II Commissione - Marted́ 17 giugno 2003


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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 2031-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2031-ter B, recante delega Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
premesso che tra i principi e criteri direttivi della delega, all'articolo 1 lettera p), si prevede che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto la persona da cui è stato prelevato materiale biologico abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo e alla relativa utilizzazione;
osservato che tale disposizione, secondo la quale il consenso deve essere acquisito necessariamente, appare assolutamente conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico in base ai quali il libero e consapevole consenso del donatore rappresentano un diritto fondamentale in materia di consenso
esprime:

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (Atto n. 234).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale;
rilevato che:
l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale è giustificata dalla complessità della materia oggetto del giudizio e quindi dalla esigenza che le relative controversie siano affidate alla cognizione di giudici che abbiano una preparazione teorica specifica volta proprio a risolvere le diverse e particolari problematiche attinenti a tale materia;
sarebbe stato opportuno, proprio in ragione della complessità della materia, prevedere nella legge delega anche un adeguato aumento dell'organico togato ed amministrativo da destinare alle istituende sezioni;
la distribuzione delle sezioni specializzate tra le diverse sedi di tribunale e corte d'appello, pur essendo conforme ai principi di delega, non appare essere adeguata alle concrete esigenze delle diverse realtà industriali stanziate sul territorio nazionale, come, ad esempio, quelle della Lombardia e del Piemonte, per le quali si prevede l'istituzione di una sola sezione specializzata, o della Sardegna, per le quali non si prevede alcuna sezione, nonostante la peculiare posizione geografica di tale regione;
le esigenze di specializzazione della giustizia non possono comunque giustificare una configurazione della geografia giudiziaria nella quale il servizio giustizia si allontani dal cittadino in maniera tale da vanificarne l'effettività;
sarebbe opportuno esercitare quanto prima la delega prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari;
all'articolo 2 dello schema di decreto si prevede che le sezioni specializzate sono composte di un numero di giudici non inferiore a cinque, per cui nel caso di ricorso alle procedure cautelari, di cui agli articoli 669-ter e 669-quater cpc si potrebbe presentare un problema relativo alla composizione del collegio competente in caso di reclamo, in quanto la procedura cautelare comporterà il coinvolgimento di tre giudici in primo grado e di altri tre giudici in caso di reclamo;
all'articolo 3 dello schema di decreto si prevede, riproducendo la disposizione di delega che le sezioni specializzate sono competenti sulle «fattispecie di concorrenza speciale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale», per cui la disposizione appare su tale punto di incerta interpretazione;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di portare a sei il numero minimo dei giudici componenti la sezione specializzata;
2. all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di chiarire, nel rispetto dei princìpi di delega, il significato dell'espressione fattispecie interferenti al fine di chiarire se in essa rientrino solo le domande accessorie rispetto a quelle sulle quali si prevede la competenza esclusiva delle sezioni specializzate o se invece abbia una portata più ampia.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (Atto n. 234).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale;
rilevato che:
l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale è giustificata dalla complessità della materia oggetto del giudizio e quindi dalla esigenza che le relative controversie siano affidate alla cognizione di giudici che abbiano una preparazione teorica specifica volta proprio a risolvere le diverse e particolari problematiche attinenti a tale materia;
sarebbe stato opportuno, proprio in ragione della complessità della materia, prevedere nella legge delega anche un adeguato aumento dell'organico togato ed amministrativo da destinare alle istituende sezioni;
la distribuzione delle sezioni specializzate tra le diverse sedi di tribunale e corte d'appello, pur essendo conforme ai principi di delega, non risulta essere adeguata alle concrete esigenze delle diverse realtà industriali stanziate sul territorio nazionale, come, ad esempio, quelle della Lombardia e del Piemonte, per le quali si prevede l'istituzione di una sola sezione specializzata, o della Sardegna, per le quali addirittura non si prevede alcuna sezione, nonostante la peculiare posizione geografica di tale regione;
le esigenze di specializzazione della giustizia non possono comunque giustificare una configurazione della geografia giudiziaria nella quale il servizio giustizia si allontana dal cittadino in maniera tale da vanificarne l'effettività o, come per la Sardegna, rendendo estremamente arduo l'esercizio del diritto di azione previsto dall'articolo 24, comma 1, della Costituzione;
è necessario, pertanto, esercitare quanto prima la delega prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari;
all'articolo 2 dello schema di decreto si prevede che le sezioni specializzate sono composte di un numero di giudici non inferiore a cinque, per cui nel caso di ricorso alle procedure cautelari, di cui agli articoli 669-ter e 669-quater cpc si potrebbe presentare un problema relativo alla composizione del collegio competente in caso di reclamo, in quanto la procedura cautelare comporterà il coinvolgimento di tre giudici in primo grado e di altri tre giudici in caso di reclamo;
all'articolo 3 dello schema di decreto si prevede, riproducendo la disposizione di delega che le sezioni specializzate sono competenti sulle «fattispecie di concorrenza speciale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale», per cui la disposizione appare su tale punto di incerta interpretazione;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di portare a sei il numero minimo dei giudici componenti la sezione specializzata;
2. all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di chiarire, nel rispetto dei princìpi di delega, il significato dell'espressione fattispecie interferenti al fine di chiarire se in essa rientrino solo le domande accessorie rispetto a quelle sulle quali si prevede la competenza esclusiva delle sezioni specializzate o se invece abbia una portata più ampia.


