Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia
Legge 21 maggio 2002, n. 99
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2002
Articolo 1. (Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta) 1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative all’acquisto da parte di STET – Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all’acquisto, da chiunque compiuti. Articolo 2 (Composizione e durata della Commissione) 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio
di presidenza. Articolo 3 (Poteri e limiti della Commissione) 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Articolo 4 (Obbligo del segreto) 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 7. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. Articolo 5 (Organizzazione dei lavori della Commissione) 1. La Commissione, prima dell’inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione
può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. Articolo 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |