetto più rilevante - nel rispetto delle scelte di fondo già ponderate dal Parlamento, cioè nel rispetto dei principi e criteri direttivi delle deleghe già emanate a partire dal 1996. Il testo unico dovrà essere emanato entro il 30 giugno prossimo. Rispetto alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, il testo unico comporterebbe una riduzione del 30 per cento circa.
Passando all'illustrazione del testo, che sarà sintetica anche in considerazione della analiticità della relazione di accompagnamento alla quale rinvia, esso si compone di 186 articoli suddivisi in tre parti che contengono rispettivamente: le disposizioni generali riguardanti le regole sostanziali applicabili a tutti i trattamenti, salvo alcune norme rivolte ai soggetti pubblici o privati; le disposizioni inerenti agli specifici trattamenti; le disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato ed al sistema sanzionatorio.
Nella prima parte, quindi, sono sanciti i diritti e le libertà fondamentali, le principali garanzie di carattere generale e le connesse sfere di responsabilità del titolare del trattamento.


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A parte l'enunciazione nell'articolo 1 del principio secondo cui il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto autonomo fondamentale della persona, così come emerge dai lavori alla Convenzione europea, segnala alcune novità rispetto alla normativa vigente. In primo luogo, all'articolo 3 si introduce il principio di necessità nel trattamento dei dati personali, in base al quale sin dalla loro configurazione i sistemi informativi e software devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali ed identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite. Inoltre, all'articolo 4, la definizione di dati giudiziari è stata aggiornata tecnicamente a seguito dell'adozione del testo unico in materia di casellario giudiziale e integrata con il riferimento alla qualità di indagato od imputato, senza prendere in considerazione le violazioni amministrative, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE, che all'articolo 8 si riferisce ai trattamenti riguardanti le infrazioni. All'articolo 21 si ribadisce altresì che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante. Infine, agli articoli 37 e 38 sono semplificate e snellite, tenendo conto dell'esperienza, le procedure di notificazione del trattamento.
La seconda parte riguarda i trattamenti di specifici settori. Nei primi tre titoli, che interessano particolarmente la Commissione giustizia, sono contenute le norme relative ai trattamenti in ambito giudiziario, a quelli da parte delle forze di polizia ed a quelli in ordine alla difesa e sicurezza dello Stato.
Al riguardo segnala una serie di novità. All'articolo 47, si enuncia che ai trattamenti effettuati per ragione di giustizia non si applicano alcune disposizioni del testo unico. Si chiarisce, comunque, che rientrano in tale ambito i trattamenti di dati direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla sfera giurisdizionale. Ricorda, comunque, che per tali trattamenti il Garante effettua, ove necessario ed anche su segnalazione dell'interessato, gli accertamenti opportuni. Inoltre, all'articolo 49, sono segnalate le modalità di collegamento dell'autorità giudiziaria con altre banche dati. All'articolo 50 sono poi estesi ai procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale i divieti di divulgazione e pubblicazione con qualsiasi mezzo di immagini o notizie idonee a consentire l'identificazione del minore. Infine, all'articolo 52 si prevede la possibilità per l'interessato di vedere garantito il suo diritto all'anonimato nel caso in cui sia parte in un giudizio. Si pensi al caso delle riviste giuridiche in cui sono riportate le massime di sentenze facendo riferimento alle generalità delle parti.
La parte terza contiene la tutela dell'interessato e le sanzioni. Si prevedono tre forme di tutela dinanzi al Garante: reclamo circostanziato, segnalazione e ricorso. Segnala che il testo unico riconosce alle disposizioni contenute in codici deontologici la natura di parametro di liceità del trattamento.
L'articolo 152 disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sostituendo l'attuale previsione del procedimento in camera di consiglio con un nuovo procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica. Si prevede un procedimento snello che assicura alle parti le dovute garanzie, compresa quella del contraddittorio. La decisione non è appellabile.
Per quanto attiene alle sanzioni, segnala che le sanzioni amministrative pecuniarie sono state aumentate in quanto si è registrata, in sede di applicazione della legge n. 675 del 1996, l'esiguità di quelle previste anche in relazione a sanzioni previste per altri settori dell'ordinamento. Si è ritenuto che le attuali sanzioni amministrative non rappresentano un adeguato deterrente.
L'articolo 167 riproduce l'articolo 35 della legge n. 675 relativo alla fattispecie penale del trattamento illecito di dati. Di notevole importanza è la trasformazione