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ALLEGATO 4

Traffico di persone (C. 1255-1584-B approvato, in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso articolo 600, primo comma, sopprimere le parole: , anche al fine di sottoporla al prelievo di organi.
1. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 600, primo comma, sopprimere le parole: ovvero all'accattonaggio.
1. 2. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 600, secondo comma, dopo le parole: abuso di autorità o aggiungere la seguente: approfittamento.
1. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 600, terzo comma, sostituire le parole: o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione con le seguenti: o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
1. 4. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 600, sopprimere il quarto comma.
1. 5. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, aggiungere, infine, il seguente:
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità.
1. 6. Mormino.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 601, primo comma, sostituire dalle parole: al fine di commettere fino alle parole: abuso di autorità o con le seguenti: induce mediante inganno o costringe taluno mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento.
2. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, dopo le parole: di cui aggiungere le seguenti: al primo comma.
2. 1. (seconda formulazione)Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, comma 1, dopo le parole: abuso di autorità o aggiungere la seguente: approfittamento.
2. 6. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, primo comma, dopo le parole: al suo interno aggiungere le seguenti: al fine di sottoporlo al lavoro forzato, sfruttamento di prestazioni sessuali o comunque a prestazioni


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che ne comportino lo sfruttamento.
2. 2. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, secondo comma, premettere le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 286 del 1998.
2. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, secondo comma, sostituire le parole: o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione con le seguenti: o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
2. 4. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, sopprimere il terzo comma.
2. 5. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 601, aggiungere, infine, il seguente:
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità.
2. 1. Mormino.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 602, secondo comma, sostituire le parole: allo sfruttamento della prostituzione con le seguenti: al prelievo di organi.
3. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 602, sopprimere il terzo comma.
3. 2. Il relatore.

ART. 6.

La lettera b) è sostituita dalla seguente:
All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 416 sesto comma,
6. 1. Il relatore.

ART. 10.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, ad esclusione dell'articolo 600-bis del codice penale, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
10. 1. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 con le parole: 1, 2, 5, 6, 7.
10. 2. Il relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 6 dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.
11. 1. Governo.


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ALLEGATO 5

Modifiche al codice di procedura civile (C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Carboni, Lucidi, Siniscalchi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la disciplina in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
2. 2. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 2. Benedetti Valentini.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 1. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimerlo.
*5. 2. Il Relatore.

Sopprimerlo.
*5. 3. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti: alla quale può derogare solo con decisione motivata sulle singole voci che la compongono.
5. 20.Zanettin.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Siniscalchi.


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ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui il deposito avvenga una volta che sia scaduto il termine per esso previsto dalla legge. In caso contrario, la sentenza si intende comunicata alle (oppure conosciuta dalle) parti allo scadere di tale termine».
*7. 01. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui il deposito avvenga una volta che sia scaduto il termine per esso previsto dalla legge. In caso contrario, la sentenza si intende comunicata alle parti allo scadere di tale termine».
*7. 02. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 134 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge o il giudice non ne dispongano in ogni caso la comunicazione o la notificazione, l'ordinanza pronunciata nel termine indicato dal giudice all'udienza in cui si è riservato di provvedere, comunque non superiore a quello di trenta giorni dalla medesima udienza, si intende comunicata alle parti allo scadere di tale termine. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza oltre detto termine».
**7. 08. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Carboni, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

