Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia
DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
Articolo 1 (Atti segreti) 1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. Non è consentita l’estrazione di copie (articolo 18, comma 4, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell’atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano. 2. Sono compresi nella categoria degli atti segreti i seguenti:
Articolo 2 (Atti riservati) 1. È consentita, su disposizione del Presidente, la consultazione degli atti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie degli atti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. 2. Sono compresi nella categoria degli atti riservati i seguenti:
Articolo 3 (Atti liberi) 1. È prevista, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del regolamento interno della Commissione, la consultazione ed estrazione di copie degli atti liberi dietro richiesta scritta della documentazione. |