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della fattispecie base in reato di danno. Secondo l'articolo 35, il danno rappresenta soltanto una circostanza aggravante.
Si registra, inoltre, un aumento della pena detentiva qualora il fatto consista nella comunicazione o diffusione di dati (il minimo edittale passa da tre mesi a sei mesi) e qualora il fatto riguardi particolari ipotesi di trattamento (il massimo edittale passa da tre anni a quattro anni).
L'articolo 168 ha per oggetto la falsità in dichiarazioni e notificazioni. La fattispecie è stata integrata, per omogeneità di materia, sanzionando anche il mendacio commesso nelle comunicazioni dovute al Garante ai sensi dell'articolo 39.
Infine l'articolo 170 amplia le ipotesi di inosservanza dell'autorizzazione adottata dall'Autorità in relazione ai dati genetici.

Francesco BONITO (DS-U), senza addentrarsi in un esame dettagliato dello schema di decreto legislativo in esame, che riguarda materia di particolare rilevanza e complessità, si limita a far presente che il procuratore Vigna ha segnalato a numerosi parlamentari l'incongruità della disposizione che prevede la distruzione dei tabulati telefonici in presenza di talune condizioni. Ritiene che la Commissione debba tenere conto del rilievo prospettato dall'insigne magistrato.

Nino MORMINO, presidente, ritiene che il problema evocato dal deputato Bonito possa essere oggetto di un successivo approfondimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Atto n. 234.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2003.

Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo d'intervenire, invita il relatore ha formulare la proposta di parere.

Luigi VITALI (FI), relatore, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Francesco BONITO (DS-U) sottolinea l'opportunità di rimarcare in termini più evidenti il riferimento, contenuto nel terzo capoverso delle premesse della proposta di parere, alla situazione della Sardegna, per la quale non si prevede alcuna sezione, nonostante la peculiare posizione geografica della regione.

Luigi VITALI (FI), relatore, accoglie l'invito del deputato Bonito e, di conseguenza, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.
C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2003.