All'articolo 134 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge o il giudice non ne dispongano in ogni caso la comunicazione o la notificazione, l'ordinanza pronunciata nel termine indicato dal giudice all'udienza in cui si è riservato di provvedere, comunque non superiore a quello di trenta giorni dalla medesima udienza, si intende comunicata alle parti allo scadere di tale termine. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza oltre detto termine».
**7. 09. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 134 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge o il giudice non ne dispongano in ogni caso la comunicazione o la notificazione, l'ordinanza pronunciata entro trenta giorni dall'udienza si intende comunicata alle (oppure: conosciuta dalle) parti allo scadere di tale termine. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza oltre detto termine».
7. 03. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Lucidi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, concernente le notificazioni,


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dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta, che provvede a sigillare, e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso».
7. 04. Mazzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 137 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
«Art. 137-bis. - (Nozione di convivenza ai fini della procedura notifica atti). Per persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario dell'atto, ai fini della ritualità della notifica dell'atto stesso, di qualsiasi natura sia, deve intendersi nel modo che ciò non sia necessariamente legato ad un rapporto di convivenza, in senso stretto, cioè di appartenenza allo stesso nucleo familiare; ma si debba intendere riferito anche a quei soggetti legati al destinatario da vincoli di sangue o parentela comportanti diritti e doveri reciproci e che implichino la presunzione della successiva consegna dell'atto al medesimo destinatario da parte del convivente che l'abbia accettato».
7. 05. Mazzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:
«Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa d'abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita l'attività di qualsiasi natura.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto, in busta chiusa e sigillata, indistintamente nei luoghi indicati nel primo comma, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia in busta chiusa e sigillata e consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
L'ufficiale giudiziario ne dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto al portiere dello stabile a mezzo comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto, in busta chiusa e sigillata può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e ignota, nel comune di domicilio, osservate le disposizioni contenute nei commi che precedono».
7. 06. Mazzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 140. - (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia). Se non e possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate


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nell'articolo 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia, in busta chiusa, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata».
7. 07. Mazzoni.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). Le notificazioni non possono farsi nel periodo vigente l'ora solare prima delle ore 7 e dopo le ore 20; nel periodo vigente l'ora legale prima delle ore 7 e dopo le ore 21».
8. 01. Mazzoni.

ART. 9.

L'articolo 9 viene sostituito dal seguente:

Art. 9.

1. All'articolo 149 del codice di procedura civile dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui l'atto è effettivamente conosciuto o si considera legalmente conosciuto».
9. 01. Mazzoni.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 176 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza entro il termine di cui all'articolo 134 secondo comma si ritengono conosciute dalle parti anzidette allo scadere di tale termine, salvo che non siano state notificate o comunicate precedentemente: quelle pronunciate fuori dall'udienza oltre il medesimo termine sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».
*11. 01. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Siniscalchi, Lucidi, Carboni.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 176 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le ordinanza pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dall'udienza entro il termine di cui all'articolo 134 secondo comma si ritengono conosciute dalle parti anzidette allo scadere di tale termine, salvo che non siano state notificate o comunicate precedentemente; quelle pronunciate fuori dall'udienza oltre il medesimo termine sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».
*11. 02. Il Relatore.


Pag. 140

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Divieto delle udienze di mero rinvio).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non si concedono repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche».
12. 01. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 185. (Tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione può essere effettuato in qualunque momento dell'istruzione.
Il giudice ha sempre la facoltà di sentire le parti separatamente al fine di tentare la conciliazione.
Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è disposto a conciliare.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo comma e le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese del processo ed anche ai sensi dell'articolo 96. Il giudice, in deroga all'articolo 92, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti anche negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».
13. 02.Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 183 codice di procedura civile.
13. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «entro i cinque giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 134 secondo comma».
*13. 01. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi, Lucidi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

L'articolo 186 del codice di procedura civile le parole: «entro i cinque giorni


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successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 134 secondo comma».
*13. 02. Il Relatore.

ART. 15.

Sopprimere gli articoli 15 e 16.
15. 1. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Siniscalchi, Carboni, Lucidi.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 1. Il Relatore.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Siniscalchi, Carboni.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 195-bis. (Termine per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte). - Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in centoventi giorni.
In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.
Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui ai commi primo e secondo, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il predetto termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo».
18. 1. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 280 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà comunque tempestiva comunicazione alle parti indipendentemente dalla data del suo deposito».
*20. 01. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Carboni.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
All'articolo 280 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà, comunque, tempestiva comunicazione alle parti indipendentemente dalla data del suo deposito».
*20. 02. Il Relatore.


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ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi con le seguenti: quando può derivarne grave danno e sussistano fondati motivi.
22. 1. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Magnolfi.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero nel giudizio di cassazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltreché nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può, inoltre intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni unite».

2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70 del codice di procedura civile».
25. 01. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.

2. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). - Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio; riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti; i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e, nei


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casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono».
25. 03. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Siniscalchi, Magnolfi.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«5) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».
25. 02. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Magnolfi, Lucidi, Carboni.

ART. 27.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: dichiarazione di: inserire le seguenti: inammissibilità o.
27. 2.
Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: All'articolo 380 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella motivazione, la precedente sentenza».
27. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: «altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possono far valere diritti autonomi nella controversia.
27. 01.
Antonio Russo.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

Il secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.
28. 01.
Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, capoverso, lettera b) sostituire la parola: l'aggiudicazione con la seguente: l'assegnazione.
31. 1.
Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - 1. L'articolo 514 del codice di procedura civile, viene sostituito dal seguente:
«Art. 514 - (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve


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all'esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa:
2) l'anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la lavatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il computer completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell'accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d'antiquariato;
3) I commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati;
4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l'impossibilità economica di continuare l'attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l'attività da disposizioni di legge o regolamentari;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
33. 01.
Mazzoni.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.»;
b) al secondo comma le parole «a norma del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525, terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione».
37. 1.
Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 532 codice di procedura civile i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
1. Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'I.V.G., ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto


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specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
2. Nello stesso provvedimento il Giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissario una cauzione.
38. 1.
Il Relatore.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.

Al comma 1 dell'articolo 534-bis del codice di procedura civile dopo le parole «delegare ad un notaio avente sede», il periodo va sostituito con le seguenti parole: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».
38. 01.
Il Relatore.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

Al secondo comma dell'articolo 557 del codice di procedura civile sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
39. 01. Il Relatore.

ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione disponendo che sia cancellata la relativa trascrizione. Quando tutti gli immobili pignorati siano carenti della prescritta documentazione, il giudice pronuncia anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata integralmente la trascrizione del pignoramento.
42. 1.
Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
1. Art. 42-bis. - L'articolo 568 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 568. (Determinazione del valore dell'immobile). Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice sulla base degli elementi forniti dalle parti, o da un esperto da lui nominato.
42. 01.
Mazzoni.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

L'articolo 570 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 570. - (Avviso di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina la vendita, stabilisce:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;


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2) il prezzo base dell'unico o dei vari lotti, determinato ai sensi dell'articolo 568;
3) l'ammontare della cauzione;
4) il termine massimo per la formazione di offerte di acquisto;
5) i provvedimenti esecutivi per consentire l'accesso all'immobile, anche se in detenzione di terzi, da parte dei richiedenti che intendano partecipare alla gara;
6) l'eventuale pubblicità anche mediante sistemi informatici.

Dell'ordinanza di vendita è dato dal cancelliere, ai sensi dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale o dal notaio delegato».
42. 02. Mazzoni.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

All'articolo 569 codice di procedura civile, comma primo, dopo la parola «,intervenuti» inserire il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e ne ordina la comparizione per la medesima udienza».
2. Al secondo comma dell'articolo 569 codice di procedura civile, dopo le parole «dal diritto di proporle» inserire il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell'articolo 560 codice di procedura civile».
42. 03.
Il Relatore.

ART. 47.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 591-bis codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole «576 e seguenti» inserire il seguente periodo «ovvero senza incanto, di cui agli artt. 570 e successivi».
L'articolo 591-bis, comma 8, codice di procedura civile, è così sostituito: «Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita di cui all'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui all'articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591».
47. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

All'articolo 596, comma 1, codice di procedura civile dopo la parola esecuzione è aggiunto il seguente periodo: o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis.
47. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-ter.

All'articolo 598 codice di procedura civile dopo la parola «esecuzione» è aggiunto il seguente periodo: «o il notaio delegato».
47. 02. Il Relatore.


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ART. 50.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con il seguente:
a) al primo comma, è aggiunto in fine, il seguente periodo «Il giudice provvede analogamente anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo non giudiziale, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma.
50. 1.
Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche in tema di decreto ingiuntivo).