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Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ad integrazione della relazione già svolta prima che l'esame in Commissione fosse sospeso, avendo il Senato comunicato l'intendimento di riprendere l'esame della proposta di legge C. 3884, a sua volta sospeso per lungo tempo, osserva che i provvedimenti in esame - dei quali la proposta di legge C. 3884 è stata trasmessa dal Senato il 10 aprile scorso - sono diretti a reprimere la pratica delle mutilazioni genitali femminili attualmente penalmente perseguibili come lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.
Osserva preliminarmente che la II Commissione della Camera aveva già avviato l'esame di due provvedimenti di iniziativa parlamentare in materia di mutilazioni genitali femminili (C. 150 e C. 3282); l'esame - come già ricordato in precedenza - è stato successivamente sospeso in attesa che fosse licenziato dal Senato il provvedimento, vertente sulla medesima materia, del quale era stato avviato già in precedenza il relativo esame.
Nel merito delle proposte di legge in esame, mentre la proposta di legge proveniente dal Senato (A.C. 3884) qualifica la pratica citata quale aggravante del reato di lesioni, le altre proposte di legge (A.C. 150 e A.C. 3282) mirano a regolamentare in maniera specifica il divieto di pratica di mutilazioni genitali femminili, qualificandolo come fattispecie autonoma di reato.
In entrambi i casi viene esclusa la configurabilità del reato qualora l'intervento sia giustificato da esigenze terapeutiche.
L'articolo unico del disegno di legge approvato dal Senato interviene sull'articolo 583 del codice penale qualificando le lesioni o mutilazioni genitali finalizzate a condizionare le funzioni sessuali della vittima come aggravanti del reato di lesioni; in particolare, le suddette mutilazioni sono sanzionate a titolo di lesioni personali gravissime (reclusione da sei a dodici anni), pur precisando la liceità della condotta in presenza di motivi terapeutici (secondo comma, n. 4-bis).
II provvedimento aggiunge altri due commi al citato articolo 583 del codice penale relativi, rispettivamente: alla esclusione del giudizio di comparazione e prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti; alla perseguibilità degli autori dell'illecito commesso all'estero.
L'ultima disposizione dell'articolo unico del provvedimento introduce un quarto comma nell'articolo 583 del codice penale che integra la disciplina degli articoli 7-10 del codice penale relativa alla punibilità del fatto commesso all'estero.
La norma circoscrive, in definitiva, la sanzionabilità dell'illecito ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani o stranieri residenti in Italia ovvero in danno dei medesimi, fermo restando la necessità della richiesta del ministro della giustizia.
Sul merito del provvedimento approvato dal Senato esprime perplessità, ritenendo, in particolare, che possano sorgere problemi in fase attuativa.
Anche la proposta di legge C. 3282 mira ad introdurre nel sistema un illecito penale specifico che colpisca e sanzioni in maniera più efficace le mutilazioni genitali femminili.
L'articolo 1 definisce tre diverse tipologie di mutilazioni sessuali femminili, distinguendole in infibulazione, escissione e clitoridectomia.
Come già accennato in sede di commento dell'articolo 1 della abbinata proposta di legge C. 150, la definizione «tecnica» di mutilazioni genitali femminili è fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua - oltre alle tre citate - anche ulteriori tipologie di pratiche illecite (trafitture, perforazioni, ustioni, uso di sostanze corrosive, erbe, eccetera) che, pur sanzionabili a diverso titolo, resterebbero, quindi, al di fuori dell'ambito applicativo della legge in esame.
L'articolo 2 vieta le mutilazioni indicate dall'articolo 1 della proposta di legge, con l'esclusione dei casi in cui sussistano finalità mediche regolarmente certificate.
L'articolo 3 della proposta C. 3282, diversamente dalla proposta di legge C. 150, configura, senza inserirli nel corpo


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del codice, due nuovi illeciti penali: il primo sanziona con la reclusione da sette a dodici anni chiunque pratichi mutilazioni genitali al di fuori delle finalità mediche indicate (sul punto appare opportuna l'adozione di una uniformità della terminologia tecnica usata, rispettivamente, agli articoli 2 e 3: finalità medico-sanitaria ovvero motivi igienico-sanitari); l'ulteriore reato, il favoreggiamento delle pratiche di mutilazione genitale è, invece, punito ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro.
Come l'articolo 4 della proposta di legge C. 150, l'articolo 4 della proposta in esame introduce una aggravante specifica dei reati di cui all'articolo 3 (o meglio, del solo favoreggiamento) consistente nel particolare rapporto familiare o di soggezione della vittima con gli autori del reato; quando le pratiche vietate sono, infatti, compiute da un genitore oppure da una persona cui la vittima sia sottoposta o affidata, la pena è quella della reclusione da sette a dodici anni. Alla commissione dei reati indicati conseguono pene accessorie di natura civile come la decadenza della potestà genitoriale di cui all'articolo 316 c.c. e di ogni altra forma di affidamento e tutela (cfr, articolo 2 della proposta di legge C. 159).
Il testo dell'articolo 4 dispone «la revoca della potestà genitoriale» ma, più correttamente, deve parlarsi di «decadenza» ex articolo 34 del codice penale.
Una pena accessoria particolarmente severa - come l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione - è, poi, dettata dall'articolo 5 nei confronti del medico che compia o favorisca pratiche di mutilazione sessuale (comma 1).
In base all'articolo 30 del codice penale, l'interdizione di una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione e, autorizzazione o licenza dell'autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione non può avere una durata inferiore a un mese, ne superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 200.000 euro colpisce, infine, le strutture sanitarie in cui siano praticate le mutilazioni genitali femminili (comma 2).

Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva che l'orientamento unanime che aveva caratterizzato la discussione avviata in Commissione si era espresso nel senso di valutare la questione delle mutilazioni sessuali in termini complessivi, considerando, in particolare, che la natura del fenomeno è di carattere non esclusivamente criminale ma anche «culturale». In questo spirito, l'azione di contrasto non può essere fondata esclusivamente sul sistema sanzionatorio penale che, anzi, rischia di incrementare il deleterio fenomeno delle pratiche clandestine. Appare pertanto evidente come l'approccio seguito dall'altro ramo del Parlamento sia stato oggettivamente limitato.
In tale contesto, va valutato il problema, più complessivo, dei rapporti tra Camera e Senato, evitando che si affermino sterili rivendicazioni di primazia e non utilizzando il meccanismo della navette quasi si trattasse di una sorta di rimpallo, non certo utile ai fini della configurazione di interventi legislativi meditati ed efficaci.
Nel merito, ribadisce che l'intento perseguito dalla Commissione giustizia della Camera è stato quello d'individuare la soluzione più efficace al drammatico problema delle pratiche di mutilazione sessuale, evitando di limitare l'intervento ai meri profili penali. Alla luce della situazione venutasi a determinare, si tratta quindi promuovere iniziative di collaborazione istituzionale con la omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che


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si continui a procedere guidati da una sterile tendenza a demolire il lavoro di approfondimento già svolto.

Nino MORMINO, presidente, ritiene che la questione dei rapporti fra le Commissioni giustizia di Camera e Senato sia non soltanto legata a profili istituzionali ma, soprattutto, ad aspetti di natura politica. In questo quadro, il problema potrebbe essere affrontato nell'ambito dei rapporti tra i gruppi parlamentari.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, condivide le considerazioni svolte dal deputato Finocchiaro, rilevando, in particolare, come, accanto alle norme di deterrenza di carattere penale, debbano essere configurati interventi positivi per contrastare il fenomeno delle pratiche di mutilazione sessuale.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Traffico di persone.
C. 1255-1584-B approvato, in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 giugno 2003.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, con riferimento a talune perplessità espresse al riguardo, osserva preliminarmente che ritiene di dovere escludere sovrapposizioni tra il provvedimento in esame ed il testo unico in materia di immigrazione con riferimento ai profili attinenti alla tratta dei minori.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO conferma l'interpretazione testé prospettata dal relatore.

Nino MORMINO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 4).
Nell'invitare il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati, preannuncia fin d'ora la disponibilità a ritirare il suo emendamento 1.6 nell'ipotesi in cui fosse approvato l'emendamento 1.5 del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, preso atto della disponibilità dichiarata dal presidente Mormino, raccomanda l'approvazione di tutti i suoi emendamenti ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 ed 11.1 del Governo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore e parere contrario sull'emendamento 1.2 del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.3 del relatore, nonché sull'emendamento 1.4 del relatore, purché riformulato nel senso che le parole: «o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi» siano aggiunte - e non siano quindi da intendersi come sostitutive - alle parole: «o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione».

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore.
Si riserva inoltre di proporre una riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, in coerenza con il testo dell'articolo 1, così come configurato a seguito degli emendamenti approvati.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore, purché sia riformulato nel senso che le parole: «al prelievo di organi» siano aggiunte - e non siano quindi da intendersi come sostitutive - alle parole: «allo sfruttamento della prostituzione».


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Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 6.1 del relatore.
Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 10.1 del Governo ed invita al ritiro dell'emendamento 10.2 del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, ritira il suo emendamento 10.2.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO dichiara, infine, di ritirare l'emendamento 11.1 del Governo.

Nino MORMINO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.40.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il relatore ha riformulato il suo emendamento 2.1 (vedi allegato 4). Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 2.6 (vedi allegato 4).

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, ritira il suo emendamento 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3, 1.4 (nuova formulazione) e 1.5 del relatore.

Nino MORMINO, presidente, ritira il suo emendamento 1.6.