1. Al primo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile, dopo le parole: «cose fungibili» sono inserite le seguenti: «o di una prestazione fungibile di fare».
2. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
3. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di notifica all'estero».
4. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere minore di venti giorni, né maggiore di centoventi».
51. 01. Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Carboni, Siniscalchi.

ART. 52.

Sopprimerlo.
52. 1. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 53.

Sopprimerlo.
53. 2. Il Relatore.

Sopprimerlo.
53. 1. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

ART. 54.

Sopprimerlo.
54. 1. Il Relatore.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche ai procedimenti cautelari).

1. Al primo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, le parole: «e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza, con la quale pronuncia, quando ne ricorrono i presupposti, i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 282».
55. 01. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi.

ART. 56.

Al comma 1 le parole: venti giorni, sono sostituite dalle parole: dieci giorni.
56. 1. Il Relatore.


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ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).

1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del presente articolo.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è disposta a conciliare. L'inosservanza di tale obbligo e le posizioni espresse dalle parti sono valutate ai fini della regolamentazione delle spese del processo ed anche ai sensi dell'articolo 96, in sede di decisione del giudizio eventualmente susseguente all'accertamento tecnico. Il giudice dell'eventuale causa di merito, in deroga all'articolo 92, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti e le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e valutato il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro».
57. 1. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Siniscalchi, Magnolfi.

All'articolo 57, al comma 1, al primo capoverso dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il consulente deve essere accreditato da uno degli organismi di conciliazione stragiudiziale previsti dalla legge ed operare all'interno e secondo i regolamenti dei medesimi organismi di conciliazione».
57. 10. Cola.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

5. L'articolo 700 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 700. - (Condizioni per le concessione e norme applicabili). - Chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed imminente non evitabile mediante l'adozione di altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti, necessari ad assicurare, anche in via anticipatoria, gli effetti della decisione di merito.
57. 01. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.

1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 185. - (Tentativo di conciliazione) - In qualunque momento dell'istruzione della causa il giudice può invitare le parti, ove non vi sia opposizione di una di esse,


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ad esperire un tentativo di conciliazione presso uno degli enti accreditati presso il Ministero di Giustizia che diano garanzia di serietà ed efficienza, o davanti un altro giudice non titolare della causa, con conseguente sospensione del processo per un massimo di 60 giorni.
57. 02. Cola.

ART. 60.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi con le seguenti: quando può derivarne grave danno e sussistano fondati motivi.
60. 1. Annunziata, Fanfani, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

Art. 60-bis.
(Intervallo tra le udienze istruttorie).

1. Al secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: «non può essere superiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuata l'udienza di rinvio per la presentazione delle conclusioni, non può essere superiore a settanta giorni».
60. 01. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Siniscalchi.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
1. Art. 63-bis. - All'articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, relativo alle notificazioni di atti a mezzo posta, le parole da: «In ogni caso» fino a: «nei giudizi di Cassazione;» sono sostituite dalle seguenti: «In qualsiasi giudizio, compresi quelli davanti ai giudici amministrativi e quelli elettorali, la parte può, in ogni caso, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o contro ricorso nei giudizi di Cassazione, ovvero per eseguire qualsiasi altro incombente».
63. 01. Mazzoni.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis

All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase «a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria è sostituita dalla seguente: a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata.
63. 02. Antonio Russo.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis. - 1. L'articolo 2, ed il comma 1 dell'articolo 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, relativi a particolari disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta da parte degli avvocati e procuratori legali, sono abrogati.
64. 01. Mazzoni.

ART. 65.

Sopprimerlo.
65. 1. Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Carboni, Magnolfi, Siniscalchi.


Pag. 150

ART. 66.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis. - 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica saranno emanate, entro 90 giorni, le seguenti disposizioni:
a) unificazione di tutte le normative sulle notificazioni a mezzo posta;
b) estensione, con gli eventuali ed opportuni adattamenti, delle disposizioni contenute nel decreto 13 febbraio 2001, n. 123, riguardante la formazione, la comunicazione e la notificazione d'atti mediante documenti informatici, a tutte le normative e fattispecie richiamate nella precedente lettera a), considerando i tempi necessari per l'organizzazione di tale attività.
66. 01. Mazzoni.

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore.
66. 02. Il Relatore.