La Commissione approva gli emendamenti 2.1 (nuova formulazione) e 2.6 del relatore.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, ritira i suoi emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.4 (nuova formulazione), 2.5, 3.1 (nuova formulazione), 3.2 e 6.1 del relatore, nonché l'emendamento 10.1 del Governo.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di prostituzione, anche al fine di dare correttamente conto in sede parlamentare del disegno di legge presentato dal Governo, al di là delle strumentalizzazioni che hanno caratterizzato il dibattito nell'opinione pubblica.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che sui provvedimenti richiamati dal ministro è stato costituito un Comitato ristretto e che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha convenuto di svolgere alcune audizioni in materia. Ritiene tuttavia, a fronte del sollecitazione formulata dal ministro, che non sussistano problemi in ordine alla possibilità di fissare una riunione del Comitato ristretto per la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice di procedura civile.
C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra.
(Seguito della discussione e rinvio).


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La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 15 maggio 2003.

Nino MORMINO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (vedi allegato 5). Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere.

Luigi VITALI (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Finocchiaro 1.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Annunziata 2.2.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Benedetti Valentini 4.1, 4.3 e 4.2, preannunciando la presentazione di un emendamento volto a riformulare l'articolo 4.
Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.2, identico agli emendamenti Bonito 5.1 e Annunziata 5.3, sui quali esprime pertanto parere favorevole. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Zanettin 5.20.
Esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 6.1.
Ritira il suo articolo aggiuntivo 7.2 ed invita al ritiro dell'identico articolo aggiuntivo Bonito 7.01, preannunciando la presentazione di un emendamento volto a riformularne il contenuto. Ritira altresì il suo articolo aggiuntivo 7.09, invitando al ritiro dell'identico articolo aggiuntivo Bonito 7.08. invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonito 7.03 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mazzoni 7.04, 7.05, 7.06 e 7.07.
Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mazzoni 8.01, purché riformulato. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Mazzoni 9.01.
Ritira il suo emendamento 11.02, invitando al ritiro dell'identico emendamento Bonito 11.01 e preannunciando la presentazione di un emendamento volto a riformularne il contenuto.
Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonito 12.01.
Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonito 13.02 nonché sull'emendamento Bonito 13.1. Ritira quindi il suo articolo aggiuntivo 13.02 ed invita al ritiro dell'identico articolo aggiuntivo Bonito 13.01.
Esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 15.1; raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 16.1.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonito 17.1 e parere contrario sull'emendamento Bonito 18.1.
Ritira il suo articolo aggiuntivo 20.02, invitando al ritiro dell'identico articolo aggiuntivo 20.01.
Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 21.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento Annunziata 22.1.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonito 25.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Bonito 25.01; esprime invece parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bonito 25.03 e 25.02.
Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 27.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 27.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Antonio Russo 27.01.
Raccomanda inoltre l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 28.01; esprime parere favorevole sull'emendamento Annunziata 31.1 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mazzoni 33.01.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Annunziata 37.1, purché riformulato. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 38.1 nonché del suo articolo aggiuntivo 38.01. Raccomanda altresì l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 39.01.
Esprime parere contrario sull'emendamento Annunziata 42.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Mazzoni 42.01 e 42.02, raccomandando invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 42.03. raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 47.1 nonché dei suoi articoli aggiuntivi 47.01 e 47.02.
Esprime parere contrario sull'emendamento Annunziata 50.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Bonito 51.01.


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Esprime parere favorevole sull'emendamento Annunziata 52.1, purché riformulato; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 53.2 ed esprime parere favorevole sull'identico emendamento Annunziata 53.1.
Ritira il suo emendamento 54.1; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonito 55.01 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 56.1.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 57.1 e Cola 57.10 ed esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bonito 57.01 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cola 57.02.
Esprime parere contrario sull'emendamento Annunziata 60.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Bonito 60.01. Esprime inoltre parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mazzoni 63.01 e Antonio Russo 63.02.
Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mazzoni 64.01, sull'emendamento Bonito 65.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Mazzoni 66.01, raccomandando l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 66.02, nel testo che si riserva di riformulare.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Nino MORMINO, presidente, in considerazione dell'imminente svolgimento di votazione in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI